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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/07/2024, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10884/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Santini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze (FI), via Bezzecca n. 2, come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Oddone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze (FI), via Masaccio a n.
49, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI per la ricorrente: all'udienza del 13.03.2024 ha concluso come da ricorso e memoria integrativa, affinché “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione.
pagina 1 di 14 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con addebito al Sig. Controparte_1
3) disporre l'affido condiviso della figlia minore con collazione prevalente presso la Per_1
madre Sig.ra e con diritto-dovere del padre Sig. di Parte_1 Controparte_1
tenere la figlia presso di sé rendendosi disponibile a concordare con la Sig.ra
[...]
modalità e tempi;
Pt_1
4) In difetto di tale accordo, e in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si richiede che venga adottato il seguente calendario che tenga, in ogni caso, e considerata l'età di conto anche dei suoi desideri: Per_1
- disporre la collocazione prevalente di presso la madre. Il padre avrà facoltà di Per_1
vedere la figlia quando lo desidera compatibilmente con i desideri di e con le Per_1
esigenze scolastiche e ricreative della stessa. trascorrerà con il padre i pomeriggi di Per_1 martedì e giovedì dall'uscita da scuola all'ora di cena allorché il padre la riaccompagnerà a casa;
Il Sig. terrà con sé tutte le domeniche riaccompagnandola a casa nel CP_1 Per_1
primo pomeriggio affinché la minore possa completare i compiti di scuola.
- Periodi di frequentazione più ampia, comprendenti le cene ed eventuali pernotti verranno stabiliti in seguito concordandoli tra i genitori ed avuto riguardo ai desideri di che Per_1
ormai ha 13 anni ed ha quindi capacità di esprimere la propria volontà.
- Quanto alle festività natalizie trascorrerà con il padre almeno 4 giorni (alla mattina Per_1
alla sera a meno che ella non desideri pernottare dal padre nella sua abitazione a casa dei nonni) e nel periodo di Pasqua almeno 3 giorni consecutivi.
- Durante le ferie estive, il Sig. terrà con sé per le vacanze per un periodo di CP_1 Per_1
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
5) Il figlio maggiore sarà libero di frequentare il padre nei tempi e modi da lui stesso Per_2
liberamente determinati.
6) Assegnare alla sig.ra la casa coniugale, peraltro di sua proprietà, sita Parte_1
in Firenze Via Ugo Corsi n. 61.
7) Considerato il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza e le risorse economiche degli stessi, nonché la permanenza dei figli presso il padre e la madre, porre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
pagina 2 di 14 e , non ancora autonomo economicamente, un assegno mensile pari ad € Per_1 Per_2
800,00= o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...]
Pt_1
8) Porre a carico del Sig. il 75 % delle spese straordinarie quali individuare nel CP_1
protocollo del CNF ivi comprese esplicitamente quelle sportive di sia per maneggio, Per_1
istruttore, fieno e veterinario che per la partecipazione alle gare individuate dalla società sportiva di appartenenza di come “essenziali”. Per_1
9) Disporre che il cane LO resti assegnato ad entrambi i coniugi al 50 % sia per la gestione sia per le spese di mantenimento e cura.
10) Stabilire che i provvedimenti economici vengano disposti a far data dal momento in cui il Sig. ha lasciato l'abitazione coniugale, e dunque a far data dal 10 luglio 2022 CP_1
ovvero dalla data di deposito del presente ricorso;
11) Porre a carico del Sig. il versamento della quota parte delle spese e elle utenze CP_1 familiari maturate alla data in cui egli ha lasciato l'abitazione coniugale e quindi a far data dal 10.07.2022 quantificato in € 173,10 = oltre alle spese già sostenute dalla ricorrente per babysitter e ripetizioni che, ad oggi, ammontano a 140 € complessive.
12)Inoltre il Sig. dovrà versare la sua quota parte della Tari relativa alla casa CP_1 familiare per gli anni 2018 e 2019 pari a complessivi € 646,45 (ovvero 323,22= a testa).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese e competenze di lite”. per il resistente: all'udienza del 13.03.2024 ha concluso come da comparsa integrativa, rilevando la necessità di sollecitare i servizi, affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza deduzione ed eccezione rigettata:
- in via preliminare, per la ragioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 709 u.c. c.p.c., a modifica del provvedimento presidenziale 13/06/2023, disporre che tutte le spese straordinarie siano divise al 50% fra i genitori secondo le linee guida del CNF del 2017, e che tutte le spese di equitazione restino al 100% a carico della madre in quanto non concordate;
pagina 3 di 14 - in via preliminare, per le ragioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 709 u.c. c.p.c. a modifica del provvedimento presidenziale 13/06/2023, disporre la riduzione del contributo al mantenimento per i figli da € 500,00 ad € 400,00; dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
senza addebito ad alcuno;
disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata [...]) con collocazione Per_1
prevalente presso la madre in Via Ugo Corsi, 61, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che stia con il padre lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita da scuola al rientro Per_1
a casa della madre, anche dopo cena;
fine settimana alternati dal sabato mattina (ore 10,00) alla domenica sera con rientro a casa della madre alle ore 19,00; disporre che il padre possa avvalersi della collaborazione dei propri genitori e fratelli
(nonni e zii paterni di per la gestione dei tempi in cui la minore è affidata a lui;
Per_1
disporre che durante le vacanze estive trascorra con ciascun genitore quindici giorni Per_1
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che trascorra cinque giorni con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, Per_1
alternando il giorno di Natale, e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua;
disporre che le parti possano concordare ulteriori periodi di vacanza nel periodo non scolastico, tenendo conto delle rispettive esigenze di lavoro e delle esigenze extrascolastiche della minore;
disporre che (nato [...]) ed il padre concordino direttamente fra di loro tempi Per_2
e modi di frequentazione, sia durante i periodi ordinari che durante le festività e le vacanze estive;
disporre per la minore la prosecuzione del percorso terapeutico già avviato ed in ogni Per_1
caso quello ritenuto opportuno ed idoneo alla sua età ed alla soluzione dei problemi riscontrati;
disporre la presa in carico della coppia genitoriale da parte del Servizio Sociale territorialmente competentemente per l'avvio di un percorso di sostegno alla bigenitorialità; disporre che il Sig. provveda al mantenimento dei figli (anni 14) e Controparte_1 Per_1
(anni 19, ancora non economicamente autosufficiente) con un contributo mensile di Per_2
pagina 4 di 14 € 400,00, o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, da versare alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese a decorre dalla data del provvedimento, da Pt_1
rivalutarsi secondo i criteri di legge;
disporre che l'AUU (o ogni altro istituto equivalente anche diversamente denominato) venga attribuito nella misura del 100% alla madre solo se genitore collocatario;
altrimenti, suddivisione al 50% fra i genitori;
disporre che le tutte spese straordinarie, individuate, concordate e rimborsate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, siano suddivise a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ad eccezione delle spese di equitazione di che faranno carico al 100% alla madre;
Per_1
nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa famigliare posta in Firenze, Via Corsi
61, di esclusiva proprietà di Pt_1
respingere integralmente ogni domanda della ricorrente in merito alla richiesta di addebito, alla misura del contributo al mantenimento dei figli, alle modalità di frequentazione con la figlia minore alla misura di contribuzione alle spese generali, al rimborso di spese e Per_1
utenze della casa famigliare, al mantenimento del cane ed alla sua assegnazione (?!), domanda inammissibile e comunque infondata (il cane è di esclusiva proprietà della ricorrente).
Con vittoria di competenze del giudizio”.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso depositato il 06.10.2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Firenze il Controparte_1
16.12.2000 e dalla cui unione sono nati i figli (22.01.2004) e (02.11.2009). Per_2 Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 conseguente assegnazione a sé dell'ex casa familiare (ubicata in Firenze, via U. Corsi n. 61
e di sua esclusiva proprietà), la disciplina della frequentazione padre/figlia secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 800,00 mensili complessivi (€ 400,00 per ciascun figlio, attesa la non raggiunta indipendenza economica di ), oltre al 75% delle spese straordinarie, la Per_2
pagina 5 di 14 corresponsione a carico del della quota parte delle spese e delle utenze familiari CP_1
maturate a far data dal 10.07.2022 (momento in cui egli ha lasciato la casa familiare), delle spese per la babysitter e delle ripetizioni nonché la quota parte della Tari per gli anni 2018 e
2019 e la suddivisione, in ragione del 50% ciascuno, della custodia e delle spese veterinarie
Per_ del cane di famiglia
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12.12.2022, Controparte_1
aderendo alle istanze avverse in punto di status, affido condiviso della prole minorenne e collocamento prevalente della stessa presso la madre, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie, la regolamentazione del diritto di visita padre/figlia come da comparsa, la fissazione di un contributo a suo carico per il mantenimento ordinario di e nella minor somma di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), la suddivisione paritaria tra genitori delle spese straordinarie nonché dell'assegno unico universale ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla Campagna in merito alla corresponsione della quota parte delle spese per le utenze ed il cane di famiglia, di esclusiva proprietà della moglie.
3. All'udienza del 20.12.2022 sono state sentite le parti e, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la Presidente si è riservata. Con provvedimento del 28.12.2022, la Presidente ha ritenuto di dover procedere all'audizione della minore fissando per l'ascolto della Per_1 medesima l'udienza del 12.01.2023 ed invitando le parti, attesa l'alta conflittualità delle stesse, a valutare un percorso di mediazione presso il servizio “Bambini al Centro”.
Con ordinanza riservata all'udienza del 12.01.2023, la Presidente, sentita la minore Per_1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha ritenuto necessario disporre CTU psicologica al fine di accertare il rapporto genitori/figlia, le capacità genitoriali delle parti, il miglior regime di affidamento della minore e gli interventi più opportuni in relazione al netto rifiuto della figlia verso il padre, nominando all'uopo la dott.ssa Persona_4
4. Con ordinanza riservata all'udienza del 09.02.2023, la Presidente, in attesa dell'esito della CTU, ha posto in via provvisoria a carico del l'onere di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario della prole nella misura di € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee
Guida CNF 2017, attribuendo l'integrale percezione dell'assegno unico universale alla pagina 6 di 14 madre, sul presupposto del maggior onere di mantenimento diretto e cura della prole gravante sulla stessa.
5. Con ordinanza riservata all'udienza del 06.06.2023, la Presidente, rilevato che i coniugi erano già stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.04.2023 e valutati gli esiti della CTU, ha disposto, in conformità all'elaborato peritale, l'affido condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
ha previsto un ripristino graduale della frequentazione padre/figlia tramite l'attivazione di un intervento integrato di psicoterapia per la famiglia separata, con una fase iniziale dedicata al lavoro sul sottosistema padre – figli e, a discrezione dello specialista, con l'introduzione in terapia della figura della madre o del lavoro in sottosistemi madre – figli;
ha disposto la presa in carico di da parte del servizio di neuropsichiatria infantile territoriale (come da Per_1
indicazione del o con prosecuzione della presa in carico ove già iniziata;
ha invitato Per_5
ed a valutare l'opportunità di una psicoterapia individuale per entrambi i CP_2 CP_3
genitori (ove da loro non avviata privatamente) ed ha incaricato la CTU, dott.ssa
[...]
del monitoraggio circa l'attuazione del provvedimento, confermando, quanto alle Per_4
questioni economiche, le statuizioni assunte con ordinanza del 14.02.2023 e nominando sé stessa Giudice istruttore.
6. Infine, all'udienza del 13.03.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe riportato ed il Giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso la decisione al Collegio.
7. In via preliminare, il Tribunale conferma il rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando sul punto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria del 24.01.2024, condivise dal Collegio.
8. Deve essere dichiarata la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi
[...]
e I coniugi, comparsi all'udienza del 20.12.2022, hanno Pt_1 Controparte_1 infatti entrambi dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal mese di luglio 2022, quando il si è definitivamente allontanato dalla CP_1
casa familiare. Da quel momento i coniugi non hanno più manifestato la volontà di ricostituire la loro comunione materiale e spirituale.
Di talché risulta giustificata la pronuncia di separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 7 di 14 9. La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, fondando tale istanza sulla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Sul punto, ricorda il Collegio che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
A tal proposito, si osserva che le deduzioni della ricorrente risultano sfornite di adeguato riscontro probatorio, non avendo peraltro ella mai contestato - se non tramite la generica allegazione di un ménage familiare sereno - le circostanze riferite dal in merito ad CP_1
una consolidata crisi matrimoniale (assenza di rapporti intimi da oltre un anno e vacanze separate). Per di più, sussistono indizi atti a far presumere che la crisi coniugale sia insorta prima dei fatti narrati dalla e posti a fondamento della domanda di addebito;
in Pt_1
effetti, nella CTU piscologica depositata in PCT in data 26.05.2023, emerge chiaramente come il rapporto di coniugio avesse già vissuto un periodo di crisi “vi è una prima crisi nella quale vorrebbe allontanarsi, che è emblematica del funzionamento della CP_1
coppia. L'allontanamento reale non c'è, gli equilibri vengono ripristinati in fretta e furia e di ciò che è accaduto non si parla. In questo nella coppia c'è sempre stata una fortissima collusione, per il bisogno reciproco di non alimentare dissapori e di mantenere un apparente equilibrio. Nessun problema viene nominato, riconosciuto, affrontato. E per questo nessun problema viene risolto” nonché l'assoluta mancanza di condivisione di scelte ricadenti sulla gestione familiare “all'interno di un quadro descritto come quasi idilliaco, emergono aspetti di mancanza di condivisione, scelte unilaterali e autoesclusioni da parte del marito. Ci sono debiti in famiglia: Quelli che ho fatto li ho fatti a nome mio e ho sempre pensato io, perché lavoro e riesco con sacrificio ad affrontarli. Quello che ho pagato l'ho fatto con i miei soldi, non con quelli di . Erano debiti miei decisi da me. Non avevo intenzione di dire a CP_1
lui i motivi delle mie richieste. Non avevo intenzione di dirlo perché ci sono delle cose che non ritenevo fosse giusto comunicare a lui, non influivano nella sua vita personale quindi pagina 8 di 14 non vedo perché lo devo comunicare a lui, perché devo comunicare a lui mie scelte personali” (v. pagg. 14 e 22 CTU).
Tanto premesso, deve essere rigettata la richiesta di addebito della separazione a carico di
Controparte_1
10. Quanto all'affidamento della minore (02.11.2009), deve rilevarsi che ambo le Per_1 parti ne hanno chiesto l'affido condiviso e, sulla base delle risultanze della CTU e del successivo periodo di monitoraggio nonché tenuto conto della valutazione effettuata dall' sulla persona di - la quale non ha ritenuto necessario un CP_3 Controparte_1
percorso di presa in cura individuale presso il servizio (v. relazione depositata in PCT il
23.10.2023) - ritiene il Tribunale, in recepimento della comune volontà delle parti e nel miglior interesse della minore, doversi disporre l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà di quest'ultima, ubicata in Firenze, via Ugo Corsi n. 61. Ciò anche al fine di garantire una graduale ripresa del rapporto col padre, atteso che, ove la situazione resti invariata, la minore vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto alla bigenitorialità, con conseguenti gravi ricadute sullo sviluppo psico – fisico della medesima.
11. Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale promossa dalla si Pt_1 rinvia alle motivazioni di cui all'ordinanza del 13.06.2023 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
12. In ordine alla frequentazione di con il padre, essendo ormai maggiorenne Per_1 Per_2
(22.01.2004) ed avendo peraltro migliorato in corso di causa il rapporto col CP_1
osserva il Collegio che la situazione non appare mutata rispetto agli esiti della CTU psicologica del 26.05.2023.
Nella relazione di monitoraggio, depositata in PCT in data 19.10.2023, la dott.ssa Per_4 ha invero evidenziato che la “situazione familiare che poco si discosta da tutto quanto osservato alla fine del percorso di ctu. I genitori sono ancora molto impegnati a litigare, a difendersi o squalificarsi reciprocamente, senza nessun accenno di apertura. (…) Al momento non c'è abbastanza spazio per riuscire a lavorare sulle relazioni familiari. Rispetto ai figli, il padre non sembra molto disposto alla relazione con desidera un contatto e Per_1
uno scambio ma ha bisogno di difendere il proprio spazio, deve sentire la frequentazione come una scelta e non un obbligo e comunque nel tempo non ha saputo proporsi alla figlia pagina 9 di 14 dopo i suoi rifiuti (in una sola occasione le ha chiesto di uscire a cena). (…) Per lui, ogni manifestazione negativa della figlia è guidata dalla mamma, fino a pensare che sia a Pt_1
rispondere ai messaggi che lui invia alla figlia. Così conferma di confondere la guerra che muove contro la moglie con la guerra che non dovrebbe muovere contro la figlia” (v. pag. 6 relazione di monitoraggio). Al contempo, dalla relazione dell' depositata in PCT CP_2
in data 20.10.2023 sono emersi evidenti contrasti tra il padre e la figlia, essendo Per_1 pronta a descriverlo come “un bugiardo, perché avrebbe negato di aver intrapreso una nuova relazione con una donna e una persona da tempo distante dalla sua vita” salvo poi lasciarsi andare “al pianto affermando: "Lui dice che gli manco ma non è vero, io non mi fido di lui”, mentre il “durante i due incontri con la CP_1
figlia che gli ha mostrato apertamente e verbalmente il suo disinteresse e la sua ostilità, ha assunto una posizione simmetrica rispetto alle accuse che gli Per_1
rivolgeva. È stato per lui difficile passare oltre e viverle come difficoltà che sua figlia provava e per le quali aveva bisogno di ricevere comprensione” (v. pagg. 1 e 2 relazione). Gli incontri non hanno quindi avuto buon esito poiché aveva chiesto Per_1
al padre di accompagnarla a scuola, ma il resistente ha replicato di non poter far tardi a lavoro tutti i giorni, di talché la figlia non ha avanzato più alcuna richiesta in tal senso, salvo poi voler trascorrere undici giorni con il padre nel periodo estivo, quando egli aveva già assunto altri impegni e, pertanto, anche tale occasione di incontro è svanita.
Essendo questo il quadro, ove è trincerata dietro le convinzioni della ma dre, la Per_1
quale (come ben emerso dagli atti di causa) mostra una scarsa capacità di lettura oggettiva della realtà ed ha instaurato un rapporto gravemente disfunzionale con la figlia, e dove il si limita a manifestare l'intento di voler trascorrere del tempo con la CP_1
minore, salvo poi non potere mai per esigenze lavorative ovvero per ulteriori impegni, ritiene il Tribunale che non vi sia spazio, allo stato, per predisporre un compiuto calendario della frequentazione padre/figlia, risultando peraltro lo stesso prematuro attesa l'attualità della situazione, dovendo piuttosto confermare le statuizioni assunte con l'ordinanza del
13.06.2023 e sollecitare i Servizi Sociali territorialmente competenti all'effettiva attuazione della psicoterapia per la famiglia separata.
pagina 10 di 14 Non si ritiene conforme all'interesse della minore, né proficuo costringere la figlia a frequentare il padre, dovendosi per contro auspicare comunque una progressiva ripresa del rapporto, da stimolare tramite l'ausilio degli enti competenti ed il pieno convincimento di tutte le parti in gioco, ivi compresa la madre.
A tal fine, si ritiene pertanto utile la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per la minore e di supporto alla genitorialità della e si invita, altresì, il Per_1 Pt_1
a rivalutare l'opportunità di un simile percorso, considerate le riscontrate difficoltà CP_1
nel rapporto con la figlia.
13. Sul mantenimento di e ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un Per_2 Per_1
autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che quale dipendente di Unicredit s.p.a., Parte_1 dispone di un reddito annuo pari ad € 35.066,00, con una busta paga oscillante tra €
1.996,00 e € 2.100,00 netti per 13 mensilità, ivi compresi i buoni pasto (v. buste paga 2023
– 2024 depositate in PCT in data 28.02.2024). Ella è esclusiva proprietaria della casa familiare in cui abita insieme ai figli, per la quale corrisponde ratei mensili di mutuo pari ad
€ 54,00 (ha allegato in comparsa conclusionale di pagare dal mese di agosto 2023 nuovamente € 216,00, ma da estratto conto depositato sempre in data 28.02.2024 è emerso che, nel mese di settembre 2023, pagava ancora € 54,00) e percepisce l'assegno unico universale pari ad € 163,40 (v. sempre estratto conto depositato). Ella ha ricevuto infine la somma di € 5.124,00, quale quota parte (4/54 derivante dalla successione ereditaria del padre) della vendita di un immobile sito in Potenza, essendo tuttavia gravata da numerosi finanziamenti contratti anche per sostenere le spese di equitazione della figlia (v. docc. 8;
8bis; 9 e 10 del ricorso).
magazziniere, ha un reddito lordo annuo di € 30.250,00 (DR 2022), con Controparte_1 una busta paga su 14 mensilità di circa € 1.850,00 (v. buste paga 2023 – 2024 depositate in
PCT in data 29.02.2024) e vive attualmente con la nuova compagna in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 475,00 (v. doc. 49 resistente) e di cui egli corrisponde, quale quota parte, la somma di € 250,00 mensili, oltre alle utenze per circa €
150,00 mensili.
pagina 11 di 14 Pertanto, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, del maggior onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, quale genitore collocatario della prole, ma anche degli ingenti costi da sostenersi per l'equitazione di il Tribunale Per_1 ritiene congruo confermare l'assegno a carico del per il mantenimento di e CP_1 Per_2 in € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie necessarie per la prole, da individuarsi secondo le Linee Guida CNF
2017, saranno ripartite tra genitori in ragione del 50% ciascuno, ivi compresa l'equitazione praticata da essendo ormai tale attività una consolidata abitudine di vita della Per_1
minore, protraendosi la stessa da molti anni e dovendo, pertanto, essere ritenuta una spesa condivisa, in quanto mai fermamente opposta dal padre. Pertanto, il non potrà CP_1
sottrarsi alla contribuzione paritetica di tale spesa sul presupposto della mancanza di accordo poiché questo esborso rientra nella normale pratica sportiva, la quale ha assunto il carattere dell'ordinarietà, essendo prevedibile nell'an e predeterminata nel quantum.
L'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere integralmente percepito da quale genitore collocatario della prole minorenne. Parte_1
14. Inammissibili, infine, le ulteriori domande promosse dalla e inerenti alla Pt_1
restituzione, da parte del della quota parte delle spese e delle utenze familiari CP_1
maturate a far data dal luglio 2022, delle spese per la babysitter e delle ripetizioni nonché della ripetizione della quota parte della Tari per gli anni 2018 e 2019 e la suddivisione, in Per_ ragione del 50% ciascuno, della custodia e delle spese veterinarie del cane di famiglia trattandosi di istanze soggette a rito diverso, non cumulabili nel presente giudizio (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. I, n. 18870 dell'08/09/2014).
15. In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza di ambo le parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Firenze il 16.12.2000, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Firenze al n. 671, parte II, serie A, anno 2000;
pagina 12 di 14 - rigetta la domanda di addebito della separazione a spiegata da Controparte_1 [...]
Pt_1
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'affido condiviso di (02.11.2009) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'ex casa familiare di Firenze, via Ugo Corsi n. 61;
- dispone che la frequentazione padre/figlia sia ripristinata gradualmente avviando un intervento integrato di psicoterapia per la famiglia separata, a cura di , che CP_2
preveda una fase iniziale dedicata al lavoro sul sottosistema padre – figli nonché, a discrezione dello specialista, l'introduzione in terapia della figura della madre o del lavoro in sottosistemi madre – figli quando e se ritenuto opportuno;
- dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte di per un Per_1 CP_2
supporto psicologico;
- invita i genitori a proseguire e/o intraprendere un percorso con (ovvero con un CP_3
professionista privato) al fine di un sostegno alla loro genitorialità;
- dispone che corrisponda a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di € 500,00 per il mantenimento di e (€ 250,00 per ciascun Per_2 Per_1
figlio), somma suscettibile di rivalutazione annuale Istat;
- le spese straordinarie necessarie per la prole, da individuarsi secondo le Linee Guida CNF
2017, saranno suddivise, in ragione del 50%, tra ciascun genitore, ivi comprese le spese di equitazione per Per_1
- attribuisce, in via esclusiva, l'assegno unico universale a Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande promosse da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.07.2024 su relazione della
Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10884/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Santini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze (FI), via Bezzecca n. 2, come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Oddone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze (FI), via Masaccio a n.
49, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI per la ricorrente: all'udienza del 13.03.2024 ha concluso come da ricorso e memoria integrativa, affinché “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione.
pagina 1 di 14 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con addebito al Sig. Controparte_1
3) disporre l'affido condiviso della figlia minore con collazione prevalente presso la Per_1
madre Sig.ra e con diritto-dovere del padre Sig. di Parte_1 Controparte_1
tenere la figlia presso di sé rendendosi disponibile a concordare con la Sig.ra
[...]
modalità e tempi;
Pt_1
4) In difetto di tale accordo, e in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si richiede che venga adottato il seguente calendario che tenga, in ogni caso, e considerata l'età di conto anche dei suoi desideri: Per_1
- disporre la collocazione prevalente di presso la madre. Il padre avrà facoltà di Per_1
vedere la figlia quando lo desidera compatibilmente con i desideri di e con le Per_1
esigenze scolastiche e ricreative della stessa. trascorrerà con il padre i pomeriggi di Per_1 martedì e giovedì dall'uscita da scuola all'ora di cena allorché il padre la riaccompagnerà a casa;
Il Sig. terrà con sé tutte le domeniche riaccompagnandola a casa nel CP_1 Per_1
primo pomeriggio affinché la minore possa completare i compiti di scuola.
- Periodi di frequentazione più ampia, comprendenti le cene ed eventuali pernotti verranno stabiliti in seguito concordandoli tra i genitori ed avuto riguardo ai desideri di che Per_1
ormai ha 13 anni ed ha quindi capacità di esprimere la propria volontà.
- Quanto alle festività natalizie trascorrerà con il padre almeno 4 giorni (alla mattina Per_1
alla sera a meno che ella non desideri pernottare dal padre nella sua abitazione a casa dei nonni) e nel periodo di Pasqua almeno 3 giorni consecutivi.
- Durante le ferie estive, il Sig. terrà con sé per le vacanze per un periodo di CP_1 Per_1
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
5) Il figlio maggiore sarà libero di frequentare il padre nei tempi e modi da lui stesso Per_2
liberamente determinati.
6) Assegnare alla sig.ra la casa coniugale, peraltro di sua proprietà, sita Parte_1
in Firenze Via Ugo Corsi n. 61.
7) Considerato il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza e le risorse economiche degli stessi, nonché la permanenza dei figli presso il padre e la madre, porre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
pagina 2 di 14 e , non ancora autonomo economicamente, un assegno mensile pari ad € Per_1 Per_2
800,00= o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...]
Pt_1
8) Porre a carico del Sig. il 75 % delle spese straordinarie quali individuare nel CP_1
protocollo del CNF ivi comprese esplicitamente quelle sportive di sia per maneggio, Per_1
istruttore, fieno e veterinario che per la partecipazione alle gare individuate dalla società sportiva di appartenenza di come “essenziali”. Per_1
9) Disporre che il cane LO resti assegnato ad entrambi i coniugi al 50 % sia per la gestione sia per le spese di mantenimento e cura.
10) Stabilire che i provvedimenti economici vengano disposti a far data dal momento in cui il Sig. ha lasciato l'abitazione coniugale, e dunque a far data dal 10 luglio 2022 CP_1
ovvero dalla data di deposito del presente ricorso;
11) Porre a carico del Sig. il versamento della quota parte delle spese e elle utenze CP_1 familiari maturate alla data in cui egli ha lasciato l'abitazione coniugale e quindi a far data dal 10.07.2022 quantificato in € 173,10 = oltre alle spese già sostenute dalla ricorrente per babysitter e ripetizioni che, ad oggi, ammontano a 140 € complessive.
12)Inoltre il Sig. dovrà versare la sua quota parte della Tari relativa alla casa CP_1 familiare per gli anni 2018 e 2019 pari a complessivi € 646,45 (ovvero 323,22= a testa).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese e competenze di lite”. per il resistente: all'udienza del 13.03.2024 ha concluso come da comparsa integrativa, rilevando la necessità di sollecitare i servizi, affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza deduzione ed eccezione rigettata:
- in via preliminare, per la ragioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 709 u.c. c.p.c., a modifica del provvedimento presidenziale 13/06/2023, disporre che tutte le spese straordinarie siano divise al 50% fra i genitori secondo le linee guida del CNF del 2017, e che tutte le spese di equitazione restino al 100% a carico della madre in quanto non concordate;
pagina 3 di 14 - in via preliminare, per le ragioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 709 u.c. c.p.c. a modifica del provvedimento presidenziale 13/06/2023, disporre la riduzione del contributo al mantenimento per i figli da € 500,00 ad € 400,00; dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
senza addebito ad alcuno;
disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata [...]) con collocazione Per_1
prevalente presso la madre in Via Ugo Corsi, 61, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che stia con il padre lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita da scuola al rientro Per_1
a casa della madre, anche dopo cena;
fine settimana alternati dal sabato mattina (ore 10,00) alla domenica sera con rientro a casa della madre alle ore 19,00; disporre che il padre possa avvalersi della collaborazione dei propri genitori e fratelli
(nonni e zii paterni di per la gestione dei tempi in cui la minore è affidata a lui;
Per_1
disporre che durante le vacanze estive trascorra con ciascun genitore quindici giorni Per_1
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che trascorra cinque giorni con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, Per_1
alternando il giorno di Natale, e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua;
disporre che le parti possano concordare ulteriori periodi di vacanza nel periodo non scolastico, tenendo conto delle rispettive esigenze di lavoro e delle esigenze extrascolastiche della minore;
disporre che (nato [...]) ed il padre concordino direttamente fra di loro tempi Per_2
e modi di frequentazione, sia durante i periodi ordinari che durante le festività e le vacanze estive;
disporre per la minore la prosecuzione del percorso terapeutico già avviato ed in ogni Per_1
caso quello ritenuto opportuno ed idoneo alla sua età ed alla soluzione dei problemi riscontrati;
disporre la presa in carico della coppia genitoriale da parte del Servizio Sociale territorialmente competentemente per l'avvio di un percorso di sostegno alla bigenitorialità; disporre che il Sig. provveda al mantenimento dei figli (anni 14) e Controparte_1 Per_1
(anni 19, ancora non economicamente autosufficiente) con un contributo mensile di Per_2
pagina 4 di 14 € 400,00, o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, da versare alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese a decorre dalla data del provvedimento, da Pt_1
rivalutarsi secondo i criteri di legge;
disporre che l'AUU (o ogni altro istituto equivalente anche diversamente denominato) venga attribuito nella misura del 100% alla madre solo se genitore collocatario;
altrimenti, suddivisione al 50% fra i genitori;
disporre che le tutte spese straordinarie, individuate, concordate e rimborsate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, siano suddivise a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ad eccezione delle spese di equitazione di che faranno carico al 100% alla madre;
Per_1
nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa famigliare posta in Firenze, Via Corsi
61, di esclusiva proprietà di Pt_1
respingere integralmente ogni domanda della ricorrente in merito alla richiesta di addebito, alla misura del contributo al mantenimento dei figli, alle modalità di frequentazione con la figlia minore alla misura di contribuzione alle spese generali, al rimborso di spese e Per_1
utenze della casa famigliare, al mantenimento del cane ed alla sua assegnazione (?!), domanda inammissibile e comunque infondata (il cane è di esclusiva proprietà della ricorrente).
Con vittoria di competenze del giudizio”.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso depositato il 06.10.2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Firenze il Controparte_1
16.12.2000 e dalla cui unione sono nati i figli (22.01.2004) e (02.11.2009). Per_2 Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 conseguente assegnazione a sé dell'ex casa familiare (ubicata in Firenze, via U. Corsi n. 61
e di sua esclusiva proprietà), la disciplina della frequentazione padre/figlia secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 800,00 mensili complessivi (€ 400,00 per ciascun figlio, attesa la non raggiunta indipendenza economica di ), oltre al 75% delle spese straordinarie, la Per_2
pagina 5 di 14 corresponsione a carico del della quota parte delle spese e delle utenze familiari CP_1
maturate a far data dal 10.07.2022 (momento in cui egli ha lasciato la casa familiare), delle spese per la babysitter e delle ripetizioni nonché la quota parte della Tari per gli anni 2018 e
2019 e la suddivisione, in ragione del 50% ciascuno, della custodia e delle spese veterinarie
Per_ del cane di famiglia
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12.12.2022, Controparte_1
aderendo alle istanze avverse in punto di status, affido condiviso della prole minorenne e collocamento prevalente della stessa presso la madre, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie, la regolamentazione del diritto di visita padre/figlia come da comparsa, la fissazione di un contributo a suo carico per il mantenimento ordinario di e nella minor somma di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun Per_2 Per_1 figlio), la suddivisione paritaria tra genitori delle spese straordinarie nonché dell'assegno unico universale ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla Campagna in merito alla corresponsione della quota parte delle spese per le utenze ed il cane di famiglia, di esclusiva proprietà della moglie.
3. All'udienza del 20.12.2022 sono state sentite le parti e, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la Presidente si è riservata. Con provvedimento del 28.12.2022, la Presidente ha ritenuto di dover procedere all'audizione della minore fissando per l'ascolto della Per_1 medesima l'udienza del 12.01.2023 ed invitando le parti, attesa l'alta conflittualità delle stesse, a valutare un percorso di mediazione presso il servizio “Bambini al Centro”.
Con ordinanza riservata all'udienza del 12.01.2023, la Presidente, sentita la minore Per_1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha ritenuto necessario disporre CTU psicologica al fine di accertare il rapporto genitori/figlia, le capacità genitoriali delle parti, il miglior regime di affidamento della minore e gli interventi più opportuni in relazione al netto rifiuto della figlia verso il padre, nominando all'uopo la dott.ssa Persona_4
4. Con ordinanza riservata all'udienza del 09.02.2023, la Presidente, in attesa dell'esito della CTU, ha posto in via provvisoria a carico del l'onere di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario della prole nella misura di € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee
Guida CNF 2017, attribuendo l'integrale percezione dell'assegno unico universale alla pagina 6 di 14 madre, sul presupposto del maggior onere di mantenimento diretto e cura della prole gravante sulla stessa.
5. Con ordinanza riservata all'udienza del 06.06.2023, la Presidente, rilevato che i coniugi erano già stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.04.2023 e valutati gli esiti della CTU, ha disposto, in conformità all'elaborato peritale, l'affido condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
ha previsto un ripristino graduale della frequentazione padre/figlia tramite l'attivazione di un intervento integrato di psicoterapia per la famiglia separata, con una fase iniziale dedicata al lavoro sul sottosistema padre – figli e, a discrezione dello specialista, con l'introduzione in terapia della figura della madre o del lavoro in sottosistemi madre – figli;
ha disposto la presa in carico di da parte del servizio di neuropsichiatria infantile territoriale (come da Per_1
indicazione del o con prosecuzione della presa in carico ove già iniziata;
ha invitato Per_5
ed a valutare l'opportunità di una psicoterapia individuale per entrambi i CP_2 CP_3
genitori (ove da loro non avviata privatamente) ed ha incaricato la CTU, dott.ssa
[...]
del monitoraggio circa l'attuazione del provvedimento, confermando, quanto alle Per_4
questioni economiche, le statuizioni assunte con ordinanza del 14.02.2023 e nominando sé stessa Giudice istruttore.
6. Infine, all'udienza del 13.03.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe riportato ed il Giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso la decisione al Collegio.
7. In via preliminare, il Tribunale conferma il rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando sul punto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria del 24.01.2024, condivise dal Collegio.
8. Deve essere dichiarata la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi
[...]
e I coniugi, comparsi all'udienza del 20.12.2022, hanno Pt_1 Controparte_1 infatti entrambi dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal mese di luglio 2022, quando il si è definitivamente allontanato dalla CP_1
casa familiare. Da quel momento i coniugi non hanno più manifestato la volontà di ricostituire la loro comunione materiale e spirituale.
Di talché risulta giustificata la pronuncia di separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 7 di 14 9. La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, fondando tale istanza sulla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Sul punto, ricorda il Collegio che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
A tal proposito, si osserva che le deduzioni della ricorrente risultano sfornite di adeguato riscontro probatorio, non avendo peraltro ella mai contestato - se non tramite la generica allegazione di un ménage familiare sereno - le circostanze riferite dal in merito ad CP_1
una consolidata crisi matrimoniale (assenza di rapporti intimi da oltre un anno e vacanze separate). Per di più, sussistono indizi atti a far presumere che la crisi coniugale sia insorta prima dei fatti narrati dalla e posti a fondamento della domanda di addebito;
in Pt_1
effetti, nella CTU piscologica depositata in PCT in data 26.05.2023, emerge chiaramente come il rapporto di coniugio avesse già vissuto un periodo di crisi “vi è una prima crisi nella quale vorrebbe allontanarsi, che è emblematica del funzionamento della CP_1
coppia. L'allontanamento reale non c'è, gli equilibri vengono ripristinati in fretta e furia e di ciò che è accaduto non si parla. In questo nella coppia c'è sempre stata una fortissima collusione, per il bisogno reciproco di non alimentare dissapori e di mantenere un apparente equilibrio. Nessun problema viene nominato, riconosciuto, affrontato. E per questo nessun problema viene risolto” nonché l'assoluta mancanza di condivisione di scelte ricadenti sulla gestione familiare “all'interno di un quadro descritto come quasi idilliaco, emergono aspetti di mancanza di condivisione, scelte unilaterali e autoesclusioni da parte del marito. Ci sono debiti in famiglia: Quelli che ho fatto li ho fatti a nome mio e ho sempre pensato io, perché lavoro e riesco con sacrificio ad affrontarli. Quello che ho pagato l'ho fatto con i miei soldi, non con quelli di . Erano debiti miei decisi da me. Non avevo intenzione di dire a CP_1
lui i motivi delle mie richieste. Non avevo intenzione di dirlo perché ci sono delle cose che non ritenevo fosse giusto comunicare a lui, non influivano nella sua vita personale quindi pagina 8 di 14 non vedo perché lo devo comunicare a lui, perché devo comunicare a lui mie scelte personali” (v. pagg. 14 e 22 CTU).
Tanto premesso, deve essere rigettata la richiesta di addebito della separazione a carico di
Controparte_1
10. Quanto all'affidamento della minore (02.11.2009), deve rilevarsi che ambo le Per_1 parti ne hanno chiesto l'affido condiviso e, sulla base delle risultanze della CTU e del successivo periodo di monitoraggio nonché tenuto conto della valutazione effettuata dall' sulla persona di - la quale non ha ritenuto necessario un CP_3 Controparte_1
percorso di presa in cura individuale presso il servizio (v. relazione depositata in PCT il
23.10.2023) - ritiene il Tribunale, in recepimento della comune volontà delle parti e nel miglior interesse della minore, doversi disporre l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà di quest'ultima, ubicata in Firenze, via Ugo Corsi n. 61. Ciò anche al fine di garantire una graduale ripresa del rapporto col padre, atteso che, ove la situazione resti invariata, la minore vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto alla bigenitorialità, con conseguenti gravi ricadute sullo sviluppo psico – fisico della medesima.
11. Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale promossa dalla si Pt_1 rinvia alle motivazioni di cui all'ordinanza del 13.06.2023 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
12. In ordine alla frequentazione di con il padre, essendo ormai maggiorenne Per_1 Per_2
(22.01.2004) ed avendo peraltro migliorato in corso di causa il rapporto col CP_1
osserva il Collegio che la situazione non appare mutata rispetto agli esiti della CTU psicologica del 26.05.2023.
Nella relazione di monitoraggio, depositata in PCT in data 19.10.2023, la dott.ssa Per_4 ha invero evidenziato che la “situazione familiare che poco si discosta da tutto quanto osservato alla fine del percorso di ctu. I genitori sono ancora molto impegnati a litigare, a difendersi o squalificarsi reciprocamente, senza nessun accenno di apertura. (…) Al momento non c'è abbastanza spazio per riuscire a lavorare sulle relazioni familiari. Rispetto ai figli, il padre non sembra molto disposto alla relazione con desidera un contatto e Per_1
uno scambio ma ha bisogno di difendere il proprio spazio, deve sentire la frequentazione come una scelta e non un obbligo e comunque nel tempo non ha saputo proporsi alla figlia pagina 9 di 14 dopo i suoi rifiuti (in una sola occasione le ha chiesto di uscire a cena). (…) Per lui, ogni manifestazione negativa della figlia è guidata dalla mamma, fino a pensare che sia a Pt_1
rispondere ai messaggi che lui invia alla figlia. Così conferma di confondere la guerra che muove contro la moglie con la guerra che non dovrebbe muovere contro la figlia” (v. pag. 6 relazione di monitoraggio). Al contempo, dalla relazione dell' depositata in PCT CP_2
in data 20.10.2023 sono emersi evidenti contrasti tra il padre e la figlia, essendo Per_1 pronta a descriverlo come “un bugiardo, perché avrebbe negato di aver intrapreso una nuova relazione con una donna e una persona da tempo distante dalla sua vita” salvo poi lasciarsi andare “al pianto affermando: "Lui dice che gli manco ma non è vero, io non mi fido di lui”, mentre il “durante i due incontri con la CP_1
figlia che gli ha mostrato apertamente e verbalmente il suo disinteresse e la sua ostilità, ha assunto una posizione simmetrica rispetto alle accuse che gli Per_1
rivolgeva. È stato per lui difficile passare oltre e viverle come difficoltà che sua figlia provava e per le quali aveva bisogno di ricevere comprensione” (v. pagg. 1 e 2 relazione). Gli incontri non hanno quindi avuto buon esito poiché aveva chiesto Per_1
al padre di accompagnarla a scuola, ma il resistente ha replicato di non poter far tardi a lavoro tutti i giorni, di talché la figlia non ha avanzato più alcuna richiesta in tal senso, salvo poi voler trascorrere undici giorni con il padre nel periodo estivo, quando egli aveva già assunto altri impegni e, pertanto, anche tale occasione di incontro è svanita.
Essendo questo il quadro, ove è trincerata dietro le convinzioni della ma dre, la Per_1
quale (come ben emerso dagli atti di causa) mostra una scarsa capacità di lettura oggettiva della realtà ed ha instaurato un rapporto gravemente disfunzionale con la figlia, e dove il si limita a manifestare l'intento di voler trascorrere del tempo con la CP_1
minore, salvo poi non potere mai per esigenze lavorative ovvero per ulteriori impegni, ritiene il Tribunale che non vi sia spazio, allo stato, per predisporre un compiuto calendario della frequentazione padre/figlia, risultando peraltro lo stesso prematuro attesa l'attualità della situazione, dovendo piuttosto confermare le statuizioni assunte con l'ordinanza del
13.06.2023 e sollecitare i Servizi Sociali territorialmente competenti all'effettiva attuazione della psicoterapia per la famiglia separata.
pagina 10 di 14 Non si ritiene conforme all'interesse della minore, né proficuo costringere la figlia a frequentare il padre, dovendosi per contro auspicare comunque una progressiva ripresa del rapporto, da stimolare tramite l'ausilio degli enti competenti ed il pieno convincimento di tutte le parti in gioco, ivi compresa la madre.
A tal fine, si ritiene pertanto utile la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per la minore e di supporto alla genitorialità della e si invita, altresì, il Per_1 Pt_1
a rivalutare l'opportunità di un simile percorso, considerate le riscontrate difficoltà CP_1
nel rapporto con la figlia.
13. Sul mantenimento di e ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un Per_2 Per_1
autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che quale dipendente di Unicredit s.p.a., Parte_1 dispone di un reddito annuo pari ad € 35.066,00, con una busta paga oscillante tra €
1.996,00 e € 2.100,00 netti per 13 mensilità, ivi compresi i buoni pasto (v. buste paga 2023
– 2024 depositate in PCT in data 28.02.2024). Ella è esclusiva proprietaria della casa familiare in cui abita insieme ai figli, per la quale corrisponde ratei mensili di mutuo pari ad
€ 54,00 (ha allegato in comparsa conclusionale di pagare dal mese di agosto 2023 nuovamente € 216,00, ma da estratto conto depositato sempre in data 28.02.2024 è emerso che, nel mese di settembre 2023, pagava ancora € 54,00) e percepisce l'assegno unico universale pari ad € 163,40 (v. sempre estratto conto depositato). Ella ha ricevuto infine la somma di € 5.124,00, quale quota parte (4/54 derivante dalla successione ereditaria del padre) della vendita di un immobile sito in Potenza, essendo tuttavia gravata da numerosi finanziamenti contratti anche per sostenere le spese di equitazione della figlia (v. docc. 8;
8bis; 9 e 10 del ricorso).
magazziniere, ha un reddito lordo annuo di € 30.250,00 (DR 2022), con Controparte_1 una busta paga su 14 mensilità di circa € 1.850,00 (v. buste paga 2023 – 2024 depositate in
PCT in data 29.02.2024) e vive attualmente con la nuova compagna in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 475,00 (v. doc. 49 resistente) e di cui egli corrisponde, quale quota parte, la somma di € 250,00 mensili, oltre alle utenze per circa €
150,00 mensili.
pagina 11 di 14 Pertanto, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, del maggior onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, quale genitore collocatario della prole, ma anche degli ingenti costi da sostenersi per l'equitazione di il Tribunale Per_1 ritiene congruo confermare l'assegno a carico del per il mantenimento di e CP_1 Per_2 in € 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie necessarie per la prole, da individuarsi secondo le Linee Guida CNF
2017, saranno ripartite tra genitori in ragione del 50% ciascuno, ivi compresa l'equitazione praticata da essendo ormai tale attività una consolidata abitudine di vita della Per_1
minore, protraendosi la stessa da molti anni e dovendo, pertanto, essere ritenuta una spesa condivisa, in quanto mai fermamente opposta dal padre. Pertanto, il non potrà CP_1
sottrarsi alla contribuzione paritetica di tale spesa sul presupposto della mancanza di accordo poiché questo esborso rientra nella normale pratica sportiva, la quale ha assunto il carattere dell'ordinarietà, essendo prevedibile nell'an e predeterminata nel quantum.
L'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere integralmente percepito da quale genitore collocatario della prole minorenne. Parte_1
14. Inammissibili, infine, le ulteriori domande promosse dalla e inerenti alla Pt_1
restituzione, da parte del della quota parte delle spese e delle utenze familiari CP_1
maturate a far data dal luglio 2022, delle spese per la babysitter e delle ripetizioni nonché della ripetizione della quota parte della Tari per gli anni 2018 e 2019 e la suddivisione, in Per_ ragione del 50% ciascuno, della custodia e delle spese veterinarie del cane di famiglia trattandosi di istanze soggette a rito diverso, non cumulabili nel presente giudizio (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. I, n. 18870 dell'08/09/2014).
15. In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza di ambo le parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Firenze il 16.12.2000, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Firenze al n. 671, parte II, serie A, anno 2000;
pagina 12 di 14 - rigetta la domanda di addebito della separazione a spiegata da Controparte_1 [...]
Pt_1
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'affido condiviso di (02.11.2009) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'ex casa familiare di Firenze, via Ugo Corsi n. 61;
- dispone che la frequentazione padre/figlia sia ripristinata gradualmente avviando un intervento integrato di psicoterapia per la famiglia separata, a cura di , che CP_2
preveda una fase iniziale dedicata al lavoro sul sottosistema padre – figli nonché, a discrezione dello specialista, l'introduzione in terapia della figura della madre o del lavoro in sottosistemi madre – figli quando e se ritenuto opportuno;
- dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte di per un Per_1 CP_2
supporto psicologico;
- invita i genitori a proseguire e/o intraprendere un percorso con (ovvero con un CP_3
professionista privato) al fine di un sostegno alla loro genitorialità;
- dispone che corrisponda a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di € 500,00 per il mantenimento di e (€ 250,00 per ciascun Per_2 Per_1
figlio), somma suscettibile di rivalutazione annuale Istat;
- le spese straordinarie necessarie per la prole, da individuarsi secondo le Linee Guida CNF
2017, saranno suddivise, in ragione del 50%, tra ciascun genitore, ivi comprese le spese di equitazione per Per_1
- attribuisce, in via esclusiva, l'assegno unico universale a Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande promosse da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.07.2024 su relazione della
Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 14 di 14