Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. MARINO MANUELA); Parte_1
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...] (Avv. ADAMO FRANCESCA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del 11/06/2025
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non unite da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Per_1
20/09/2021, conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso intro- duttivo del presente giudizio ove hanno concordato quanto segue:
La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, fissando come residenza prevalente quella della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione della stessa.
2) Regime di visita.
In relazione al regime di visita tra padre e figlia, e tenuto conto della tenera età della minore, le parti stabiliscono che il signo incontrerà la figlia nel modo seguente: CP_1
a) per il terzo anno di età della minore:
-due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (o, in caso di impedimento di una delle parti, in altro pomeriggio che dovrà essere previamente concordato tra i genitori);
-un pernottamento mensile presso la residenza paterna, individuato nel primo sabato di ogni mese, con prelevamento della bambina alle ore 10,30 del sabato e accompagnamento presso la residenza materna alle ore 16.00 della domenica;
in relazione a questo ultimo aspetto, le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di attuare tale pernottamento anteponendo e tutelando le esigenze della minore.
Nella settimana in cui è previsto il pernottamento, il signor vedrà la figlia un solo CP_1 pomeriggio, il martedì o il giovedì, da concordare con la signora , sempre dalle ore Pt_1
18,00 alle ore 21,30.
Per l'altro fine settimana, corrispondente al terzo del mese, in applicazione del principio dell'alternanza, il signor incontrerà la figlia dalle ore 10,00 alle ore 21,30 della CP_1 domenica;
-nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 19,30, a turno con l'altro genitore;
-durante le vacanze estive, restano confermati i due pomeriggi a settimana ma dalle ore
18,00 alle ore 22,30 ed il pernottamento mensile, come sopra individuato;
inoltre, la minore potrà trascorrere una settimana, se pur frazionata in due volte, con il padre da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno. In relazione a questo ultimo aspetto relativo alle vacanze estive, le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di attuare tale pernottamento anteponendo e tutelando le esigenze della minore.
Durante il periodo feriale estivo del padre, che dura 21 giorni, il preleverà la CP_1 minore il martedì e giovedì alle ore 10.00 per condurla al mare e la riaccompagnerà dalla madre alle ore 16,00.
b) per il quarto anno di età della minore:
-due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (o, in caso di impedimento di una delle parti, in altro pomeriggio che dovrà essere previamente concordato tra i genitori), nel periodo estivo dalle ore 18,00 alle ore 22,30;
-il fine settimana, a settimana alterne, dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 19,00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 19,30, a turno con l'altro genitore;
due giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale o di quella di Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
due giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
10 giorni, frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno. In relazione a questo ultimo aspetto relativo alle vacanze estive, le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di attuare tale pernottamento anteponendo e tutelando le esigenze della minore.
c) dal compimento del quinto anno di età della minore:
-due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (o, in caso di impedimento di una delle parti, in altro pomeriggio che dovrà essere previamente concordato tra i genitori), nel periodo estivo dalle ore 18,00 alle ore 22,30;
-il fine settimana, a settimana alterne, dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 16,00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 19,30, a turno con l'altro genitore;
quattro giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale o di quella di Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
15 giorni, frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra i coniugi entro il mese di giugno di ciascun anno.
In relazione a questo ultimo aspetto relativo alle vacanze estive, le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di attuare tale pernottamento anteponendo e tutelando le esigenze della minore.
Resta inteso che eventuali modifiche alle suindicate modalità, riguardanti il diritto di visita, dovranno essere prese di comune accordo tra i signor Pt_1 CP_1
Durante i periodi di permanenza della minore presso la residenza paterna, il signo CP_1 si impegnerà a fare comunicare telefonicamente la figlia con la madre.
3) Mantenimento figlia minore
Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese alla signora CP_1
un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Lo stesso si obbliga inoltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate –, sostenute nell'interesse della figlia, secondo quanto stabilito dal protocollo del 02 luglio 2019 in uso presso il Tribunale di Palermo, al quale espressamente si rimanda anche per la individuazione delle anzidette spese straordinarie.
4) Assegno unico Inps
Il signor con il presente atto, dichiara di rinunciare al diritto allo stesso spettante a CP_1 percepire la quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps a sostegno della figlia minore, autorizzando la signora a percepire interamente il suddetto Parte_1 assegno unico o qualsivoglia altro beneficio e/o sussidio che verrà introdotto dallo Stato in aggiunta o in sostituzione del richiamato assegno unico, con ciò espressamente rinunciandovi in favore della signor . Pt_1
La presente dichiarazione dovrà valere quale nulla osta per l'autorità competente.
5) Disposizioni finali
I ricorrenti con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo, altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti nata a [...] il [...], sia regolato come da previsioni contenute nel Per_1 ricorso introduttivo del presente giudizio e riportate in parte motiva;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.