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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2025/VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: con carta di soggiorno n. Pt_2 Numero_1
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], lett. A con l'Avv. Antonio La Torre del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: con carta di soggiorno n. Pt_2 Numero_2
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, secondo la legislazione , Pt_2 in RA (Albania) il 17/08/2015 numero 257 dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di RA (Albania) e
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a RA (Albania) in data
17/08/2015, numero 257 dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di RA
(Albania);
b) dare atto che nessun assegno divorzile è dovuto, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
c) dichiarare interamente compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Si rileva che entrambi i coniugi, di nazionalità , hanno chiesto, ai sensi dell'art. 5 del Pt_2
Regolamento n. 2010/1259/UE, così come richiamato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 218/95, sottoscrivendo apposito patto, che la legge applicabile al presente divorzio sia quella in quanto Pt_2 legge nazionale comune al momento della domanda.
Ai sensi degli articoli 125 e ss. del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania, il Tribunale su concorde richiesta dei coniugi «dichiara lo scioglimento del matrimonio» senza la necessità di un pregresso periodo di separazione personale.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (Albania) il 17/08/2015 tra Pt_1
e .
[...] Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 12.3.2025 pagina 2 di 3 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: con carta di soggiorno n. Pt_2 Numero_1
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], lett. A con l'Avv. Antonio La Torre del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: con carta di soggiorno n. Pt_2 Numero_2
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, secondo la legislazione , Pt_2 in RA (Albania) il 17/08/2015 numero 257 dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di RA (Albania) e
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a RA (Albania) in data
17/08/2015, numero 257 dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di RA
(Albania);
b) dare atto che nessun assegno divorzile è dovuto, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
c) dichiarare interamente compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Si rileva che entrambi i coniugi, di nazionalità , hanno chiesto, ai sensi dell'art. 5 del Pt_2
Regolamento n. 2010/1259/UE, così come richiamato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 218/95, sottoscrivendo apposito patto, che la legge applicabile al presente divorzio sia quella in quanto Pt_2 legge nazionale comune al momento della domanda.
Ai sensi degli articoli 125 e ss. del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania, il Tribunale su concorde richiesta dei coniugi «dichiara lo scioglimento del matrimonio» senza la necessità di un pregresso periodo di separazione personale.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA (Albania) il 17/08/2015 tra Pt_1
e .
[...] Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 12.3.2025 pagina 2 di 3 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 3