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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10437/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Palermo, Piazza Leoni n. 49 presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 10.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e liquidate in separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.2024, parte ricorrente, dopo avere contestato le valutazioni medico legale del consulente della fase sommaria, conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo CP_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo chemioterapico, previa rinnovazione della ctu.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. . Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni
CP_ rassegnate dal ricorrente nelle note di trattazione e dall' nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Il CTU ha descritto in maniera puntuale e meticolosa le condizioni fisiche della periziata. Dalla relazione si evince che mancano i presupposti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento che si ricorda consistono alternativamente nell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita che si traducono nella necessità di assistenza continua e permanente.
L'esame obiettivo compiuto il Dott. (“deambulazione autonoma e nella Per_1
norma; passaggi posturali possibili ed autonomi (…) vigile, collaborante, mnesica, orientata nel tempo e nello spazio. Mantiene in autonomia la stazione eretta;
Prova indice-naso e manovra di Romberg negativi”) e la stessa la documentazione medica (“in tutti i referti delle visite oncoematologiche eseguite anche durante il periodo di chemioterapia viene riportato: in buone condizioni generali, ECOG 0, non sintomi B, alvo regolare;
ricordiamo che l'acronimo
ECOG indica in oncologia nella pratica clinica quotidiana “L'Indice della qualità della vita” della Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) e il valore zero sta ad indicare nessun disturbo, nessun segno di malattia”) hanno orientato il consulente a ritenere che “la periziata presenta un quadro morboso tale da renderla invalida al 100%, ma non appare essere in una condizione di limitazione dell'autonomia con l'impossibilità a svolgere i normali atti della vita quotidiana”.
Il giudizio espresso dal CTU viene condiviso da questo giudice poichè coerente con gli accertamenti espletati anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal medico legale del procedimento sommario, tutte sostanzialmente equivalenti.
*
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili mentre si pongono, definitivamente, a carico dell' , le spese della CP_1
ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate con separato decreto si pongono a carico dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 10.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente