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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2339/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], ed ivi residente C.da Parte_1
Bruca 37/B, cod. fisc: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Messina Via Del Vespro n.57 presso lo studio degli Avv. Ti Carlo La Spina e
AS AR che lo rappresentato e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/203 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 10/03/2022 per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in considerazione delle gravi infermità da cui risulta affetta la figlia minore;
di essere stata la Persona_1
minore sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Persona_1
Commissione conclusasi con esito negativo;
che pertanto aveva depositato in data
17/11/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott. , aveva accertato le seguenti patologie: “Scoliosi Persona_2
idiopatica dorso lombare sinistra e dorsale destra con ipercifosi dorsale in
Paziente con disturbo dell'adattamento e della condotta alimentare”, non riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il diritto della minore al Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento di spese e compensi da CP_1
distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 04/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della figlia minore
(giudizio iscritto al n. 3915/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il
2 consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati non riconosceva diritto alla Indennità di Accompagnamento.
Veniva dunque assegnato termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso e art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto della minore all'indennità di Persona_1
accompagnamento
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato come strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445
3 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché- in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente censura la consulenza tecnica d'ufficio in maniera assolutamente generica ed apodittica, limitandosi a riportare le patologie delle quali la minore risulta affetta e affermando sic et simpliciter Persona_1 che le stesse sarebbero idonee a giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Anche la documentazione sanitaria prodotta, invero, è riferibile a periodi antecedenti la data di visita della perizianda e di deposito tempestivo della documentazione sanitaria nella prima fase.
Invero il ctu ha ritenuto, con esauriente motivazione, la non sussistenza nella perizianda delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della vista medico-legale - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo e le conclusioni cui giunge sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata, nè parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente;
il mero disaccordo con le conclusioni del CTU non costituisce motivo valido per la sua contestazione. La valutazione tecnica effettuata dal CTU, essendo basata su criteri scientifici e metodologici accettabili, deve essere ritenuta corretta, salvo che non emergano evidenze di manifesta illogicità o errori materiali.
4 A ciò deve aggiungersi che non è in discussione il mero stato invalidante della minore (alla quale è stata comunque riconosciuta l'indennità di frequenza) ma la sussistenza di specifiche condizioni che, nell'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana, permettano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 10/07/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica in fase di ATP, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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