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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 6064/2023, promosso con ricorso depositato in data 1° maggio 2023
da
Parte_1
nato il [...] a [...] – SC - Brasile,
Parte_2
nato il [...] a [...] – SC – Brasile,
Parte_3
nato il [...] a [...] – SC – Brasile,
Parte_4
Nata il 08/07/1985 a São Miguel do Oeste – SC – Brasile,
Parte_5
nata il [...] a [...] – SC – Brasile,
Parte_6
nato il [...] a [...] – RS – Brasile,
Parte_7
nata il [...] a [...] – RS – Brasile,
Parte_8
nato il [...] a [...] – RS – Brasile,
Parte_9
nata il [...] a [...] – SC – Brasile,
Parte_10
nata il [...] a [...] – SC – Brasile,
Parte_11
nato il [...] a [...] – RS – Brasile,
Parte_12
nata il [...] a [...] – SC - Brasile
tutti rappresentati dall'Avv. Luigi Toppeta
CONTRO
ricorrenti
contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, deducendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , nato Persona_1 il 26/06/1881 a Orgiano (VI) ed emigrato in giovane età in Brasile, ove rimaneva tutta la vita fino al decesso, avvenuto il 22/01/1950 a Horizontina – RS – Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza del paese di emigrazione.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che in Brasile, si univa in Persona_1 matrimonio con e che da tale unione coniugale nasceva, a Cachoeria -RS – Brasile, il Persona_2
03/11/1919 il figlio deducevano che anche si sposava, il 02/01/1942, con Persona_3 Persona_3
dalla quale aveva 6 figli e, precisamente, , nata il Controparte_2 Persona_4
28/06/1942, nata il [...] a [...] –RSBrasile, nata il Persona_5 Persona_6
27/06/1954 a Caicara/Irai –RS- Brasile, , nato il [...] a [...] –RS Brasile e i Parte_13 germani e , nati il 20/03/1961 a Federico Westphalen-RS-Brasile. A Parte_8 Persona_7 loro volta, tutti i predetti nipoti di avevano dei figli, proseguendo nella linea di Persona_1 discendenza esplicitata nel ricorso e riprodotta nell'allegato 12. Precisavano, infine, i ricorrenti che avendo mantenuto la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa al figlio e Persona_1 Per_3 questo ai propri discendenti.
Tutti i ricorrenti hanno, inoltre, dedotto di non essere riusciti a prenotare un appuntamento presso i
Consolati competenti in base alle rispettive residenze, per iniziare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, a causa della mancanza di date disponibili, rendendo così necessario adire le vie giudiziarie.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Dal punto di vista normativo si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che la linea di Persona_1 discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata;
sul punto si evidenzia che le differenze riscontrabili sui nomi propri e sui cognomi, parzialmente diversi, devono ricondursi ad errori di trascrizioni dovuti allo scarso livello di alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi e all'adattamento alla fonetica della lingua portoghese, senza che ciò induca a dubitare che si tratti delle medesime persone, attesa la coincidenza dei nomi degli ascendenti riportata nei certificati anagrafici.
Ciò premesso, si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno
d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che però non solo non prevedeva la trasmissione della cittadinanza per via materna, ma stabiliva altresì, all'art. 10, la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 87 del 09 aprile
1975 e n. 30 del 09 febbraio 1983 citate nel ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli art. 1 e 10 comma 3 della legge 555/1912, ha impedito che si verifichi l'interruzione della trasmissione della cittadinanza, iure sanguinis, in caso di figlio nato da madre italiana coniugata con cittadino straniero, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 91/1992 e n. 123 del 1983, che espressamente riconoscono la trasmissione della cittadinanza anche per via materna.
Nello specifico, si rileva che era cittadino italiano, nato in [...] italiano da Persona_1 genitori italiani e come tale dichiarato in tutti i documenti anagrafici;
risulta, inoltre, avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta da certificato negativo di naturalizzazione versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio era in possesso Per_3 della cittadinanza italiana e l'ha conseguentemente trasmessa iure sanguinis al figlio predetto, il quale l'ha trasmessa ai propri figli e questi ai loro figli e nipoti, secondo la linea di discendenza esplicitata nel ricorso, anche se i discendenti hanno acquisito la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare competente presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova della situazione di impasse in cui si trovano i consolati competenti ad esaminare la domanda di riconoscimento della cittadinanza, fatto peraltro notorio, a causa del rilevante numero di istanze pendenti.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della citata normativa, acclarata la linea di discendenza e l'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani, iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'eccezionale elevato numero di richieste depositate in sede consolare non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 4 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini