Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 59/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 59/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2024 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via IC CodiceFiscale_2
Giunta, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fasci che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellanti-
E
avv. TO IC (C.F.: ), rappresentato e difeso in CodiceFiscale_3 proprio, avendone le qualità, congiuntamente all'avv. Ulrico Fedele in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Reggio Calabria, via
Card. Portanova dir. Rausei n. 20 -appellato –
oggetto: revocatoria – appello avverso la sentenza n. 931/2018 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 14.06.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.07.2024, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
(sentenza emessa dal sig. Giudice Leonello e bonifico di pagamento); b) disponga, quindi, per le ragioni di cui in premessa la revoca, e\o l'annullamento della Sentenza n. 931\2018, emessa, a conclusione del procedimento n. 762\2012 R.G., dal Tribunale di Reggio Calabria – Seconda
Sezione Civile, in composizione Monocratica – Giudice: Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito;
c) conseguentemente voglia disporre la condanna di parte appellata alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
d) voglia, in ogni caso, concedere l'adita Corte, i termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.06.2024,
l'avv. TO così precisava le conclusioni “voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, preliminarmente, accertare e dichiarare la inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis co. 1° c.p.c., dell'impugnazione proposta dai sigg.ri e non avendo «una ragionevole probabilità di Parte_1 Parte_2 essere accolta». Senza rinuncia e/o pregiudizio per la superiore eccezione, l'avv. IC TO, per quanto dedotto, argomentato e dimostrato, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi evidenziati, voglia, nel merito: 1) respingere e rigettare, per le ragioni esposte, l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 avverso la sentenza n. 931/2018, emessa, nel procedimento iscritto al n. 762/2012 R.G., dal Pt_2
Tribunale di Reggio Calabria, nonché respingere e rigettare le domande proposte dagli stessi appellanti, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, 2) confermare la decisione del
Tribunale di Reggio Calabria emessa con la citata sentenza n. 931/2018; che così ha disposto:
“accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19 marzo 2007 per notaio , rep. n. Persona_1
68758 e racc. n. 13925, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del
Territorio di Reggio Calabria in data 22 Marzo 2007 al n. 6533 d'ordine e al n. 3686 di formalità; ordina la trascrizione della presente Sentenza presso la Conservatoria dei RR.II.; condanna i convenuti in solido alle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 13.000,00, a titolo di compensi ex DM 55\2014, oltre C.U. per euro 660,00, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
” conseguentemente, 3) confermare il rigetto delle eccezioni e domande dei convenuti, ora appellanti, e confermare anche la condanna alle spese del primo grado;
in ogni caso, 4) condannare gli appellanti e al pagamento delle spese e competenze Parte_1 Parte_2 di causa anche per questo secondo grado di giudizio”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. IC TO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e Parte_1
per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 e ss. Parte_2 c.c., l'atto notarile del 19.03.2007, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria, con il quale i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale, ex art. 167 e ss. c.c., destinando ai bisogni della famiglia “alcuni cespiti e quote indivise di cespiti” di proprietà del Parte_1
Esponeva l'attore:
-che, con decorrenza dall'anno 2001, aveva rappresentato e difeso il in Parte_1 diversi procedimenti legali, senza ottenere il pagamento del relativo compenso e, che, per tale motivo era stato costretto ad agire, in via monitoria, previo rilascio del parere di liquidazione degli onorari da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
-che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto n. 558/2008 aveva ingiunto al il pagamento, in suo favore, della somma di €. 52.905,63 oltre accessori e Parte_1 competenze del giudizio monitorio;
-che tale decreto, opposto dal era stato dichiarato provvisoriamente Parte_1 esecutivo in data 3.08.2009;
-che, con atto notarile del 19.03.2007, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari Agenzia del Territorio di Reggio Calabria in data 22 marzo 2007 al n.
6533 d'ordine e al n. 3686 di formalità, i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale, destinandovi alcuni cespiti di proprietà del così riducendo la Parte_1 garanzia del credito, rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740
c.c., ed arrecando pregiudizio alle ragioni del creditore.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano, ritualmente, e Parte_1
rilevando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda ex art. 5 Parte_2 del decreto legislativo n. 28/2010 nonché la litispendenza con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo diretto ad accertare l'effettiva esistenza della pretesa creditoria, di cui chiedevano venisse disposta la riunione al presente giudizio;
nel merito, contestando l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria ed insistendo per il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 7.12.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia, in favore dell'attore, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19 marzo 2007 per Notaio - rep. n. Persona_1
68758 e racc. n. 13925, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del
Territorio di Reggio Calabria in data 22 marzo 2007 al n. 6533 d'ordine e al n. 3686 di formalità – ordinando la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei R.R. II e condannando i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese legali in favore dell'attore. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la suddetta decisione insistendo per l'integrale
[...] riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, l'avv. IC TO rilevando l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnativa proposta, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese giudiziali del presente grado.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della documentazione prodotta in sede di comparsa conclusionale attestante l'avvenuto pagamento del credito vantato dall'avv.
TO. Precisa sul punto che, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1805/2017, ha revocato l'emesso decreto ingiuntivo riconoscendo il minore importo di €.29.992,60, regolarmente corrisposto al professionista, e che, a seguito dell'avvenuto pagamento, il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale estinzione del presente giudizio.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Per orientamento consolidato di legittimità “"la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass.
15 marzo 2005, n. 5607).
Nello specifico, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n.
368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
La cessazione della materia del contendere postula, quindi, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire ed alla conseguente necessità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia e sulla relativa questione, per la sua peculiare efficacia dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, venendo ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n. 18956/2003).
Nella specie i richiamati presupposti erano del tutto inesistenti, come correttamente argomentato nella gravata sentenza “… la decisione del 4.12.2017 ed il pagamento documentato non modificano i termini dell'odierna controversia , perché la decisione non è definitiva, e la parte ben potrebbe appellarla (come preannunciato nella memoria di replica ); parimenti il pagamento effettuato, per una parte della parcella, nella specie non esaurisce le ragioni del creditore che intenda proseguire il giudizio per conseguire quanto negatogli con la predetta decisione, da cui origina l'odierna domanda revocatoria, che quindi non può considerarsi abbandonata né superata dalle anzidette circostanze, i mancanza di accordo delle parti sul punto”.
Tant'è che, avverso la pronuncia n. 1805/2017 emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avv. TO proponeva impugnativa conclusasi con sentenza n. 710/2024 – prodotta in questa sede - con la quale la Corte d'appello di Reggio
Calabria, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto l'intero credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, respingendo l'opposizione proposta.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole dell'accoglimento della domanda attrice adducendo la mancanza dei presupposti, di cui all'art. 2901 c.c., per l'accoglimento dell'azione revocatoria non essendo sufficiente, a suo dire, l'esistenza di un credito meramente ipotetico o in corso di accertamento giudiziale. Adduce che
“difettando l'elemento oggettivo del diritto in capo al professionista” il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo diretto all'accertamento effettivo del credito.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Deve premettersi che, per definizione, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. Trattasi di strumento avente finalità cautelare (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. 8 aprile
2003, n. 5455) che ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia richiesta, per consentire allo stesso di esercitare, sul bene oggetto dell'atto,
l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito
(v. Cass. Sez. 2, sent. 25 maggio 2001, n. 7127; Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Con riferimento alla contestata esistenza del credito per il quale il professionista ha agito in revocatoria, deve evidenziarsi che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale – come già detto - non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori ((cfr. Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893 e Cass. Sez. III, sent. n. 24757 del 07/10/2008).
Peraltro, nell'ipotesi di credito litigioso, contrariamente all'assunto degli appellanti, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria con l'ovvia conseguenza che il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare - in quanto l'accertamento, svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato, è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. 12 luglio 2013, n. 17257).
Deve, pertanto, anche con riferimento a tale doglianza, concordarsi con il primo
Giudice laddove ha statuito, conformemente alla giurisprudenza di legittimità “… anche il credito eventuale nella forma di credito litigioso è idoneo ad attribuire la qualità di creditore che consente di procedere mediante la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore”.
-Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante lamenta che, erroneamente, il
Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l'eventus damni nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nonostante non fosse stata fornita la prova giudiziale, gravante sull'attore, della conoscenza del pregiudizio in capo al debitore - al momento del compimento dell'atto di disposizione - che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento, tenuto conto, altresì, della circostanza che gli immobili conferiti al fondo patrimoniale “non erano omnicomprensivi” dei beni appartenenti alla “famiglia che, al contrario, disponeva di altri beni Controparte_1 immobili di pregio e valore.
Anche tale ultima doglianza è destituita di fondamento.
Giova sul punto ricordare che, in materia di azione revocatoria, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa l'eventuale solvibilità del debitore (Cass., 9.2.2012, n. 1896; Cass., 17.7.2007, n. 15880; Cass.,
29.7.2004, n. 14489; Cass., 15.6.1995 n. 6777; Cass., 22.3.1990, n. 2400).
Tale danno o pericolo di danno può concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, che può essere compromessa da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui essa ricade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
Per giurisprudenza costante, poi, l'eventus damni può positivamente apprezzarsi ove si consideri l'incidenza solo quantitativa, sul patrimonio del debitore, derivante dagli atti dispositivi, involgenti vari beni immobili.
Peraltro, l'onere probatorio gravante sul creditore postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria ex art. 2901
c.c. l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni, in ragione delle ampie poste patrimoniali residue, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito.
Orbene, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale a titolo gratuito, che parte attrice avrebbe potuto aggredire per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie, integra, di per sé, il presupposto dell'eventus damni indipendentemente dalla sussistenza di un danno attuale poiché “ogni atto dispositivo del debitore produce il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile ovvero incerta la soddisfazione del credito” (Cass. 15 luglio 2009 n. 16464); effetto indubitabilmente prodottosi nella vicenda in esame poiché l'atto di cui si discute ha inciso, obiettivamente, riducendo di gran lunga la garanzia generica di cui godeva fino a quel momento il creditore, così come giustamente argomentato dal Tribunale “il rilevante valore del compendio immobiliare oggetto della costituzione del fondo patrimoniale, desumibile dalla consistenza dei beni oggetto della disposizione costituisce senz'altro evidente prova della oggettiva diminuzione del patrimonio dei convenuti e, conseguentemente, della diminuzione della garanzia costituita dal patrimonio di costoro”. A ciò si aggiunga che, provata la variazione patrimoniale in senso pregiudizievole, era onere del debitore dimostrare che, nonostante gli atti dispositivi, il suo patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da continuare a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. 4 luglio 2006 n. 15265).
Nella specie, però, tale prova non è stata affatto fornita considerato che i convenuti si sono limitati a sostenere che solo una parte del loro patrimonio era stata destinata al fondo patrimoniale senza, però, dimostrare, in alcun modo, l'esistenza di ampie residualità patrimoniali al fine di scongiurare il rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie.
Sulla scorta delle esposte ragioni, l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n.
33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva, nella fase di trattazione e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva €. 921,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 1.911,00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione delle vigenti tariffe professionali applicando i minimi tariffari per la fase di trattazione, in mancanza di istruttoria orale in appello, ed i medi tariffari per le altre fasi, avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”).
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
931/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 14.06.2018, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna e , alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 legali del presente grado, in favore di TO IC, quantificate in €. 4.888,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.02.2025.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)