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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
RA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4021/2024 R.G.,promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Antonella Parte 1
Bisconti
attore
CONTRO
nata a [...] il [...], nella qualità di erede di CP 1
(nato a [...] il [...] e deceduto a LO 18.3.2006) Persona 1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
' rappresentate e difese dall'Avv. Antonino CP 2 e CP 3
Villafrati giusta procura in atti;
convenute
Sulle conclusioni precisate come memorie in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha evocato in giudizio [...]
CP_1 - nonché per ragioni di litisconsorzio necessario le proprie sorelle CP 3 e CP 2 per sentire dichiarare ed accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di 12/72 dell'appartamento situato a Palermo in Corso dei Mille n. 451 (individuato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 64, particella 503, sub. 1) di proprietà di Persona 1 coniuge della medesima convenuta, deceduto a LO '
18.3.2006.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto:
CP 3 e CP 2 delladi essere proprietario insieme alle sorelle quota indivisa di 60/72 del citato appartamento di Corso dei Mille n. 451, in ragione di
20/72 ciascuno;
di avere acquistato con le sorelle la quota indivisa di 45/72 dell'immobile con atto di compravendita del 5 febbraio 2013 ai rogiti del notaio di Partinico Persona 2
(Rep./Racc. nn.538/420, registrato il 25 febbraio 2013 al n.2869-1T e trascritto a Palermo il
26 febbraio 2013 ai nn.11020/8449) e di essere già tutti proprietari della quota di 5/72
ciascuno in forza della successione in morte del padre Persona 3 ; coniuge della che la restante quota di 12/72 risulta di proprietà di Persona 1
convenuta CP 1 deceduto nel 2006;
che tale quota è stata posseduta pubblicamente, pacificamente, in modo continuo e non interrotto per oltre venti anni, in modo utile ai fini dell'usucapione del diritto di piena proprietà da Persona 3 'il cui possesso è stato continuato in particolare dal figlio odierno attore, Parte 1 non avendo mai il Persona 1 esercitato in alcuna forma il possesso o alcun potere su detto immobile;
che in particolare Persona 3 prima e il figlio Parte 1 dopo, senza soluzione di continuità, hanno esercitato sull'immobile un potere di fatto che si è
manifestato in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, godendo dell'appartamento, sostenendone per intero ed in via esclusiva le tasse e le imposte, apportando migliorie, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria a proprie spese e disponendone pienamente anche concedendo l'immobile in locazione a terzi.
Alla luce di tali allegazioni è stata chiesta dall'attore la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della quota di 12/72 di detto immobile, con domanda proposta nei confronti di CP 1 coniuge superstite del comproprietario Persona 1 CP 1 non si è costituita in giudizio. e CP 2 le quali hanno sostenuto la Si sono costitute in giudizio CP 3 '
tesi dell'attore confermando il possesso pacifico ininterrotto ed ultraventennale da parte di quest'ultimo e prima di lui da parte del padre Persona 3 - della quota indivisa di
12/72 intestata a Persona 1
Espletato l'interrogatorio formale delle convenute CP 3 e CP 2
all'udienza del 21 ottobre 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione
***
La domanda non merita accoglimento.
L'attore, deducendo di essere comproprietario in ragione di 20/72 dell'appartamento di
Corso dei Mille 452, ha chiesto di accertare di avere usucapito la quota di 12/72 intestata al comproprietario senza per contro formulare alcuna domanda nei Persona 1
confronti delle altre due convenute, CP 2 , lasciando in tal modo CP 3 e impregiudicata la proprietà in capo a queste ultime della quota di 40/72 (20/72 ciascuno).
Detto questo, inammissibile risulta l'interrogatorio formale delle predette convenute e
inutilizzabili conseguentemente le dichiarazioni dalle stesse rese – nei confronti delle quali
-
esso non può espletare la propria tipica funzione di sollecitare dichiarazioni di natura confessoria da parte dei convenuti interrogati, presupponendo ciò che questi ultimi siano destinatari delle domande attoree.
Né alcun valore di ficta confessio può trarsi dalla mancata presentazione di CP_1
a rendere l'interrogatorio formale, non essendo stato offerto dall'attore come si dirà a
-
breve - alcun altro elemento di prova da valutare a sostegno della propria domanda, senza contare che neppure la legittimazione passiva della CP_1 è stata adeguatamente provata:
l'attore ha labialmente affermato di avere effettuato indagini sullo stato di famiglia del Persona 1 senza depositare la relativa documentazione, non risultando provato né il dedotto decesso di quest'ultimo (non è stato prodotto neanche un certificato di morte), né il rapporto di coniugio con la odierna convenuta, né la presenza di eventuali altri chiamati all'eredità; in ogni caso, prima di incoare il presente giudizio, l'attore avrebbe dovuto curarsi di accertare che la coniuge superstite, CP 1 avesse assunto la qualità di erede del marito, specie in quanto, essendo decorso oltre un decennio dall'apertura della successione, in mancanza di accettazione sua o di altri chiamati, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Ciò detto, preme osservare che in ogni caso l'attore non ha articolato nessun mezzo di prova a sostegno del dedotto esercizio da parte sua del potere di fatto sulla quota indivisa oggetto della domanda di usucapione, né tanto meno sui caratteri di tale esercizio.
Giova rammentare che in tema di usucapione da parte del comproprietario della quota degli altri titolari costituisce consolidata e condivisibile opinione della giurisprudenza di legittimità che "il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione,
usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune" (Cass. Ordinanza n. 24781/2017; Cass. Sentenza n.
23539/2011).
La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è
di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte dell'altro comproprietario (Cass. Sentenza n. 19478/2007) e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere dall'altro comunista (Cass. Sentenza n. 9100/2018; Cass. Sentenza n. 16841/2005).
Ne consegue che sarebbe stato onere dell'attore provare di avere esercitato in termini di esclusività il possesso ultraventennale sull'appartamento - cioè non solo di essersi fatto carico dei relativi costi e di avere provveduto alla manutenzione, ma di avere utilizzato l'immobile in modo tale da escludere che i comproprietari potessero farne pari uso (ad esempio apponendo una serratura di cui soltanto lui aveva le chiavi) - e di dimostrare che lo stesso potere di fatto fosse stato esercitato dal padre prima di lui.
Tale prova non può ritenersi raggiunta. L'attore non ha invero articolato mezzi di prova (ad esempio testimoniale) neanche sulla dedotta circostanza dell'utilizzo da parte dell'attore dell'appartamento in questione e della sua tempistica (secondo la tesi attorea dal 2004 in poi) – è appena il caso di rammentare che trattandosi di processo contumaciale nessuna circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione né tanto meno sul carattere di esclusività di tale
-
utilizzo, né ancora sulla circostanza dell'utilizzo che ne avrebbe fatto il padre prima di lui.
Quanto alla documentazione prodotta a sostegno della domanda, deve osservarsi che la stessa non è idonea a provare l'esercizio di un possesso esclusivo, riguardando attività che ben possono essere compiute anche in qualità di comproprietari, come pagamento di utenze e concessione in locazione a terzi, che – in mancanza di prova contraria – si ritiene
-
compiuta anche nell'interesse degli altri comproprietari, come nel caso di specie del resto è pacifico essere avvenuto con riguardo alle sorelle dell'attore.
In conclusione, non risultando né la prova di condotte dell'attore integranti possesso dell'immobile, né tanto meno chiaramente escludenti il godimento dell'immobile da parte del comproprietario Per 1 non essendo, come si è detto, sufficiente la protratta inerzia di quest'ultimo – la domanda non può trovare accoglimento.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Palermo, 19 novembre 2025
Il Giudice
RA EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
RA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4021/2024 R.G.,promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Antonella Parte 1
Bisconti
attore
CONTRO
nata a [...] il [...], nella qualità di erede di CP 1
(nato a [...] il [...] e deceduto a LO 18.3.2006) Persona 1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
' rappresentate e difese dall'Avv. Antonino CP 2 e CP 3
Villafrati giusta procura in atti;
convenute
Sulle conclusioni precisate come memorie in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 ha evocato in giudizio [...]
CP_1 - nonché per ragioni di litisconsorzio necessario le proprie sorelle CP 3 e CP 2 per sentire dichiarare ed accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di 12/72 dell'appartamento situato a Palermo in Corso dei Mille n. 451 (individuato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 64, particella 503, sub. 1) di proprietà di Persona 1 coniuge della medesima convenuta, deceduto a LO '
18.3.2006.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto:
CP 3 e CP 2 delladi essere proprietario insieme alle sorelle quota indivisa di 60/72 del citato appartamento di Corso dei Mille n. 451, in ragione di
20/72 ciascuno;
di avere acquistato con le sorelle la quota indivisa di 45/72 dell'immobile con atto di compravendita del 5 febbraio 2013 ai rogiti del notaio di Partinico Persona 2
(Rep./Racc. nn.538/420, registrato il 25 febbraio 2013 al n.2869-1T e trascritto a Palermo il
26 febbraio 2013 ai nn.11020/8449) e di essere già tutti proprietari della quota di 5/72
ciascuno in forza della successione in morte del padre Persona 3 ; coniuge della che la restante quota di 12/72 risulta di proprietà di Persona 1
convenuta CP 1 deceduto nel 2006;
che tale quota è stata posseduta pubblicamente, pacificamente, in modo continuo e non interrotto per oltre venti anni, in modo utile ai fini dell'usucapione del diritto di piena proprietà da Persona 3 'il cui possesso è stato continuato in particolare dal figlio odierno attore, Parte 1 non avendo mai il Persona 1 esercitato in alcuna forma il possesso o alcun potere su detto immobile;
che in particolare Persona 3 prima e il figlio Parte 1 dopo, senza soluzione di continuità, hanno esercitato sull'immobile un potere di fatto che si è
manifestato in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, godendo dell'appartamento, sostenendone per intero ed in via esclusiva le tasse e le imposte, apportando migliorie, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria a proprie spese e disponendone pienamente anche concedendo l'immobile in locazione a terzi.
Alla luce di tali allegazioni è stata chiesta dall'attore la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della quota di 12/72 di detto immobile, con domanda proposta nei confronti di CP 1 coniuge superstite del comproprietario Persona 1 CP 1 non si è costituita in giudizio. e CP 2 le quali hanno sostenuto la Si sono costitute in giudizio CP 3 '
tesi dell'attore confermando il possesso pacifico ininterrotto ed ultraventennale da parte di quest'ultimo e prima di lui da parte del padre Persona 3 - della quota indivisa di
12/72 intestata a Persona 1
Espletato l'interrogatorio formale delle convenute CP 3 e CP 2
all'udienza del 21 ottobre 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione
***
La domanda non merita accoglimento.
L'attore, deducendo di essere comproprietario in ragione di 20/72 dell'appartamento di
Corso dei Mille 452, ha chiesto di accertare di avere usucapito la quota di 12/72 intestata al comproprietario senza per contro formulare alcuna domanda nei Persona 1
confronti delle altre due convenute, CP 2 , lasciando in tal modo CP 3 e impregiudicata la proprietà in capo a queste ultime della quota di 40/72 (20/72 ciascuno).
Detto questo, inammissibile risulta l'interrogatorio formale delle predette convenute e
inutilizzabili conseguentemente le dichiarazioni dalle stesse rese – nei confronti delle quali
-
esso non può espletare la propria tipica funzione di sollecitare dichiarazioni di natura confessoria da parte dei convenuti interrogati, presupponendo ciò che questi ultimi siano destinatari delle domande attoree.
Né alcun valore di ficta confessio può trarsi dalla mancata presentazione di CP_1
a rendere l'interrogatorio formale, non essendo stato offerto dall'attore come si dirà a
-
breve - alcun altro elemento di prova da valutare a sostegno della propria domanda, senza contare che neppure la legittimazione passiva della CP_1 è stata adeguatamente provata:
l'attore ha labialmente affermato di avere effettuato indagini sullo stato di famiglia del Persona 1 senza depositare la relativa documentazione, non risultando provato né il dedotto decesso di quest'ultimo (non è stato prodotto neanche un certificato di morte), né il rapporto di coniugio con la odierna convenuta, né la presenza di eventuali altri chiamati all'eredità; in ogni caso, prima di incoare il presente giudizio, l'attore avrebbe dovuto curarsi di accertare che la coniuge superstite, CP 1 avesse assunto la qualità di erede del marito, specie in quanto, essendo decorso oltre un decennio dall'apertura della successione, in mancanza di accettazione sua o di altri chiamati, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Ciò detto, preme osservare che in ogni caso l'attore non ha articolato nessun mezzo di prova a sostegno del dedotto esercizio da parte sua del potere di fatto sulla quota indivisa oggetto della domanda di usucapione, né tanto meno sui caratteri di tale esercizio.
Giova rammentare che in tema di usucapione da parte del comproprietario della quota degli altri titolari costituisce consolidata e condivisibile opinione della giurisprudenza di legittimità che "il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione,
usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune" (Cass. Ordinanza n. 24781/2017; Cass. Sentenza n.
23539/2011).
La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è
di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte dell'altro comproprietario (Cass. Sentenza n. 19478/2007) e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere dall'altro comunista (Cass. Sentenza n. 9100/2018; Cass. Sentenza n. 16841/2005).
Ne consegue che sarebbe stato onere dell'attore provare di avere esercitato in termini di esclusività il possesso ultraventennale sull'appartamento - cioè non solo di essersi fatto carico dei relativi costi e di avere provveduto alla manutenzione, ma di avere utilizzato l'immobile in modo tale da escludere che i comproprietari potessero farne pari uso (ad esempio apponendo una serratura di cui soltanto lui aveva le chiavi) - e di dimostrare che lo stesso potere di fatto fosse stato esercitato dal padre prima di lui.
Tale prova non può ritenersi raggiunta. L'attore non ha invero articolato mezzi di prova (ad esempio testimoniale) neanche sulla dedotta circostanza dell'utilizzo da parte dell'attore dell'appartamento in questione e della sua tempistica (secondo la tesi attorea dal 2004 in poi) – è appena il caso di rammentare che trattandosi di processo contumaciale nessuna circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione né tanto meno sul carattere di esclusività di tale
-
utilizzo, né ancora sulla circostanza dell'utilizzo che ne avrebbe fatto il padre prima di lui.
Quanto alla documentazione prodotta a sostegno della domanda, deve osservarsi che la stessa non è idonea a provare l'esercizio di un possesso esclusivo, riguardando attività che ben possono essere compiute anche in qualità di comproprietari, come pagamento di utenze e concessione in locazione a terzi, che – in mancanza di prova contraria – si ritiene
-
compiuta anche nell'interesse degli altri comproprietari, come nel caso di specie del resto è pacifico essere avvenuto con riguardo alle sorelle dell'attore.
In conclusione, non risultando né la prova di condotte dell'attore integranti possesso dell'immobile, né tanto meno chiaramente escludenti il godimento dell'immobile da parte del comproprietario Per 1 non essendo, come si è detto, sufficiente la protratta inerzia di quest'ultimo – la domanda non può trovare accoglimento.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Palermo, 19 novembre 2025
Il Giudice
RA EL