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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 5/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9409/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 9409/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 5 giugno 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 9409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale: Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giulio Guarnieri del Foro di Lucca, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca,
Via San Paolino n. 99, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno
2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. deduceva di avere espletato prestazioni di Parte_1 rappresentanza ed assistenza legale in favore di nell'ambito dei tre seguenti Controparte_1 giudizi amministrativi: - giudizi riuniti svoltosi innazi al r.g. 3435/2021 - 3396/2021, definiti con Controparte_2 sentenza n. 6123/2021;
- giudizio svoltosi innanzi al T.A.R. Toscana r.g. 185/2021, definito con sentenza n. 557/2021;
- giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di Stato r.g. 8888/2020, definito con sentenza n.
4186/2021.
Lamentava di aver ricevuto, a fronte dell'attività prestata, solo due acconti di € 2.500,00 ciascuno e che vano era risultato ogni sollecito di pagamento;
chiedeva, pertanto, al Tribunale di Napoli di liquidare in suo favore i compensi professionali a lui spettanti ed ancora dovuti, che quantificava in complessivi euro 34.974,00 (somma comprensiva dei due acconti di euro 2.500,00 ciascuno, già ricevuti), oltre spese generali C.P.A. e I.V.A, in applicazione dei parametri di cui al D.M n. 147/2022, ovvero in euro
33.894,00 (somma sempre comprensiva dei due acconti di euro 2.500 ciascuno, già ricevuti) oltre spese generali C.P.A. e I.V.A. in applicazione dei precedenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non aggiornati. Il tutto oltre interessi di cui al D.Lgs n.231/2002 dal 24 aprile 2023 e sino al soddisfo.
2. costituita in giudizio, resisteva all'avversa domanda, eccependo l'inapplicabilità del Controparte_1
DM 147/2022, avuto riguardo all'epoca di definizione dei giudizi di cui trattasi. Eccepiva ancora la convenuta il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al Tar
Campania, posto che tale giudizio aveva ad oggetto l'impugnativa di una gara di appalto, ove aveva partecipato, classificandosi seconda, il solo “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra
[...]
e e quindi la non in proprio, bensì quale Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
Cont capogruppo e mandataria del costituendo con la Riteneva, dunque, che Controparte_3 nulla dovesse essere corrisposto all'avv.to in relazione al predetto giudizio, poichè la Parte_1 costituzione in proprio della non era sorretta da alcun interesse. Sosteneva, invero, la Controparte_1 convenuta che la richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere rivolta alla società nella sua qualità di Cont capogruppo e mandataria del e nel rispetto delle distinte quote di pertinenza tra le due società Cont costituenti il trattandosi di raggruppamento di tipo verticale e non orizzontale, con esclusione di vincoli solidali circa le obbligazioni verso i fornitori. Contestava, ancora, la convenuta la proporzione dei compensi oggetto di domanda, avuto riguardo, tra l'altro, all'applicazione degli aumenti indicata dall'avv.to all'effettiva attività processuale espletata ed ai risultati ottenuti. Parte_1
Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo di rigettare l'avversa domanda nella parte in cui avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché di rideterminare i compensi tutti secondo i parametri vigenti nel 2021 ( DM 37/2018) e con le riduzioni richieste, decurtati gli acconti già pacificamente corrisposti.
3. La causa, di istruzione documentale e pertanto correttamente introdotta con ricorso per rito semplificato ex art 281 decies, comma 1 , c.p.c.( v. ordinanza del 2/12/2024), veniva direttamente rinviata ai sensi dell'art 281 terdecies c.p.c. per la discussione all'udienza del 5 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte da ambo le parti, veniva pertanto decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
4. Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avanzata dalla convenuta.
L'avv. ricevendo a tal uopo procura alle liti, nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Tar Parte_1
Campania, recante r.g. 3435/2021 - 3396/2021 definito con sentenza n. 6123/2021, si costituiva nell'interesse di rappresentandola sia in proprio sia quale mandataria del Controparte_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la ( v. memoria di costituzione, Controparte_3 ricorso e procura alle liti in atti).
In forza di tale costituzione ha, quindi, senz'altro diritto al pagamento dei compensi maturati per l'attività processuale espletata nell'interesse del Raggruppamento e di agire nei confronti della mandataria del gruppo, non avendo rilievo, ai fini della liquidazione dei compensi, che la costituzione in giudizio sia avvenuta anche nell'interesse della resistente in proprio.
Né la circostanza, peraltro nemmeno dimostrata, per cui il raggruppamento di imprese avrebbe natura verticale elide la responsabilità della mandataria nei rapporti con il professionista, non operando, in ogni caso, la limitazione di cui all'art 48, comma 5, D.lgs n. 50/2016 che nei rapporti con la stazione appaltante, e restando, ad ogni buon conto ed anche ai sensi di tale disposizione, ferma la responsabilità della mandataria.
5. Ciò posto, deve immediatamente rilevarsi che non contestati e documentalmente comprovati sono i rapporti tra le parti. Invero la convenuta non contesta il rapporto di patrocinio né l'espletamento da parte del professionista dell'attività professionale che viene comprovata nel presente giudizio con la produzione della documentazione processuale inerente ai tre giudizi di cui trattasi ( v. prod. parte ricorrente).
Le contestazioni della resistente si incentrano sui criteri e parametri utilizzati dal professionista per la quantificazione delle competenze, di cui reclama il pagamento.
5.1 Ed allora, esaminando nel dovuto ordine tali contestazioni, deve osservarsi che certamente i parametri che devono trovare applicazione, tenuto conto dell'epoca in cui la prestazione dell'avvocato deve ritenersi esaurita, non sono quelli di cui alle Tabelle introdotte dal D.M. n. 147/2022. Parte_1
Invero, tutti i giudizi, di cui trattasi, risultano conclusi nel 2021 e, quindi, prima della entrata in vigire delle predette Tabelle, sicché dovranno trovare applicazione le previgenti Tabelle di cui al D.M. n.
55/2014. 5.2 Con riguardo al valore della causa, di rilievo ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento, deve osservarsi che le contestazioni mosse dalla convenuta, con riguardo al criterio utilizzato dal ricorrente a tal uopo, si rilevano irrilevanti. Invero, seppur richiamando le innovazioni introdotte dal D.M. n. 147/2022 all'art 5, comma terzo, del D.M. n. 55/2014 ( secondo cui: Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire;
nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso), l'avv.to chiede di applicarsi, per ciascuno dei tre giudizi Parte_1 svoltisi innanzi agli organi di giustizia, lo scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 a euro
260.000,00, scaglione, questo, che dovrebbe in ogni caso trovare applicazione in via ordinaria anche ove il valore della causa dovesse ritenersi indeterminabile ai sensi dell'art 5 ult comma D.M. 55/2014, considerata la media complessità delle controversie trattate dall'avvocato, in materia di aggiudicazione di appalti.
5.3 Tutto ciò chiarito, l'avv.to con riguardo al giudizio svoltasi innanzi al Tar Campania Parte_1 definito con sentenza n. 6123/2021, chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro 16184,40, calcolato avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale, con aggiunta dell'aumento del 30% per la difesa per più parti, per euro 2697,40.
Rileva il Giudice che, tuttavia, la fase cautelare è stata assorbita da quella di merito data la decisione con sentenza breve delle controversie riunite da parte del in data 30/09/2021 ( v. sentenza CP_2 in atti). Pronuncia con la quale il Tribunale, per quel che interessa, dichiarava improcedibile il ricorso Contr autonomo della , per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto allora conto della effettiva attività processuale espletata, dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni affrontate, appare congruo riconoscersi all'avv.to i seguenti Parte_1 compensi professionali
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 1820,00
Fase decisionale: euro 2395,00
Gli aumenti richiesti ex art 4 comma 2 D.M 55/2014 , non appaiono dovuti, posto che non risultano apprestate differenti difese, in ordine alla medesima posizione processuale: peraltro la costituzione nel ricorso principale appare avvenuta con una mera memoria di stile ( v. causa 1 doc. n. 3). Non trova applicazione la decurtazione prevista dal comma 9 dell'art 4 del DM. 55/2014 ( secondo cui:
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile) di cui propone richiesta parte convenuta, atteso che nella specie la liquidazione giudiziale dei compensi trova titolo nel rapporto d'opera professionale, mentre tale disposizione si riferisce alla liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza.
5.4 L'avv.to con riguardo al giudizio svoltasi innazi al Tar Toscana- Firenze definito con Parte_1 sentenza n. 557/2021, chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro 13.487,00, avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale.
Rileva il Giudice che, tuttavia, tenuto conto della effettiva attività processuale espletata, della complessità della controversia e dei risultati conseguiti, appare congruo liquidarsi all'avv.to Migliaratti le seguenti competenze:
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 1820,00
Fase decisionale: euro 2395,00
Fase Cautelare: euro 1315,00
5.5. L'avv.to con riguardo al giudizio svoltosi innazi al Consiglio di Stato (definito con Parte_1 sentenza n.4186/2021), chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro euro 10.303,00, avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Rileva il Giudice che, tuttavia, tenuto conto della effettiva attività processuale espletata e della complessità della controversia appare congruo liquidarsi all'avv.to Migliaratti le seguenti competenze:
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 2160,00
Invero, va accolta l'eccezione proposta da parte convenuta con rigaurdo all'assenza di prova circa l'espletamento di attività professionale relativa alla fase decisionale, tale da giustificare la liquidazione della stessa.
5.6 Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi che per l'espletamento dell'attività professionale, oggetto del presente giudizio, l'avv.to ha maturato il diritto al pagmento di Parte_1 compensi per il complessivo importo di euro 21.625,00 ( di cui: euro 5400,00 per il giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, euro 8770,00 per il giudizio svoltosi innanzi al Tar Toscana ed euro
7455,00 per il giduizio svoltosi innanzi al Tar . CP_2
Da tale importo devono essere decurtati gli importi pacificamente già corrisposti, pari a complessivi euro 5.000,00.
Residua quindi un credito dell'avv.to di euro 16.625,00. Parte_1
Su tali importi sono dovuti IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Sono inoltre dovuti interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla data della messa in mora del
25/04/23 e sino al soddisfo ( v. doc. n. 55 prod parte ricorrente).
Come chiarito dalla S.C., nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; conf. Cass n. 24973/2022). Inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 (Cass. n. 28413/2024) e tali interessi sono applicabili anche nei rapporti nei rapporti tra professionisti di cui uno presta la professione di avvocato ( Cass. n. 12088/2025)
Alla luce delel osservazioni che precedono si giustifica pertanto la condanna di cui al dispositivo.
6. Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 ( aggiornati dal D.M. 147/22), ritenuta congra l'applicazione dei valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, perché non espletata, e tenuto conto del valore della causa, come da condanna ( ex art 5 D.M. 55/2014).
6.1. Deve, infine, rilevarsi che dagli atti emerge che la convenuta ha rifiutato, in sede di mediazione, la proposta avanzata dal ricorrente per la definizione stragiudiziale della lite mediante pagamento di un importo ( euro 15.000,00 oltre accessori) che si è rivelato inferiore a quanto a lui spettante all'esito della instaurata lite ( v. verbale negativo , doc. n. 60 prod parte ricorrente).
Il rifiuto di detta proposta risulta dunque ingiustificato e costituisce elemento rilevatore di una difesa in definitiva dilatoria della convenuta, che giustifica la condanna, operabile anche d'ufficio, di quest'ultima ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza ( Cass. n. 21570/2012).
Tenuto conto di tali criteri, nella specie la condanna ex art 96 comma 3 c.p.c. può essere quanticata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
Da tale condanna consegue quella di cui al comma 4 del medesimo art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al Controparte_5 pagamento in favore dell'avv.to dell'importo di euro euro 16.625,00, per Parte_1 compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, ed interessi come indicati in parte motiva;
E al pagamento in favore dell'avv.to delle Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 825,00 per esborsi ( di cui euro 280,00 per spese di mediazione), euro 3397,00 compensi di avv.to, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
3) condanna A al pagamento in favore dell'avv.to Controparte_5 Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 3397,00, ai sensi dell'art 96, comma 3 c.p.c.
4) Condanna al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 Parte_2 euro 1.500,00.
Così deciso in Napoli il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 5/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9409/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 9409/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 5 giugno 2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 9409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale: Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giulio Guarnieri del Foro di Lucca, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca,
Via San Paolino n. 99, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: liquidazione compensi di avvocato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno
2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. deduceva di avere espletato prestazioni di Parte_1 rappresentanza ed assistenza legale in favore di nell'ambito dei tre seguenti Controparte_1 giudizi amministrativi: - giudizi riuniti svoltosi innazi al r.g. 3435/2021 - 3396/2021, definiti con Controparte_2 sentenza n. 6123/2021;
- giudizio svoltosi innanzi al T.A.R. Toscana r.g. 185/2021, definito con sentenza n. 557/2021;
- giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di Stato r.g. 8888/2020, definito con sentenza n.
4186/2021.
Lamentava di aver ricevuto, a fronte dell'attività prestata, solo due acconti di € 2.500,00 ciascuno e che vano era risultato ogni sollecito di pagamento;
chiedeva, pertanto, al Tribunale di Napoli di liquidare in suo favore i compensi professionali a lui spettanti ed ancora dovuti, che quantificava in complessivi euro 34.974,00 (somma comprensiva dei due acconti di euro 2.500,00 ciascuno, già ricevuti), oltre spese generali C.P.A. e I.V.A, in applicazione dei parametri di cui al D.M n. 147/2022, ovvero in euro
33.894,00 (somma sempre comprensiva dei due acconti di euro 2.500 ciascuno, già ricevuti) oltre spese generali C.P.A. e I.V.A. in applicazione dei precedenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non aggiornati. Il tutto oltre interessi di cui al D.Lgs n.231/2002 dal 24 aprile 2023 e sino al soddisfo.
2. costituita in giudizio, resisteva all'avversa domanda, eccependo l'inapplicabilità del Controparte_1
DM 147/2022, avuto riguardo all'epoca di definizione dei giudizi di cui trattasi. Eccepiva ancora la convenuta il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al Tar
Campania, posto che tale giudizio aveva ad oggetto l'impugnativa di una gara di appalto, ove aveva partecipato, classificandosi seconda, il solo “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra
[...]
e e quindi la non in proprio, bensì quale Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
Cont capogruppo e mandataria del costituendo con la Riteneva, dunque, che Controparte_3 nulla dovesse essere corrisposto all'avv.to in relazione al predetto giudizio, poichè la Parte_1 costituzione in proprio della non era sorretta da alcun interesse. Sosteneva, invero, la Controparte_1 convenuta che la richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere rivolta alla società nella sua qualità di Cont capogruppo e mandataria del e nel rispetto delle distinte quote di pertinenza tra le due società Cont costituenti il trattandosi di raggruppamento di tipo verticale e non orizzontale, con esclusione di vincoli solidali circa le obbligazioni verso i fornitori. Contestava, ancora, la convenuta la proporzione dei compensi oggetto di domanda, avuto riguardo, tra l'altro, all'applicazione degli aumenti indicata dall'avv.to all'effettiva attività processuale espletata ed ai risultati ottenuti. Parte_1
Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo di rigettare l'avversa domanda nella parte in cui avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché di rideterminare i compensi tutti secondo i parametri vigenti nel 2021 ( DM 37/2018) e con le riduzioni richieste, decurtati gli acconti già pacificamente corrisposti.
3. La causa, di istruzione documentale e pertanto correttamente introdotta con ricorso per rito semplificato ex art 281 decies, comma 1 , c.p.c.( v. ordinanza del 2/12/2024), veniva direttamente rinviata ai sensi dell'art 281 terdecies c.p.c. per la discussione all'udienza del 5 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte da ambo le parti, veniva pertanto decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
4. Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avanzata dalla convenuta.
L'avv. ricevendo a tal uopo procura alle liti, nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Tar Parte_1
Campania, recante r.g. 3435/2021 - 3396/2021 definito con sentenza n. 6123/2021, si costituiva nell'interesse di rappresentandola sia in proprio sia quale mandataria del Controparte_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la ( v. memoria di costituzione, Controparte_3 ricorso e procura alle liti in atti).
In forza di tale costituzione ha, quindi, senz'altro diritto al pagamento dei compensi maturati per l'attività processuale espletata nell'interesse del Raggruppamento e di agire nei confronti della mandataria del gruppo, non avendo rilievo, ai fini della liquidazione dei compensi, che la costituzione in giudizio sia avvenuta anche nell'interesse della resistente in proprio.
Né la circostanza, peraltro nemmeno dimostrata, per cui il raggruppamento di imprese avrebbe natura verticale elide la responsabilità della mandataria nei rapporti con il professionista, non operando, in ogni caso, la limitazione di cui all'art 48, comma 5, D.lgs n. 50/2016 che nei rapporti con la stazione appaltante, e restando, ad ogni buon conto ed anche ai sensi di tale disposizione, ferma la responsabilità della mandataria.
5. Ciò posto, deve immediatamente rilevarsi che non contestati e documentalmente comprovati sono i rapporti tra le parti. Invero la convenuta non contesta il rapporto di patrocinio né l'espletamento da parte del professionista dell'attività professionale che viene comprovata nel presente giudizio con la produzione della documentazione processuale inerente ai tre giudizi di cui trattasi ( v. prod. parte ricorrente).
Le contestazioni della resistente si incentrano sui criteri e parametri utilizzati dal professionista per la quantificazione delle competenze, di cui reclama il pagamento.
5.1 Ed allora, esaminando nel dovuto ordine tali contestazioni, deve osservarsi che certamente i parametri che devono trovare applicazione, tenuto conto dell'epoca in cui la prestazione dell'avvocato deve ritenersi esaurita, non sono quelli di cui alle Tabelle introdotte dal D.M. n. 147/2022. Parte_1
Invero, tutti i giudizi, di cui trattasi, risultano conclusi nel 2021 e, quindi, prima della entrata in vigire delle predette Tabelle, sicché dovranno trovare applicazione le previgenti Tabelle di cui al D.M. n.
55/2014. 5.2 Con riguardo al valore della causa, di rilievo ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento, deve osservarsi che le contestazioni mosse dalla convenuta, con riguardo al criterio utilizzato dal ricorrente a tal uopo, si rilevano irrilevanti. Invero, seppur richiamando le innovazioni introdotte dal D.M. n. 147/2022 all'art 5, comma terzo, del D.M. n. 55/2014 ( secondo cui: Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire;
nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso), l'avv.to chiede di applicarsi, per ciascuno dei tre giudizi Parte_1 svoltisi innanzi agli organi di giustizia, lo scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 a euro
260.000,00, scaglione, questo, che dovrebbe in ogni caso trovare applicazione in via ordinaria anche ove il valore della causa dovesse ritenersi indeterminabile ai sensi dell'art 5 ult comma D.M. 55/2014, considerata la media complessità delle controversie trattate dall'avvocato, in materia di aggiudicazione di appalti.
5.3 Tutto ciò chiarito, l'avv.to con riguardo al giudizio svoltasi innanzi al Tar Campania Parte_1 definito con sentenza n. 6123/2021, chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro 16184,40, calcolato avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale, con aggiunta dell'aumento del 30% per la difesa per più parti, per euro 2697,40.
Rileva il Giudice che, tuttavia, la fase cautelare è stata assorbita da quella di merito data la decisione con sentenza breve delle controversie riunite da parte del in data 30/09/2021 ( v. sentenza CP_2 in atti). Pronuncia con la quale il Tribunale, per quel che interessa, dichiarava improcedibile il ricorso Contr autonomo della , per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto allora conto della effettiva attività processuale espletata, dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni affrontate, appare congruo riconoscersi all'avv.to i seguenti Parte_1 compensi professionali
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 1820,00
Fase decisionale: euro 2395,00
Gli aumenti richiesti ex art 4 comma 2 D.M 55/2014 , non appaiono dovuti, posto che non risultano apprestate differenti difese, in ordine alla medesima posizione processuale: peraltro la costituzione nel ricorso principale appare avvenuta con una mera memoria di stile ( v. causa 1 doc. n. 3). Non trova applicazione la decurtazione prevista dal comma 9 dell'art 4 del DM. 55/2014 ( secondo cui:
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile) di cui propone richiesta parte convenuta, atteso che nella specie la liquidazione giudiziale dei compensi trova titolo nel rapporto d'opera professionale, mentre tale disposizione si riferisce alla liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza.
5.4 L'avv.to con riguardo al giudizio svoltasi innazi al Tar Toscana- Firenze definito con Parte_1 sentenza n. 557/2021, chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro 13.487,00, avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale.
Rileva il Giudice che, tuttavia, tenuto conto della effettiva attività processuale espletata, della complessità della controversia e dei risultati conseguiti, appare congruo liquidarsi all'avv.to Migliaratti le seguenti competenze:
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 1820,00
Fase decisionale: euro 2395,00
Fase Cautelare: euro 1315,00
5.5. L'avv.to con riguardo al giudizio svoltosi innazi al Consiglio di Stato (definito con Parte_1 sentenza n.4186/2021), chiede liquidarsi il complessivo compenso di euro euro 10.303,00, avuto riguardo all'espletamento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Rileva il Giudice che, tuttavia, tenuto conto della effettiva attività processuale espletata e della complessità della controversia appare congruo liquidarsi all'avv.to Migliaratti le seguenti competenze:
Fase di studio: euro 3240,00
Fase introduttiva: euro 2160,00
Invero, va accolta l'eccezione proposta da parte convenuta con rigaurdo all'assenza di prova circa l'espletamento di attività professionale relativa alla fase decisionale, tale da giustificare la liquidazione della stessa.
5.6 Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi che per l'espletamento dell'attività professionale, oggetto del presente giudizio, l'avv.to ha maturato il diritto al pagmento di Parte_1 compensi per il complessivo importo di euro 21.625,00 ( di cui: euro 5400,00 per il giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, euro 8770,00 per il giudizio svoltosi innanzi al Tar Toscana ed euro
7455,00 per il giduizio svoltosi innanzi al Tar . CP_2
Da tale importo devono essere decurtati gli importi pacificamente già corrisposti, pari a complessivi euro 5.000,00.
Residua quindi un credito dell'avv.to di euro 16.625,00. Parte_1
Su tali importi sono dovuti IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Sono inoltre dovuti interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla data della messa in mora del
25/04/23 e sino al soddisfo ( v. doc. n. 55 prod parte ricorrente).
Come chiarito dalla S.C., nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; conf. Cass n. 24973/2022). Inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 (Cass. n. 28413/2024) e tali interessi sono applicabili anche nei rapporti nei rapporti tra professionisti di cui uno presta la professione di avvocato ( Cass. n. 12088/2025)
Alla luce delel osservazioni che precedono si giustifica pertanto la condanna di cui al dispositivo.
6. Le spese di lite della presente procedura seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 ( aggiornati dal D.M. 147/22), ritenuta congra l'applicazione dei valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, perché non espletata, e tenuto conto del valore della causa, come da condanna ( ex art 5 D.M. 55/2014).
6.1. Deve, infine, rilevarsi che dagli atti emerge che la convenuta ha rifiutato, in sede di mediazione, la proposta avanzata dal ricorrente per la definizione stragiudiziale della lite mediante pagamento di un importo ( euro 15.000,00 oltre accessori) che si è rivelato inferiore a quanto a lui spettante all'esito della instaurata lite ( v. verbale negativo , doc. n. 60 prod parte ricorrente).
Il rifiuto di detta proposta risulta dunque ingiustificato e costituisce elemento rilevatore di una difesa in definitiva dilatoria della convenuta, che giustifica la condanna, operabile anche d'ufficio, di quest'ultima ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza ( Cass. n. 21570/2012).
Tenuto conto di tali criteri, nella specie la condanna ex art 96 comma 3 c.p.c. può essere quanticata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
Da tale condanna consegue quella di cui al comma 4 del medesimo art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al Controparte_5 pagamento in favore dell'avv.to dell'importo di euro euro 16.625,00, per Parte_1 compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, ed interessi come indicati in parte motiva;
E al pagamento in favore dell'avv.to delle Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 spese di lite della presente procedura, che liquida in euro 825,00 per esborsi ( di cui euro 280,00 per spese di mediazione), euro 3397,00 compensi di avv.to, cui aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
3) condanna A al pagamento in favore dell'avv.to Controparte_5 Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 3397,00, ai sensi dell'art 96, comma 3 c.p.c.
4) Condanna al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1 Parte_2 euro 1.500,00.
Così deciso in Napoli il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. ssa Flora Vollero