Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
Società Agricola La PE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Benvenuto e Barbara Bissoli, Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco, n. 63;
Regione Veneto, Comune di San Pietro in Gù, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
- del diniego di Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 prot. n. 157421 emesso dal Direttore dell'U.O. Forestale della Regione del Veneto in data 7 aprile 2021, notificato in data 7 aprile 2021;
- del parere negativo prot. n. 4935 emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso in data 23 febbraio 2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso: la Relazione Tecnica Illustrativa (R.T.I.), ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004 in data 17 dicembre 2020, a firma del Direttore della Pianificazione Territoriale e del Direttore dell'U.O. Forestale della Regione del Veneto; il preavviso di dinego ai sensi dell'art. 10bis Legge n. 241/1990 prot. n. 32657 emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso in data 29 dicembre 2020; la relazione istruttoria ed il parere contrario espresso con voto n. 26/2021 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici;
- per quanto occorrer possa, del vigente Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Pietro in Gu (PD), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 1 aprile 2014, approvato dalla Conferenza dei servizi decisoria in data 13 gennaio 2016, e ratificato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 34 del 01 aprile 2016, e della successiva Variante, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 8 ottobre 2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 maggio 2020, nella parte in cui identificano gli immobili di proprietà della S.A. La PE s.p.a. come gravati da vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. EN De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7 giugno 2021 e depositato il successivo 21 giugno, la Società Agricola La PE s.p.a. (di seguito La PE) espone di essere proprietaria nel Comune di San Pietro in Gù (PD) di un incubatoio, realizzato su terreno censito al Foglio 16, mappale n. 259 del Comune, attiguo ad altro edificio produttivo (mangimificio) di proprietà di altra società del proprio stesso gruppo (Veronesi).
L’esponente soggiunge di aver acquistato con contratto del 4 aprile 2016 anche i terreni attigui, censiti al Foglio 16, mappali n. 30, 31 e 32, della superficie complessiva di mq 115.193, i quali sono separati dagli immobili produttivi sopra indicati da una strada di accesso ad uso della Società.
In data 6 dicembre 2019, in relazione agli immobili in parola la Società ha presentato alla Regione Veneto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. Veneto n. 52 del 13 settembre 1978, una richiesta di autorizzazione alla riduzione di una superficie boscata pari a 34.295 mq, per recuperare all’uso agricolo un’area di 52.110 mq, corredata da elaborati progettuali (protocollo regionale n. 529866 del 9 dicembre 2019), con contestuale istanza ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
Secondo quanto precisato dalla società non tutta l’area coperta da vincolo boschivo sarebbe effettivamente rientrante nel “bosco storico” ed anzi la specifica area che parte ricorrente intenderebbe ricondurre alle originarie colture è per lo più caratterizzata (la zona umida posta a ovest lungo la Roggia Regazzo) da ampie rade prive di vegetazione forestale (per circa euro 17.815).
Dopo una prima interlocuzione, l’Unità Organizzativa Forestale di Padova della Regione Veneto ha rilevato alcune incongruenze negli elaborati e ha richiesto profonde integrazioni al progetto presentato, che hanno comportato ulteriori approfondimenti tecnici e un’ampia rielaborazione di esso.
In data 29 settembre 2020, la Società ha presentato all’Unità Organizzativa Forestale di Padova la documentazione recante la rielaborazione del progetto di intervento per recupero all’uso agricolo di area parzialmente boscata, ottemperando alle richieste formulate dall’Unità stessa nella nota del 4 marzo 2020.
L’integrazione documentale da parte della Società è alla base della Relazione Tecnica Illustrativa (R.T.I.) ai sensi dell’art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004 del 17 dicembre 2020 a firma del Direttore della Pianificazione Territoriale e del Direttore Dell’Unità Organizzativa Forestale della Regione Veneto, nella quale la Regione Veneto ha valutato positivamente il progetto de La PE.
Con nota del 23 dicembre 2020 prot. n. 547399, il Direttore dell’Unità Organizzativa Regionale ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso la Relazione Tecnica Illustrativa del 17 dicembre 2020, recante la valutazione positiva con prescrizioni, unitamente all’istanza di riduzione dell’area boscata per il recupero all’uso agricolo e alla documentazione progettuale, ricevuta in pari data.
Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 32657, trasmessa in pari data, la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10bis Legge n. 241/1990 e 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004.
In data 8 gennaio 2021, la Società ricorrente ha presentato alla Soprintendenza osservazioni e documenti, in particolare una Relazione tecnica integrativa datata gennaio 2021.
Con nota prot. n. 4935 emessa in data 23 febbraio 2021, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ha riscontrato le osservazioni formulate dalla Società, esprimendo parere negativo in merito all’istanza ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
In data 4 marzo 2021 la Società ricorrente ha presentato nuove osservazioni alla Regione Veneto e con nota prot. n. 157421 del 7 aprile 2021, comunicata via PEC, il Direttore dell’U.O. Forestale della Regione del Veneto ha negato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 richiesta dalla S.A. La PE con istanza depositata in data 6 dicembre 2019, “per le motivazioni contenute nel parere negativo prot. n. 4935 del 23.2.2021 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti Paesaggio di Venezia”.
2. Avverso tale diniego La PE ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento.
2.1 Si è costituito in giudizio il giudizio il Ministero della Cultura, producendo memorie e documenti.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nella sostanza, parte ricorrente sostiene che l’area oggetto dell’intervento non sia interessata dall’effettiva esistenza di un bosco e, pertanto, non sia vincolata ex lege; parallelamente sostiene che l’intervento non sia effettivamente trasformativo del bosco in area colturale, ma sia invece volto al recupero della preesistente coltura agricola in una porzione dell’area totalmente priva di pregio e valore paesaggistico. In relazione al primo punto, in particolare, controparte sostiene che, a prescindere della nozione normativa di bosco, come individuabile attualmente dall’art.3 del D. Lgs. n.34/2018, i principi di ragionevolezza e proporzionalità impongano l’applicazione di una nozione sostanziale che impedirebbe di considerare tale il caso di specie, in quanto si sarebbe in presenza di un’attività di imboschimento artificiale senza l’esistenza di un vero e proprio ecosistema, sicché sarebbe insufficiente la motivazione del gravato parere della Soprintendenza, in quanto non sarebbe emersa in modo esauriente l’effettiva sussistenza del vincolo boschivo.
4. La censura non merita positiva considerazione.
Giova premettere che l’iniziativa de La PE, oggetto del presente giudizio, consiste nel recuperare all’originario uso agricolo una superficie di 52.110 mq sita nel Comune di San Pietro in Gu (PD), mediante la riduzione di un’area pari a 34.295 mq che lo strumento urbanistico comunale individua come (parzialmente) interessata da “Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – art. 142, lett. g – Zone boscate”, fatta eccezione per tre ampie radure non coperte da bosco nella porzione più prossima alla strada di accesso, ad est.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, in base alla norma appena citata “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: … g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
I boschi e le foreste oggetto della previsione in esame – lett. g) dell’art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 – sono quelli vincolati indistintamente ex lege , come categoria geografica, in base alla cd. Legge “Galasso” (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431) e si diversificano da quelli vincolati sulla base di un apposito provvedimento amministrativo, che ne abbia acclarato il notevole interesse pubblico paesaggistico (art. 136), e che possiedono un regime di tutela rafforzato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30 giugno 2020, n. 1233).
Per la definizione di bosco, la norma in esame rimanda alla nozione recepita dal Legislatore nazionale all’art. 2 D.Lgs. n. 227/2001, che tuttavia è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 34/2018, il cui art. 3 definisce bosco “ le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ”. In base all’art. 4, comma 1, lett e), poi, sono assimilabili a bosco “ le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ”.
La stessa società ricorrente rileva che in base alla Tavola dei vincoli e della pianificazione del P.A.T. vigente del Comune di San Pietro in Gù (PD), i terreni de quibus sono interessati da “Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – art. 142, lett. g – Zone boscate”, fatta eccezione per tre ampie radure non coperte da bosco nella porzione ad est più prossima alla strada di accesso.
Nella fattispecie parte ricorrente contesta l’esistenza effettiva di un’area boschiva finendo però per sovrapporre il proprio giudizio a quello della Soprintendenza e a quello della stessa Regione e del Comune che trasmettendo l’istanza di parere hanno dimostrato di condividere la sussistenza del vincolo, senza che siano stati evidenziati vizi logici del parere gravato utili a sostenerne l’intrinseca irragionevolezza.
La stessa nozione del vincolo boschivo di cui all’art. 142, co. 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 ha carattere dinamico, dovendosi riferire alle mutevoli condizioni dei luoghi e alle diverse situazioni ambientali in cui si inscrive; in questo contesto la motivazione del parere negativo rende in modo plastico proprio questa situazione in divenire che è essa stessa oggetto di tutela: “ Di più, la compresenza di ambiti, che la documentazione di progetto compiutamente analizza e classifica, descrive uno sviluppo in divenire del bosco esistente, insediatosi in coincidenza con l'abbandono dell'area, connotato da una crescita spontanea e, pertanto, disomogenea e qualificato ulteriormente dalla presenza di aree umide o piccole radure ”.
La Giurisprudenza conferma il carattere dinamico del vincolo boschivo, affermando che esso è infatti in divenire e deve essere valutato di volta in volta in base allo stato di fatto attuale, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e catastali e dai precedenti usi anche agricoli (cfr. da ultimo TAR Veneto n. 1818/2024 e Tar Veneto n. 307/2017).
Da quanto sopra discende che non risulta corretta la distinzione operata da parte ricorrente tra una parte asseritamente “pregiata” dell’area boschiva oggetto di interesse ed una che lo sarebbe di meno (e sarebbe quindi sacrificabile), in quanto oggetto di una vegetazione non uniforme e di tipo infestante. Ed infatti, il la tutela della tipologia di vincolo in questione, deriva proprio dall’esigenza di inibire gli interventi antropici in una determinata area, lasciando così che la tendenza naturalmente boschiva dell’area si estrinsechi in tutte le sue fasi, ivi inclusa quella iniziale che passa attraverso un’indisciplinata riappropriazione dell’area da parte della vegetazione.
4.1 Sotto tale profilo non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore profilo di censura con cui La PE si duole che la Soprintendenza non abbia indicato soluzioni che avrebbero potuto rendere il progetto coerente con il vincolo boschivo.
Se, infatti, la leale collaborazione che deve ispirare i rapporti tra Amministrazione e privato preclude atteggiamenti di chiusura preconcetta ad ogni modifica che incida su di un vincolo relativo, nondimeno nel caso di specie le misure proposte da parte ricorrente implicano una sostanziale riduzione dell’area boschiva (circa 34.000 mq su 112.000 mq), con la conseguente sostanziale riduzione della stessa.
Con specifico riferimento ai profili relativi alla scelta di realizzare o meno l’intervento, la giurisprudenza ritiene che “ il giudice amministrativo, può valutare, con i poteri di cognizione propri della sua giurisdizione di legittimità, la logicità, la congruità e la completezza dell’istruttoria che ne hanno determinato l’esito, ma non può sostituire alla ponderazione dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento in particolare nel valutare l’“alternativa/opzione – zero” o le “alternative localizzative o progettuali”, poiché tale giudizio - ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2023 n. 8187, con riferimento, in particolare, all’opzione zero, ma con affermazione di principio estensibile anche alle altre “alternative” sia di carattere localizzative che di carattere progettuale) ” (cfr. TAR Lazio n. 5889/2025).
Nel caso di specie in effetti il progetto proposto dalla ricorrente impone per sua stessa natura una sostanziale riduzione dell’area boschiva, senza tuttavia offrire, quale misura compensativa, un’estensione in altre direzioni della stessa, ma limitandosi a proporre di impreziosire ulteriormente la parte boschiva residuale (ritenuta più pregiata), finendo tuttavia per proporre un ulteriore intervento antropico distonico rispetto all’obiettivo stesso del vincolo.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI BI, Presidente
EN De CO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De CO | SI BI |
IL SEGRETARIO