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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8298 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente
Dott.ssa Ethel Ancona Giudice Relatore
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8298/2024 promossa con ricorso congiunto in data
13/12/2024, assunto in decisione in data 12.02.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] [...], Parte_2 C.F._2 entrambi difesi ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. GAGLIANO ANNALISA
Con l'intervento del P.M. IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di OV (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) Con riguardo all'affidamento della figlia minore: La figlia minore viene affidata in via Persona_1 condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale vive nella casa familiare di Seregno (MB), in Via Carnia 2. 2) Rispetto al diritto di visita del padre i genitori concordano quanto segue:
Il Padre trascorrerà con la figlia minore due giorni a settimana che vengono individuati nel lunedì, Per_1 con pernotto e nel martedì, oltre a due fine settimana alternati tra i genitori. Nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo andrà a prendere la figlia presso la casa familiare il venerdì dopo l'uscita dal lavoro e la terrà con sé fino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarla a scuola.
Rispetto alla giornata del martedì i genitori, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, si metteranno d'accordo di volta in volta circa tempistiche e modalità, dandosi fin d'ora reciproca flessibilità
a riguardo.
I ricorrenti concordano affinché il genitore presso il quale pernotterà la figlia provvederà ad accompagnarla a scuola al mattino alle ore 7.30 circa, salvo sempre il caso in cui per eventuali impegni lavorativi si renda necessario accordarsi per tempo con reciproche sostituzioni.
Il recupero all'uscita da scuola della figlia minore viene effettuato dai nonni sia materni che paterni Per_1
e, qualora necessario, i genitori valuteranno altresì il supporto di una baby sitter.
Una volta a settimana (il sabato mattina) VI pratica lo sport del pattinaggio artistico. I genitori concordano nel far proseguire alla figlia tale attività sportiva e pattuiscono che il genitore che terrà la bambina con sé durante il week end di sua competenza, provvederà ad accompagnarla e ad andarla a prendere.
I genitori concordano in ogni caso che il padre, oltre ai giorni suindicati, potrà vedere la figlia in qualsiasi altro momento, previa comunicazione e accordo con la madre anche in considerazione degli impegni quotidiani della stessa e della minore.
Rispetto alle vacanze i genitori, compatibilmente con eventuali impegni di lavorativi per i quali concorderanno tra loro eventuali cambi nei relativi giorni di competenza, convengono quanto segue:
Con riferimento al periodo delle vacanze estive i genitori pattuiscono che il padre trascorrerà con la figlia minore 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, concordando con la madre, di anno in anno ed entro il 30 maggio, i relativi giorni di competenza.
- Con riguardo alle vacanze di natale i genitori concordano che la giornata del 24 dicembre starà Per_1 con un genitore per poi trascorrere il 25 dicembre con l'altro e così in via alternata anche per il 31 dicembre e il giorno 01 gennaio. I genitori concordano che quest'anno il 24 dicembre starà con il Per_1 papà e il 25 dicembre lo trascorrerà con la mamma mentre passerà il 31 dicembre con il papà e il primo giorno di gennaio con la madre.
- Anche per le vacanze pasquali verrà applicato il criterio dell'alternanza tra la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta con la precisazione che per Pasqua 2025 starà presso la madre mentre trascorrerà con Per_1 il papà il giorno di Pasquetta. - Con riferimento ai ponti e/o altre chiusure scolastiche i genitori utilizzeranno sempre il criterio dell'alternanza impegnandosi a concordare di volta in volta, anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori come gestire i periodi di chiusura scolastica.
3) Con riferimento alla casa famigliare: è nata e cresciuta nella casa nella quale vive con la madre a Per_1
Seregno (MB), Via Carnia n.2 e i genitori concordano affinché continui a vivere con la madre in Per_1 detta abitazione che è condotta in locazione con contratto del 31.01.2023.
4) Rispetto al mantenimento della figlia minore: Il padre verserà alla madre a titolo mantenimento della figlia minore la somma mensile di Euro 300,00, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 01 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere dal corrente mese. I genitori concordano altresì che oltre al mantenimento verrà versato dal padre mensilmente il 50%: della spesa sostenuta per la mensa scolastica di di quella relativa al costo di un'eventuale baby sitter e Per_1 della spesa per l'eventuale pre/dopo scuola;
spese queste che le Parti non intendono considerare incluse nell'assegno di mantenimento ordinario bensì come spese straordinarie e, pertanto, da suddividersi tra gli stessi al 50%.
I genitori concordano altresì che l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla madre, rinunciando a tal fine il padre a richiedere il 50% allo stesso spettante.
5) Rispetto alle spese straordinarie:
Con riferimento alle scelte relative all'istruzione di i genitori si impegnano a seguire le inclinazioni Per_1 della figlia nel suo miglior interesse.
I genitori concordano che ciascuno dei due terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 e quindi:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
- Iscrizione o contributi obbligatori per al scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
-Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza:
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari:
alloggio e permanenza presso la sede universitaria:
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive:
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) Rispetto ai documenti: Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti e passaporti della figlia minore anche validi per l'espatrio.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.06.2017 a Parte_1 Parte_2
OV (CO);
- Dall'unione è nata la figlia in data 15.10.2018; Per_1 -l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 13/12/2024, così provvede: Parte_2
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in OV (CO) in data 03.06.2017 (Atto n. 25, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV (CO)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV (CO), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente
Dott.ssa Ethel Ancona Giudice Relatore
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8298/2024 promossa con ricorso congiunto in data
13/12/2024, assunto in decisione in data 12.02.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] [...], Parte_2 C.F._2 entrambi difesi ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. GAGLIANO ANNALISA
Con l'intervento del P.M. IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di OV (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) Con riguardo all'affidamento della figlia minore: La figlia minore viene affidata in via Persona_1 condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale vive nella casa familiare di Seregno (MB), in Via Carnia 2. 2) Rispetto al diritto di visita del padre i genitori concordano quanto segue:
Il Padre trascorrerà con la figlia minore due giorni a settimana che vengono individuati nel lunedì, Per_1 con pernotto e nel martedì, oltre a due fine settimana alternati tra i genitori. Nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo andrà a prendere la figlia presso la casa familiare il venerdì dopo l'uscita dal lavoro e la terrà con sé fino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarla a scuola.
Rispetto alla giornata del martedì i genitori, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, si metteranno d'accordo di volta in volta circa tempistiche e modalità, dandosi fin d'ora reciproca flessibilità
a riguardo.
I ricorrenti concordano affinché il genitore presso il quale pernotterà la figlia provvederà ad accompagnarla a scuola al mattino alle ore 7.30 circa, salvo sempre il caso in cui per eventuali impegni lavorativi si renda necessario accordarsi per tempo con reciproche sostituzioni.
Il recupero all'uscita da scuola della figlia minore viene effettuato dai nonni sia materni che paterni Per_1
e, qualora necessario, i genitori valuteranno altresì il supporto di una baby sitter.
Una volta a settimana (il sabato mattina) VI pratica lo sport del pattinaggio artistico. I genitori concordano nel far proseguire alla figlia tale attività sportiva e pattuiscono che il genitore che terrà la bambina con sé durante il week end di sua competenza, provvederà ad accompagnarla e ad andarla a prendere.
I genitori concordano in ogni caso che il padre, oltre ai giorni suindicati, potrà vedere la figlia in qualsiasi altro momento, previa comunicazione e accordo con la madre anche in considerazione degli impegni quotidiani della stessa e della minore.
Rispetto alle vacanze i genitori, compatibilmente con eventuali impegni di lavorativi per i quali concorderanno tra loro eventuali cambi nei relativi giorni di competenza, convengono quanto segue:
Con riferimento al periodo delle vacanze estive i genitori pattuiscono che il padre trascorrerà con la figlia minore 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, concordando con la madre, di anno in anno ed entro il 30 maggio, i relativi giorni di competenza.
- Con riguardo alle vacanze di natale i genitori concordano che la giornata del 24 dicembre starà Per_1 con un genitore per poi trascorrere il 25 dicembre con l'altro e così in via alternata anche per il 31 dicembre e il giorno 01 gennaio. I genitori concordano che quest'anno il 24 dicembre starà con il Per_1 papà e il 25 dicembre lo trascorrerà con la mamma mentre passerà il 31 dicembre con il papà e il primo giorno di gennaio con la madre.
- Anche per le vacanze pasquali verrà applicato il criterio dell'alternanza tra la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta con la precisazione che per Pasqua 2025 starà presso la madre mentre trascorrerà con Per_1 il papà il giorno di Pasquetta. - Con riferimento ai ponti e/o altre chiusure scolastiche i genitori utilizzeranno sempre il criterio dell'alternanza impegnandosi a concordare di volta in volta, anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori come gestire i periodi di chiusura scolastica.
3) Con riferimento alla casa famigliare: è nata e cresciuta nella casa nella quale vive con la madre a Per_1
Seregno (MB), Via Carnia n.2 e i genitori concordano affinché continui a vivere con la madre in Per_1 detta abitazione che è condotta in locazione con contratto del 31.01.2023.
4) Rispetto al mantenimento della figlia minore: Il padre verserà alla madre a titolo mantenimento della figlia minore la somma mensile di Euro 300,00, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, entro il giorno 01 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere dal corrente mese. I genitori concordano altresì che oltre al mantenimento verrà versato dal padre mensilmente il 50%: della spesa sostenuta per la mensa scolastica di di quella relativa al costo di un'eventuale baby sitter e Per_1 della spesa per l'eventuale pre/dopo scuola;
spese queste che le Parti non intendono considerare incluse nell'assegno di mantenimento ordinario bensì come spese straordinarie e, pertanto, da suddividersi tra gli stessi al 50%.
I genitori concordano altresì che l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla madre, rinunciando a tal fine il padre a richiedere il 50% allo stesso spettante.
5) Rispetto alle spese straordinarie:
Con riferimento alle scelte relative all'istruzione di i genitori si impegnano a seguire le inclinazioni Per_1 della figlia nel suo miglior interesse.
I genitori concordano che ciascuno dei due terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 e quindi:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
- Iscrizione o contributi obbligatori per al scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
-Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza:
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari:
alloggio e permanenza presso la sede universitaria:
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive:
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) Rispetto ai documenti: Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti e passaporti della figlia minore anche validi per l'espatrio.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.06.2017 a Parte_1 Parte_2
OV (CO);
- Dall'unione è nata la figlia in data 15.10.2018; Per_1 -l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 13/12/2024, così provvede: Parte_2
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in OV (CO) in data 03.06.2017 (Atto n. 25, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV (CO)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
- Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV (CO), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona