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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1016/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to FERRARA TIZIANA, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. EMIONE C.F._2
MICHELANGELO, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 16/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 8.12.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castel Campagnano (CE) al N. 26 , Parte II , serie A , ufficio
1, anno 2015.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio ad Acerra il 25.9.2018, Persona_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.4.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) Persona_1 con domicilio privilegiato presso la madre con la quale attualmente convive in Acerra (NA) alla via Paesello 22, convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di
2 maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
- Le parti si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti con entrambi i rami familiari, in particolare con i nonni. Le parti, fin d'ora, si autorizzano solo ed esclusivamente in caso di impedimento personale e non in modo abituale a delegare i nonni per prendere e consegnare il minore dai luoghi indicati dagli stessi – tranne per il diritto di visita è tenuto a prendere e riaccompagnare il piccolo solo il padre;
- I genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse del piccolo tenendo conto della sua capacità, delle sue aspirazioni e delle sue Persona_1 attitudini
- Ciascun genitore:
(i) prenderà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio ovvero di ordinaria amministrazione quando il figlio si troverà presso di lui;
(ii) prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
(iii) dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
(iv) dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
(v) avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
(vi) dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
(vii) Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli, così come predisposti presso gli istituti scolastici.
- Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare, ovvero, in alternativa, al Tribunale competente.
3 - Il minore ha diritto (i) alla bigenitorialità, ovvero a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
(ii) a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
(iii) a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; (iv) a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
- La casa familiare,sita in Acerra (Na) alla via Paesiello,22 (di esclusiva proprietà della sig.ra , sarà assegnata alla (unitamente all'intero Parte_1 Parte_1 mobilio che arreda la casa coniugale, quantunque acquistato dal Sig. ), Parte_2 che vi continuerà ad abitare insieme al figlio;
- Le parti si dichiarano autonomi economicamente e riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento. Alla data della sottoscrizione dei presenti atti, i beni personali risultano nella intestazione formale ovvero nella disponibilità materiale di ciascun di essi;
- Il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 minore la somma complessiva di euro 350,00 (trecentocinquantaeuro/00) mensili (a partire dal mese di maggio 2025) da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra (la Pt_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo variazione degli indici Istat con decorrenza maggio 2026) parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie - corrisponderà al 50% delle spese per visite mediche mutuabili eventualmente sostenute per il piccolo (senza concordarle preventivamente) nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per visite mediche non mutuabile, l'attività scolastica, viaggi di istruzioni e attività sportive (non prima di anni 5 del bimbo) secondo le esigenze del minore.
Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate e documentate. Per tutto quanto non descritto ci si rifà al protocollo intercorso tra il Tribunale di Nola e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato;
- Il sig. concede ad integrazione del mantenimento in favore della Parte_2 coniuge, così rinunciando espressamente alla metà, l'assegno unico statale destinato al figlio minore, nonché i buoni pasti che lo stesso riceve dalla Regione per un ammontare di circa 90,00 euro.
Circa il diritto di permanenza del padre con il figlio:
4 - Il padre potrà stare con il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la sig.ra almeno 24 ore prima e nel rispetto delle esigenze Pt_1 del minore, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto del diritto di visita: due giorni a settimana e, precisamente, il giovedì e venerdì dalle ore 13.00 (uscita scuola), estensibile, previo accordo, fino alle ore 20.30
(periodo invernale ) 21.30 (periodo estivo da giugno ad agosto), inoltre il padre terrà con se il piccolo il primo e terzo weekend al mese dal Venerdì alle ore 13.00 Persona_1 alle ore 20.00 della domenica.
- In tutti i predetti giorni in cui sarà a lui affidato, il padre preleverà il minore presso l'abitazione della agli orari sopra indicati e ve lo riaccompagnerà ai Parte_1 predetti orari di rientro;
nel caso in cui il sig. non potesse tenere con sé Parte_2 il figlio nei previsti giorni ed orari, lo stesso dovrà avvertire– tramite messaggi whatsapp o sms -la sig.ra di tale suo impedimento almeno un'ora prima;
Pt_1
- Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze del minore e le esigenze dei genitori, previ altri accordi anche bonari.
- Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con il figlio in orari compresi tra le ore 10.00/12.00 (quando non va a scuola) e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e in ogni caso ogni qual volta il minore avvertirà la necessità di sentire il padre. Il coniuge collocatario dovrà altresì consentire l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso il pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari
(malattia del minore) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
- I giorni di Natale, di capodanno e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con il padre o la madre. Per il primo Natale (anno 2025), le parti che il minore lo trascorrerà con il padre dal giorno 24 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 12.00 del 25 Dicembre e il 1° gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 lo trascorrerà con il padre (nel rispetto delle esigenze del minore). Mentre per il sei gennaio – la befana – il papà lo terrà con se dalle ore 10.00 alle ore 15.30. Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di Lunedì in Albis, per il primo anno trascorrerà la Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre. Le parti concordano che durante le festività di Natale – Capodanno e Pasqua – se eventualmente il padre o la madre decidono di allontanarsi dalla residenza abituale, potranno farlo su espressa richiesta
5 concordando le modalità e i tempi, e comunicando i recapiti telefonici e l'indirizzo dove il minore viene portato ed è totalmente vietato portare il minore all'estero se non con espresso autorizzazione
- Il sig. terrà il figlio con sé durante le vacanze estive per l'anno 2025 Parte_2 per 15 giorni frazionati in due periodi con pernottamento di cui 7 giorni nel mese di luglio e sette giorni nel mese di agosto, periodi da predeterminare con la madre entro il 31 aprile e pari ad una settimana nel mese di luglio, e una nel mese di agosto con la madre. I periodi di frequentazione del minore con i genitori -durante le vacanze estive- potranno variare a seconda delle esigenze lavorative degli stessi e/o scolastiche/ludiche del minore e comunque a seguito di espresso e congiunto accordo.
- Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare la località turistica dove intendono andare. - Le parti fin d'ora si autorizzano ad una semplice comunicazione per gli eventuali spostamenti del minore per viaggi fuori regione per un periodo superiore a due giorni, tale comunicazione deve non intendersi come richiesta di permesso ma semplicemente come comunicazione, mentre è vietato portare il figlio fuori dall'Italia e fare viaggi all'estero se non espressamente autorizzati e il rifiuto deve essere seriamente motivato;
- Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si riservano di valutare per il futuro gli eventuali spostamenti del minore all'estero con espressa valutazione negli interessi del piccolo - Il figlio trascorrerà la Festa del Papà, il compleanno e Persona_1
l'onomastico del padre con lui, la Festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con lei, le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori in caso di disaccordo resterà ad anni alterni con la madre per la festa con gli amici del piccolo nel pomeriggio mentre con il padre, dalle ore 13.00 (uscita dalla Persona_1 scuola) alle ore 17.00;
- Il piccolo alternativamente, trascorrerà con ciascun genitore la Persona_1 giornata delle festività civili di calendario;
- I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita del piccolo _1
6 , evitando di coinvolgere il minore in dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose _1 per il medesimo.
- Il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'auto tipo Fiat Panda tg Parte_2
FF 078 SD entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e si onera del pagamento del passaggio di proprietà - alla sig.ra e quest'ultima si accollerà le rate Parte_1 del finanziamento della su detto fino alla sua scadenza e per un ammontare di euro 310,00 al mese a far data dal mese di maggio 2025. Per quanto riguarda le rate già versate dal Sig.
per l'acquisto di detta autovettura, quest'ultimo nulla potrà richiedere, costituendo Pt_2 la somma già versata una liberalità finalizzata all'acquisto di un bene da destinare agli spostamenti del minore.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.4.1983 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Castel Campagnano il 8.12.2015 (atto n. 26, Parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2015);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa familiare sita in Acerra alla via Paesiello n.22 alla sig.ra che Pt_1 ivi abiterà unitamente al figlio;
7 - determina in € 300,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Pt_2 da corrispondersi alla sig.ra mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- prende atto dell'impegno assunto dal sig. di trasferire la proprietà Parte_2 dell'automobile Fiat Panda tg FF078SD alla sig.ra Parte_1
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1016/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to FERRARA TIZIANA, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. EMIONE C.F._2
MICHELANGELO, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 16/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 8.12.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castel Campagnano (CE) al N. 26 , Parte II , serie A , ufficio
1, anno 2015.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio ad Acerra il 25.9.2018, Persona_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.4.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) Persona_1 con domicilio privilegiato presso la madre con la quale attualmente convive in Acerra (NA) alla via Paesello 22, convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di
2 maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
- Le parti si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti con entrambi i rami familiari, in particolare con i nonni. Le parti, fin d'ora, si autorizzano solo ed esclusivamente in caso di impedimento personale e non in modo abituale a delegare i nonni per prendere e consegnare il minore dai luoghi indicati dagli stessi – tranne per il diritto di visita è tenuto a prendere e riaccompagnare il piccolo solo il padre;
- I genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse del piccolo tenendo conto della sua capacità, delle sue aspirazioni e delle sue Persona_1 attitudini
- Ciascun genitore:
(i) prenderà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio ovvero di ordinaria amministrazione quando il figlio si troverà presso di lui;
(ii) prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
(iii) dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
(iv) dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
(v) avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
(vi) dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
(vii) Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli, così come predisposti presso gli istituti scolastici.
- Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare, ovvero, in alternativa, al Tribunale competente.
3 - Il minore ha diritto (i) alla bigenitorialità, ovvero a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
(ii) a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
(iii) a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; (iv) a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
- La casa familiare,sita in Acerra (Na) alla via Paesiello,22 (di esclusiva proprietà della sig.ra , sarà assegnata alla (unitamente all'intero Parte_1 Parte_1 mobilio che arreda la casa coniugale, quantunque acquistato dal Sig. ), Parte_2 che vi continuerà ad abitare insieme al figlio;
- Le parti si dichiarano autonomi economicamente e riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento. Alla data della sottoscrizione dei presenti atti, i beni personali risultano nella intestazione formale ovvero nella disponibilità materiale di ciascun di essi;
- Il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 minore la somma complessiva di euro 350,00 (trecentocinquantaeuro/00) mensili (a partire dal mese di maggio 2025) da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra (la Pt_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo variazione degli indici Istat con decorrenza maggio 2026) parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie - corrisponderà al 50% delle spese per visite mediche mutuabili eventualmente sostenute per il piccolo (senza concordarle preventivamente) nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per visite mediche non mutuabile, l'attività scolastica, viaggi di istruzioni e attività sportive (non prima di anni 5 del bimbo) secondo le esigenze del minore.
Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate e documentate. Per tutto quanto non descritto ci si rifà al protocollo intercorso tra il Tribunale di Nola e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato;
- Il sig. concede ad integrazione del mantenimento in favore della Parte_2 coniuge, così rinunciando espressamente alla metà, l'assegno unico statale destinato al figlio minore, nonché i buoni pasti che lo stesso riceve dalla Regione per un ammontare di circa 90,00 euro.
Circa il diritto di permanenza del padre con il figlio:
4 - Il padre potrà stare con il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la sig.ra almeno 24 ore prima e nel rispetto delle esigenze Pt_1 del minore, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto del diritto di visita: due giorni a settimana e, precisamente, il giovedì e venerdì dalle ore 13.00 (uscita scuola), estensibile, previo accordo, fino alle ore 20.30
(periodo invernale ) 21.30 (periodo estivo da giugno ad agosto), inoltre il padre terrà con se il piccolo il primo e terzo weekend al mese dal Venerdì alle ore 13.00 Persona_1 alle ore 20.00 della domenica.
- In tutti i predetti giorni in cui sarà a lui affidato, il padre preleverà il minore presso l'abitazione della agli orari sopra indicati e ve lo riaccompagnerà ai Parte_1 predetti orari di rientro;
nel caso in cui il sig. non potesse tenere con sé Parte_2 il figlio nei previsti giorni ed orari, lo stesso dovrà avvertire– tramite messaggi whatsapp o sms -la sig.ra di tale suo impedimento almeno un'ora prima;
Pt_1
- Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze del minore e le esigenze dei genitori, previ altri accordi anche bonari.
- Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con il figlio in orari compresi tra le ore 10.00/12.00 (quando non va a scuola) e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e in ogni caso ogni qual volta il minore avvertirà la necessità di sentire il padre. Il coniuge collocatario dovrà altresì consentire l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso il pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari
(malattia del minore) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
- I giorni di Natale, di capodanno e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con il padre o la madre. Per il primo Natale (anno 2025), le parti che il minore lo trascorrerà con il padre dal giorno 24 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 12.00 del 25 Dicembre e il 1° gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 lo trascorrerà con il padre (nel rispetto delle esigenze del minore). Mentre per il sei gennaio – la befana – il papà lo terrà con se dalle ore 10.00 alle ore 15.30. Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di Lunedì in Albis, per il primo anno trascorrerà la Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre. Le parti concordano che durante le festività di Natale – Capodanno e Pasqua – se eventualmente il padre o la madre decidono di allontanarsi dalla residenza abituale, potranno farlo su espressa richiesta
5 concordando le modalità e i tempi, e comunicando i recapiti telefonici e l'indirizzo dove il minore viene portato ed è totalmente vietato portare il minore all'estero se non con espresso autorizzazione
- Il sig. terrà il figlio con sé durante le vacanze estive per l'anno 2025 Parte_2 per 15 giorni frazionati in due periodi con pernottamento di cui 7 giorni nel mese di luglio e sette giorni nel mese di agosto, periodi da predeterminare con la madre entro il 31 aprile e pari ad una settimana nel mese di luglio, e una nel mese di agosto con la madre. I periodi di frequentazione del minore con i genitori -durante le vacanze estive- potranno variare a seconda delle esigenze lavorative degli stessi e/o scolastiche/ludiche del minore e comunque a seguito di espresso e congiunto accordo.
- Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare la località turistica dove intendono andare. - Le parti fin d'ora si autorizzano ad una semplice comunicazione per gli eventuali spostamenti del minore per viaggi fuori regione per un periodo superiore a due giorni, tale comunicazione deve non intendersi come richiesta di permesso ma semplicemente come comunicazione, mentre è vietato portare il figlio fuori dall'Italia e fare viaggi all'estero se non espressamente autorizzati e il rifiuto deve essere seriamente motivato;
- Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si riservano di valutare per il futuro gli eventuali spostamenti del minore all'estero con espressa valutazione negli interessi del piccolo - Il figlio trascorrerà la Festa del Papà, il compleanno e Persona_1
l'onomastico del padre con lui, la Festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con lei, le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori in caso di disaccordo resterà ad anni alterni con la madre per la festa con gli amici del piccolo nel pomeriggio mentre con il padre, dalle ore 13.00 (uscita dalla Persona_1 scuola) alle ore 17.00;
- Il piccolo alternativamente, trascorrerà con ciascun genitore la Persona_1 giornata delle festività civili di calendario;
- I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita del piccolo _1
6 , evitando di coinvolgere il minore in dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose _1 per il medesimo.
- Il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'auto tipo Fiat Panda tg Parte_2
FF 078 SD entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e si onera del pagamento del passaggio di proprietà - alla sig.ra e quest'ultima si accollerà le rate Parte_1 del finanziamento della su detto fino alla sua scadenza e per un ammontare di euro 310,00 al mese a far data dal mese di maggio 2025. Per quanto riguarda le rate già versate dal Sig.
per l'acquisto di detta autovettura, quest'ultimo nulla potrà richiedere, costituendo Pt_2 la somma già versata una liberalità finalizzata all'acquisto di un bene da destinare agli spostamenti del minore.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.4.1983 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Castel Campagnano il 8.12.2015 (atto n. 26, Parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2015);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa familiare sita in Acerra alla via Paesiello n.22 alla sig.ra che Pt_1 ivi abiterà unitamente al figlio;
7 - determina in € 300,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Pt_2 da corrispondersi alla sig.ra mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- prende atto dell'impegno assunto dal sig. di trasferire la proprietà Parte_2 dell'automobile Fiat Panda tg FF078SD alla sig.ra Parte_1
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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