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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11423/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BACIGA STEFANO, C.F._3
presso il cui studio in VIA AMATORE SCIESA N. 10 -37122 - VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARTORI RINALDO, presso il cui studio in VERONA PIAZZA RENATO
SIMONI 1 37122 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio di Avv. DI BENEDETTO CP_2 P.IVA_2
MARCO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Nel merito:
1) condannarsi il al risarcimento dei danni subiti dai ORi Controparte_1
, e per le ragioni ed i titoli Parte_3 Parte_2 Parte_1 in precedenza descritti nella misura di Euro 1.890.720,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
2) spese e competenze di causa rifuse.
DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
In via preliminare
Accertare la sussistenza dei motivi tutti di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza - anche derivanti dal difetto di giurisdizione - di cui in atti, e, per l'effetto, dichiararsi inammissibili, improcedibili e comunque rigettarsi le domande attoree.
Nel merito
Respingere le domande tutte proposte dagli attori, perché infondate in fatto e/o in diritto o, in via del tutto subordinata, ridurre le stesse a quanto di giustizia, previo riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. degli attori e dei professionisti e/o dei tecnici dai medesimi incaricati.
In via subordinata
Nel denegatissimo caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare , CP_2 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, a Trento (TN), contrariis reiectis, a tenere il manlevato e indenne da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_1 potesse derivargli dall'accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, in forza dei titoli contrattuali gradatamente richiamati in atti o in corso di giudizio, condannando la stessa a rifondere al quanto lo stesso fosse tenuto a CP_1 versare ad altra parte del giudizio.
In ogni caso
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge.
DI PARTE CHIAMATA CP_2
In ordine alla domanda attorea
Nel merito
- per i motivi di cui in atti, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni, rigettare tutte le avverse domande verso l'ente convenuto in quanto infondate in fatto ed in pagina 2 di 9 diritto o, in via subordinata, ricondurre le stesse a giustizia o secondo equità, anche sulla scorta di quanto emerso e accertato in corso di causa;
- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi;
- In ordine alla domanda di garanzia/manleva verso CP_2
Nel merito
- per i motivi di cui in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei confronti dell'ente convenuto, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni ai sensi di polizza e di C.G.A. (fra cui quelle di inoperatività della garanzia assicurativa, di limite di indennizzo/risarcimento entro il massimale previsto, di scoperto o franchigia, ecc…) rigettare tutte le avverse domande verso CP_2
o, in ogni caso, ridurre le stesse a termini di polizza e di C.G.A in ragione
[...] delle sollevate eccezioni di cui in atti (fra cui quelle di inoperatività della garanzia assicurativa, di limite di indennizzo/risarcimento entro il massimale previsto, di scoperto o franchigia, ecc…) secondo giustizia o secondo equità, anche sulla scorta di quanto emerso e accertato in corso di causa;
- spese di lite e compensi professionali integralmente o parzialmente rifusi o almeno compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera pagina 3 di 9 chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione in data 23/11/17, con il quale i ORi , ed Parte_1 Pt_2
, quali proprietari di un immobile a destinazione Parte_3
residenziale sito nel comune di Malcesine (VR), hanno convenuto avanti al
Tribunale di Verona il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 2043 cod.civ. che assumono patiti per avere il ingenerato negli stessi un incolpevole affidamento sulla CP_1 liceità/legittimità dei titoli edilizi precedentemente assentiti dall'ente e poi, a distanza di anni, fatti oggetto di annullamento in autotutela con conseguente ordine di demolizione dei manufatti medio tempore realizzati, per un complessivo ammontare risarcitorio di € 1.890.720,00, determinato da costi di prima demolizione dell'originario fabbricato, dai costi di edificazione del nuovo, dalle successive spese di demolizione del nuovo fabbricato, dagli oneri per il ripristino del fabbricato originario e dalle relative spese tecniche e dall'IVA su lavori e spese tecniche;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta in data 26/04/18, con la quale il si è Controparte_1
costituito in giudizio chiamando in causa la propria compagnia assicurativa ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e CP_2
l'inammissibilità dell'azione. Nel merito, ha chiesto respingersi le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto o, in via del tutto subordinata, ridursi le stesse a quanto di giustizia, previo riconoscimento del pagina 4 di 9 concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod.civ. degli attori e dei professionisti e/o tecnici dai medesimi incaricati e, in estremo subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi
Parte_4
a tenere il manlevato e indenne da ogni
[...] Controparte_1
conseguenza pregiudizievole potesse derivargli dall'accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, in forza dei titoli contrattuali richiamati in atti, condannandosi la stessa a rifondere al quanto lo stesso fosse CP_1
tenuto a versare ad altra parte del giudizio;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di in data 24/09/18, con la quale la compagnia CP_2
assicurativa ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., o ex art. 337 2 comma c.p.c., in attesa della definitiva conclusione del procedimento di annullamento dei titoli edilizi de quibus o quantomeno sino alla definizione del procedimento avanti alla
Suprema Corte di Cassazione R.G. 24652/2017 e, nel merito, rigettare tutte le avverse domande verso l'ente convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto o, in via subordinata, ricondurre le stesse a giustizia o secondo equità, anche sulla scorta di quanto emerso e accertato in corso di causa;
osservato che nel corso della prima udienza in data 29/11/18, su concorde istanza delle parti, il Giudice “…visto l'art. 295 c.p.c., dichiara la sospensione del processo, in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione n. 24652/2017”; rilevato che, con ordinanza n. 15295/2020 depositata in data 17/07/20, la
Corte di Cassazione ha definito il predetto giudizio n. R.G. 24652/2017, dichiarando l'inammissibilità del ricorso presentato dall'attore Parte_5
avverso la pronuncia del Consiglio di Stato con la quale era stata confermata la pronuncia in primo grado di inammissibilità del ricorso avanti al TAR per il
EN (cfr. doc. n. 23 parte attrice), rubricato al n. 1763/2015 R.G., con il quale il OR , “…in qualità di proprietario”, chiedeva Parte_5
l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di aveva CP_1 disposto l'annullamento dei permessi di costruire n. 114/09 e n. 118/10, nonché dei successivi atti conseguenti e derivati e aveva ordinato la pagina 5 di 9 demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (cfr. doc.ti 20 e 21 attorei); dato atto che, a seguito della definizione del giudizio, gli attori hanno riassunto il presente procedimento con ricorso in riassunzione dep. 08/10/20, producendo l'ordinanza della Cassazione di definizione del giudizio (cfr. doc.
28 attoreo); rilevato che, su richiesta delle parti, all'udienza del 28/01/21 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,6 comma, c.p.c. rilevato che, con ordinanza di scioglimento riserva dep. 10/08/21, il giudice ha ritenuto “…alla luce delle eccezioni formulate dalla parte convenuta, astrattamente idonee a definire il giudizio, necessario fissare udienza di precisazione delle conclusioni, salva ogni successiva valutazione in sede di decisione sulle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice”; osservato che, alla successiva udienza del 03/02/22, a fronte dell'eccezione sollevata dal di difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario per rientrare la causa nella giurisdizione del giudice amministrativo, la difesa attorea ha segnalato di avere proposto ricorso per regolamento di giurisdizione (cfr. ricorso per regolamento di giurisdizione unito a nota attorea dep. 02/02/22), chiedendo che il giudice disponesse la sospensione del giudizio;
osservato che, con ordinanza dep. 26/09/22, il giudice, ritenuta non inammissibile ai sensi dell'art. 367 c.p.c. l'istanza attorea di regolamento di giurisdizione e non manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione, ha dichiarato la sospensione del giudizio in attesa della definizione del regolamento di giurisdizione;
rilevato che, con ordinanza n. 2175/2023 depositata in data 24/1/2023, la
Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria1, sicché parte attrice, con ricorso dep. 25/01/23 (con allegata 1 Con ordinanza n. 2175/23 dep. 24/01/23, la Corte di Cassazione ha concluso statuendo che: “…poiché il presente giudizio ha ad oggetto una pretesa risarcitoria fondata sulla deduzione di una lesione dell'affidamento dei ricorrenti nella legittimità di un provvedimento di un'amministrazione municipale, poi annullato in autotutela, il proposto regolamento di giurisdizione va definito con l'affermazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”. pagina 6 di 9 l'ordinanza in questione), ha riassunto il processo con richiesta di fissazione di udienza per la sua prosecuzione;
dato atto che, alla successiva udienza del 28/03/23, il giudice, ritenuta la maturità della lite per essere già state, suo tempo, respinte in quanto superflue le istanze istruttorie delle parti, ha avviato la causa a conclusioni, fissando a tale scopo l'udienza del 12/12/23, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini per memorie conclusive, poi depositate dalle parti nei termini assegnati;
così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti e le principali vicende processuali;
ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
;
[...] osservato, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, che la stessa risulta superata dalla conclusione del giudizio per regolamento di giurisdizione con ordinanza n. 2175/2023 depositata in data 24/1/2023, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria;
osservato, quanto all'eccezione del di Controparte_1 improponibilità della domanda risarcitoria attorea, che l'eccezione è infondata e non merita accoglimento;
rilevato, innanzitutto, che non sia persuasivo l'assunto del CP_1
secondo il quale il codice del processo amministrativo (che, peraltro, non può trovare applicazione nel caso di specie) e l'art. 1227 cod.civ. escludano tout court il diritto al risarcimento del danno del privato che non abbia impugnato il provvedimento amministrativo illegittimo e causativo di danno, tenuto conto che, in tal caso, l'omessa impugnazione può eventualmente rilevare nel procedimento di quantificazione del danno;
osservato, poi, che deve escludersi che gli attori abbiano omesso l'impugnazione di atti amministrativi illegittimi;
osservato, invero, che, nel caso in esame, il danno denunciato da parte attrice trova origine nella illegittimità del titolo edilizio originariamente rilasciato dal che, essendo favorevole agli attori, non era da questi CP_1
evidentemente impugnabile;
pagina 7 di 9 osservato, poi, che il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio è stato riconosciuto come legittimo dallo stesso giudice amministrativo, sicché anche l'eventuale tempestiva impugnazione da parte degli attori non sarebbe stata idonea ad evitare il danno, sia perché il provvedimento in autotutela sarebbe stato ragionevolmente confermato, sia perché il danno si era già verificato, essendo consistito nell'esecuzione di plurimi lavori attuati confidando in un titolo edilizio invece illegittimo;
ritenuto, pertanto, che, diversamente da quanto assume il CP_1
, la mancata impugnazione del provvedimento di autotutela è nella
[...]
presente sede giudiziaria del tutto irrilevante, tenuto conto, da una parte, che se lo stesso fosse legittimo anche la sua rituale e tempestiva impugnazione sarebbe stata respinta, e dall'altra, che, se invece fosse illegittimo,
l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere in autonomia a disporne l'annullamento, determinando la reviviscenza dei titoli edilizi e così eliminando ogni danno a carico dei ORi e;
Pt_1 Parte_3 rilevato, in tale prospettiva, che l'azione risarcitoria attorea presuppone, da una parte, la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del e, dall'altra, l'illegittimità dei precedenti titoli Controparte_1
autorizzativi che, nella prospettazione attorea, hanno ingenerato negli attori un incolpevole affidamento poi frustrato dal successivo provvedimento di annullamento in autotutela;
rilevato, quindi, che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal CP_1
attinenti a casi di omessa tutela giurisdizionale, sono irrilevanti ai fini della decisione, tenuto conto che attengono a casi in cui l'inerzia del privato investe l'impugnativa di provvedimenti negativi illegittimi, in cui il danno è causato proprio dall'illegittimità del diniego, e non, come nel caso di specie, dall'illegittimità del provvedimento positivo di rilascio del titolo autorizzativo;
ritenuto, inoltre, che anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal non colga nel segno;
Controparte_1 osservato invero che l'azione di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento ha carattere contrattuale ed è, quindi, soggetta al termine di prescrizione decennale;
pagina 8 di 9 osservato, da altro verso, che la prescrizione - in ossequio al principio secondo il quale il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato - decorre dall'annullamento dei provvedimenti risalente al 2015, poiché prima dell'annullamento: i) non è configurabile alcuna lesione dell'affidamento degli attori;
i) nessuna azione risarcitoria è conseguentemente esercitabile;
iii) non erano ovviamente note le ragioni di illegittimità dei permessi di costruire;
ritenuto, pertanto, che le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1
debbano essere respinte per infondatezza;
[...]
osservato, pertanto, che la causa va rimessa in istruttoria per la decisione sulla domanda risarcitoria attorea;
osservato che le spese saranno valutate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari del . Controparte_1
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Verona, 27/03/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
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