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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13081 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30705/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del giudice unico dott. Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30705 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 18.09.2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Condarelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Domenico
Cirillo n. 15, in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro in virtù di procura in atti
OPPOSTO
E
CP_2
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Taurasi, in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio Dott.
repertorio n. 22416, raccolta n. 11992, stipulato in Roma il 27.06.2023, e presso lo stesso Persona_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2019 02078809 83 000, afferente a sanzione amministrativa per l'anno 2016.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note ex art. 189 comma 1, n.1 cpc cpc, richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c., depositate da parte opponente da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione notificato in data 07.06.2023, per l'udienza di comparizione fissata in Parte_1 citazione per l'11.10.2023, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1
(di seguito anche e proponendo opposizione avverso la cartella
[...] CP_3 CP_2
esattoriale n. 097 2019 02078809 83 000 emessa da con la quale era intimato il pagamento di CP_3
complessivi euro 100.454,32 a titolo di sanzione amministrativa afferente all'anno 2016. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO,
1. accertare, nell'intersezione dei singoli periodi di riferimento, la maturata decorrenza del quinquennio e, per l'effetto, dichiarare (i) la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della cartella di pagamento impugnata e, quindi, (ii) l'estinzione definitiva del credito esattoriale opposto, finanche (iii)
l'insussistenza del diritto a procedere in executivis e/o in riscossione rispetto a tutti all'atto qui impugnato, nonché ad ogni altro a questi correlato, collegato e discendente;
IN OGNI CASO, 2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi nella misura dei medi tariffari di legge per quanto attiene al precedente grado di giudizio e nella misura dei minimi ex D.M. 55/2014 ed oltre i relativi aumenti ex art. 4, I commabis, ex D.M. 55/2014 per quanto al presente gravame, il tutto oltre accessori come per legge e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario
(notule in allegato)”.
pagina 2 di 8 A tal fine eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito azionato, in ragione del fatto che, trattandosi di un credito riguardante una sanzione amministrativa irrogata con la determinazione ingiuntiva n.
96160001511 del 19/04/2016, doveva ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, deduceva che la cartella doveva intendersi notificata l'08.05.2023, data in cui la si. CP_4
ritirava la cartella presso la casa comunale di Roma, a fronte della nullità della notifica asseritamente eseguita in data 03.10.2022, in un luogo in cui non aveva la residenza, in violazione dell'art. 26, I comma, prima parte, del D.P.R. 602/1973 e artt. 140, 148, 149 c.p.c., 48 Disp. Att. c.p.c. e 8 della L. 890/1982.
In data 03.07.2023 si costituiva tempestivamente eccependo: - Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione notificata oltre il termine dei 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato;
- la regolarità della notifica della cartella, eseguita correttamente secondo l'iter previsto dall'art. 140 cpc per le ipotesi di irreperibilità relativa;
-
l'inammissibilità nei confronti dell'Agente della Riscossione delle eccezioni di decadenza e prescrizione riguardanti l'attività degli Enti impositori- la sospensione legale dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale Covid. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutte le questioni attinenti al merito;
- Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con conferma della cartella n.
09720190207880983000, attesa la rituale notifica della stessa, e per l'effetto rigettarla;
- Il tutto con vittoria di spese”. si costituiva tempestivamente in data 30.06.2025. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_2
violazione dei termini a comparire. Contestava nel merito le censure svolte riguardo alla ritualità della notifica della cartella ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi e alle omissioni attinenti alla fase della riscossione, anche con riferimento alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 8 “in via principale, rigettare l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento avversata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la debenza delle somme da essa portate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi oneri riflessi, nella misura dovuta per legge);
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere accolto in relazione esclusivamente ad atti e/o attività riferibili unicamente ad , voglia Controparte_1 condannare solo quest'ultima alle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c..
Deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, formulata da in quanto tra la data di notifica dell'atto di citazione e l'udienza di prima CP_2
comparizione fissata nello stesso decorrono 124 giorni (la data della notifica è il 07.06.2025, mentre l'udienza di prima comparizione e trattazione è indicata in citazione per il 11.10.2025), tenuto conto che il giudizio di opposizione all'esecuzione (ex artt. 615 c.p.c.) è sottratto alla sospensione feriale dei termini (cfr. tra tante Cass. n.3542/2020; n. 22484/2014).
Invero, l'odierna domanda va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto parte opponente contesta il diritto della parte opposta a procedere alla esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito intimato.
Ciò detto è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da Nel caso in esame CP_3 non può infatti trovare applicazione l'art. 21 del D.lgs. 546/1992 applicabile nel processo tributario con riferimento ai soli crediti di natura fiscale.
Al contrario, tenuto conto della natura sanzionatoria del credito intimato, per giurisprudenza consolidata,
l'opposizione ex art. 615 cpc è strumento spendibile in via residuale per contestare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. il pagamento del credito o, come nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione). In tal caso, l'opponente tramite il rimedio azionato citato ex 615 c.p.c. può contestare il diritto dell'ente creditore a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
pagina 4 di 8 Riguardo all'unico motivo di opposizione, relativo all'eccepita prescrizione del credito intimato tra la notifica della determinazione ingiuntiva sanzionatoria e la notifica della cartella, giova precisare che “la definitività” data dall'omessa impugnazione della sanzione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. (Cass. 28576/2017; Cass. S.U. n.25790/2009).
In applicazione dei principi sopra richiamati, essendo pacifico che il credito indicato nella cartella trova fonte in una sanzione amministrativa il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale. Tale termine, decorrente dal 03.05.2016 (data di notifica della determinazione ingiuntiva, cfr. doc. 1 del fascicolo di
[...]
), risulta maturato a fronte della notifica della cartella come avvenuta in data 03.10.2022 (cfr. doc. CP_2 depositati da unitamente all'atto di costituzione). CP_3
Deve precisarsi che la notifica è stata eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c..
Giova, altresì, ricordare che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di
"irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.”
Deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13128/2013. “la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto.
Diversamente, la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione -
pagina 5 di 8 delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio su esteso, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'invalidità della notifica fatta, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., a destinatario che risultava dalla relata "trasferito", essendo incerto il luogo della notifica)”.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito
(cfr. in tal senso, tra tante Cass. 8463/2023)
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta che la notifica della cartella è stata eseguita in data
22.09.2022 in Roma, via Rovereto 150, luogo, dove parte attrice ha commesso l'infrazione (occupazione abusiva di immobile) accertata del 2011. Dal certificato storico di residenza depositato da parte attrice (cfr. doc.6) non risulta che l'opponente avesse mai iscritto residenza in via Rovereto n. 150/A (dal 07.03.2011 la sig.ra risulta cancellata all'anagrafe della popolazione residente, mentre dal 17.06.2022 risulta Pt_1
residente in Roma, in un luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica, in via Liri n.10). Del resto, deve ragionevolmente ritenersi che l'opponente abbia lasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo dopo l'11.05.2011 (data in cui è stato redatto il verbale accertamento, dove si legge che la sig.ra dichiarava di essere in fase di trasferimento). La circostanza trova riscontro nel fatto che la Pt_1
determinazione ingiuntiva sanzionatoria notificata, quasi cinque anni dopo, alla sig.ra è stata ricevuta Pt_1 da quest'ultima il 03.05.2016 in Roma via Attilio Hortis n. 65, presso un indirizzo diverso da quello dove è stata commessa l'infrazione e da quello dove è stata eseguita la notifica della cartella.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, la notifica della cartella eseguita nel 2022 in un luogo in cui la destinataria non risulta che dimorasse abitualmente e/o avesse iscritto la propria residenza deve ritenersi invalida e inidonea a provocare l'effetto interruttivo della prescrizione.
L'ente della riscossione ha sostenuto che il periodo di sospensione legale introdotto dalla normativa emergenziale Covid avrebbe impedito il decorso della prescrizione.
pagina 6 di 8 Ad avviso del Tribunale, non è applicabile l'art. 68 comma 1 d.l. n.18/2020 (come successivamente modificato) che non dispone alcuna sospensione della prescrizione, ma solo una sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Anche il comma 4bis comma 1 lett. b della medesima disposizione, come successivamente modificata (che prevede una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021), non è applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto dall'estratto di ruolo depositato da risulta che la riscossione del credito risulta CP_3
affidata all'ente esattore nel 2019 (cfr. doc. depositato da unitamente alla comparsa di costituzione da CP_3 cui si legge “Ruolo: 2019/1226 ordinario”).
A fronte della data di notifica della determinazione ingiuntiva sanzionatoria risalente al 03.05.2016 e tenuto conto che la sig.ra ha documentato di avere ritirato la cartella di pagamento presso la casa comunale Pt_1
solo in data 08.05.2023 (avendone avuto conoscenza a seguito di un accesso informatico al portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in sede di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo, cfr. all.1, 2 e 3 del fascicolo di parte opponente), risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata la cartella opposta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di opposizione a cartella esattoriale, “se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” (cfr. Cass. n. 6411/2016,
17501/2016, 17502/2016; in tal senso anche Cass. n. 1070/2017; n.7371/2017; n.19856/2020).
Entrambe le convenute devono essere quindi condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di liquidazione di cui al dm n. 55 del 2014, come aggiornato ex d.m. n.147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (in ragione della semplicità delle questioni trattate e della minima attività svolta nella fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 -in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella opposta per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_1
giudizio, in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Roma 24.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del giudice unico dott. Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30705 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 18.09.2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Condarelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Domenico
Cirillo n. 15, in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro in virtù di procura in atti
OPPOSTO
E
CP_2
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Taurasi, in virtù di procura generale alle liti, atto del Notaio Dott.
repertorio n. 22416, raccolta n. 11992, stipulato in Roma il 27.06.2023, e presso lo stesso Persona_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2019 02078809 83 000, afferente a sanzione amministrativa per l'anno 2016.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note ex art. 189 comma 1, n.1 cpc cpc, richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c., depositate da parte opponente da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione notificato in data 07.06.2023, per l'udienza di comparizione fissata in Parte_1 citazione per l'11.10.2023, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1
(di seguito anche e proponendo opposizione avverso la cartella
[...] CP_3 CP_2
esattoriale n. 097 2019 02078809 83 000 emessa da con la quale era intimato il pagamento di CP_3
complessivi euro 100.454,32 a titolo di sanzione amministrativa afferente all'anno 2016. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO,
1. accertare, nell'intersezione dei singoli periodi di riferimento, la maturata decorrenza del quinquennio e, per l'effetto, dichiarare (i) la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della cartella di pagamento impugnata e, quindi, (ii) l'estinzione definitiva del credito esattoriale opposto, finanche (iii)
l'insussistenza del diritto a procedere in executivis e/o in riscossione rispetto a tutti all'atto qui impugnato, nonché ad ogni altro a questi correlato, collegato e discendente;
IN OGNI CASO, 2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi nella misura dei medi tariffari di legge per quanto attiene al precedente grado di giudizio e nella misura dei minimi ex D.M. 55/2014 ed oltre i relativi aumenti ex art. 4, I commabis, ex D.M. 55/2014 per quanto al presente gravame, il tutto oltre accessori come per legge e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario
(notule in allegato)”.
pagina 2 di 8 A tal fine eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito azionato, in ragione del fatto che, trattandosi di un credito riguardante una sanzione amministrativa irrogata con la determinazione ingiuntiva n.
96160001511 del 19/04/2016, doveva ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, deduceva che la cartella doveva intendersi notificata l'08.05.2023, data in cui la si. CP_4
ritirava la cartella presso la casa comunale di Roma, a fronte della nullità della notifica asseritamente eseguita in data 03.10.2022, in un luogo in cui non aveva la residenza, in violazione dell'art. 26, I comma, prima parte, del D.P.R. 602/1973 e artt. 140, 148, 149 c.p.c., 48 Disp. Att. c.p.c. e 8 della L. 890/1982.
In data 03.07.2023 si costituiva tempestivamente eccependo: - Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione notificata oltre il termine dei 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato;
- la regolarità della notifica della cartella, eseguita correttamente secondo l'iter previsto dall'art. 140 cpc per le ipotesi di irreperibilità relativa;
-
l'inammissibilità nei confronti dell'Agente della Riscossione delle eccezioni di decadenza e prescrizione riguardanti l'attività degli Enti impositori- la sospensione legale dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale Covid. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutte le questioni attinenti al merito;
- Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con conferma della cartella n.
09720190207880983000, attesa la rituale notifica della stessa, e per l'effetto rigettarla;
- Il tutto con vittoria di spese”. si costituiva tempestivamente in data 30.06.2025. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per CP_2
violazione dei termini a comparire. Contestava nel merito le censure svolte riguardo alla ritualità della notifica della cartella ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi e alle omissioni attinenti alla fase della riscossione, anche con riferimento alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 8 “in via principale, rigettare l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento avversata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la debenza delle somme da essa portate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi oneri riflessi, nella misura dovuta per legge);
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere accolto in relazione esclusivamente ad atti e/o attività riferibili unicamente ad , voglia Controparte_1 condannare solo quest'ultima alle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c..
Deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, formulata da in quanto tra la data di notifica dell'atto di citazione e l'udienza di prima CP_2
comparizione fissata nello stesso decorrono 124 giorni (la data della notifica è il 07.06.2025, mentre l'udienza di prima comparizione e trattazione è indicata in citazione per il 11.10.2025), tenuto conto che il giudizio di opposizione all'esecuzione (ex artt. 615 c.p.c.) è sottratto alla sospensione feriale dei termini (cfr. tra tante Cass. n.3542/2020; n. 22484/2014).
Invero, l'odierna domanda va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto parte opponente contesta il diritto della parte opposta a procedere alla esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito intimato.
Ciò detto è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da Nel caso in esame CP_3 non può infatti trovare applicazione l'art. 21 del D.lgs. 546/1992 applicabile nel processo tributario con riferimento ai soli crediti di natura fiscale.
Al contrario, tenuto conto della natura sanzionatoria del credito intimato, per giurisprudenza consolidata,
l'opposizione ex art. 615 cpc è strumento spendibile in via residuale per contestare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. il pagamento del credito o, come nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione). In tal caso, l'opponente tramite il rimedio azionato citato ex 615 c.p.c. può contestare il diritto dell'ente creditore a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
pagina 4 di 8 Riguardo all'unico motivo di opposizione, relativo all'eccepita prescrizione del credito intimato tra la notifica della determinazione ingiuntiva sanzionatoria e la notifica della cartella, giova precisare che “la definitività” data dall'omessa impugnazione della sanzione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. (Cass. 28576/2017; Cass. S.U. n.25790/2009).
In applicazione dei principi sopra richiamati, essendo pacifico che il credito indicato nella cartella trova fonte in una sanzione amministrativa il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale. Tale termine, decorrente dal 03.05.2016 (data di notifica della determinazione ingiuntiva, cfr. doc. 1 del fascicolo di
[...]
), risulta maturato a fronte della notifica della cartella come avvenuta in data 03.10.2022 (cfr. doc. CP_2 depositati da unitamente all'atto di costituzione). CP_3
Deve precisarsi che la notifica è stata eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c..
Giova, altresì, ricordare che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di
"irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.”
Deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13128/2013. “la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto.
Diversamente, la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione -
pagina 5 di 8 delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio su esteso, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'invalidità della notifica fatta, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., a destinatario che risultava dalla relata "trasferito", essendo incerto il luogo della notifica)”.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito
(cfr. in tal senso, tra tante Cass. 8463/2023)
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta che la notifica della cartella è stata eseguita in data
22.09.2022 in Roma, via Rovereto 150, luogo, dove parte attrice ha commesso l'infrazione (occupazione abusiva di immobile) accertata del 2011. Dal certificato storico di residenza depositato da parte attrice (cfr. doc.6) non risulta che l'opponente avesse mai iscritto residenza in via Rovereto n. 150/A (dal 07.03.2011 la sig.ra risulta cancellata all'anagrafe della popolazione residente, mentre dal 17.06.2022 risulta Pt_1
residente in Roma, in un luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica, in via Liri n.10). Del resto, deve ragionevolmente ritenersi che l'opponente abbia lasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo dopo l'11.05.2011 (data in cui è stato redatto il verbale accertamento, dove si legge che la sig.ra dichiarava di essere in fase di trasferimento). La circostanza trova riscontro nel fatto che la Pt_1
determinazione ingiuntiva sanzionatoria notificata, quasi cinque anni dopo, alla sig.ra è stata ricevuta Pt_1 da quest'ultima il 03.05.2016 in Roma via Attilio Hortis n. 65, presso un indirizzo diverso da quello dove è stata commessa l'infrazione e da quello dove è stata eseguita la notifica della cartella.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, la notifica della cartella eseguita nel 2022 in un luogo in cui la destinataria non risulta che dimorasse abitualmente e/o avesse iscritto la propria residenza deve ritenersi invalida e inidonea a provocare l'effetto interruttivo della prescrizione.
L'ente della riscossione ha sostenuto che il periodo di sospensione legale introdotto dalla normativa emergenziale Covid avrebbe impedito il decorso della prescrizione.
pagina 6 di 8 Ad avviso del Tribunale, non è applicabile l'art. 68 comma 1 d.l. n.18/2020 (come successivamente modificato) che non dispone alcuna sospensione della prescrizione, ma solo una sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Anche il comma 4bis comma 1 lett. b della medesima disposizione, come successivamente modificata (che prevede una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021), non è applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto dall'estratto di ruolo depositato da risulta che la riscossione del credito risulta CP_3
affidata all'ente esattore nel 2019 (cfr. doc. depositato da unitamente alla comparsa di costituzione da CP_3 cui si legge “Ruolo: 2019/1226 ordinario”).
A fronte della data di notifica della determinazione ingiuntiva sanzionatoria risalente al 03.05.2016 e tenuto conto che la sig.ra ha documentato di avere ritirato la cartella di pagamento presso la casa comunale Pt_1
solo in data 08.05.2023 (avendone avuto conoscenza a seguito di un accesso informatico al portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in sede di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo, cfr. all.1, 2 e 3 del fascicolo di parte opponente), risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata la cartella opposta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di opposizione a cartella esattoriale, “se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” (cfr. Cass. n. 6411/2016,
17501/2016, 17502/2016; in tal senso anche Cass. n. 1070/2017; n.7371/2017; n.19856/2020).
Entrambe le convenute devono essere quindi condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di liquidazione di cui al dm n. 55 del 2014, come aggiornato ex d.m. n.147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (in ragione della semplicità delle questioni trattate e della minima attività svolta nella fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 -in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella opposta per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_1
giudizio, in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Roma 24.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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