Decreto cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Speziale, Alice Piccapietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Azienda di Promozione e Formazione della TE - AP TE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Renato Sergi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione dell’alunno al terzo anno del Corso “ operatore edile – realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione ”, comunicato in data 14.06.2024, nonché, di tutti gli atti a quello comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti – verbale n. 7 del Consiglio di Calasse « 2ED - A OPERATORE EDILE », relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, datato 14.06.2024, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Azienda di Promozione e Formazione della -OMISSIS- - AP -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa NC PL e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 15/07/2024 e depositato il successivo 17/07/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento della mancata ammissione alla classe successiva, in epigrafe specificata, lamentandone l’illegittimità sotto più profili.
In particolare, dopo avere riferito di avere frequentato, nell’anno scolastico 2023-2024, la classe -OMISSIS- della scuola di formazione professionale AP (Azienda di Promozione e Formazione) della TE, Azienda speciale della Provincia di Sondrio, l’esponente ha contestato – con un unico motivo, rubricato: « Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifeste » - la propria mancata ammissione alla classe successiva, adducendo la riconducibilità delle plurime insufficienze da lui riportate nello scrutinio finale alla mancata predisposizione degli interventi di recupero delle carenze riscontrate in corso d’anno, anche alla luce dei disturbi specifici di apprendimento a lui stesso diagnosticati.
2) Si sono costituiti l’Azienda di Promozione e Formazione della TE – AP TE, nonché, l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero intimato, controdeducendo con separate memorie.
2.1) La difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo di origine ministeriale alcuno degli atti impugnati, per vero imputabili al Consiglio di Classe e, più in generale, all’AP TE, Azienda Speciale della Provincia di Sondrio, Ente accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione professionale e i servizi al lavoro, che eroga percorsi di formazione nei settori alberghiero e della ristorazione, del benessere, dell’edilizia e del tessile, presso le due sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché percorsi di formazione continua per adulti occupati e servizi di inserimento e reinserimento lavorativo per persone in difficoltà occupazionale. L’AP sarebbe, dunque, ad avviso della difesa erariale, l’unico soggetto legittimato passivo nella presente controversia.
In via subordinata, la stessa difesa ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
2.2) La difesa dell’AP, dal canto suo, ha rilevato come:
- l’esponente si sia avvalso dei servizi da essa offerti, iscrivendosi in data 14.6.2023 al corso “ operatore edile – realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione ”;
- il pregresso percorso scolastico dell’alunno, come documentato dal suo fascicolo personale, sarebbe da sempre stato caratterizzato da una scarsa attitudine allo studio e alla vita scolastica, pur in applicazione di Piani Didattici Personalizzati. Sin dalla scuola secondaria di primo grado, ha ulteriormente spiegato il patrocinio dell’AP, il ricorrente sarebbe risultato non collaborativo, rifiutando di avvalersi degli strumenti compensativi e delle numerose opportunità di recupero a lui offerte, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, tanto da perdere due anni scolastici prima di accedere alla classe seconda dell’Istituto Tecnico Statale “ -OMISSIS- – M. -OMISSIS- ” (cfr. il Foglio notizie alunno, allegato sub doc. 5);
- all’iscrizione presso l’AP, il ricorrente avrebbe prodotto la sola certificazione del Centro -OMISSIS-di Sondrio, da cui sarebbe emerso un disturbo misto degli apprendimenti e delle abilità attentive, in ragione del quale il Consiglio di Classe avrebbe predisposto, in data 30 novembre 2023, il Piano Didattico Personalizzato che, condiviso coi genitori, sarebbe stato da subito adottato;
- contrariamente a quanto asserito da controparte, la predisposizione di tale PDP sarebbe stata, quindi, tempestiva, in quanto avvenuta nel pieno rispetto del termine normativamente fissato (ossia, nel primo trimestre scolastico);
- per consentire al ricorrente di esprimere al meglio le proprie potenzialità, il Consiglio di Classe avrebbe ritenuto opportuno applicare le misure previste dalla legge in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico, e - dopo un periodo di osservazione in classe – avrebbe previsto di “(…) consentire sempre, quando è necessario, tempo aggiuntivo durante le verifiche o ridurre il numero di esercizi previsti (senza ridurre il livello di difficoltà) ”;
- ciò nondimeno, nel corso dell’anno l’esponente avrebbe rifiutato sia l’uso degli strumenti compensativi sia i numerosi inviti a sottoporsi ad interrogazioni di recupero;
- infine, nel verbale dello scrutinio finale del 14.06.2024 (di cui all’allegato n. 8), il ricorrente avrebbe riportato plurime insufficienze, in sei materie su dodici, a dimostrazione dell’impossibilità dello stesso di seguire proficuamente il successivo percorso didattico, stante il mancato raggiungimento dei cd. obiettivi minimi, richiesti per accedere alla classe successiva.
3) Con ordinanza dell’11/09/2024, n. 914, la Sezione Quinta ha respinto la domanda cautelare, ritenendola sprovvista del prescritto fumus boni iuris, tenuto conto:
« delle numerose insufficienze conseguite dall’alunno al termine dell’anno scolastico che pongono in evidenza una serie di carenze che non consentono all’istante di poter affrontare con adeguati strumenti la classe superiore;
- che non risulta fornita adeguata dimostrazione che, nel corso dell'anno scolastico, siano stati sollevati rilievi formali nei confronti dell'operato dei docenti, in ragione della mancata attivazione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Piano personalizzato, che invece sembrano essere stati costantemente attivati e non adeguatamente sfruttati dallo studente;
- che, ad ogni modo, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata o inappropriata attivazione delle misure compensative e dispensative non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi (ex multis, T.A.R. Milano, Sez. V, 12 giugno 2023, n. 1456; Id., Sez. III, 16 luglio 2022, n. 1691; T.A.R. Trento, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 96; T.A.R. Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2021, n. 6095; Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613; Id., 17 gennaio 2011, n. 236)
- che, altresì, non va sottovalutato il fatto che l’ammissione all’anno successivo, in presenza di numerosi deficit formativi, potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per lo studente, dovendosi ritenere che l’ammissione rappresenti un’utilità sostanziale dipendente dalle necessarie condizioni soggettive di preparazione e di maturazione dell’alunno quale risultanza e sintesi di un percorso formativo unitario, svoltosi nell’intero anno scolastico ; (…)».
4) In vista dell’udienza di merito, la difesa dell’Azienda resistente ha ribadito le proprie difese e conclusioni.
5) In replica, la difesa del ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione, riportandosi al ricorso introduttivo.
6) Anche il difensore dell’ASP ha chiesto il passaggio in decisione in base agli scritti.
7) All’udienza pubblica del 12/01/2026, presente l'Avv. dello Stato I. Vitelli Casella per il Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Va accolta, in limine litis , l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero intimato, atteso che, come allegato dalla difesa erariale, l’impugnazione investe il provvedimento di un ente pubblico locale, strumentale della Provincia di Sondrio, accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione professionale e i servizi al lavoro (l’« AP TE “ Azienda di Promozione e Formazione della TE ”»), cui risulta estraneo il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
9) Nel merito, il Collegio preliminarmente deve rilevare come, successivamente alla fase cautelare, non siano stati allegati e documentati elementi idonei a modificare le conclusioni già raggiunte dalla Sezione in detta sede, meglio esplicitate nell’ordinanza n. 914/2024, sopra richiamata.
Per il resto, il Collegio deve osservare come il suesposto motivo, sostanzialmente volto a lamentare la mancata attivazione, nel corso dell’anno scolastico, di corsi di recupero, oltre al difetto di motivazione della mancata ammissione all’anno successivo, sia infondato.
Partendo dal difetto di motivazione, è utile rammentare come il Regolamento sulla valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione (di cui al d.P.R. 22/06/2009, n. 122), abbia previsto all’art. 4 (rubricato « Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado »), comma 5, che: « Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico ».
La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla classe successiva la constatazione dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione in sede di scrutinio finale (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, III- bis, 29-12-2025, n. 23996; TAR Sicilia, Catania, III, 18-09-2025, n. 2716; TAR Veneto, Venezia, IV, 08-09-2025, n. 1527; TAR Umbria, Perugia, 5-09-2025, n. 674; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 17-02-2025, n. 150; TAR Calabria, Reggio Calabria, 18-03-2024, n. 2018; TAR Umbria, Perugia, 2-10-2024, n. 675; TAR Sicilia, Palermo, II, 22-05-2023, n. 1700).
In tale contesto, non coglie nel segno la censura di difetto di motivazione riferita alla decisione del Consiglio di Classe del 14/06/2024, siccome basata soltanto sulle plurime insufficienze riportate dal ricorrente in sei materie (su dodici) del percorso scolastico dallo stesso prescelto.
Al riguardo, due osservazioni s’impongono, in termini dirimenti.
Da un lato, quella per cui l’adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l’area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, III-Bis, 06-08-2021, n. 4365; TAR Sicilia, Catania, 22-07-2021, n. 2392; TAR Lombardia, Milano, III, 22-01-2020, n. 139). Da ciò consegue, poi, che non soltanto la circostanza che nel registro elettronico non venga fatta menzione delle misure compensative applicate non è sufficiente a dimostrare che le stesse siano state disattese (non rinvenendosi, peraltro, nell’ordinamento un siffatto obbligo di annotazione); ma che, anche ad ammettere, in via meramente ipotetica, che tali misure siano state disattese durante tutto l’anno scolastico, ciò non dimostrerebbe affatto il raggiungimento, a fine anno scolastico, dei livelli minimi di apprendimento prescritti per il passaggio alla classe successiva, rivelando, anzi, come sarebbe stato onere dei diretti interessati intervenire tempestivamente, appunto, durante l’anno, per imporre o ripristinare il rispetto delle misure in questione (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 28-10-2020, n. 1995; id., 15-07-2022, n. 1689). Difatti, anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà (circostanza che non trova riscontro nella documentazione versata in atti), si potrebbe imputare alla Scuola un comportamento non conforme alle istruzioni ministeriali, ma non si potrebbe in alcun modo superare il dato oggettivo, in alcun modo scalfito dal ricorso, che lo studente non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata (cfr. TAR Piemonte, Torino, 14-12-2023, n. 988).
Quanto alla seconda osservazione, preme notare come lo scrutinio demandato al Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico ben possa essere affidato all’indicazione dei voti riportati nei vari insegnamenti, senza che occorra, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, che l’organo collegiale si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell’alunno (cfr. Cons. Stato, VII, 31-05-2022, n. 4408; TAR Lombardia, Milano, V, 15-01-2024, n. 76; id., 22-12-2023, n. 3166).
Ne consegue che, se, per un verso, è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle singole materie (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, III, 15-10-2024, n. 3393; id., Palermo, II, 22-05-2023, n. 1700); per altro verso, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero. Siffatta evenienza, in disparte l’inadeguato assolvimento dell’onere probatorio gravante al riguardo sull’esponente, non ha alcuna influenza sul giudizio che il Consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 27-01-2020, n. 616; id., 10-12-2015, n. 5613; id. 17-01-2011, n. 236; TAR Lazio, Roma, III- Bis , 6-08-2021, n. 4365; TAR Sicilia, Catania, III, 22-07-2021, n. 2392; TAR Campania, Napoli, IV, 9-03-2021, n. 1571; TAR Lombardia, Milano, III, 19-08-2019, n. 1883).
Ne consegue che, il giudizio impugnato risulta conforme ai parametri normativi che disciplinano la materia, ed esente dai vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di motivazione, così come sopra dedotti.
10) La domanda annullatoria va, pertanto, respinta.
11) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata, senza allegare e documentare alcunché in relazione ai relativi elementi costitutivi.
12) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe va respinto in ogni sua domanda.
13) Si ravvisano nondimeno, nelle peculiarità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- respinge il ricorso in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
NC PL, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC PL | FA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.