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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 823/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla via Santa Ruba, Parte_1
23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (il 17.3.22), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità totale e l'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che il sig. è invalido civile con la riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa al 100 % con diritto alla pensione di inabilità e/o all'indennità di accompagnamento perché impossibilitato a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi in CP_1 favore del ricorrente con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa, in esse CP_1 comprese le spese relative alla fase di ATP, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il ricorrente:
<< sig. nato a [...] il [...] , risulta affetto da Parte_2 cardiopatia dilatativa post ischemica II-III classe NYHA[cod.6442] già rivascolarizzata in sogg.con diabete mellito tipo 2[cod.9309] in trattamento con ipoglicemizzanti orali,obesità con complicanze artrosiche[cod.7105] e sindrome ansiosa-depressiva cronica[cod.2205] pertanto può considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 85% senza necessità di assistenza continua , sia perché non presenta gravi difficoltà deambulatorie , sia perché in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore. Tale stato invalidante decorre dal 01/06/2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è quindi invalido all'85% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.5.2019.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla via Santa Ruba, Parte_1
23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (il 17.3.22), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità totale e l'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che il sig. è invalido civile con la riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa al 100 % con diritto alla pensione di inabilità e/o all'indennità di accompagnamento perché impossibilitato a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi in CP_1 favore del ricorrente con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa, in esse CP_1 comprese le spese relative alla fase di ATP, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il ricorrente:
<< sig. nato a [...] il [...] , risulta affetto da Parte_2 cardiopatia dilatativa post ischemica II-III classe NYHA[cod.6442] già rivascolarizzata in sogg.con diabete mellito tipo 2[cod.9309] in trattamento con ipoglicemizzanti orali,obesità con complicanze artrosiche[cod.7105] e sindrome ansiosa-depressiva cronica[cod.2205] pertanto può considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 85% senza necessità di assistenza continua , sia perché non presenta gravi difficoltà deambulatorie , sia perché in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore. Tale stato invalidante decorre dal 01/06/2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è quindi invalido all'85% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.5.2019.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani