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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5397/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5397/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]2, in proprio e in qualità di liquidatrice e legale rappresentante pro tempore della società (C.F. Controparte_2
), con sede in CO (GE) Viale A. De Gasperi 2, P.IVA_1
(C. FISC. ), con sede in CO (GE) Controparte_2 P.IVA_1
Viale A. De Gasperi 2 in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa come sopra generalizzata, Controparte_1
elettivamente domiciliate in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/35 -35 A, presso lo studio dell'Avv. Federico Bertorello del Foro di Genova, che le rappresenta e difende per procura alle liti conferita in calce al ricorso (PEC: Email_1
-ricorrenti - opponenti-
CONTRO
l (c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro
Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
(Rep. n. 37875)
-convenuto - opposto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso,
[…]
- nel merito, in via principale, previa se del caso declaratoria di invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o inefficacia degli atti di accertamento presupposti, annullare le ordinanze ingiunzione n. OI-002393723 ricevuta dall' opponente d.ssa n.q. in data Controparte_1
14.11.2024 e n. OI-002394020 ricevuta dalla opponente in Controparte_2
data 14.11.2024 e dichiarare che nulla è dovuto dalle ricorrenti a qualsivoglia titolo all' convenuto per tutte le ragioni esposte in ricorso;
CP_3
-nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda in via principale, rideterminare le sanzioni nella misura minima edittale in considerazione di tutte le suesposte ragioni;
-il tutto con vittoria di competenze professionali ed accessori (compreso il rimborso forfettario per spese generali al 15%) e spese (comprese quelle di eventuali CTU e CTP) e salvo gravame”;
CONVENUTO:
“ (c.f.: , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in
Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (PEC:
t), dall'avvocato Cinzia Lolli, dall'avvocato Lilia Email_2 Bonicioli e dall'avvocato Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 12.12.2024, la dott.ssa CP_1
e (società di cui la prima è liquidatrice), hanno
[...] Controparte_2
proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione INPS:
-n. OI-002393723, notificata a il 14.11.2024, relativa ad atto di Controparte_1
accertamento n. INPS. 3401.23/06/2022.0032517 del 23.6.2022 riferito all'anno 2020, con la quale l'INPS - Sede di Sestri Levante “ORDINA di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la somma di euro 14.867,55, Controparte_1
e alla società sopra individuata la somma di euro 14.867,55 come obbligata solidale” (doc.
3 ric.);
-n. OI-002394020, notificata a (quale obbligata solidale) il Controparte_2
14.11.2024, relativa ad atto di accertamento n. INPS. 3401.23/06/2022.0032518 del
23.6.2022 riferito all'anno 2020, con la quale l'INPS - Sede di Sestri Levante “ORDINA di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la Controparte_1
somma di euro 14.867,55 e alla società [LINAS] sopra individuata la somma di euro
14.867,55 come obbligata solidale” (doc. 4 ric.).
Con le menzionate ordinanze ingiunzione, l' ha irrogato la sanzione CP_3
amministrativa pecuniaria sopra indicata (cui si aggiungono euro 10,33 per spese di notificazione), per violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023
(omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), consistite - come da atti di accertamento richiamati - nell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2020 (mensilità da 12/2019 a 11/2020 ed in particolare: 12/2019, 1/2020,
5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020 - v. docc. 5 e 6 ric., che recano in allegato il “prospetto inadempienze ). CP_5
Le ricorrenti hanno dedotto, a fondamento dell'opposizione, in principalità, la decadenza dell'INPS dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; in ogni caso, l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità degli illeciti, sia in termini di colpa che, a maggior ragione, in termini di dolo;
in subordine, la carenza di motivazione in ordine alla determinazione delle sanzioni e l'errata quantificazione delle stesse.
Alla luce di tali difese, le opponenti hanno chiesto, quindi, al Tribunale, in principalità, di annullare entrambe le ordinanze ingiunzione e di dichiarare che nulla è dovuto all' convenuto;
in subordine, nel merito, di rideterminare le sanzioni nella CP_3
misura minima edittale.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'Istituto ha all'uopo dedotto, in merito all'avversaria eccezione di decadenza, che il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, per la notificazione della stessa a pena di decadenza, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 “non è… applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo
2008, n. 7042)”.
Comunque il termine, anche ove applicabile, “non è comunque decorso”, perché “… secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, questo termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore e, nel caso di specie, il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva”.
Nel merito, l'INPS ha evidenziato la mancata contestazione, con l'avversario ricorso, della commissione degli illeciti amministrativi e l'infondatezza delle doglianze attrici circa la sproporzione della sanzione amministrativa. La causa, sufficientemente istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che, infine, hanno insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti, sopra trascritte.
2. L'opposizione proposta è fondata, stante l'effettiva maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - le ordinanze ingiunzione de quibus concernono l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio 2023,
n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall'INPS nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia”.
Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000.
Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti,
l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>.
Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla
(parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde
<il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>.
Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio)
e si consuma e cessa (entro) il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando le omissioni) della menzionata soglia.
Per quanto rileva nella presente sede, gli atti di accertamento INPS per omessi versamenti (docc. 5 e 6 ric.), all'origine delle ordinanze ingiunzione opposte, recano in allegato il “Prospetto inadempienze , dal quale si evince che l'importo CP_5
complessivo contestato, di euro 4.247,87, deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità da dicembre 2019 a novembre 2020 (in particolare: 12/2019, 1/2020, 5/2020,
6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020).
3. Le opponenti deducono la decadenza dell'INPS dalla potestà sanzionatoria, per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi (rectius 90 giorni), ex art. 14 l. n. 689/1981, decorrente (quanto meno) dal 31.12.2000.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso in questione, la notificazione degli atti di accertamento delle violazioni alle due odierne opponenti è avvenuta, pacificamente, il giorno 6.7.2022 (docc. 5 e 6 ric. e docc.
1 e 2 INPS).
Secondo l'INPS, tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
Come già osservato in precedenti decisioni, la tesi dell' non persuade. CP_3
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il
“meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23
(“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gl'illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l'INPS), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Non che lo stesso INPS abbia dato mostra di dubitare dell'applicabilità del termine decadenziale ex art. 14 cit. agli illeciti depenalizzati de quibus.
Nella menzionata Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il
[...]
- con propria Controparte_6
Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro 10.000 a euro
50.000”.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma nella successiva Circolare INPS
25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio INPS del 27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella Circolare INPS n. 1931/2023
(sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48). La piena compatibilità tra gl'illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art.
2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine,
Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez.
2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2,
n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto
<… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l'INPS è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
4.1. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che le produzioni INPS (doc. 5: Uniemens 2020) evidenziano che l'ultimo Uniemens, relativo a novembre 2020, è stata presentato il 23.12.2020 e che negli atti di accertamento rivolti agli odierni ricorrenti, del 23.6.2022 (docc. 5 e 6 ric.), l'INPS si è limitato ad indicare - per quanto attiene agli accertamenti preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato 'Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione', che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori…”.
Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto.
D'altra parte, nella propria memoria di costituzione in giudizio, l'INPS ha affermato chiaramente che “… la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'
[...]
costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi CP_7 di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente… I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' hanno infatti natura Controparte_7
ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145)”.
Non sembra dubitabile, dunque, che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemes (presentati, da ultimo, il 23.12.2020), e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione sopra citata, hanno evidenziato che l'INPS, individuato (nei termini di cui supra) il criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>.
Se ne deduce la disponibilità, in capo all'INPS, di strumenti telematici e informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
La stessa citata Circolare INPS del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l'INPS effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima “matricola azienda”
(v. “prospetto inadempienze , in allegato agli atti di accertamento), che è CP_8
quella della Società opponente, e quindi alla condotta della dott.ssa Controparte_1
quale legale rappresentante della stessa.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell'INPS, come da indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Ciò non toglie che - come anticipato - all'INPS deve accordarsi un certo lasso di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: gli atti di accertamento (v. docc. 5 e 6 ric.) si limitano, di norma e comunque nel caso in trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, delle singole mensilità di riferimento, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuna di esse, oltre che delle modalità di pagamento.
Allora, in analoghe vertenze, si è ritenuto che, tenuto anche conto della consistente mole di dati che l'INPS deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi Uniemes di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell' ), sia all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, CP_3
scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all'INPS per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.
Nella specie, allora, in applicazione di tale criterio, le comunicazioni dell'illecito, avvenute il 6 luglio 2022, risultano assolutamente tardive, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della comunicazione, ben più di 180 giorni dall'1.1.2021.
In sede di discussione orale il difensore dell'INPS ha evidenziato, tuttavia, che la vicenda oggetto del giudizio presenterebbe aspetti peculiari, cadendo (almeno in parte) nel periodo della pandemia da Covid-19, che ha determinato la sospensione dei versamenti contributivi ed anche delle attività di riscossione da parte dell'Istituto. Ciò che avrebbe impedito l'effettuazione di accertamenti (più) tempestivi, con riflessi sui tempi delle successive contestazioni.
Anche prescindendo dall'esame della normativa emergenziale, dalla carenza di specifiche deduzioni, nella memoria di costituzione dell'INPS, circa l'incidenza di detta normativa sulla vicenda in questione e dalla premessa (documentata) tempestività dei flussi
Uniemes, è facile obiettare che - come dedotto dalle ricorrenti - vi sono risultanze documentali in base alle quali appare evidente come nel marzo 2021 l'INPS fosse comunque a conoscenza degli omessi versamenti, avendo emesso, tra il 25.9.2020 e il
16.3.2021, gli inviti a regolarizzare relativi a tutte le mensilità in questione (doc. 8). E' seguita, in data 24.3.2022, l'emissione dell'avviso d'addebito relativo ai crediti contributivi vantati dall'Istituto per le medesime mensilità (doc. 7 ric.).
Dunque, il termine di 90 giorni per provvedere alla contestazione delle violazioni non è stato rispettato neanche a decorrere dal 16.3.2021 e, a ben vedere, neppure a decorrere dal 24.3.2022.
Non può dubitarsi, pertanto, dell'intervenuta decadenza.
La decadenza dell'INPS dalla potestà punitiva comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e la non debenza delle somme di cui alle medesime.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale;
quindi aumentate del 30% per l'assistenza di due parti da parte del medesimo difensore), a favore delle opponenti, in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
in accoglimento delle opposizioni, annulla le ordinanze ingiunzione INPS opposte, nn. OI-002393723 e OI-002394020, e dichiara la non debenza delle somme di cui alle medesime, a seguito d'intervenuta decadenza;
condanna parte convenuta a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, spese che liquida a favore di ciascuna nell'importo di euro 1.755,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 18 marzo 2025. IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5397/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]2, in proprio e in qualità di liquidatrice e legale rappresentante pro tempore della società (C.F. Controparte_2
), con sede in CO (GE) Viale A. De Gasperi 2, P.IVA_1
(C. FISC. ), con sede in CO (GE) Controparte_2 P.IVA_1
Viale A. De Gasperi 2 in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa come sopra generalizzata, Controparte_1
elettivamente domiciliate in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/35 -35 A, presso lo studio dell'Avv. Federico Bertorello del Foro di Genova, che le rappresenta e difende per procura alle liti conferita in calce al ricorso (PEC: Email_1
-ricorrenti - opponenti-
CONTRO
l (c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro
Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
(Rep. n. 37875)
-convenuto - opposto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso,
[…]
- nel merito, in via principale, previa se del caso declaratoria di invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o inefficacia degli atti di accertamento presupposti, annullare le ordinanze ingiunzione n. OI-002393723 ricevuta dall' opponente d.ssa n.q. in data Controparte_1
14.11.2024 e n. OI-002394020 ricevuta dalla opponente in Controparte_2
data 14.11.2024 e dichiarare che nulla è dovuto dalle ricorrenti a qualsivoglia titolo all' convenuto per tutte le ragioni esposte in ricorso;
CP_3
-nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda in via principale, rideterminare le sanzioni nella misura minima edittale in considerazione di tutte le suesposte ragioni;
-il tutto con vittoria di competenze professionali ed accessori (compreso il rimborso forfettario per spese generali al 15%) e spese (comprese quelle di eventuali CTU e CTP) e salvo gravame”;
CONVENUTO:
“ (c.f.: , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in
Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (PEC:
t), dall'avvocato Cinzia Lolli, dall'avvocato Lilia Email_2 Bonicioli e dall'avvocato Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 12.12.2024, la dott.ssa CP_1
e (società di cui la prima è liquidatrice), hanno
[...] Controparte_2
proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione INPS:
-n. OI-002393723, notificata a il 14.11.2024, relativa ad atto di Controparte_1
accertamento n. INPS. 3401.23/06/2022.0032517 del 23.6.2022 riferito all'anno 2020, con la quale l'INPS - Sede di Sestri Levante “ORDINA di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la somma di euro 14.867,55, Controparte_1
e alla società sopra individuata la somma di euro 14.867,55 come obbligata solidale” (doc.
3 ric.);
-n. OI-002394020, notificata a (quale obbligata solidale) il Controparte_2
14.11.2024, relativa ad atto di accertamento n. INPS. 3401.23/06/2022.0032518 del
23.6.2022 riferito all'anno 2020, con la quale l'INPS - Sede di Sestri Levante “ORDINA di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni accertate: a la Controparte_1
somma di euro 14.867,55 e alla società [LINAS] sopra individuata la somma di euro
14.867,55 come obbligata solidale” (doc. 4 ric.).
Con le menzionate ordinanze ingiunzione, l' ha irrogato la sanzione CP_3
amministrativa pecuniaria sopra indicata (cui si aggiungono euro 10,33 per spese di notificazione), per violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023
(omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), consistite - come da atti di accertamento richiamati - nell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2020 (mensilità da 12/2019 a 11/2020 ed in particolare: 12/2019, 1/2020,
5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020 - v. docc. 5 e 6 ric., che recano in allegato il “prospetto inadempienze ). CP_5
Le ricorrenti hanno dedotto, a fondamento dell'opposizione, in principalità, la decadenza dell'INPS dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; in ogni caso, l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità degli illeciti, sia in termini di colpa che, a maggior ragione, in termini di dolo;
in subordine, la carenza di motivazione in ordine alla determinazione delle sanzioni e l'errata quantificazione delle stesse.
Alla luce di tali difese, le opponenti hanno chiesto, quindi, al Tribunale, in principalità, di annullare entrambe le ordinanze ingiunzione e di dichiarare che nulla è dovuto all' convenuto;
in subordine, nel merito, di rideterminare le sanzioni nella CP_3
misura minima edittale.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'Istituto ha all'uopo dedotto, in merito all'avversaria eccezione di decadenza, che il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, per la notificazione della stessa a pena di decadenza, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 “non è… applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo
2008, n. 7042)”.
Comunque il termine, anche ove applicabile, “non è comunque decorso”, perché “… secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, questo termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore e, nel caso di specie, il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva”.
Nel merito, l'INPS ha evidenziato la mancata contestazione, con l'avversario ricorso, della commissione degli illeciti amministrativi e l'infondatezza delle doglianze attrici circa la sproporzione della sanzione amministrativa. La causa, sufficientemente istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che, infine, hanno insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti, sopra trascritte.
2. L'opposizione proposta è fondata, stante l'effettiva maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - le ordinanze ingiunzione de quibus concernono l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio 2023,
n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall'INPS nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia”.
Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000.
Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti,
l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>.
Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla
(parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde
<il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>.
Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio)
e si consuma e cessa (entro) il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando le omissioni) della menzionata soglia.
Per quanto rileva nella presente sede, gli atti di accertamento INPS per omessi versamenti (docc. 5 e 6 ric.), all'origine delle ordinanze ingiunzione opposte, recano in allegato il “Prospetto inadempienze , dal quale si evince che l'importo CP_5
complessivo contestato, di euro 4.247,87, deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità da dicembre 2019 a novembre 2020 (in particolare: 12/2019, 1/2020, 5/2020,
6/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020).
3. Le opponenti deducono la decadenza dell'INPS dalla potestà sanzionatoria, per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi (rectius 90 giorni), ex art. 14 l. n. 689/1981, decorrente (quanto meno) dal 31.12.2000.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso in questione, la notificazione degli atti di accertamento delle violazioni alle due odierne opponenti è avvenuta, pacificamente, il giorno 6.7.2022 (docc. 5 e 6 ric. e docc.
1 e 2 INPS).
Secondo l'INPS, tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
Come già osservato in precedenti decisioni, la tesi dell' non persuade. CP_3
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il
“meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23
(“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gl'illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l'INPS), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Non che lo stesso INPS abbia dato mostra di dubitare dell'applicabilità del termine decadenziale ex art. 14 cit. agli illeciti depenalizzati de quibus.
Nella menzionata Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il
[...]
- con propria Controparte_6
Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro 10.000 a euro
50.000”.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma nella successiva Circolare INPS
25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio INPS del 27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella Circolare INPS n. 1931/2023
(sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48). La piena compatibilità tra gl'illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art.
2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine,
Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez.
2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2,
n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto
<… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l'INPS è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
4.1. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che le produzioni INPS (doc. 5: Uniemens 2020) evidenziano che l'ultimo Uniemens, relativo a novembre 2020, è stata presentato il 23.12.2020 e che negli atti di accertamento rivolti agli odierni ricorrenti, del 23.6.2022 (docc. 5 e 6 ric.), l'INPS si è limitato ad indicare - per quanto attiene agli accertamenti preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato 'Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione', che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori…”.
Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto.
D'altra parte, nella propria memoria di costituzione in giudizio, l'INPS ha affermato chiaramente che “… la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'
[...]
costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi CP_7 di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente… I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' hanno infatti natura Controparte_7
ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145)”.
Non sembra dubitabile, dunque, che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemes (presentati, da ultimo, il 23.12.2020), e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione sopra citata, hanno evidenziato che l'INPS, individuato (nei termini di cui supra) il criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>.
Se ne deduce la disponibilità, in capo all'INPS, di strumenti telematici e informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
La stessa citata Circolare INPS del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l'INPS effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima “matricola azienda”
(v. “prospetto inadempienze , in allegato agli atti di accertamento), che è CP_8
quella della Società opponente, e quindi alla condotta della dott.ssa Controparte_1
quale legale rappresentante della stessa.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell'INPS, come da indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Ciò non toglie che - come anticipato - all'INPS deve accordarsi un certo lasso di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: gli atti di accertamento (v. docc. 5 e 6 ric.) si limitano, di norma e comunque nel caso in trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, delle singole mensilità di riferimento, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuna di esse, oltre che delle modalità di pagamento.
Allora, in analoghe vertenze, si è ritenuto che, tenuto anche conto della consistente mole di dati che l'INPS deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi Uniemes di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell' ), sia all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, CP_3
scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all'INPS per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.
Nella specie, allora, in applicazione di tale criterio, le comunicazioni dell'illecito, avvenute il 6 luglio 2022, risultano assolutamente tardive, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della comunicazione, ben più di 180 giorni dall'1.1.2021.
In sede di discussione orale il difensore dell'INPS ha evidenziato, tuttavia, che la vicenda oggetto del giudizio presenterebbe aspetti peculiari, cadendo (almeno in parte) nel periodo della pandemia da Covid-19, che ha determinato la sospensione dei versamenti contributivi ed anche delle attività di riscossione da parte dell'Istituto. Ciò che avrebbe impedito l'effettuazione di accertamenti (più) tempestivi, con riflessi sui tempi delle successive contestazioni.
Anche prescindendo dall'esame della normativa emergenziale, dalla carenza di specifiche deduzioni, nella memoria di costituzione dell'INPS, circa l'incidenza di detta normativa sulla vicenda in questione e dalla premessa (documentata) tempestività dei flussi
Uniemes, è facile obiettare che - come dedotto dalle ricorrenti - vi sono risultanze documentali in base alle quali appare evidente come nel marzo 2021 l'INPS fosse comunque a conoscenza degli omessi versamenti, avendo emesso, tra il 25.9.2020 e il
16.3.2021, gli inviti a regolarizzare relativi a tutte le mensilità in questione (doc. 8). E' seguita, in data 24.3.2022, l'emissione dell'avviso d'addebito relativo ai crediti contributivi vantati dall'Istituto per le medesime mensilità (doc. 7 ric.).
Dunque, il termine di 90 giorni per provvedere alla contestazione delle violazioni non è stato rispettato neanche a decorrere dal 16.3.2021 e, a ben vedere, neppure a decorrere dal 24.3.2022.
Non può dubitarsi, pertanto, dell'intervenuta decadenza.
La decadenza dell'INPS dalla potestà punitiva comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e la non debenza delle somme di cui alle medesime.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale;
quindi aumentate del 30% per l'assistenza di due parti da parte del medesimo difensore), a favore delle opponenti, in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
in accoglimento delle opposizioni, annulla le ordinanze ingiunzione INPS opposte, nn. OI-002393723 e OI-002394020, e dichiara la non debenza delle somme di cui alle medesime, a seguito d'intervenuta decadenza;
condanna parte convenuta a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, spese che liquida a favore di ciascuna nell'importo di euro 1.755,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 18 marzo 2025. IL GIUDICE
Stefano GRILLO