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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa SA EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 409/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOLITTI BARBARA LUISA, elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DANTE N. 22, CUNEO, presso il difensore avv. GIOLITTI BARBARA
LUISA
e
, con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI FABRIZIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in PIAZZA CAVOUR N. 6, SALUZZO, presso il difensore avv. FILIPPONI FABRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in VOTTIGNASCO il 06/09/2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dal matrimonio era nata la figlia , a Savigliano il 4.11.2011; Persona_1
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, e la separazione era stata omologata con decreto del 3.7.2017;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso e che di seguito si trascrivono:
CONDIZIONI
A) Casa familiare entrambi i coniugi hanno trasferito la propria residenza dopo la separazione e nulla vi è da disporre in proposito;
B) affidamento, collocamento e modalità di visita della figlia minore SA
B.1) la figlia minore SA, di anni 13, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso cui avrà residenza e domicilio con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle 19,00;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando negli anni la settimana che comprende Natale a quella che comprende il Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente Pasqua e Pasquetta;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nei periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
e prevedendosi corrispondente periodo di competenza per la madre durante il quale le visite paterne saranno sospese;
B.3) in ogni caso, per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti richiamano integralmente il contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso ( doc. 5 ) ;
C) Contributo al mantenimento e spese straordinarie per la figlia minore SA
C.1) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, di € 100,00= rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi sino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte del padre (con aumento a partire da tale evenienza del contributo ad € 200,00= mensili) oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche e ludiche, previo accordo tra i genitori C.2) l'assegno unico per la figlia SA verrà integralmente percepito dalla signora . Pt_1
D) ulteriori pattuizioni:
pagina 2 di 4 D.1) le parti concordano che non sussistono pendenze economiche o patrimoniali tra loro
D.2) i genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi e della figlia minore SA. D.3) le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv. Barbara Luisa Giolitti e Fabrizio
Filipponi, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, L. 31.12.2012 n.
247.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 27.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore SA, nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
06/09/2003 in VOTTIGNASCO da , nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
pagina 3 di 4 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VOTTIGNASCO al N. 3, parte II Serie A, anno 2003, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOTTIGNASCO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa SA EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 409/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOLITTI BARBARA LUISA, elettivamente Parte_1
domiciliata in CORSO DANTE N. 22, CUNEO, presso il difensore avv. GIOLITTI BARBARA
LUISA
e
, con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI FABRIZIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in PIAZZA CAVOUR N. 6, SALUZZO, presso il difensore avv. FILIPPONI FABRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in VOTTIGNASCO il 06/09/2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dal matrimonio era nata la figlia , a Savigliano il 4.11.2011; Persona_1
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, e la separazione era stata omologata con decreto del 3.7.2017;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso e che di seguito si trascrivono:
CONDIZIONI
A) Casa familiare entrambi i coniugi hanno trasferito la propria residenza dopo la separazione e nulla vi è da disporre in proposito;
B) affidamento, collocamento e modalità di visita della figlia minore SA
B.1) la figlia minore SA, di anni 13, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso cui avrà residenza e domicilio con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle 19,00;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando negli anni la settimana che comprende Natale a quella che comprende il Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente Pasqua e Pasquetta;
- quindici giorni durante le vacanze estive, nei periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
e prevedendosi corrispondente periodo di competenza per la madre durante il quale le visite paterne saranno sospese;
B.3) in ogni caso, per maggiori precisazioni a quanto indicato nei suddetti punti, le parti richiamano integralmente il contenuto del piano genitoriale allegato al presente ricorso ( doc. 5 ) ;
C) Contributo al mantenimento e spese straordinarie per la figlia minore SA
C.1) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, di € 100,00= rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi sino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte del padre (con aumento a partire da tale evenienza del contributo ad € 200,00= mensili) oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche e ludiche, previo accordo tra i genitori C.2) l'assegno unico per la figlia SA verrà integralmente percepito dalla signora . Pt_1
D) ulteriori pattuizioni:
pagina 2 di 4 D.1) le parti concordano che non sussistono pendenze economiche o patrimoniali tra loro
D.2) i genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi e della figlia minore SA. D.3) le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv. Barbara Luisa Giolitti e Fabrizio
Filipponi, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, L. 31.12.2012 n.
247.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 27.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore SA, nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
06/09/2003 in VOTTIGNASCO da , nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
pagina 3 di 4 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VOTTIGNASCO al N. 3, parte II Serie A, anno 2003, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOTTIGNASCO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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