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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11796 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 1.5.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], codice fiscale elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._1
Gavinana 2, presso l'Avv. Paolo Zurolo ( e C.F._2
l'Avv. ( ) che lo Parte_2 C.F._3
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
sentenza proc. n. 11829/22 r.g. pag. 1 di procura sottoscritta digitalmente, da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
, C.F. e P. IVA —
[...] P.IVA_1
REA n. NA-820431, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Diocleziano n. 23.
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
ha svolto attività di consulenza in favore della convenuta ai fini della conferma delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità, ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente secondo gli standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS
18001:2007;
per tale attività è ancora creditore della somma complessiva di €
10.404 omnia;
la debitrice veniva posta in concordato preventivo;
presentava domanda di ammissione al passivo per la somma suddetta in via privilegiata;
sentenza proc. n. 11829/22 r.g. pag. 2 deduceva che il credito veniva ammesso al passivo ma in via chirografaria;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento del credito vantato ed accertarsi la natura privilegiata del credito, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che il credito vantato non è contestato essendo stato ammesso al passivo nella misura indicata per cui, sul punto, nulla quaestio.
Ciò che è contestato è il rango del medesimo.
L'attore ha svolto in favore della società ora in liquidazione prestazioni professionali di consulenza sulla base di contratti stipulati tra il 23.9.16 ed il 18.5.18.
Orbene ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 cc sono assistiti da privilegio generale “le retribuzioni dei professionisti compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.
Le prestazioni svolte, pertanto, rientrano nel biennio richiesto dalla norma in quanto svolte in esecuzione di un incarico professionale da considerarsi unico benché costituito da più contratti rinnovati (cfr.
Cass. 757/20).
sentenza proc. n. 11829/22 r.g. pag. 3 Va riconosciuta, in conclusione, la natura privilegiata del credito vantato per la somma di € 12.800 oltre € 328 per contributo previdenziale ed € 1.876,16 per rivalsa IVA.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in concordato preventivo, con atto di Controparte_1
citazione notificato l'11.5.22, così provvede:
1. accerta la natura privilegiata del credito vantato per la somma di €
12.800 oltre € 328 per contributo previdenziale ed € 1.876,16 per rivalsa IVA;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Paolo Zurolo ed all'Avv. Parte_2
Così deciso in Napoli il 15.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 11829/22 r.g. pag. 4