TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 772
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità del Parere del CUAV

    La partecipazione del Sindaco del Comune di Cesena alla seduta del CUAV è stata ritenuta legittima in quanto la Provincia era rappresentata da un Consigliere delegato. Inoltre, per i piani urbanistici generali, il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78 T.u.e.l. sussiste solo in presenza di una correlazione immediata e diretta con specifici interessi personali dell'amministratore, non ravvisata in questo caso. La norma generale sul conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90) non trova applicazione in virtù della norma speciale (art. 78 T.u.e.l.).

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata ripubblicazione del PUG

    L'onere di ripubblicare lo strumento urbanistico sorge solo in caso di modifiche ai contenuti essenziali che ne mutino radicalmente l'impostazione. Le modifiche apportate all'art. 6.6.6. non soddisfano tali presupposti. Inoltre, l'art. 46 co.1 LR n.24/2017 si riferisce a modifiche a seguito di osservazioni e non a quelle conseguenti al parere del CUAV.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e disparità di trattamento

    L'onere di motivazione per gli strumenti urbanistici è di carattere generale e soddisfatto con l'indicazione dei criteri principali. La relazione tecnica descrive le ragioni del dissenso all'osservazione della ricorrente in relazione agli obiettivi di tutela del territorio rurale e ambientale, prevedendo la possibilità di riconversione degli usi. L'onere motivazionale è quindi soddisfatto.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per previsione penalizzante e ingiusta

    Le prescrizioni del PUG rispondono al principio di tutela del territorio rurale e ambientale. Le attività di autotrasporto, logistica e rottamazione, comportando impatto ambientale, sono state considerate 'incongrue'. Il divieto di riavvio dell'attività in caso di cessazione rappresenta un ragionevole contemperamento tra esigenze pubbliche e private, favorendo la riconversione verso usi compatibili. La mancata deroga per cessazione non imputabile alla proprietà è ritenuta in contrasto con tali esigenze, poiché consentirebbe la perpetuazione delle attività incongrue.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria consequenziale all'annullamento

    La domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata in quanto consequenziale alla domanda di annullamento, anch'essa respinta, e inoltre considerata del tutto generica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 772
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 772
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo