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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4583 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, C.so C. Finocchiaro
Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ciringione, presso il cui studio a Palermo,
Passaggio P.L.1 n. 9, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 12/10/2016 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2140/2023 emesso da questo Tribunale in data 17-21/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Controparte_1
04.10.1992 e nata a [...] il [...], contratto il 12.10.2016, trascritto Parte_1 agli atti del Comune di Palermo nell'anno 2016 Atto n.43 - P. I - Ufficio 24.
b) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori nata a [...] il Persona_1
28.3.2017 e nata a [...] il [...], con domicilio prevalente delle Persona_2 minori presso l'abitazione della madre . Parte_1
d) Disporre che il signor versi alla signora mensilmente Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT.
e) Disporre che l'Assegno unico sia interamente percepito dalla signora . Parte_1
f) Disporre che le spese straordinarie in favore delle figlie minori verranno ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50% cadauno, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo.
g) Disporre il diritto di visita del signor da esercitarsi in favore delle figlie nel CP_1 seguente modo:
1) 2 pomeriggi a settimana dalle 15.00 (all'uscita della scuola) alle 19.00 con obbligo da parte del signor di comunicare entro il venerdì precedente, i pomeriggi in cui CP_1 terrà con sé le bambine la settimana successiva;
2) 2 week-end al mese a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato e fino alla domenica sera ore 21.00.
Per quanto attiene alle festività civile e religiose le figlie trascorreranno con un genitore la vigilia del Natale ed il giorno di Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di
Natale, lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il Capodanno, secondo il principio della rotazione annuale. Il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo alternati di anni in anno.
Le altre feste civili e religiose le figlie le trascorreranno a rotazione con ciascun genitore.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i coniugi di comune accordo potranno stabilire il
2 periodo che le minori trascorreranno con il padre, nel caso in cui non vi fosse accordo, il signor potrà tenere le figlie per 15 giorni consecutivi o nel mese di luglio ovvero CP_1 nel mese di agosto, e quindi dovrà comunicare all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno il periodo interessato.
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla legge.
Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti al rilascio del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 12/10/2016 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 43, parte I dell'anno 2016).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO RA MI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4583 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, C.so C. Finocchiaro
Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ciringione, presso il cui studio a Palermo,
Passaggio P.L.1 n. 9, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 12/10/2016 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2140/2023 emesso da questo Tribunale in data 17-21/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Controparte_1
04.10.1992 e nata a [...] il [...], contratto il 12.10.2016, trascritto Parte_1 agli atti del Comune di Palermo nell'anno 2016 Atto n.43 - P. I - Ufficio 24.
b) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori nata a [...] il Persona_1
28.3.2017 e nata a [...] il [...], con domicilio prevalente delle Persona_2 minori presso l'abitazione della madre . Parte_1
d) Disporre che il signor versi alla signora mensilmente Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT.
e) Disporre che l'Assegno unico sia interamente percepito dalla signora . Parte_1
f) Disporre che le spese straordinarie in favore delle figlie minori verranno ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50% cadauno, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo.
g) Disporre il diritto di visita del signor da esercitarsi in favore delle figlie nel CP_1 seguente modo:
1) 2 pomeriggi a settimana dalle 15.00 (all'uscita della scuola) alle 19.00 con obbligo da parte del signor di comunicare entro il venerdì precedente, i pomeriggi in cui CP_1 terrà con sé le bambine la settimana successiva;
2) 2 week-end al mese a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato e fino alla domenica sera ore 21.00.
Per quanto attiene alle festività civile e religiose le figlie trascorreranno con un genitore la vigilia del Natale ed il giorno di Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di
Natale, lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il Capodanno, secondo il principio della rotazione annuale. Il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo alternati di anni in anno.
Le altre feste civili e religiose le figlie le trascorreranno a rotazione con ciascun genitore.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i coniugi di comune accordo potranno stabilire il
2 periodo che le minori trascorreranno con il padre, nel caso in cui non vi fosse accordo, il signor potrà tenere le figlie per 15 giorni consecutivi o nel mese di luglio ovvero CP_1 nel mese di agosto, e quindi dovrà comunicare all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno il periodo interessato.
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla legge.
Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti al rilascio del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 12/10/2016 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 43, parte I dell'anno 2016).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO RA MI
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