Art. 8.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Con i medesimi criteri e con le stesse modalita' stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennita' ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, nonche' le indennita' di cui all'articolo 5 della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Con i medesimi criteri e con le stesse modalita' stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennita' ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, nonche' le indennita' di cui all'articolo 5 della presente legge.