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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale De Giorgi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 5.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di essere titolare di più prestazioni pensionistiche (e, in particolare, di pensione diretta concessa con il cumulo della contribuzione estera ed italiana, integrata al trattamento minimo ex art. 8, L.n. 153/69, e di pensione di reversibilità); deducendo di avere diritto alla suddetta integrazione sulla pensione di reversibilità e non invece sulla pensione diretta, essendo quest'ultima di importo, con il cumulo dei pro-rata, superiore al trattamento minimo;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“A) dichiarare che la pensione diretta in godimento – n. 45006471/VOS, con il cumulo dei pro – rata [estero ed italiano], a decorrere dal 01.05.2018, è di fatto e di diritto pensione superiore al trattamento minimo;
e per l'effetto B) Dichiarare il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilità n. 38024655/SOCOM, a decorrere dal 01.05.2018 in poi e per gli effetti
C) condannare il convenuto Ente al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, che dal 01.05.2018 al 31.12.2023, pari a €. 13.382,46, ovvero le differenze tra quanto dovuto e quanto riscosso, comprensive degli accessori di legge, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di CTU contabile, salvo ulteriore credito derivante dai ratei differenziali successivi al dies ad quem del presente giudizio ovvero dal 01.01.2024”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 5.1.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 463/83, alla cui stregua: “fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”. Facendo leva sulla suddetta disposizione e sul rilievo che il risulta titolare Pt_1 di pensione diretta integrata al trattamento minimo, l' ha, dunque, disatteso in sede CP_1 amministrativa l'istanza del medesimo volta a conseguire la suddetta Pt_1 integrazione sul trattamento pensionistico di reversibilità, in godimento da maggio 2018. A fronte di ciò, come accennato in premessa, la parte ricorrente sostiene che la preclusione addotta dall' non sia nel caso operante, atteso che difettano in radice i CP_1 presupposti per riconoscere al Durante il trattamento minimo sulla pensione diretta, appunto, erroneamente e indebitamente erogato in suo favore dall'istituto previdenziale convenuto. Tanto premesso, giova rammentare che “la L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 2, prevede la erogazione del trattamento minimo a “tutte” le pensioni maturate con il cumulo dei periodi assicurativi svolti in Italia e all'estero, qualunque sia la durata di ciascun periodo (vale la pena di precisare che, successivamente, il diritto alla integrazione su dette pensioni è stato limitato, condizionandolo, ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 7, comma 1 al requisito di almeno un anno di lavoro svolto in Italia, aumentato a cinque anni ai sensi della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 e poi a dieci anni L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 17). Il sistema del cumulo sopra illustrato, può far si che la prestazione spettante presso uno stato maturi prima rispetto a quella di spettanza presso l'altro. Se il trattamento italiano giunge a maturazione prima di quello straniero e, secondo il sistema a calcolo, è inferiore al minimo, la pensione italiana viene immediatamente integrata (si consideri che a norma della L. n. 153 del 1969, art. 8, u.c. viene integrata al minimo anche la pensione provvisoria). Si pone poi il problema di regolare la sorte di questa integrazione allorché matura il trattamento estero, ossia si deve stabilire se detta integrazione risenta o no (e quindi debba essere decurtata) della percezione del trattamento estero, parimenti acquisito con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi. La regola si trova nella L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 3 il quale dispone che, ai fini del diritto alla integrazione al minimo, si tiene conto del pro rata estero, di talchè se i due pro rata, ossia quello erogato dall'ente assicurativo italiano e quello erogato dall'ente straniero, sommati insieme, superino la pensione minima, la integrazione al minimo sulla quota italiana non è più dovuta, essendosi ormai al cospetto di un'unica pensione di misura superiore al minimo e quindi non meritevole di integrazione” (Cassazione civile sez. lav., 25.1.2008, n. 1662). Sulla base degli importi della pensione diretta per cui è causa e della quota estera sulla stessa applicata (come specificati a pag. 2 del ricorso e, in ogni caso verificabili sulla base della documentazione in atti) segnatamente risulta come, in relazione all'intero arco temporale che viene in rilievo, per effetto della percezione del trattamento estero, i due pro rata in questione, ovvero quello erogato dall'ente assicurativo italiano e quello erogato dall'ente straniero, unitamente considerati, superino la pensione minima, con il corollario che la integrazione al minimo sulla quota italiana non è più dovuta. In ragione di quanto dappresso evidenziato, è dunque da ritenere che, in termini favorevoli alla tesi attorea, l'integrazione al minimo per cui è causa sia da riconoscere sulla pensione SO in godimento e ciò già a decorrere dalla decorrenza di detto ultimo trattamento, in quanto inferiore al minimo, e non risultando, al contempo, (come evincibile dalla certificazione reddituale in atti) che i redditi del Durante abbiano superato la soglia di riferimento. Conseguentemente, l'istituto previdenziale convenuto è da condannare al pagamento in favore del alle differenze fra quanto già erogato a titolo di Pt_1 integrazione al minimo e quanto al medesimo titolo spettante, in relazione all'importo della pensione indiretta SOCOM in godimento, nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e quindi, limitatamente, alle differenze sui ratei decorrenti da febbraio 2021. Le suddette differenze possono essere determinate sulla base dei conteggi allegati al ricorso non specificatamente contestati dall' (che, del tutto significativamente, non CP_1 ha indicato differenti, ulteriori importi di cui si sarebbe dovuto nel caso discutere), che, previa decurtazione delle integrazioni mensili di euro 21,14 o 21,24 percepite, per il periodo febbraio 2021-dicembre 2024 ammontano ad euro 6.256,13 (considerando l'importo mensile di euro 254,88 per il 2021, di euro 276,12 per il 2022, di euro 304,33 per il 2023). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 5.1.2024, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del Durante a conseguire l'integrazione al minimo ex art. 6 L.n. 463/83 sulla pensione n. 38024655/SOCOM, condanna l' al pagamento delle differenze fra quanto già CP_1 erogato a titolo di integrazione al minimo e quanto spettante al medesimo titolo in rapporto alla pensione SOCOM, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 5.1.2024 (differenze che, limitatamente al periodo 2/2021-12/2023 si determinano in euro 6.256,13) e con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario, liquidate in euro 2.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 2 luglio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale De Giorgi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 5.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di essere titolare di più prestazioni pensionistiche (e, in particolare, di pensione diretta concessa con il cumulo della contribuzione estera ed italiana, integrata al trattamento minimo ex art. 8, L.n. 153/69, e di pensione di reversibilità); deducendo di avere diritto alla suddetta integrazione sulla pensione di reversibilità e non invece sulla pensione diretta, essendo quest'ultima di importo, con il cumulo dei pro-rata, superiore al trattamento minimo;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“A) dichiarare che la pensione diretta in godimento – n. 45006471/VOS, con il cumulo dei pro – rata [estero ed italiano], a decorrere dal 01.05.2018, è di fatto e di diritto pensione superiore al trattamento minimo;
e per l'effetto B) Dichiarare il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilità n. 38024655/SOCOM, a decorrere dal 01.05.2018 in poi e per gli effetti
C) condannare il convenuto Ente al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, che dal 01.05.2018 al 31.12.2023, pari a €. 13.382,46, ovvero le differenze tra quanto dovuto e quanto riscosso, comprensive degli accessori di legge, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di CTU contabile, salvo ulteriore credito derivante dai ratei differenziali successivi al dies ad quem del presente giudizio ovvero dal 01.01.2024”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 5.1.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 463/83, alla cui stregua: “fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”. Facendo leva sulla suddetta disposizione e sul rilievo che il risulta titolare Pt_1 di pensione diretta integrata al trattamento minimo, l' ha, dunque, disatteso in sede CP_1 amministrativa l'istanza del medesimo volta a conseguire la suddetta Pt_1 integrazione sul trattamento pensionistico di reversibilità, in godimento da maggio 2018. A fronte di ciò, come accennato in premessa, la parte ricorrente sostiene che la preclusione addotta dall' non sia nel caso operante, atteso che difettano in radice i CP_1 presupposti per riconoscere al Durante il trattamento minimo sulla pensione diretta, appunto, erroneamente e indebitamente erogato in suo favore dall'istituto previdenziale convenuto. Tanto premesso, giova rammentare che “la L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 2, prevede la erogazione del trattamento minimo a “tutte” le pensioni maturate con il cumulo dei periodi assicurativi svolti in Italia e all'estero, qualunque sia la durata di ciascun periodo (vale la pena di precisare che, successivamente, il diritto alla integrazione su dette pensioni è stato limitato, condizionandolo, ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 7, comma 1 al requisito di almeno un anno di lavoro svolto in Italia, aumentato a cinque anni ai sensi della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 e poi a dieci anni L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 17). Il sistema del cumulo sopra illustrato, può far si che la prestazione spettante presso uno stato maturi prima rispetto a quella di spettanza presso l'altro. Se il trattamento italiano giunge a maturazione prima di quello straniero e, secondo il sistema a calcolo, è inferiore al minimo, la pensione italiana viene immediatamente integrata (si consideri che a norma della L. n. 153 del 1969, art. 8, u.c. viene integrata al minimo anche la pensione provvisoria). Si pone poi il problema di regolare la sorte di questa integrazione allorché matura il trattamento estero, ossia si deve stabilire se detta integrazione risenta o no (e quindi debba essere decurtata) della percezione del trattamento estero, parimenti acquisito con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi. La regola si trova nella L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 3 il quale dispone che, ai fini del diritto alla integrazione al minimo, si tiene conto del pro rata estero, di talchè se i due pro rata, ossia quello erogato dall'ente assicurativo italiano e quello erogato dall'ente straniero, sommati insieme, superino la pensione minima, la integrazione al minimo sulla quota italiana non è più dovuta, essendosi ormai al cospetto di un'unica pensione di misura superiore al minimo e quindi non meritevole di integrazione” (Cassazione civile sez. lav., 25.1.2008, n. 1662). Sulla base degli importi della pensione diretta per cui è causa e della quota estera sulla stessa applicata (come specificati a pag. 2 del ricorso e, in ogni caso verificabili sulla base della documentazione in atti) segnatamente risulta come, in relazione all'intero arco temporale che viene in rilievo, per effetto della percezione del trattamento estero, i due pro rata in questione, ovvero quello erogato dall'ente assicurativo italiano e quello erogato dall'ente straniero, unitamente considerati, superino la pensione minima, con il corollario che la integrazione al minimo sulla quota italiana non è più dovuta. In ragione di quanto dappresso evidenziato, è dunque da ritenere che, in termini favorevoli alla tesi attorea, l'integrazione al minimo per cui è causa sia da riconoscere sulla pensione SO in godimento e ciò già a decorrere dalla decorrenza di detto ultimo trattamento, in quanto inferiore al minimo, e non risultando, al contempo, (come evincibile dalla certificazione reddituale in atti) che i redditi del Durante abbiano superato la soglia di riferimento. Conseguentemente, l'istituto previdenziale convenuto è da condannare al pagamento in favore del alle differenze fra quanto già erogato a titolo di Pt_1 integrazione al minimo e quanto al medesimo titolo spettante, in relazione all'importo della pensione indiretta SOCOM in godimento, nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e quindi, limitatamente, alle differenze sui ratei decorrenti da febbraio 2021. Le suddette differenze possono essere determinate sulla base dei conteggi allegati al ricorso non specificatamente contestati dall' (che, del tutto significativamente, non CP_1 ha indicato differenti, ulteriori importi di cui si sarebbe dovuto nel caso discutere), che, previa decurtazione delle integrazioni mensili di euro 21,14 o 21,24 percepite, per il periodo febbraio 2021-dicembre 2024 ammontano ad euro 6.256,13 (considerando l'importo mensile di euro 254,88 per il 2021, di euro 276,12 per il 2022, di euro 304,33 per il 2023). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 5.1.2024, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del Durante a conseguire l'integrazione al minimo ex art. 6 L.n. 463/83 sulla pensione n. 38024655/SOCOM, condanna l' al pagamento delle differenze fra quanto già CP_1 erogato a titolo di integrazione al minimo e quanto spettante al medesimo titolo in rapporto alla pensione SOCOM, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 5.1.2024 (differenze che, limitatamente al periodo 2/2021-12/2023 si determinano in euro 6.256,13) e con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario, liquidate in euro 2.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 2 luglio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma