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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 285/2025,
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco DE CICCO, del foro di Avellino, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Nicola CP_1 di Ronza e Renato Vestini
RESISTENTE
, (c.f: ) in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco BEVERE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.01.2025, il sig. ha adito questo Parte_1 Ill.mo Tribunale per sentire annullare e/o revocare l'atto di pignoramento presso terzi n. 012884202300001361 del 12.10.2023, limitatamente agli avvisi di addebito in esso contenuti CP_1 eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali. Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo il CP_1 Controparte_3 rigetto del ricorso. In particolare, l' , con memoria del 02.09.2025, ha dato atto di aver CP_1 provveduto in data 12.02.2025 all'annullamento parziale (“sgravio”) delle somme richieste per un importo di € 24.975,12, a seguito della cessazione dell'attività del ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L con comparsa dell'08.02.2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_3 nel merito, l'infondatezza della domanda, asserendo la regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione.
1 Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in assenza di conclusioni conformi in merito alla cessazione della materia del contendere. Dalle risultanze di causa è emerso che l' dalla Relazione del Compente Reparto di Sede (cfr. CP_1 doc. B allegato B. Relazione Reparto.pdf) accertava che il contribuente Parte_1 iscritto alla Gestione Commercianti su Domanda del 05/07/2016 con inizio attività da 25/06/2016 al 15/12/2017. Nel ricorso presentato e' menzionato solo l'atto di pignoramento verso terzi, per il pagamento di Euro 29.643,80 e non gli avvisi di addebito non e' possibile dare istruttoria. Si comunica che In data 11/02/2025 e' stata effettuata la Cessazione Azienda - da Flusso Telematico alla data 15/12/2017 e provveduto ad emettere l'annullamento per cessata attività(come allegato)pari ad Euro 24.975,12. Pertanto, si è provveduto allo sgravio integrale degli importi di cui agli AVA indicati nella documentazione allegata. Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Difatti, la rinuncia dichiarata dal ricorrente non può essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, bensì come rinuncia all'azione, correttamente eseguita dalle procuratrici del ricorrente stesso, in forza della procura ad hoc versata in atti ed in conformità ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2022, n. 18033). Così qualificata l'operata rinuncia, non trovano applicazione alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 306 c.p.c. e, pertanto, essa non richiede l'accettazione delle controparti (Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19845: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”). In punto di regolamentazione delle spese di lite,il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino 2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 285/2025,
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco DE CICCO, del foro di Avellino, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Nicola CP_1 di Ronza e Renato Vestini
RESISTENTE
, (c.f: ) in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco BEVERE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.01.2025, il sig. ha adito questo Parte_1 Ill.mo Tribunale per sentire annullare e/o revocare l'atto di pignoramento presso terzi n. 012884202300001361 del 12.10.2023, limitatamente agli avvisi di addebito in esso contenuti CP_1 eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali. Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo il CP_1 Controparte_3 rigetto del ricorso. In particolare, l' , con memoria del 02.09.2025, ha dato atto di aver CP_1 provveduto in data 12.02.2025 all'annullamento parziale (“sgravio”) delle somme richieste per un importo di € 24.975,12, a seguito della cessazione dell'attività del ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L con comparsa dell'08.02.2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_3 nel merito, l'infondatezza della domanda, asserendo la regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione.
1 Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in assenza di conclusioni conformi in merito alla cessazione della materia del contendere. Dalle risultanze di causa è emerso che l' dalla Relazione del Compente Reparto di Sede (cfr. CP_1 doc. B allegato B. Relazione Reparto.pdf) accertava che il contribuente Parte_1 iscritto alla Gestione Commercianti su Domanda del 05/07/2016 con inizio attività da 25/06/2016 al 15/12/2017. Nel ricorso presentato e' menzionato solo l'atto di pignoramento verso terzi, per il pagamento di Euro 29.643,80 e non gli avvisi di addebito non e' possibile dare istruttoria. Si comunica che In data 11/02/2025 e' stata effettuata la Cessazione Azienda - da Flusso Telematico alla data 15/12/2017 e provveduto ad emettere l'annullamento per cessata attività(come allegato)pari ad Euro 24.975,12. Pertanto, si è provveduto allo sgravio integrale degli importi di cui agli AVA indicati nella documentazione allegata. Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Difatti, la rinuncia dichiarata dal ricorrente non può essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, bensì come rinuncia all'azione, correttamente eseguita dalle procuratrici del ricorrente stesso, in forza della procura ad hoc versata in atti ed in conformità ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2022, n. 18033). Così qualificata l'operata rinuncia, non trovano applicazione alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 306 c.p.c. e, pertanto, essa non richiede l'accettazione delle controparti (Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19845: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”). In punto di regolamentazione delle spese di lite,il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino 2