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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.EM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 1287 dell'anno 2024, avverso la Sentenza n. 3595/2024, emessa dal Tribunale di Bari– Prima Sezione il 3/8/2024, pubblicata il 5/8/2024 e notificata a mezzo pec all'indirizzo della procuratrice costituita, in data 30 agosto 2024, tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Conversano alla Via CP_1
Rosselli n. 78/2, presso lo studio dell'avv. Valeria LO VECCHIO che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello, ovvero al seguente indirizzo pec:
; Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Controparte_2
NC RO, con studio in Bari, via Cairoli 105, ed ivi elettivamente domiciliato, pec:
; Email_2 pagina 1 di 3 Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2024, l'arch. conveniva in giudizio CP_1 innanzi a questa Corte, il dott. chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “riformare la sentenza di primo grado che rigetta le domande formulate da parte convenuta per carenza ed illogicità di motivazione;
in rito, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della conclusione del giudizio finalizzato ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuare dal de cuius nei confronti del solo figlio per la lesione subita dal fratello germano CP_2 CP_2
nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza delle domande attoree con riconvocazione del CTU che
CP_1 integri la perizia nel senso richiesto dall'odierno attore, valutando correttamente il valore dell'immobile e all'esito, valutata positivamente la possibilità di comoda divisione dei beni, provvedendo a fare almeno tre progetti di riparto differenti, con le varie ipotesi;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui approva il piano di riparto con cui assegna l'intero compendio in comunione al fratello assegnando a CP_2 la corresponsione del valore in denaro della quota per € 23.569,00, e, per l'effetto, approvare un
CP_1 progetto di riparto che preveda l'assegnazione a di una quota in natura dei beni ereditari,
CP_1 eventualmente quantificando un conguaglio per compensare la differenza;
in subordine, qualora codesta Corte voglia confermare la sentenza di primo grado nella parte di assegnazione ad dell'intero CP_2 compendio e pagamento al fratello dell'equivalente in denaro, riformare l'importo dell'equivalente della
CP_1 quota adeguandolo alla nuova quantificazione della quota;
condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità Controparte_2
e/o infondatezza dei suoi motivi, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il giorno 8.07.2025 né alla successiva del giorno 21.10.2025, in presenza, in cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione
pagina 2 di 3 alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio ( cfr.Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da avverso la Sentenza n. 3595/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Baripubblicata il 5/8/2024: dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte, addì 21.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. EM Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.EM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 1287 dell'anno 2024, avverso la Sentenza n. 3595/2024, emessa dal Tribunale di Bari– Prima Sezione il 3/8/2024, pubblicata il 5/8/2024 e notificata a mezzo pec all'indirizzo della procuratrice costituita, in data 30 agosto 2024, tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Conversano alla Via CP_1
Rosselli n. 78/2, presso lo studio dell'avv. Valeria LO VECCHIO che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello, ovvero al seguente indirizzo pec:
; Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Controparte_2
NC RO, con studio in Bari, via Cairoli 105, ed ivi elettivamente domiciliato, pec:
; Email_2 pagina 1 di 3 Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2024, l'arch. conveniva in giudizio CP_1 innanzi a questa Corte, il dott. chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “riformare la sentenza di primo grado che rigetta le domande formulate da parte convenuta per carenza ed illogicità di motivazione;
in rito, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della conclusione del giudizio finalizzato ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuare dal de cuius nei confronti del solo figlio per la lesione subita dal fratello germano CP_2 CP_2
nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza delle domande attoree con riconvocazione del CTU che
CP_1 integri la perizia nel senso richiesto dall'odierno attore, valutando correttamente il valore dell'immobile e all'esito, valutata positivamente la possibilità di comoda divisione dei beni, provvedendo a fare almeno tre progetti di riparto differenti, con le varie ipotesi;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui approva il piano di riparto con cui assegna l'intero compendio in comunione al fratello assegnando a CP_2 la corresponsione del valore in denaro della quota per € 23.569,00, e, per l'effetto, approvare un
CP_1 progetto di riparto che preveda l'assegnazione a di una quota in natura dei beni ereditari,
CP_1 eventualmente quantificando un conguaglio per compensare la differenza;
in subordine, qualora codesta Corte voglia confermare la sentenza di primo grado nella parte di assegnazione ad dell'intero CP_2 compendio e pagamento al fratello dell'equivalente in denaro, riformare l'importo dell'equivalente della
CP_1 quota adeguandolo alla nuova quantificazione della quota;
condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità Controparte_2
e/o infondatezza dei suoi motivi, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il giorno 8.07.2025 né alla successiva del giorno 21.10.2025, in presenza, in cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione
pagina 2 di 3 alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio ( cfr.Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da avverso la Sentenza n. 3595/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Baripubblicata il 5/8/2024: dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte, addì 21.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. EM Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3