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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11881/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11881/2019 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Boldini Alessandro C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Santoro Claudio Pasquale C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del
12.09.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.08.2019 , premesso che Parte_1
in data 05.10.1979 in Brescia aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Alessandro, Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e obbligo per lo stesso di versarle un assegno di mantenimento mensile di € 800,00.
, costituendosi in data 27.02.2020, contestava integralmente Controparte_1
quanto esposto e dedotto dalla moglie, chiedeva pronunciarsi la separazione personale e al contempo rigettare le ulteriori domande di parete ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.07.2020 la ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e ribadiva lo squilibrio reddituale e la necessità della previsione di un mantenimento in proprio favore sino a quando avesse trovato un'occupazione.
Il resistente, con note scritte per l'udienza del 15.07.2020, riportandosi alla memoria difensiva chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente contestando l'inammissibilità della domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie non avendo la stessa provveduto a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi per i tre anni precedenti di cui chiedeva disporsi il deposito.
Con successiva ordinanza presidenziale del 28.07.2020 venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati e fissata udienza per la trattazione della causa dinanzi al giudice istruttore assegnando alle parti termini per la costituzione.
Si costituivano le parti, entrambe riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e contestando le avverse eccezioni, deduzioni e richieste.
Con note per la successiva udienza del 24.03.2021 entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. che il giudice concedeva con ordinanza del 29.03.2021 e con le quali le parti chiedevano di essere ammessi a interrogatorio formale e prova per testi e, altresì, parte ricorrente chiedeva che venisse disposto l'accertamento sui redditi e sulla situazione patrimoniale del resistente.
Con note per l'udienza cartolare del 09.11.2021le parti si riportavano integralmente alle memorie istruttorie e il giudice, con successiva ordinanza del 21.12.2021, disponeva l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Alla luce delle suddette verifiche, essendo risultata la situazione delle parti sostanzialmente paritaria, il giudice accoglieva la richiesta delle parti e disponeva ulteriori rivi volti a permettere alle parti di proseguire le trattative e giungere ad un accordo.
Con note scritte per l'udienza del 12.06.2024, infine, le parti davano atto del raggiungimento dell'accordo e della volontà di precisare congiuntamente le conclusioni e con successivo decreto, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.9.2024, il giudice viste le precisazioni congiunte delle conclusioni rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 840,
Serie A, Parte II, dell'anno 1979);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11881/2019 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Boldini Alessandro C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Santoro Claudio Pasquale C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del
12.09.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.08.2019 , premesso che Parte_1
in data 05.10.1979 in Brescia aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Alessandro, Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e obbligo per lo stesso di versarle un assegno di mantenimento mensile di € 800,00.
, costituendosi in data 27.02.2020, contestava integralmente Controparte_1
quanto esposto e dedotto dalla moglie, chiedeva pronunciarsi la separazione personale e al contempo rigettare le ulteriori domande di parete ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.07.2020 la ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e ribadiva lo squilibrio reddituale e la necessità della previsione di un mantenimento in proprio favore sino a quando avesse trovato un'occupazione.
Il resistente, con note scritte per l'udienza del 15.07.2020, riportandosi alla memoria difensiva chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente contestando l'inammissibilità della domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie non avendo la stessa provveduto a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi per i tre anni precedenti di cui chiedeva disporsi il deposito.
Con successiva ordinanza presidenziale del 28.07.2020 venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati e fissata udienza per la trattazione della causa dinanzi al giudice istruttore assegnando alle parti termini per la costituzione.
Si costituivano le parti, entrambe riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e contestando le avverse eccezioni, deduzioni e richieste.
Con note per la successiva udienza del 24.03.2021 entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. che il giudice concedeva con ordinanza del 29.03.2021 e con le quali le parti chiedevano di essere ammessi a interrogatorio formale e prova per testi e, altresì, parte ricorrente chiedeva che venisse disposto l'accertamento sui redditi e sulla situazione patrimoniale del resistente.
Con note per l'udienza cartolare del 09.11.2021le parti si riportavano integralmente alle memorie istruttorie e il giudice, con successiva ordinanza del 21.12.2021, disponeva l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Alla luce delle suddette verifiche, essendo risultata la situazione delle parti sostanzialmente paritaria, il giudice accoglieva la richiesta delle parti e disponeva ulteriori rivi volti a permettere alle parti di proseguire le trattative e giungere ad un accordo.
Con note scritte per l'udienza del 12.06.2024, infine, le parti davano atto del raggiungimento dell'accordo e della volontà di precisare congiuntamente le conclusioni e con successivo decreto, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.9.2024, il giudice viste le precisazioni congiunte delle conclusioni rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 840,
Serie A, Parte II, dell'anno 1979);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente estensore
Costanza Teti