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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1436/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1436/2025, promossa con ricorso depositato il 10.04.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Sveva Benedetta Donadi
2) Parte_2
Nato a Varese il 03.07.1992
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Costanzo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cadrezzate con OS (VA), in data 24 settembre 2022 (anno 2022 atto n. 5 parte I )
regime patrimoniale: comunione dei beni pagina 1 di 5 con i seguenti figli minori: , nata il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione.
2) Ordinare al Comune di Cadrezzate con OS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto solo con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione e sulla quotidianità nei periodi di permanenza di presso ciascuno di essi. Per_1
5) I genitori continueranno ad esercitare sulla figlia minore la responsabilità genitoriale condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse per la stessa, tra cui l'educazione, istruzione, salute;
6) Tenuto conto delle disponibilità economiche di ciascuno dei genitori, questi ultimi concordano che sino al mese di agosto 2025 compreso:
6A) il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Pt_2
– con pagamento a mezzo bonifico effettuato entro il giorno 5 di ogni mese-, l'importo di €
200,00;
6B) le spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate, così come da protocollo del Tribunale di Varese, verranno ripatite al 50% tra i genitori;
6C) l'importo che verrà erogato a titolo di assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
6D) il sig. si impegna altresì a corrispondere l'intero importo dovuto per pre e post Pt_2 scuola riferito all'annualità 2024/2025 e il costo della fruizione del servizio mensa comprensivo degli arretrati maturati fino a marzo 2025 compreso, mentre a decorrere dal mese di aprile 2025 il contributo per la mensa verrà corrisposto dalla Sig.ra in Parte_1
quanto trattasi di spesa da ricomprendersi nel mantenimento ordinario;
7) a decorrere dal mese di Settembre 2025 compreso e per i tempi a venire:
pagina 2 di 5 7A) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia- con Pt_2
pagamento a mezzo bonifico effettuato entro il giorno 5 di ogni mese-, l'importo di € 250,00- importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7B) le spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate così come da protocollo del Tribunale di Varese;
verranno ripartite al 50% tra i genitori;
7C) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
8) Il padre potrà tenere con sé a settimane alterne, con le seguenti modalità: Per_1 settimana 1: nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21.00; il week-end dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena, allorquando verrà riaccompagnata presso Per_1
l'abitazione materna;
Settimana 2: (quella che non prevede il week-end di permanenza con il padre) Il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola, sino alle ore 21.00; entrambi i genitori avranno cura di verificare la fattibilità del palinsesto sopra articolato in relazione ai turni lavorativi del Sig. , accordandosi su eventuali modifiche entro il 15 Pt_2
del mese precedente, in modo tale da garantire quanta più stabilità possibile nei trasferimenti della minore.
8) In occasione delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, sempre compatibilmente alle esigenze della figlia e salvo diverso accordo tra i genitori;
tale periodo dovrà essere stabilito - concordemente tra i genitori - entro il 30 maggio di ogni anno.
Per il periodo estivo si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
9) Per le festività natalizie, tenendo presente il calendario scolastico della figlia, quest'ultima trascorrerà metà del periodo con l'uno e metà con l'altro genitore, facendo coincidere – ad anni alterni – il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con quello successivo dal 31 fino al 6 gennaio, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze della minore.
Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
10) Per le vacanze pasquali, starà metà del periodo di vacanza con l'uno e metà con Per_1
l'altro genitore, alternando i giorni di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi da concordarsi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze della minore.
pagina 3 di 5 Per periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
11) Entrambi i genitori avranno cura di non esporre alle loro nuove frequentazioni Per_1
amorose fintantoché queste non saranno caratterizzate da serietà e stabilità;
12) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e successivi rinnovi delle rispettive carte d'identità e passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.09.2022, in Cadrezzate con OS (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadrezzate con OS (VA ) (anno 2022 atto n.
5, parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1436/2025, promossa con ricorso depositato il 10.04.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Sveva Benedetta Donadi
2) Parte_2
Nato a Varese il 03.07.1992
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Costanzo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cadrezzate con OS (VA), in data 24 settembre 2022 (anno 2022 atto n. 5 parte I )
regime patrimoniale: comunione dei beni pagina 1 di 5 con i seguenti figli minori: , nata il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione.
2) Ordinare al Comune di Cadrezzate con OS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto solo con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione e sulla quotidianità nei periodi di permanenza di presso ciascuno di essi. Per_1
5) I genitori continueranno ad esercitare sulla figlia minore la responsabilità genitoriale condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse per la stessa, tra cui l'educazione, istruzione, salute;
6) Tenuto conto delle disponibilità economiche di ciascuno dei genitori, questi ultimi concordano che sino al mese di agosto 2025 compreso:
6A) il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Pt_2
– con pagamento a mezzo bonifico effettuato entro il giorno 5 di ogni mese-, l'importo di €
200,00;
6B) le spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate, così come da protocollo del Tribunale di Varese, verranno ripatite al 50% tra i genitori;
6C) l'importo che verrà erogato a titolo di assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
6D) il sig. si impegna altresì a corrispondere l'intero importo dovuto per pre e post Pt_2 scuola riferito all'annualità 2024/2025 e il costo della fruizione del servizio mensa comprensivo degli arretrati maturati fino a marzo 2025 compreso, mentre a decorrere dal mese di aprile 2025 il contributo per la mensa verrà corrisposto dalla Sig.ra in Parte_1
quanto trattasi di spesa da ricomprendersi nel mantenimento ordinario;
7) a decorrere dal mese di Settembre 2025 compreso e per i tempi a venire:
pagina 2 di 5 7A) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia- con Pt_2
pagamento a mezzo bonifico effettuato entro il giorno 5 di ogni mese-, l'importo di € 250,00- importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7B) le spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate così come da protocollo del Tribunale di Varese;
verranno ripartite al 50% tra i genitori;
7C) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
8) Il padre potrà tenere con sé a settimane alterne, con le seguenti modalità: Per_1 settimana 1: nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 21.00; il week-end dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena, allorquando verrà riaccompagnata presso Per_1
l'abitazione materna;
Settimana 2: (quella che non prevede il week-end di permanenza con il padre) Il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola, sino alle ore 21.00; entrambi i genitori avranno cura di verificare la fattibilità del palinsesto sopra articolato in relazione ai turni lavorativi del Sig. , accordandosi su eventuali modifiche entro il 15 Pt_2
del mese precedente, in modo tale da garantire quanta più stabilità possibile nei trasferimenti della minore.
8) In occasione delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, sempre compatibilmente alle esigenze della figlia e salvo diverso accordo tra i genitori;
tale periodo dovrà essere stabilito - concordemente tra i genitori - entro il 30 maggio di ogni anno.
Per il periodo estivo si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
9) Per le festività natalizie, tenendo presente il calendario scolastico della figlia, quest'ultima trascorrerà metà del periodo con l'uno e metà con l'altro genitore, facendo coincidere – ad anni alterni – il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con quello successivo dal 31 fino al 6 gennaio, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze della minore.
Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
10) Per le vacanze pasquali, starà metà del periodo di vacanza con l'uno e metà con Per_1
l'altro genitore, alternando i giorni di Pasqua e di Pasquetta, salvo diversi accordi da concordarsi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze della minore.
pagina 3 di 5 Per periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
11) Entrambi i genitori avranno cura di non esporre alle loro nuove frequentazioni Per_1
amorose fintantoché queste non saranno caratterizzate da serietà e stabilità;
12) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e successivi rinnovi delle rispettive carte d'identità e passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.09.2022, in Cadrezzate con OS (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadrezzate con OS (VA ) (anno 2022 atto n.
5, parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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