Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 31/05/2023, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 00194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via B. Grazioli n. 5;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del Decreto-OMISSIS- del 23 maggio 2022, con cui è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'impiego di 4 mesi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 44 del 10 febbraio 2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi quattro, irrogata ai sensi dell’art. 1357 d.lgs. 66 del 2010.
1.1. La misura è stata adottata sulla base della seguente motivazione: “Tenente Colonnello dei Carabinieri, nell’incarico di-OMISSIS-, nel periodo agosto 2019 - luglio 2020, in più occasioni, in orario di servizio ed in talune circostanze all’interno della sede di servizio (ufficio), si intratteneva nella visione di video dal contenuto pornografico, in videochiamata a carattere erotico e nella produzione di foto/video di atti di autoerotismo, in alcuni dei quali figura ritratto” . Tale condotta, “ a prescindere dalle contestazioni ed evoluzioni intervenute in sede penale, appare suscettibile di rilevanza disciplinare, potendo configurare la violazione dei doveri di cui agli artt. 712 (Doveri attinenti al giuramento), 713 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 725 (Doveri propri dei superiori) e 732 (Contegno del Militare) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 in relazione all’art. 1352 (Illecito disciplinare), del D.lvo 15 marzo 2010, n. 66 ”.
2. Il ricorrente rappresenta che i fatti contestati sono emersi in occasione del sequestro dei dispositivi elettronici del ricorrente, nell’ambito di un procedimento penale aperto per “frode in processo penale e depistaggio e favoreggiamento personale” .
2.1. Avverso il provvedimento disciplinare sono valorizzati i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge e carenza di motivazione in merito all’art. 1392 co 2 D.lvo 66/2010 – atto assunto al di fuori dei termini di legge”, perché il procedimento disciplinare, scaturito da una infrazione di rilevanza non penale, è stato avviato solo in data 06.12.2021, oltre i 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, da individuarsi nel 30.09.2021. Ancora, il provvedimento è stato irrogato il successivo 23.05.2022, all’esito di un procedimento durato 168 giorni, oltre il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’art. 55- bis del d.lgs. 165 del 2001.
II. “Violazione dell’art. 1352 D.lvo 66/2010 e carenza di motivazione ed eccesso di potere in merito alla sanzione irrogata – assenza di violazione disciplinare”, perché non vi è nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione circa la rilevanza disciplinare delle condotte e circa il danno prodotto all’amministrazione, considerato altresì l’elevata capacità professionale e l’ottimo rendimento del ricorrente.
III. “Violazione dell’art. 1352 D.lvo 66/2010 e carenza di motivazione ed eccesso di potere in merito alla sanzione irrogata – sproporzione della sanzione disciplinare di stato”, perché la sanzione appare eccessiva rispetto alle condotte contestate ed alla personalità dell’incolpato.
IV. “Violazione di legge e carenza di motivazione dell’atto impugnato – condotte ascrivibili alla consegna di rigore”, le condotte contestate potrebbero essere ricomprese, al massimo, nelle condotte tipizzate dall’art. 751 del TUOM che disciplinano i casi per i quali applicare la consegna di rigore”.
3. Il Ministero resistente, con memoria del 21.09.2022, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 44 dell’08.02.2023, il Tribunale ha disposto istruttoria sulle circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso. Ha chiesto, in particolare, al Ministero resistente di produrre in giudizio tutti i documenti allegati allo scambio di comunicazioni tra il Comando Legione Carabinieri UL-ZI LI e il Comando Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, al fine di individuare a quale momento debba farsi risalire la “conclusione degli accertamenti preliminari”, da cui decorrono i 60 giorni per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 1392, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare.
5. L’amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza.
6. All’udienza pubblica del 24.05.2023, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. Il primo motivo è fondato.
7.1. Vista l’inottemperanza all’ordine istruttorio, il Tribunale, in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 116, comma 2 del c.p.c. (su cui vedi Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 maggio 2021, n. 5807 ), aderisce alla tesi del ricorrente, ritenendo conclusi gli accertamenti preliminari fin dal 30 settembre 2021. Ne consegue che, alla data di avvio del procedimento disciplinare (05.12.2021) era già irrimediabilmente decorso il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 1392, comma 2, del d.lgs. 66 del 2010.
7.2. Il 30 settembre 202, infatti, con la nota prodotta sub doc. 4 dal ricorrente, il Col. -OMISSIS- (del Comando Legione Carabinieri UL-ZI LI), valutate le risultanze del procedimento penale – in particolare la “ relazione sui fatti n. 285/24-PU ” e la “copia del fascicolo processuale acquisito”, entrambi allegati – ha proposto al Comando Interregionale di rinviare l’ iter disciplinare ad un momento successivo alla conclusione della vicenda penale.
7.3. L’omessa produzione della documentazione allegata alla nota, richiesta dal Tribunale al Ministero resistente (unico soggetto detentore), impedisce la verifica del quadro fattuale e giuridico a disposizione del -OMISSIS- e da questi considerato. Deve quindi darsi per provata la sua completezza e l’intervenuto esaurimento, già alla data del 30.09.2021, degli accertamenti preliminari.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata.
8.1. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, dal cui eventuale accoglimento non potrebbero derivare al ricorrente altre più ampie utilità.
8.2. Considerate le particolarità della vicenda si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL-ZI LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.