Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 2170/2018 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 06.05.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.2170/2018 fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Durante Parte_1
ATTRICE
Contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti E. Guarino e M. Canepa
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera
La causa, ha ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi all'attrice a causa della mancanza di presidi di sicurezza sulla scala di un edificio all'interno del cimitero del convenuto. CP_1
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di cui appresso.
E' provato che l'attrice, mentre scendeva le scale all'interno di un edificio del Cimitero comunale di cadeva rovinosamente. CP_1
Tanto emerge dalla deposizione dei testi escussi di parte attrice, presenti al fatto.
Per altro verso è pacifico che il luogo in cui è accaduto il sinistro è posto all'interno del cimitero di CP_1
Le circostanze sin qui evidenziate appaiono sufficienti a ritenere applicabile al convenuto il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall'art 2051 CP_1 cc (cose in custodia) secondo l'interpretazione della norma offerta dalla più recente giurisprudenza della Cassazione.
Il principio espresso dalle pronunce più recenti della S.C. ha escluso la responsabilità per cose in custodia, sancita dall'art. 2051 c.c., nel caso di danni cagionati da beni pubblici solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell'ente che ne è proprietario, per la estensione del bene e per l'uso generale e diretto da parte dei cittadini, l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti.
Diversamente, in ipotesi di beni di dimensioni e/o estensione limitate posti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico, è esigibile un controllo da parte dell'ente proprietario tale da assicurare una adeguata manutenzione degli stessi atta a prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
In sintesi la natura demaniale del bene soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti non può costituire una generalizzata ed aprioristica esimente dall'invece permanente obbligo di manutenzione e custodia dei beni da parte degli enti proprietari, in presenza delle sopra specificate condizioni.
Va tuttavia chiarito che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda esclusivamente su una relazione intercorrente tra il titolare del bene e la cosa dannosa, sicchè il limite della conseguente responsabilità risiede nell'intervento del caso fortuito, ossia di un elemento che attiene non ad un comportamento del responsabile ma ai fattori di causazione del danno. Ne consegue, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene, vi è da evidenziare che, pur avendo il ctu ing. evidenziato la Per_1 violazione della normativa tecnica di settore e compromissione delle condizioni di sicurezza per l'assenza, lungo la scala, di corrimano adeguato e di segnaletica, non può non configurarsi nel caso concreto una certa corresponsabilità dell'attrice nell'infortunio occorsole.
Ed invero, i rilievi fotografici allegati alla consulenza evidenziano la totale assenza nel primo tratto di scala, proprio quello in cui è caduta l'attrice, per come riferito dai testi, di corrimano di appoggio nella discesa;
per tale motivi l'attrice, in applicazione del "principio di autoresponsabilità" posto a carico dell'utente nell'uso ordinario del bene demaniale, avrebbe dovuto semplicemente prestare maggiore attenzione nello scendere le scale.
E' pertanto ragionevole ritenere che un'adeguata attenzione dell'attrice avrebbe evitato la caduta.
Pertanto all'attrice va attribuita una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30%.
Per quel che attiene ai danni fisici, sono senz'altro da accogliersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico, tali conclusioni essendo il frutto di un esame obiettivo degli elementi del caso, del quale questo giudice non rileva elementi di contraddittorietà o di imprecisione.
In particolare il consulente medico ha accertato postumi permanenti nella misura del 7-8%, una ITT al 100% di 10 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di 35 giorni.
Pertanto, sulla base dei criteri fissati, nella versione aggiornata, dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno va quantificato nella misura di € 12588,00 per il danno da invalidità permanente, di € 1150,00 per ITT al 100%, di €1725,00 per ITP 50% e di €1006,25 per ITP al 25%.
In conclusione, il danno subito dalla attrice ammonta complessivamente ad € 16.469,25 e, stante la falcidia del concorso di colpa, il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, complessivamente a € 11528,47. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, il convenuto va condannato al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione del 70% delle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore dell'attrice che se ne dichiara antistatario, ritenendo il Tribunale di disporre, sussistendo giusti motivi ed in considerazione della parziale reciproca soccombenza, la compensazione tra le stesse parti, quanto alla restante parte.
Spese delle ccttuu definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da con atto di citazione ritualmente notificato a in Parte_2 CP_1 CP_1 persona del Sindaco p.t., nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il in persona Controparte_1 del Sindaco p.t.. al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
11528,47 oltre interessi legali dal dì del sinistro e sino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi rivalutata annualmente;
2) spese di lite compensate nella misura del 30%;
3) condanna il convenuto al rimborso delle restanti spese di giudizio in favore dell'attrice, spese che si liquidano in € 1250,00 oltre rimb.for., CAP ed IVA come per legge se dovute, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario;
4) spese di CCTTUU definitivamente a carico del convenuto.
Brindisi,06/05/2025
Il Giudice Onorario avv. Tonia Rossi