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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5180/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Piazzale Clodio Parte_1
n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Checchi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio Romano n. 46, rappresentato CP_1
e difeso dal Funzionario Dott. Dario Peris giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2024 la ricorrente indicata in epigrafe - premesso che con decreto di omologa del 10.4.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n.18/80 con decorrenza dal novembre 2023 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (12.4.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici (17.4.2024) - ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445-bis comma CP_1
5 c.p.c., non le è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuta liquidazione dei ratei successiva al deposito del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti al ricorrente (vedi allegato 1 memoria difensiva) e, all'odierna a udienza, la difesa di quest'ultima si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti, sono stati liquidati con comunicazione del 17.2.2025 e corrisposti il 7.3.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (12.4.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (17.4.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia nonché del fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data anteriore alla prima udienza di discussione, così rendendo sostanzialmente superflua la fase decisionale.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 25.3.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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