TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2464/2015 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.3.2025.
Il giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2464/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Indebito soggettivo - In- debito oggettivo , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in G. GARI- Parte_1 C.F._1
BALDI, 139 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. LOFFREDO GENNARO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._4
presentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: Controparte_2 C.F._5
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO, presso lo studio dell'Avv.
LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: Controparte_3 C.F._6
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO , presso lo studio dell'Avv.
LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA NA- CP_4 C.F._7
ZIONALE 957 84015 NOCERA SUPERIORE , presso lo studio dell'Avv. BARTIROMO
TOMMASO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta dal conduttore è infondata e va rigettata per quanto di ra- gione.
Invero, ai sensi dell'art. 1575 c.c. n. 3 il locatore è tenuto a garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione.
Il successivo art. 1585 c.c. nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e nor- male utilizzazione del bene locato, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo.
Ove i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a ga-
Pag. 2 di 4 rantire il conduttore ai sensi del primo comma di detto articolo. Nell'ipotesi invece in cui i ter- zi non avanzino pretese di natura giuridica, ma arrechino pregiudizio al godimento del con- duttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 1585 del Cc.
Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta e dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, si evince che le molestie di fatto (consistenti nel fare ca- dere spazzatura dal balcone soprastante il locale;
lancio di acqua maleodorante;
nell'impedire l'utilizzo del giardino;
nel fare cadere le sedie apposte esternamente al locale) sono state per- petrate dalla moglie del locatore che, nel momento in cui sono state attuate, non era parte del contratto di locazione e, quindi, era terza rispetto allo stesso.
Dunque, il conduttore ai sensi dell'art. 1585 co. 2 c.c. avrebbe potuto agire direttamente nei confronti della moglie del locatore con le azioni a difesa del possesso (art. 1668 e segg. c.c.), dal momento che il locatore non era tenuto a garantirlo dalle molestie di fatto perpetrate da terzi.
Ne discende, il rigetto della domanda di risoluzione proposta dal conduttore, atteso che il comportamento denunciato non è ascrivibile alla responsabilità del locatore.
Ne discende di conseguenza il rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata da parte ri- corrente.
Quanto alla domanda di risoluzione proposta dal conduttore per mancato pagamento dei ca- noni, essa è fondata e va accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'ultima mensilità corrisposta mediante bonifico bancario, da parte del conduttore, è relativa alla mensilità del mese di agosto 2013.
Risulta circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata che il conduttore abbia conti- nuato ad avere la disponibilità dell'immobile (la chiusura dell'attività di apicoltura e di degu- stazione del miele è stata frutto di una libera scelta del conduttore) fino a quando non ha con- segnato le chiavi nel mese di luglio 2014, senza, tuttavia, corrispondere il canone pattuito al locatore.
Il Tribunale ritiene che tale inadempimento sia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenuto conto del periodo di tempo in cui si è protratta la morosità (quasi un anno) e
Pag. 3 di 4 l'entità del debito accumulato (oltre sei mila euro).
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, per ina- dempimento del conduttore.
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta per assenza di ele- menti probatori in ordine agli asseriti pregiudizi patiti.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno proposte dal conduttore;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dal locatore e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, per inadempimento del conduttore;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal locatore;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Gaetano Parte_1
Leo, difensore degli eredi del resistente dichiaratosi antistatario, Controparte_1
che si liquidano in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.3.2025.
Il giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2464/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Indebito soggettivo - In- debito oggettivo , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in G. GARI- Parte_1 C.F._1
BALDI, 139 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. LOFFREDO GENNARO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._4
presentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: Controparte_2 C.F._5
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO, presso lo studio dell'Avv.
LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: Controparte_3 C.F._6
), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 16 SIANO , presso lo studio dell'Avv.
LEO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA NA- CP_4 C.F._7
ZIONALE 957 84015 NOCERA SUPERIORE , presso lo studio dell'Avv. BARTIROMO
TOMMASO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta dal conduttore è infondata e va rigettata per quanto di ra- gione.
Invero, ai sensi dell'art. 1575 c.c. n. 3 il locatore è tenuto a garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione.
Il successivo art. 1585 c.c. nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e nor- male utilizzazione del bene locato, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo.
Ove i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a ga-
Pag. 2 di 4 rantire il conduttore ai sensi del primo comma di detto articolo. Nell'ipotesi invece in cui i ter- zi non avanzino pretese di natura giuridica, ma arrechino pregiudizio al godimento del con- duttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 1585 del Cc.
Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta e dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, si evince che le molestie di fatto (consistenti nel fare ca- dere spazzatura dal balcone soprastante il locale;
lancio di acqua maleodorante;
nell'impedire l'utilizzo del giardino;
nel fare cadere le sedie apposte esternamente al locale) sono state per- petrate dalla moglie del locatore che, nel momento in cui sono state attuate, non era parte del contratto di locazione e, quindi, era terza rispetto allo stesso.
Dunque, il conduttore ai sensi dell'art. 1585 co. 2 c.c. avrebbe potuto agire direttamente nei confronti della moglie del locatore con le azioni a difesa del possesso (art. 1668 e segg. c.c.), dal momento che il locatore non era tenuto a garantirlo dalle molestie di fatto perpetrate da terzi.
Ne discende, il rigetto della domanda di risoluzione proposta dal conduttore, atteso che il comportamento denunciato non è ascrivibile alla responsabilità del locatore.
Ne discende di conseguenza il rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata da parte ri- corrente.
Quanto alla domanda di risoluzione proposta dal conduttore per mancato pagamento dei ca- noni, essa è fondata e va accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'ultima mensilità corrisposta mediante bonifico bancario, da parte del conduttore, è relativa alla mensilità del mese di agosto 2013.
Risulta circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata che il conduttore abbia conti- nuato ad avere la disponibilità dell'immobile (la chiusura dell'attività di apicoltura e di degu- stazione del miele è stata frutto di una libera scelta del conduttore) fino a quando non ha con- segnato le chiavi nel mese di luglio 2014, senza, tuttavia, corrispondere il canone pattuito al locatore.
Il Tribunale ritiene che tale inadempimento sia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenuto conto del periodo di tempo in cui si è protratta la morosità (quasi un anno) e
Pag. 3 di 4 l'entità del debito accumulato (oltre sei mila euro).
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, per ina- dempimento del conduttore.
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta per assenza di ele- menti probatori in ordine agli asseriti pregiudizi patiti.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno proposte dal conduttore;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dal locatore e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, per inadempimento del conduttore;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal locatore;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Gaetano Parte_1
Leo, difensore degli eredi del resistente dichiaratosi antistatario, Controparte_1
che si liquidano in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 4 di 4