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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2024, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.8188 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2024 e vertente tra
CONDOMINIO DI VIA EGERIO LEVIO N.36 in Roma (c.f. ), in persona P.IVA_1
dell'amministratore p.t.., elett.te dom.to in Roma, via Giovanni Bettolo n.9, presso lo studio dello avv. Stefano Felicioli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.ta in Roma, via Ugo De Carolis Controparte_1 CodiceFiscale_1
n.31, presso lo studio dell' avv. Vito Sola che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata 2
Oggetto: appello avverso la sentenza n.9276/2018 emessa dal Tribunale di Roma
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza collegiale del 14 novembre 2024 non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte, ai sensi dell' art. 309 c.p.c., disponeva un rinvio al 28 novembre 2024.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti non comparivano.
Atteso che la comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. 112/08, l'estinzione del procedimento con sentenza secondo quanto previsto dall'art. 307 4°comma c.p.c..
Le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.9726/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.8188 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2024 e vertente tra
CONDOMINIO DI VIA EGERIO LEVIO N.36 in Roma (c.f. ), in persona P.IVA_1
dell'amministratore p.t.., elett.te dom.to in Roma, via Giovanni Bettolo n.9, presso lo studio dello avv. Stefano Felicioli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.ta in Roma, via Ugo De Carolis Controparte_1 CodiceFiscale_1
n.31, presso lo studio dell' avv. Vito Sola che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata 2
Oggetto: appello avverso la sentenza n.9276/2018 emessa dal Tribunale di Roma
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza collegiale del 14 novembre 2024 non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte, ai sensi dell' art. 309 c.p.c., disponeva un rinvio al 28 novembre 2024.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti non comparivano.
Atteso che la comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. 112/08, l'estinzione del procedimento con sentenza secondo quanto previsto dall'art. 307 4°comma c.p.c..
Le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.9726/2018, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano