TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2408/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv.
SCADUTI CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Via Dante n. 322, presso lo studio dell'Avv. PETTA GIORGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/5/2025 (matrimonio celebrato in ZZ ER (PA), il 07/09/2019).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Ciascuno dei due coniugi resta libero di fissare la propria residenza ovunque vorrà e potrà mutare detta residenza o domicilio senza necessità di reciproco consenso;
2. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, conseguentemente, rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
3. La casa coniugale di proprietà della sig.ra seguirà il Parte_1 diritto dominicale e rimarrà in uso alla stessa unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
6. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non volersi riconciliare”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZZ ER (atto n. 8 P. 2, S. C, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
2 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2408/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv.
SCADUTI CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Via Dante n. 322, presso lo studio dell'Avv. PETTA GIORGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/5/2025 (matrimonio celebrato in ZZ ER (PA), il 07/09/2019).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Ciascuno dei due coniugi resta libero di fissare la propria residenza ovunque vorrà e potrà mutare detta residenza o domicilio senza necessità di reciproco consenso;
2. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, conseguentemente, rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
3. La casa coniugale di proprietà della sig.ra seguirà il Parte_1 diritto dominicale e rimarrà in uso alla stessa unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
6. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non volersi riconciliare”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZZ ER (atto n. 8 P. 2, S. C, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
2 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3