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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'Avv. GERMANI MAURO (c.f. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CHINAPPI Controparte_1
CAROLA (c.f. ); C.F._4
APPELLATO
E
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
;
[...] Controparte_16
APPELLATI, CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. emessa dal Tribunale di Roma in data
26.05.2017.
r.g. n. 1 Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma ha respinto la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dagli odierni appellanti per difetto di prova.
Per la descrizione dei fondi oggetto della domanda e per il resoconto dell'istruttoria orale si rinvia alla lettura integrale della sentenza impugnata.
e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Il ha resistito al gravame. Controparte_17
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
Dopo l'interruzione del processo per la morte di uno dei convenuti ( CP_15
l'appello è stato riassunto con atto notificato a tutti i contraddittori ad
[...] eccezione di;
; . Controparte_6 CP_2 CP_14
Per tale motivo la Corte, con ordinanza del 16.11.2023, aveva assegnato termine sino al 31 gennaio 2024 per il rinnovo della notifica e rinviato la causa all'udienza del 15 maggio 2024 ore 19,00 per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.5.2024 (data alla quale era stata rinviata d'ufficio quella del 15.5.2024) l'avvocato degli appellanti, senza aver allegato di aver tentato la rinnovazione della notificazione già autorizzata, ha semplicemente ribadito la richiesta di rinnovazione della notifica, evidentemente non effettuata né tentata dopo l'ordinanza del 16.11.2023.
In forza dell'art. 307, terzo comma, cpc “… il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. (3) L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”.
Ne discende l'estinzione del giudizio
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione r.g. n. 2 disattesa, così provvede:
a) dichiara il processo estinto;
b) le spese stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 10/12/2024.
Il Presidente
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3