CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: BICHI ROBERTO, Presidente
AR IO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051232862000 IVA-REGIMI SPECIALI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4522/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento
In sede di ricorso si premetteva che a seguito di comunicazione di irregolarità notificata e relativa al modello iva 2022 presentato per il periodo di imposta dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si richiedeva ulteriori versamenti legate alla disciplina della cosiddetta iva auto per euro 70.072,00 oltre a sanzioni e interessi.
Con istanza di autotutela si illustravano e motivavano le differenze richiamate tra l'iva dichiarata e l'iva versata istanza di autotutela che non aveva alcun riscontro.
A seguito di notifica della cartella di pagamento impugnata in questa sede la ricorrente presentava ulteriori istanza di autotutela a seguito della quale l'AF provvedeva a sgravare parte della cartella segnalando tuttavia che non tutti i versamenti iva auto in esame potevano essere e conciliati e validamente scomputati del modello iva 2022 in quanto parte di essi erano riferite a vendite di autocarri e di rimorchi perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2020 (novembre e dicembre 2020) e non nel corso dell'esercizio 2021.
L'Iva residua iscritta a ruolo risultava pari ad euro 17.646,00 oltre a interessi e sanzioni per un totale complessivo della cartella pari euro 25,136,80 (di cui 5.293,80 a titolo di sanzioni).
In sede di ricorso si evidenziava come avesse provveduto a scomputare nella propria dichiarazione iva 2022 versamenti IVA auto riferiti accessione avvenute nel periodo di imposta immediatamente precedente solo perché come emergeva dalla documentazione e dalle risultanze delle liquidazioni periodiche iva già allegate in sede di autotutela tali importi non avrebbero trovato capienza in compensazione nelle liquidazioni periodiche iva precedenti e riferite al periodo d'imposta 2020 e dovevano pertanto essere portati immediatamente a scomputo successivamente non appena essi avessero trovato capienza nei versamenti mensili dovuti.
Rilevava altresì come tale condotta da parte della società contribuente non avesse arrecato alcun danno all'erario avendo la contribuente effettuato i versamenti di imposta In quanto scomputando i valori in esame nel modello IVA 2021 si sarebbe semplicemente chiuso con un maggior credito iva a riporto per il periodo d'imposta successivo.
Si deduceva inoltre che l'applicazione nel caso concreto di sanzioni determinate in proporzione agli importi in risultava essere in palese contrasto con i proporzionalità valorizzati anche nelle pronunce della Corte costituzionale rispetto alla gravità dell'illecito e che pertanto nel caso concreto poteva essere sanzionata la condotta in misura fissa senza applicazioni di interessi salva impregiudicata la possibilità di presentazione di dichiarazioni integrativa iva a favore per l'esercizio 2020.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Monza mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Deduceva la fondatezza del comportamento dell'AF in quanto i versamenti da indicare, Come previsto anche dalla circolare numero 64 del 2007 in tema di IVA auto sono esclusivamente quelli relativi a cessioni di autoveicoli avvenute nell'anno oggetto di dichiarazione e quindi relativi all'anno 2021 mentre nel caso concreto due dei versamenti indicati erano stati effettuati in data 5 novembre 2020 e 12 novembre 2020 riferendosi pertanto cessioni avvenute nel periodo precedente.
Rilevava come la condotta della società aveva comunque determinato un danno per l'erario in quanto il contribuente aveva di fatto utilizzato nell'anno 2021 un credito non spettante in quanto relativo all'anno precedente.
Ribadiva comunque quanto già affermato in sede di risposta all'istanza di autotutela evidenziando per la società la possibilità di correggere quanto dichiarato mediante presentata di dichiarazioni integrativa a favore ed evidenziava che in caso di presentazioni di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta 2020 e 2021
l'amministrazione finanziaria si riservava di sgravare l'iva iscritta a ruolo con la cartella di pagamento impugnata ferma restando la decenza di interessi e sanzioni per l'indebito utilizzo di un credito non spettante nell'anno 2021
All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale e veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta fondato e va respinto per quanto attiene il mancato computo dei versamenti relativi alle vendite in quanto, come correttamente dedotto dalla AF, tali versamenti dovevano essere indicati nella dichiarazione iva per l'anno 2021 in quanto relativi a vendite effettuate nell'anno precedente quindi da inserire nella precedente dichiarazione IVA per l'anno 2020.
Il ricorso risulta invece parzialmente fondato per la parte relativa alle sanzioni determinate a seguito di sgravio parziale, come in precedenza indicato, in euro 5.293,80 e che devono essere annullate in accoglimento del ricorso e rideterminate in misura fissa risultando la violazione da parte del contribuente di natura formale.
Risultano invece dovuti gli interessi.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annullando la maggior sanzione come specificato in motivazione;
dichiara compensate le spese tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: BICHI ROBERTO, Presidente
AR IO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051232862000 IVA-REGIMI SPECIALI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4522/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento
In sede di ricorso si premetteva che a seguito di comunicazione di irregolarità notificata e relativa al modello iva 2022 presentato per il periodo di imposta dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si richiedeva ulteriori versamenti legate alla disciplina della cosiddetta iva auto per euro 70.072,00 oltre a sanzioni e interessi.
Con istanza di autotutela si illustravano e motivavano le differenze richiamate tra l'iva dichiarata e l'iva versata istanza di autotutela che non aveva alcun riscontro.
A seguito di notifica della cartella di pagamento impugnata in questa sede la ricorrente presentava ulteriori istanza di autotutela a seguito della quale l'AF provvedeva a sgravare parte della cartella segnalando tuttavia che non tutti i versamenti iva auto in esame potevano essere e conciliati e validamente scomputati del modello iva 2022 in quanto parte di essi erano riferite a vendite di autocarri e di rimorchi perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2020 (novembre e dicembre 2020) e non nel corso dell'esercizio 2021.
L'Iva residua iscritta a ruolo risultava pari ad euro 17.646,00 oltre a interessi e sanzioni per un totale complessivo della cartella pari euro 25,136,80 (di cui 5.293,80 a titolo di sanzioni).
In sede di ricorso si evidenziava come avesse provveduto a scomputare nella propria dichiarazione iva 2022 versamenti IVA auto riferiti accessione avvenute nel periodo di imposta immediatamente precedente solo perché come emergeva dalla documentazione e dalle risultanze delle liquidazioni periodiche iva già allegate in sede di autotutela tali importi non avrebbero trovato capienza in compensazione nelle liquidazioni periodiche iva precedenti e riferite al periodo d'imposta 2020 e dovevano pertanto essere portati immediatamente a scomputo successivamente non appena essi avessero trovato capienza nei versamenti mensili dovuti.
Rilevava altresì come tale condotta da parte della società contribuente non avesse arrecato alcun danno all'erario avendo la contribuente effettuato i versamenti di imposta In quanto scomputando i valori in esame nel modello IVA 2021 si sarebbe semplicemente chiuso con un maggior credito iva a riporto per il periodo d'imposta successivo.
Si deduceva inoltre che l'applicazione nel caso concreto di sanzioni determinate in proporzione agli importi in risultava essere in palese contrasto con i proporzionalità valorizzati anche nelle pronunce della Corte costituzionale rispetto alla gravità dell'illecito e che pertanto nel caso concreto poteva essere sanzionata la condotta in misura fissa senza applicazioni di interessi salva impregiudicata la possibilità di presentazione di dichiarazioni integrativa iva a favore per l'esercizio 2020.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Monza mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Deduceva la fondatezza del comportamento dell'AF in quanto i versamenti da indicare, Come previsto anche dalla circolare numero 64 del 2007 in tema di IVA auto sono esclusivamente quelli relativi a cessioni di autoveicoli avvenute nell'anno oggetto di dichiarazione e quindi relativi all'anno 2021 mentre nel caso concreto due dei versamenti indicati erano stati effettuati in data 5 novembre 2020 e 12 novembre 2020 riferendosi pertanto cessioni avvenute nel periodo precedente.
Rilevava come la condotta della società aveva comunque determinato un danno per l'erario in quanto il contribuente aveva di fatto utilizzato nell'anno 2021 un credito non spettante in quanto relativo all'anno precedente.
Ribadiva comunque quanto già affermato in sede di risposta all'istanza di autotutela evidenziando per la società la possibilità di correggere quanto dichiarato mediante presentata di dichiarazioni integrativa a favore ed evidenziava che in caso di presentazioni di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta 2020 e 2021
l'amministrazione finanziaria si riservava di sgravare l'iva iscritta a ruolo con la cartella di pagamento impugnata ferma restando la decenza di interessi e sanzioni per l'indebito utilizzo di un credito non spettante nell'anno 2021
All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale e veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta fondato e va respinto per quanto attiene il mancato computo dei versamenti relativi alle vendite in quanto, come correttamente dedotto dalla AF, tali versamenti dovevano essere indicati nella dichiarazione iva per l'anno 2021 in quanto relativi a vendite effettuate nell'anno precedente quindi da inserire nella precedente dichiarazione IVA per l'anno 2020.
Il ricorso risulta invece parzialmente fondato per la parte relativa alle sanzioni determinate a seguito di sgravio parziale, come in precedenza indicato, in euro 5.293,80 e che devono essere annullate in accoglimento del ricorso e rideterminate in misura fissa risultando la violazione da parte del contribuente di natura formale.
Risultano invece dovuti gli interessi.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annullando la maggior sanzione come specificato in motivazione;
dichiara compensate le spese tra le parti.