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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 13184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Maurizio CP_1
Riommi e Daniele Verduchi che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_2
- contumace -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.04.24, ha adito l'intestato CP_1
Tribunale esponendo: di essere attualmente docente presso ISTITUTO
COMPRENSIVO BR UN di Roma fino al 30.6.2025; di aver prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del in base a Controparte_2
pagina 1 di 9 contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24; che non le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato;
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio
2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al CP_2
pagamento, tramite carta elettronica, della complessiva somma di €. 1.309,58 per gli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.11.2024 la causa veniva rinviata al 11.3.2025 per chiarimenti circa il calcolo del bonus docente per l'anno scolastico 2021/22.
All'udienza del 11.3.2025 il difensore di parte ricorrente precisava la domanda e, con riferimento all'anno scolastico 2021/22, concludeva per il riconoscimento del bonus nella misura di € 500,00.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per pagina 2 di 9 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle pagina 3 di 9 istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4
categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per pagina 4 di 9 docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i pagina 5 di 9 docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. Ancor più di recente, in data 19.03.2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sulla questione della reiterazione di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 della l. n. 124 del 1999 che “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”.
In queste situazioni la Suprema Corte ha precisato che: “ 7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.),
l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_2
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
pagina 6 di 9 7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.
La Corte ha poi proseguito specificando che:
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla
Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”.
Questo appare essere, pertanto, il discrimine per la valutazione dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche deve godere del bonus docente.
Il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura idonea a dare pienamente e sicuramente idea della soglia di rilevanza della supplenza.
Se, infatti, i contratti al 30.6 possono essere conferiti entro il 31.12 di ciascun anno, avremo che la durata minima dei contratti che godono del bonus docenti è di 180 giorni.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni deve godere del bonus docente.
La ragione è evidentemente di uguaglianza, non potendo rilevare in dubbio la nozione di
“didattica annuale”; posto che nemmeno il docente al 30.6 nominato a dicembre ha pagina 7 di 9 alcuna prospettiva di didattica annuale ed essendo peraltro anche un rapporto frammentato di almeno 180 giorni di supplenze sufficientemente protratto da dare luogo alle stesse esigenze che importano la concessione della carta docenti ai supplenti al 30.6.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena in ragione della medesimezza dell'istituto di impiego, della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza del contratto nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche.
Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, avendo egli dimostrato
(v. contratti prodotti per gli anni 2021/2022, 2022/23, 2023/24) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico in corso in forza di incarichi che si sono susseguiti sino al termine delle attività didattiche e per un periodo superiore ai
180 giorni nella stessa sede di servizio e per l'insegnamento della medesima materia.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 860,00 oltre CP_2
accessori di legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta CP_2
carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
pagina 8 di 9 - condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2
ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 12.03.2025
IL GIUDICE
Giuseppe Giordano
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