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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 412/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. IARIA GIUSEPPINA
ATTRICE
contro
C.F. e P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. POLI ANNABELLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice concludeva come da atto di citazione: “ACCERTARE E DICHIARARE CHE l'attivita' e la prestazione professionale resa dai medici è stata improntata a negligenza imperizia e colpa e che i medici che hanno visitato ed effettuato intervento su hanno tenuto condotte negligenti, impe- Pt_1 rite o colpose e che tali condotte hanno determinato peggioramento e aggravamen- to delle condizioni psicofisiche del deceduto e CHE hanno determinato la diminu- zione della capacita' specifica lavorativa o ,comunque ,se hanno determinato un
'accelerazione della patologie con diminuzione anche della qualità di vita e che han- no determinato limitazione dell'autodeterminazione e che una corretta lettura della documentazione avrebbe potuto concedere una completa guarigione o una migliore guarigione dell'attrice e non avrebbe intaccato in modo irreversibile la qualità della vita dello stesso o comunque avrebbe consentito una migliore qualità di vita
ACCERTARE E DICHIARARE CHE NON HANNO DATO ALLA SIGNORA UNA INFORMA-
ZIONE PER COME DOVUTA ACCERTARE E DICHIARARE CHE DA CIO' Eè DERIVATA LA
MANCANZA DI CONSENSO INFORMATO CON LIMITAZIONE E VIZIO DELLA SUA VO-
E accertare e dichiarare che da tali condotte negligenti imperite e colpose CP_2 sono derivati danni e peggioramento delle condizioni della signora e che le meno- mazioni accusate dalla sig.ra , essendo concorrenti, complessivamente pro- Pt_1 vocano un'invalidità permanente pari al 59% o quella percentuale che sara' stabilita in corso di causa
E conseguentemente condannare i convenuti al pagamento della somma di euro
900.000,00 o di quella maggiore o minore somma che verra' determinata in corso di causa da liquidarsi secondo tabelle anche o subordinatamente in via equitativa con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La convenuta conclude come da note scritte per l'udienza del 14 novembre 2024 depositate telematicamente:
“contrariis reiectis, nel merito: disattendere e respingere le domande tutte formula- te dall'attrice nei confronti della convenuta perché in- Controparte_1 fondate in fatto e in diritto, in ragione dell'intervenuto ed innegabile miglioramento estetico ottenuto dall'attrice nei distretti corporei trattati, riconosciuto anche dal
CTU dr.ssa (cfr. p. 10-12 CTU e note scritte udienza 23.11.2023); vittoria di Per_1 spese (comprese le spese generali di studio) ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree si chiede che il Giudice voglia regolare le spese di lite, comprese quelle di CTU, come previsto dall'art. 91 c.p.c. evidenziando che lo scrivente patro- cinio, all'udienza 26.5.2022 (prima dell'esecuzione della CTU) aveva offerto all'attrice – senza alcuna ammissione di responsabilità, ma ai soli fini conciliativi – di definire la vicenda dietro il versamento della somma di euro 5.000,00, offerta che
- 2 - l'attrice rifiutava ma che, alla luce del danno biologico successivamente rilevato dal
CTU (3%), doveva considerarsi ampiamente satisfattiva secondo le note tabelle delle micropermanenti, individuate dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017 (Legge Gelli ); Per_2
in via ulteriormente subordinata: spese di lite quantomeno compensate, attesa la sostanziale soccombenza di parte attrice in ragione del sostanziale ed enorme diva- rio tra le pretese formulate dall'attrice in atto di citazione e l'esito della CTU medico legale eseguita in corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa civile di primo grado trae origine dall'atto di citazione notificato a
(doc. 1) dalla sig.ra che si era sot- Controparte_1 Parte_2 toposta ai seguenti interventi di chirurgia estetica, tutti eseguiti dal dott.
[...]
presso la struttura della • in data CP_3 Controparte_1
26.04.2018: mastopexia (i.e.: sollevamento seno), addominoplastica, lipoaspirazio- ne di fianchi, glutei, schiena, interno braccia e cosce, lipoinfiltrazione glutei e trilix braccia (cfr. cartella clinica intervento allegata sub doc. 2, completa di consensi in- formati e foto preoperatorie); • in data 27.04.2018: lifting viso e blefaroplastica su- periore (cfr. ancora doc. 2).
Deve premettersi che, prima di proporre la causa avanti codesto Ecc.mo Tribunale, la sig.ra asseritamente insoddisfatta del risultato ottenuto, ve- Parte_2 niva sottoposta a consulenza medico legale da parte del dott. medico CP_4 legale, in collegio con il prof. chirurgo plastico al fine di acclarare Controparte_5
l'esito degli interventi predetti. Tale consulenza dava atto dell'oggettivo e decisivo miglioramento dell'aspetto della paziente rispetto alle condizioni preoperatorie (cfr. relazione dott. sub doc. 3). La sig.ra contestava l'esito CP_4 Parte_2 dell'accertamento ed invitava ad esperire la procedura Controparte_1 di mediazione. Parte invitata vi aderiva prontamente contestando ogni responsabili- tà. Il percorso di mediazione si articolava in diversi incontri, nel corso dei quali le parti concordavano di chiedere al mediatore la nomina di un consulente tecnico, nell'auspicio che quest'ultimo fosse in grado di favorire la composizione bonaria della vicenda. Il mediatore nominava quale proprio consulente la prof.ssa
[...]
, Specialista in Chirurgia Plastica, Professore Aggregato di Chirur- Persona_3 gia Plastica presso l'Università Sapienza di Roma. Invero il Consulente ravvisò nella paziente solo un modestissimo danno biologico, indicato nella misura del 3%.
L'odierna convenuta – ai meri fini conciliativi e senza riconoscimento di responsabi-
- 3 - lità - offrì di corrispondere all'attrice la monetizzazione del danno biologico indicato dal CTM, ma la somma fu rifiutata, tanto che la mediazione si concluse negativa- mente, come da verbale allegato sub doc. 5 (si precisa che il verbale allegato reca unicamente le firme della difesa della convenuta e di parte invitata poiché le altre parti sottoscrivevano in modalità Cades, che il programma di firma elettronica della predetta difesa non decrittava;
viene allegata in calce, ad ogni modo, anche la PEC del mediatore avv. Valentina Saviello, che dà atto dell'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti). Dopo la mediazione la sig.ra pur a fronte di due Parte_3 consulenze che indicavano la prima assenza di responsabilità e la seconda un mode- stissimo danno - evocava in giudizio la clinica per sen- Controparte_1 tirla condannare al pagamento dell'esorbitante somma di euro 900.000,00 o della maggiore o minor somma determinata in corso di causa. Controparte_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente premesse, narrato e con-
[...] clusioni dell'atto introduttivo nonché tutti gli allegati, ed in particolare la consulenza redatta dal dott. (doc. 1 attrice). Alla prima udienza del 26/5/2022 Persona_4 il procuratore della convenuta chiedeva al Giudice di formulare una proposta conci- liativa sulla base della consulenza eseguita in mediazione e prodotta in giudizio, rendendosi in ogni modo disponibile - naturalmente senza ammissione di qualsivo- glia responsabilità ma solo ai fini conciliativi - a transigere la vicenda dietro la corre- sponsione all'attrice della somma di euro 5.000,00 (cinquemila//00) somma che, considerato il modestissimo danno biologico rilevato dal consulente del mediatore, doveva considerarsi ampiamente satisfattiva. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5/7/2022 (udienza a trattazione scritta), al fine di consentire a parte attrice di prendere posizione sulla proposta formulata da parte convenuta. Parte attrice rifiu- tava la proposta conciliativa e, all'udienza del 5/7/2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., fis- sando nuova udienza, parimenti con trattazione scritta, per il giorno 15/12/2022.
Solo redigeva e depositava le memorie istruttorie ex art. 183 Controparte_1 co. VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'udienza del 15/12/2022 il Giudice disponeva consulenza medico-legale d'ufficio, nominando all'uopo la dottoressa e rinviando Persona_5 per il conferimento dell'incarico all'udienza del 30/3/2023. All'udienza del
30/03/2023 il Giudice formulava il quesito peritale conferendo formalmente l'incarico al C.T.U., che prestava il giuramento di rito e chiedeva ed otteneva di esse- re autorizzato ad avvalersi di ausiliario specialista in chirurgia plastica, nella persona del professor . La c.t.u. veniva depositata in data 31/10/2023: in essa i Persona_6
Consulenti d'Ufficio davano atto di un netto miglioramento morfologico sia del di- stretto cervicofacciale, sia della regione mammaria, sia della regione addominale che con riferimento agli arti superiori, rilevando un minimo danno biologico, indica- to nella misura del 3%, (cfr. p. 10 CTU).. All'udienza del 23/11/2023, celebrata con trattazione cartolare, solo parte convenuta depositava le note scritte, dando atto
- 4 - degli esiti della consulenza d'ufficio e precisando di rinunciare alle eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione per l'inesistenza, o, in subordine, la nullità della procura alle liti allo stesso allegata e di nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. per incertezza del requisito stabilito dall'art. 163 n. 3 c.p.c., nonché per mancanza dell'esposizione della causa petendi siccome previsto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. formu- late in sede di comparsa di risposta;
dichiarava, inoltre, di rinunciare all'ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., conside- rato che parte attrice non aveva presentato nessuna richiesta istruttoria (non aveva nemmeno depositato le memorie istruttorie) ed osservando, quanto ai capitoli 1) e
2), che il CTU ha precisato – anche in risposta alle osservazione del CTP di parte at- trice - che l'informazione data alla paziente era adeguata e, quanto ai capitoli da 3)
a 7), che comunque le conclusioni del CTU sono sovrapponibili a quelle del CTM dr.ssa , la cui consulenza è comunque versata in atti (doc. 4 convenuta). Il Per_3 giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024, disponendo la trattazione cartolare E ed assegnando alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte. Controparte_1 depositava nei termini le note scritte contenenti le proprie conclusioni;
vice-
[...] versa, il patrocinio di parte attrice depositava tardivamente le proprie note scritte
(solo in data 12.11.2024):. All'udienza del 14/11/2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle repliche.
Osserva il Tribunale che il patrocinio attoreo afferma la genericità dell'informazione e dunque, la mancanza del consenso informato, senza tuttavia spiegare le ragioni della genericità, senza indicare le informazioni pretesamente omesse e senza speci- ficare la rilevanza delle stesse. Invero, il paragrafo dell'atto di citazione rubricato
(cfr. pp. 25-26 atto citazione) contiene un'esposizione tanto generica quanto inutile sul consenso nell'ambito della chirurgia estetica, senza alcun preciso riferimento al caso della sig.ra Dalla documentazione in atti, risulta, viceversa per tabulas Pt_2 ed in modo inequivocabile che l'odierna attrice sia stata ripetutamente ed esausti- vamente informata su ogni singolo aspetto, conseguenza, rischio o eventuale com- plicanza degli interventi eseguiti. Invero la sig.ra fu visitata per la prima volta Pt_2 dal dott. il 10 aprile 2018, come risulta dal frontespizio della cartella clinica CP_1
(cfr. doc. 2): in quell'occasione verosimilmente egli, aderendo alle richieste della pa- ziente, che desiderava migliorare l'aspetto di addome, seno, braccia e viso, indicò gli interventi più adatti per la risoluzione degli inestetismi lamentati, spiegando diffu- samente la tecnica chirurgica ed illustrando i risultati ottenibili, le possibili compli- canze, i rischi e gli effetti indesiderati che avrebbero potuto esitare. Paziente e chi- rurgo, infine, concordarono insieme gli interventi da eseguire. Prima che la paziente fosse congedata, inoltre, le fu consegnato il contratto di prestazione d'opera intel-
- 5 - lettuale e contestuale consenso informato, accompagnato dai seguenti moduli, che la paziente avrebbe potuto leggere in seguito: • “Mastopessi (sollevamento del se- no) – conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Mastoplastica riduttiva (riduzione seno) - conferma di consenso informato e programma chirurgi- co”; • “Mastopessi / Mastoplastica riduttiva – schema chirurgico”; • “Liposuzione - conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Addominoplastica - conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Addominoplastica – schema chirurgico”.
Ognuno dei predetti documenti sintetizzava in maniera schematica le informazioni probabilmente già ricevute in sede di visita: la loro lettura nella tranquillità della propria casa avrebbe consentito alla paziente di verificare di aver compreso tutte le informazioni ricevute, consentendo di chiarire eventuali dubbi prima dell'intervento. Il successivo 26 aprile 2018, giorno dell'intervento, al momento dell'accoglienza in clinica la paziente ricevette di nuovo tutti i moduli sopra citati af- finché li leggesse attentamente ancora una volta e li sottoscrivesse. Tali moduli - contenuti nella cartella clinica (doc. 2)- riassumono in modo sintetico ma esaustivo le informazioni precedentemente ricevute dalla paziente nel corso della visita preo- peratoria.. Il contratto di prestazione d'opera professionale e contestuale consenso informato e tutti i moduli citati furono regolarmente sottoscritti dalla sig.ra
[...] senza che la stessa dimostrasse dubbi o manifestasse l'esigenza di rice- Parte_4 vere ulteriori informazioni, che, altrimenti, sarebbero state fornite direttamente dal chirurgo o dall'ulteriore personale medico presente in clinica. Dunque: sotto il profi- lo informativo, nessuna censura può formularsi nei confronti della Controparte_1
poiché risulta incontestabile che prima di sottoporsi agli interventi ese-
[...] guiti il 26 e 27 aprile 2018 la sig.ra sia stata esaustivamente informata su Pt_2 tutti gli aspetti degli interventi medesimi, dall'anestesia, alla tecnica chirurgica, alle possibili complicanze, alle cicatrici disponendo di un panorama conoscitivo comple- to e tale da porla in grado di scegliere con cognizione di causa se sottoporvisi o me- no. Non si comprende in che cosa consisterebbe la pretesa carenza di informazione.
Contrariamente a quanto affermato dall'attrice (p. 1 atto citazione) nessuno, né il dott. né, tantomeno, altro personale medico o paramedico Controparte_6 della clinica ha mai promesso o garantito alla sig.ra Controparte_1 [...] il raggiungimento di nessun risultato. Anzi, chirurgo e sono stati Parte_4 CP_7 chiari nell'escludere qualsiasi promessa o garanzia di risultato. Ciò è espressamente stabilito nel contratto d'opera intellettuale e contestuale consenso informato, Inol- tre, i moduli “Mastopessi (sollevamento del seno) – conferma di consenso informa- to e programma chirurgico”, “Mastoplastica riduttiva (riduzione seno) - conferma di consenso informato e programma chirurgico” e “Addominoplastica - conferma di consenso informato e programma chirurgico” specificano che alla paziente non è
- 6 - stata data nessuna promessa o garanzia di risultato, escludendo anche qualsiasi ac- cordo verbale in tal senso. E' chiaro, allora, che né il chirurgo né la clinica
[...] hanno mai inteso assumere nei confronti dell'attrice nessuna obbliga- CP_1 zione di risultato. Deve, infine, rilevarsi che né il consulente del mediatore dr.ssa e nemmeno i CC.TT.U. hanno sollevato nessuna cen- Persona_3 sura in merito all'informazione fornita alla paziente. Inoltre, seppure il tema del consenso informato non rientrasse esplicitamente nel quesito peritale, i C.T.U. han- no chiarito incidentalmente, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte attrice, che l'informazione fornita alla paziente era assolutamente adeguata (cfr. p.
18, 19 e 21 CTU).
Tutti gli interventi sono stati eseguiti sulla paziente dal dott. Controparte_6 con la massima diligenza, prudenza e perizia, utilizzando metodi, tecniche e stru- menti all'avanguardia, che hanno sempre fornito risultati estremamente soddisfa- centi. La paziente è stata seguita con la massima diligenza ed attenzione sia nella fase preoperatoria - nel corso della quale, le sono state fornite informazioni esausti- ve sugli interventi e sono stati stabiliti, d'intesa tra chirurgo e paziente, i rispettivi programmi operatori - sia durante l'intervento che, infine, nella fase postoperatoria, durante la quale la paziente è stata sottoposta a ripetuti controlli. Nell'atto intro- duttivo del presente giudizio l'attrice, e per essa il suo consulente dott. Per_4 lamenta: riduzione dei movimenti di elevazione, rotazione ed abduzione degli arti superiori;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave (cfr. p. 15 atto di citazio- ne). A dispetto dei pretesi danni, però, nessuna prova e nemmeno nessun principio di prova è dato dall'attrice. In particolare, non è precisato quali sarebbero le con- dotte colpose imputate alla Nemmeno è stato in alcun Controparte_1 modo provato il nesso di causa tra la condotta della ed i pre- Controparte_1 tesi danni, il cui onere spetta notoriamente al danneggiato. Deve precisarsi che le censure proposte riguardano essenzialmente le cicatrici post chirurgiche: in buona sostanza, gli interventi eseguiti dal dott. non sono censurati per l'esito CP_1 complessivo conseguito – evidentemente con ciò riconoscendo un esito migliorativo della situazione precedente - ma unicamente per le cicatrici residue. L'atto di cita- zione si dilunga per molte pagine sul tema delle cicatrici, ma in modo del tutto ge- nerico per quanto si tratti di cicatrici inevitabili, della cui localizzazione ed estensio- ne la paziente era stata preventivamente e specificamente informata, come analiti- camente spiegato al precedente paragrafo e come riconosciuto dagli stessi CTU a p.
18 e 19 del loro elaborato. Peraltro la qualità delle cicatrici non è prevedibile a priori e non dipende dall'atto operatorio, ma è il frutto della risposta biofisica soggettiva, nei confronti della quale poco o nulla può il chirurgo. Sotto tale profilo, l'attrice non ha in alcun modo provato il nesso causale tra il comportamento del chirurgo ed il preso danno estetico derivante dalle cicatrici necessariamente ed inevitabilmente
- 7 - correlate agli interventi cui la stessa ha scelto di sottoporsi. A differenza di quanto ex adverso affermato, comunque, la qualità delle cicatrici della sig.ra è inne- Pt_2 gabilmente buona – viceversa i CC.TT.U. l'avrebbero segnalato, cosa che, viceversa, non è avvenuta - e l'oggettivo miglioramento estetico di tutti i distretti corporei in- teressati dagli interventi è immediatamente percepibile semplicemente confron- tando le foto pre e post operatorie della paziente. Ed invero la lassità dei tessuti del- le braccia, dell'addome e delle mammelle è stata eliminata;
l'adiposità addominale
è stata rimossa;
il grasso corporeo è stato notevolmente ridotto;
le mammelle sono state sensibilmente sollevate, sono simmetriche e di dimensioni armoniche ed il vi- so ha un aspetto più fresco, con conseguente ringiovanimento complessivo dell'aspetto dell'attrice. La semplice visione del confronto fotografico poco sopra proposto evidenzia, conseguentemente, anche l'infondatezza e pretestuosità delle censure formulate dall'attrice. La valutazione ictu oculi è corroborata dalle relazioni medico legali redatte rispettivamente dal consulente della convenuta, dott. CP_4
(doc. 3) e dal consulente del Mediatore, prof.ssa
[...] Persona_7
(doc. 4). Con riferimento a quest'ultima perizia, redatta, lo si ricorda, in seno
[...] al procedimento di mediazione, deve preliminarmente precisarsene l'utilizzabilità nel presente giudizio, siccome ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Roma, Sez. XIII, sent. 17.03.2014, Giudice Moriconi;
Trib. Roma, Sez. XIII, ord.
16.07.2015, Giudice Moriconi;
Trib. Parma, ord. 13.03.2015; Trib. Ascoli Piceno, sent. 18.10.2018). Deve poi sottolinearsi che durante la mediazione le parti concor- demente decisero l'effettuazione della perizia, che entrambe contribuirono a paga- re. La prof. fu designata dal Mediatore, e non da parte convenuta, e fu
Per_3 scelta nell'elenco dei periti del Tribunale di Roma: si tratta, pertanto, di un consu- lente con la stessa terzietà ed imparzialità propria di un Consulente d'Ufficio. Le operazioni peritali furono condotte nel più rigoroso rispetto del contraddittorio, tanto che vi parteciparono i rispettivi consulenti di parte. Inoltre, il materiale utiliz- zato dalla prof. era costituito da cartelle cliniche formate in epoca pre-
Per_3 cedente alla mediazione. In sostanza, la consulenza della prof.ssa non è
Per_3 una consulenza di parte, ma è in tutto sovrapponibile ad una CTU e come tale dev'essere valorizzata. La prof.ssa ha redatto una relazione estremamen-
Per_3 te dettagliata, corredata anche di rilievi fotografici dalla stessa eseguiti in data
14.01.2021 in occasione della visita medico legale. Con riferimento al tema delle ci- catrici la prof. (cfr. doc. 4, p. 22) richiama a tal fine un documento edito Per_3 dalla , che precisa che l'aspetto definitivo delle Controparte_8 cicatrici è influenzato da molteplici fattori, quali le condizioni di salute del paziente,
l'età, le caratteristiche specifiche della pelle e dei tessuti sottocutanei. In buona so- stanza, la qualità delle cicatrici dipende soprattutto dalla risposta individuale, non prevedibile a priori. In estrema sintesi, con riguardo a tutti i distretti anatomici inte- ressati dagli interventi, la prof. rileva l'avvenuto miglioramento rispetto Per_3
- 8 - alle condizioni cliniche preoperatorie. Quanto alla sfera psichica: nessun segno di malattia psichica è stato rilevato in sede di visita, che, viceversa, sarebbe stato se- gnalato;
Qualsiasi pretesa in relazione a tale voce di danno, quindi è priva di suppor- to documentale idoneo, per un verso, a provarne l'esistenza e, per altro, a ricondur- lo eziologicamente agli interventi eseguiti presso la Controparte_9
, l'evidente buon esito degli stessi ed il conseguente miglioramento estetico
[...] non può aver prodotto nessuna risposta patologica. La prof. conclude Per_3 escludendo qualsiasi danno alla mobilità degli arti superiori e del collo rilevando postumi che determinano un danno biologico nella misura del 3%. Tali esiti, peral- tro, possono essere corretti . Deve osservarsi, peraltro, che la laterodeviazione dell'ombelico, oltre ad essere di modestissima entità, rilevabile a seguito di misura- zioni precise ma non certo a colpo d'occhio, non era stata nemmeno contestata dal- la paziente.. Peraltro, la consulente dà atto dell'oggettivo e netto miglioramento ot- tenuto dall'attrice in tutti i distretti corporei operati: il che manda esente il chirurgo da qualsivoglia responsabilità. Vi è però il rilievo ex post di criticità minimali, pur a fronte di una situazione di partenza assai difficile da recuperare in una paziente cin- quantacinquenne. Le piccole imperfezioni rilevate costituiscono, all'evidenza, mere complicanze degli interventi che, comunque, non inficiano i risultati molto positivi ottenuti,. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto CTU medico legale, all'uopo nominando la dr.ssa coadiuvata dallo specialista in chirurgia plastica Persona_8 dott. . Deve, preliminarmente, darsi atto che il CTU ha svolto un lavo- Persona_6 ro analitico e minuzioso: dall'elaborato risultano evidenti, per un verso, la disamina scrupolosa della documentazione clinica, medica ed iconografica prodotta dalle par- ti e, peraltro, l'esame obiettivo estremamente approfondito condotto durante la vi- sita della perizianda. Il dato fondamentale che emerge dalla consulenza d'ufficio con chiarezza inequivocabile è che l'aspetto attuale di tutti i distretti corporei oggetto della chirurgia – pur a fronte dei cinque anni trascorsi dagli interventi, con conse- guente ed inesorabile progressione dei processi di invecchiamento tissutale– è deci- samente migliore rispetto a quello precedente all'intervento. Ed invero, prima degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. l'aspetto estetico della paziente era CP_1 gravemente e complessivamente compromesso: la pelle del viso e delle palpebre era cadente;
il seno appariva flaccido, svuotato e gravemente ptosico;
l'addome presentava una notevole ed antiestetica lassità e la pelle delle braccia era cadente.
Meglio di qualsiasi descrizione, risulta eloquente il confronto fotografico pre- e post-operatorio visibile sub docc. 6, 7 e 8, documenti ai quali si rimanda e che dimo- strano in modo oggettivo e chiaro l'ottimo risultato ottenuto. Peraltro, le foro po- stoperatorie sono state scattate solo dopo un mese dall'intervento, con le cicatrici ancora arrossate, che nel tempo sono maturate e migliorate. Avuta contezza della situazione precedente l'intervento attraverso le foto preoperatorie (allegate alla cartella clinica sub doc. 2) e visitata la paziente la CTU afferma senza lasciare spazio
- 9 - a dubbi gli indiscutibili miglioramenti estetici rilevati a seguito degli interventi ese- CP_1 guiti dal dott. ; la CTU depositata riconosce alla sig.ra CP_1 Parte_4
un danno biologico permanente pari al 3%, precisando che la sofferenza patita
[...] dalla paziente è di grado modesto;
specifica, inoltre, non erano stati prodotti dalla perizianda documenti attestanti spese mediche relative ai quadri menomanti accer- tati e quindi nulla a tale titolo può essere riconsciuto.. A seguito della svolta CTU il predetto danno dovrà essere monetizzato sulla base delle tabelle di legge. In parti- colare il danno biologico del 3% all'età di 55 anni (età dell'attrice al momento degli interventi, eseguiti il 26 e 27 aprile 2018) monetizzato, secondo le tabelle di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni come previsto dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli Bianco), corrisponde a euro 2.642,97 ai valori attuali.
Nessun danno ulteriore, né patrimoniale né morale, è stato provato da parte attri- ce, che non ha chiesto nel corso del giudizio l'ammissione di nessun mezzo di prova: pertanto nessuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta. Si ribadisce che all'udienza 26.5.2022 (prima dell'esecuzione della CTU) lo scrivente patrocinio aveva offerto all'attrice – senza alcuna ammissione di responsabilità, ma ai soli fini conci- liativi – di definire la vicenda dietro il versamento della somma di euro 5.000,00 (cfr. verbale udienza 26.05.2022). L'attrice, tramite note scritte datate 4.06.2022, aveva rifiutato l'offerta. Alla luce del danno biologico successivamente rilevato dal CTU, la somma proposta doveva considerarsi ben più che ampiamente satisfattiva. Si badi, poi, che la percentuale di danno biologico indicato dal CTU era esattamente la stes- sa indicata dal Consulente del Mediatore durante la procedura di mediazione (cfr. consulenza dr.ssa sub doc. 4): pertanto, l'attrice già disponeva di una va- Per_3 lutazione super partes dei danni che era lontanissima dalle proprie pretese e che avrebbe dovuto farla riflettere ed indurla ad accettare l'offerta, dimostratasi a po- steriori non solo congrua, ma pure generosa. Pertanto la domanda attorea va accol- ta per quanto di ragione.
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data dell interventio(data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pub- blicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la
- 10 - detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
In considerazione dell'esito della lite sussistono i presupposti per la integrale com- pensazione delle spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando, così provvede:
Accertata e dichiarata la parziale responsabilità professionale della convenuta con- danna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
, a titolo di risarcimento per i lamentati danni, della somma di euro 2.642,97 ai valo- ri attuali, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervento sino alla data di pubblicazione della presente sen- tenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso le- gale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con rigetto delle ulteriori domande attoree.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà
Ai sensi del'art.59 del d.P.R. n. 131 del 1986 viene indicata la parte convenuta ob- bligata al risarcimento del danno, come parte nei cui confronti deve essere recupe- rata l'imposta prenotata a debito.
Padova, 18-2-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 412/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. IARIA GIUSEPPINA
ATTRICE
contro
C.F. e P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. POLI ANNABELLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice concludeva come da atto di citazione: “ACCERTARE E DICHIARARE CHE l'attivita' e la prestazione professionale resa dai medici è stata improntata a negligenza imperizia e colpa e che i medici che hanno visitato ed effettuato intervento su hanno tenuto condotte negligenti, impe- Pt_1 rite o colpose e che tali condotte hanno determinato peggioramento e aggravamen- to delle condizioni psicofisiche del deceduto e CHE hanno determinato la diminu- zione della capacita' specifica lavorativa o ,comunque ,se hanno determinato un
'accelerazione della patologie con diminuzione anche della qualità di vita e che han- no determinato limitazione dell'autodeterminazione e che una corretta lettura della documentazione avrebbe potuto concedere una completa guarigione o una migliore guarigione dell'attrice e non avrebbe intaccato in modo irreversibile la qualità della vita dello stesso o comunque avrebbe consentito una migliore qualità di vita
ACCERTARE E DICHIARARE CHE NON HANNO DATO ALLA SIGNORA UNA INFORMA-
ZIONE PER COME DOVUTA ACCERTARE E DICHIARARE CHE DA CIO' Eè DERIVATA LA
MANCANZA DI CONSENSO INFORMATO CON LIMITAZIONE E VIZIO DELLA SUA VO-
E accertare e dichiarare che da tali condotte negligenti imperite e colpose CP_2 sono derivati danni e peggioramento delle condizioni della signora e che le meno- mazioni accusate dalla sig.ra , essendo concorrenti, complessivamente pro- Pt_1 vocano un'invalidità permanente pari al 59% o quella percentuale che sara' stabilita in corso di causa
E conseguentemente condannare i convenuti al pagamento della somma di euro
900.000,00 o di quella maggiore o minore somma che verra' determinata in corso di causa da liquidarsi secondo tabelle anche o subordinatamente in via equitativa con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La convenuta conclude come da note scritte per l'udienza del 14 novembre 2024 depositate telematicamente:
“contrariis reiectis, nel merito: disattendere e respingere le domande tutte formula- te dall'attrice nei confronti della convenuta perché in- Controparte_1 fondate in fatto e in diritto, in ragione dell'intervenuto ed innegabile miglioramento estetico ottenuto dall'attrice nei distretti corporei trattati, riconosciuto anche dal
CTU dr.ssa (cfr. p. 10-12 CTU e note scritte udienza 23.11.2023); vittoria di Per_1 spese (comprese le spese generali di studio) ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree si chiede che il Giudice voglia regolare le spese di lite, comprese quelle di CTU, come previsto dall'art. 91 c.p.c. evidenziando che lo scrivente patro- cinio, all'udienza 26.5.2022 (prima dell'esecuzione della CTU) aveva offerto all'attrice – senza alcuna ammissione di responsabilità, ma ai soli fini conciliativi – di definire la vicenda dietro il versamento della somma di euro 5.000,00, offerta che
- 2 - l'attrice rifiutava ma che, alla luce del danno biologico successivamente rilevato dal
CTU (3%), doveva considerarsi ampiamente satisfattiva secondo le note tabelle delle micropermanenti, individuate dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017 (Legge Gelli ); Per_2
in via ulteriormente subordinata: spese di lite quantomeno compensate, attesa la sostanziale soccombenza di parte attrice in ragione del sostanziale ed enorme diva- rio tra le pretese formulate dall'attrice in atto di citazione e l'esito della CTU medico legale eseguita in corso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa civile di primo grado trae origine dall'atto di citazione notificato a
(doc. 1) dalla sig.ra che si era sot- Controparte_1 Parte_2 toposta ai seguenti interventi di chirurgia estetica, tutti eseguiti dal dott.
[...]
presso la struttura della • in data CP_3 Controparte_1
26.04.2018: mastopexia (i.e.: sollevamento seno), addominoplastica, lipoaspirazio- ne di fianchi, glutei, schiena, interno braccia e cosce, lipoinfiltrazione glutei e trilix braccia (cfr. cartella clinica intervento allegata sub doc. 2, completa di consensi in- formati e foto preoperatorie); • in data 27.04.2018: lifting viso e blefaroplastica su- periore (cfr. ancora doc. 2).
Deve premettersi che, prima di proporre la causa avanti codesto Ecc.mo Tribunale, la sig.ra asseritamente insoddisfatta del risultato ottenuto, ve- Parte_2 niva sottoposta a consulenza medico legale da parte del dott. medico CP_4 legale, in collegio con il prof. chirurgo plastico al fine di acclarare Controparte_5
l'esito degli interventi predetti. Tale consulenza dava atto dell'oggettivo e decisivo miglioramento dell'aspetto della paziente rispetto alle condizioni preoperatorie (cfr. relazione dott. sub doc. 3). La sig.ra contestava l'esito CP_4 Parte_2 dell'accertamento ed invitava ad esperire la procedura Controparte_1 di mediazione. Parte invitata vi aderiva prontamente contestando ogni responsabili- tà. Il percorso di mediazione si articolava in diversi incontri, nel corso dei quali le parti concordavano di chiedere al mediatore la nomina di un consulente tecnico, nell'auspicio che quest'ultimo fosse in grado di favorire la composizione bonaria della vicenda. Il mediatore nominava quale proprio consulente la prof.ssa
[...]
, Specialista in Chirurgia Plastica, Professore Aggregato di Chirur- Persona_3 gia Plastica presso l'Università Sapienza di Roma. Invero il Consulente ravvisò nella paziente solo un modestissimo danno biologico, indicato nella misura del 3%.
L'odierna convenuta – ai meri fini conciliativi e senza riconoscimento di responsabi-
- 3 - lità - offrì di corrispondere all'attrice la monetizzazione del danno biologico indicato dal CTM, ma la somma fu rifiutata, tanto che la mediazione si concluse negativa- mente, come da verbale allegato sub doc. 5 (si precisa che il verbale allegato reca unicamente le firme della difesa della convenuta e di parte invitata poiché le altre parti sottoscrivevano in modalità Cades, che il programma di firma elettronica della predetta difesa non decrittava;
viene allegata in calce, ad ogni modo, anche la PEC del mediatore avv. Valentina Saviello, che dà atto dell'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti). Dopo la mediazione la sig.ra pur a fronte di due Parte_3 consulenze che indicavano la prima assenza di responsabilità e la seconda un mode- stissimo danno - evocava in giudizio la clinica per sen- Controparte_1 tirla condannare al pagamento dell'esorbitante somma di euro 900.000,00 o della maggiore o minor somma determinata in corso di causa. Controparte_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente premesse, narrato e con-
[...] clusioni dell'atto introduttivo nonché tutti gli allegati, ed in particolare la consulenza redatta dal dott. (doc. 1 attrice). Alla prima udienza del 26/5/2022 Persona_4 il procuratore della convenuta chiedeva al Giudice di formulare una proposta conci- liativa sulla base della consulenza eseguita in mediazione e prodotta in giudizio, rendendosi in ogni modo disponibile - naturalmente senza ammissione di qualsivo- glia responsabilità ma solo ai fini conciliativi - a transigere la vicenda dietro la corre- sponsione all'attrice della somma di euro 5.000,00 (cinquemila//00) somma che, considerato il modestissimo danno biologico rilevato dal consulente del mediatore, doveva considerarsi ampiamente satisfattiva. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5/7/2022 (udienza a trattazione scritta), al fine di consentire a parte attrice di prendere posizione sulla proposta formulata da parte convenuta. Parte attrice rifiu- tava la proposta conciliativa e, all'udienza del 5/7/2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., fis- sando nuova udienza, parimenti con trattazione scritta, per il giorno 15/12/2022.
Solo redigeva e depositava le memorie istruttorie ex art. 183 Controparte_1 co. VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'udienza del 15/12/2022 il Giudice disponeva consulenza medico-legale d'ufficio, nominando all'uopo la dottoressa e rinviando Persona_5 per il conferimento dell'incarico all'udienza del 30/3/2023. All'udienza del
30/03/2023 il Giudice formulava il quesito peritale conferendo formalmente l'incarico al C.T.U., che prestava il giuramento di rito e chiedeva ed otteneva di esse- re autorizzato ad avvalersi di ausiliario specialista in chirurgia plastica, nella persona del professor . La c.t.u. veniva depositata in data 31/10/2023: in essa i Persona_6
Consulenti d'Ufficio davano atto di un netto miglioramento morfologico sia del di- stretto cervicofacciale, sia della regione mammaria, sia della regione addominale che con riferimento agli arti superiori, rilevando un minimo danno biologico, indica- to nella misura del 3%, (cfr. p. 10 CTU).. All'udienza del 23/11/2023, celebrata con trattazione cartolare, solo parte convenuta depositava le note scritte, dando atto
- 4 - degli esiti della consulenza d'ufficio e precisando di rinunciare alle eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione per l'inesistenza, o, in subordine, la nullità della procura alle liti allo stesso allegata e di nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. per incertezza del requisito stabilito dall'art. 163 n. 3 c.p.c., nonché per mancanza dell'esposizione della causa petendi siccome previsto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. formu- late in sede di comparsa di risposta;
dichiarava, inoltre, di rinunciare all'ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., conside- rato che parte attrice non aveva presentato nessuna richiesta istruttoria (non aveva nemmeno depositato le memorie istruttorie) ed osservando, quanto ai capitoli 1) e
2), che il CTU ha precisato – anche in risposta alle osservazione del CTP di parte at- trice - che l'informazione data alla paziente era adeguata e, quanto ai capitoli da 3)
a 7), che comunque le conclusioni del CTU sono sovrapponibili a quelle del CTM dr.ssa , la cui consulenza è comunque versata in atti (doc. 4 convenuta). Il Per_3 giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024, disponendo la trattazione cartolare E ed assegnando alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte. Controparte_1 depositava nei termini le note scritte contenenti le proprie conclusioni;
vice-
[...] versa, il patrocinio di parte attrice depositava tardivamente le proprie note scritte
(solo in data 12.11.2024):. All'udienza del 14/11/2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle repliche.
Osserva il Tribunale che il patrocinio attoreo afferma la genericità dell'informazione e dunque, la mancanza del consenso informato, senza tuttavia spiegare le ragioni della genericità, senza indicare le informazioni pretesamente omesse e senza speci- ficare la rilevanza delle stesse. Invero, il paragrafo dell'atto di citazione rubricato
(cfr. pp. 25-26 atto citazione) contiene un'esposizione tanto generica quanto inutile sul consenso nell'ambito della chirurgia estetica, senza alcun preciso riferimento al caso della sig.ra Dalla documentazione in atti, risulta, viceversa per tabulas Pt_2 ed in modo inequivocabile che l'odierna attrice sia stata ripetutamente ed esausti- vamente informata su ogni singolo aspetto, conseguenza, rischio o eventuale com- plicanza degli interventi eseguiti. Invero la sig.ra fu visitata per la prima volta Pt_2 dal dott. il 10 aprile 2018, come risulta dal frontespizio della cartella clinica CP_1
(cfr. doc. 2): in quell'occasione verosimilmente egli, aderendo alle richieste della pa- ziente, che desiderava migliorare l'aspetto di addome, seno, braccia e viso, indicò gli interventi più adatti per la risoluzione degli inestetismi lamentati, spiegando diffu- samente la tecnica chirurgica ed illustrando i risultati ottenibili, le possibili compli- canze, i rischi e gli effetti indesiderati che avrebbero potuto esitare. Paziente e chi- rurgo, infine, concordarono insieme gli interventi da eseguire. Prima che la paziente fosse congedata, inoltre, le fu consegnato il contratto di prestazione d'opera intel-
- 5 - lettuale e contestuale consenso informato, accompagnato dai seguenti moduli, che la paziente avrebbe potuto leggere in seguito: • “Mastopessi (sollevamento del se- no) – conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Mastoplastica riduttiva (riduzione seno) - conferma di consenso informato e programma chirurgi- co”; • “Mastopessi / Mastoplastica riduttiva – schema chirurgico”; • “Liposuzione - conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Addominoplastica - conferma di consenso informato e programma chirurgico”; • “Addominoplastica – schema chirurgico”.
Ognuno dei predetti documenti sintetizzava in maniera schematica le informazioni probabilmente già ricevute in sede di visita: la loro lettura nella tranquillità della propria casa avrebbe consentito alla paziente di verificare di aver compreso tutte le informazioni ricevute, consentendo di chiarire eventuali dubbi prima dell'intervento. Il successivo 26 aprile 2018, giorno dell'intervento, al momento dell'accoglienza in clinica la paziente ricevette di nuovo tutti i moduli sopra citati af- finché li leggesse attentamente ancora una volta e li sottoscrivesse. Tali moduli - contenuti nella cartella clinica (doc. 2)- riassumono in modo sintetico ma esaustivo le informazioni precedentemente ricevute dalla paziente nel corso della visita preo- peratoria.. Il contratto di prestazione d'opera professionale e contestuale consenso informato e tutti i moduli citati furono regolarmente sottoscritti dalla sig.ra
[...] senza che la stessa dimostrasse dubbi o manifestasse l'esigenza di rice- Parte_4 vere ulteriori informazioni, che, altrimenti, sarebbero state fornite direttamente dal chirurgo o dall'ulteriore personale medico presente in clinica. Dunque: sotto il profi- lo informativo, nessuna censura può formularsi nei confronti della Controparte_1
poiché risulta incontestabile che prima di sottoporsi agli interventi ese-
[...] guiti il 26 e 27 aprile 2018 la sig.ra sia stata esaustivamente informata su Pt_2 tutti gli aspetti degli interventi medesimi, dall'anestesia, alla tecnica chirurgica, alle possibili complicanze, alle cicatrici disponendo di un panorama conoscitivo comple- to e tale da porla in grado di scegliere con cognizione di causa se sottoporvisi o me- no. Non si comprende in che cosa consisterebbe la pretesa carenza di informazione.
Contrariamente a quanto affermato dall'attrice (p. 1 atto citazione) nessuno, né il dott. né, tantomeno, altro personale medico o paramedico Controparte_6 della clinica ha mai promesso o garantito alla sig.ra Controparte_1 [...] il raggiungimento di nessun risultato. Anzi, chirurgo e sono stati Parte_4 CP_7 chiari nell'escludere qualsiasi promessa o garanzia di risultato. Ciò è espressamente stabilito nel contratto d'opera intellettuale e contestuale consenso informato, Inol- tre, i moduli “Mastopessi (sollevamento del seno) – conferma di consenso informa- to e programma chirurgico”, “Mastoplastica riduttiva (riduzione seno) - conferma di consenso informato e programma chirurgico” e “Addominoplastica - conferma di consenso informato e programma chirurgico” specificano che alla paziente non è
- 6 - stata data nessuna promessa o garanzia di risultato, escludendo anche qualsiasi ac- cordo verbale in tal senso. E' chiaro, allora, che né il chirurgo né la clinica
[...] hanno mai inteso assumere nei confronti dell'attrice nessuna obbliga- CP_1 zione di risultato. Deve, infine, rilevarsi che né il consulente del mediatore dr.ssa e nemmeno i CC.TT.U. hanno sollevato nessuna cen- Persona_3 sura in merito all'informazione fornita alla paziente. Inoltre, seppure il tema del consenso informato non rientrasse esplicitamente nel quesito peritale, i C.T.U. han- no chiarito incidentalmente, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte attrice, che l'informazione fornita alla paziente era assolutamente adeguata (cfr. p.
18, 19 e 21 CTU).
Tutti gli interventi sono stati eseguiti sulla paziente dal dott. Controparte_6 con la massima diligenza, prudenza e perizia, utilizzando metodi, tecniche e stru- menti all'avanguardia, che hanno sempre fornito risultati estremamente soddisfa- centi. La paziente è stata seguita con la massima diligenza ed attenzione sia nella fase preoperatoria - nel corso della quale, le sono state fornite informazioni esausti- ve sugli interventi e sono stati stabiliti, d'intesa tra chirurgo e paziente, i rispettivi programmi operatori - sia durante l'intervento che, infine, nella fase postoperatoria, durante la quale la paziente è stata sottoposta a ripetuti controlli. Nell'atto intro- duttivo del presente giudizio l'attrice, e per essa il suo consulente dott. Per_4 lamenta: riduzione dei movimenti di elevazione, rotazione ed abduzione degli arti superiori;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave (cfr. p. 15 atto di citazio- ne). A dispetto dei pretesi danni, però, nessuna prova e nemmeno nessun principio di prova è dato dall'attrice. In particolare, non è precisato quali sarebbero le con- dotte colpose imputate alla Nemmeno è stato in alcun Controparte_1 modo provato il nesso di causa tra la condotta della ed i pre- Controparte_1 tesi danni, il cui onere spetta notoriamente al danneggiato. Deve precisarsi che le censure proposte riguardano essenzialmente le cicatrici post chirurgiche: in buona sostanza, gli interventi eseguiti dal dott. non sono censurati per l'esito CP_1 complessivo conseguito – evidentemente con ciò riconoscendo un esito migliorativo della situazione precedente - ma unicamente per le cicatrici residue. L'atto di cita- zione si dilunga per molte pagine sul tema delle cicatrici, ma in modo del tutto ge- nerico per quanto si tratti di cicatrici inevitabili, della cui localizzazione ed estensio- ne la paziente era stata preventivamente e specificamente informata, come analiti- camente spiegato al precedente paragrafo e come riconosciuto dagli stessi CTU a p.
18 e 19 del loro elaborato. Peraltro la qualità delle cicatrici non è prevedibile a priori e non dipende dall'atto operatorio, ma è il frutto della risposta biofisica soggettiva, nei confronti della quale poco o nulla può il chirurgo. Sotto tale profilo, l'attrice non ha in alcun modo provato il nesso causale tra il comportamento del chirurgo ed il preso danno estetico derivante dalle cicatrici necessariamente ed inevitabilmente
- 7 - correlate agli interventi cui la stessa ha scelto di sottoporsi. A differenza di quanto ex adverso affermato, comunque, la qualità delle cicatrici della sig.ra è inne- Pt_2 gabilmente buona – viceversa i CC.TT.U. l'avrebbero segnalato, cosa che, viceversa, non è avvenuta - e l'oggettivo miglioramento estetico di tutti i distretti corporei in- teressati dagli interventi è immediatamente percepibile semplicemente confron- tando le foto pre e post operatorie della paziente. Ed invero la lassità dei tessuti del- le braccia, dell'addome e delle mammelle è stata eliminata;
l'adiposità addominale
è stata rimossa;
il grasso corporeo è stato notevolmente ridotto;
le mammelle sono state sensibilmente sollevate, sono simmetriche e di dimensioni armoniche ed il vi- so ha un aspetto più fresco, con conseguente ringiovanimento complessivo dell'aspetto dell'attrice. La semplice visione del confronto fotografico poco sopra proposto evidenzia, conseguentemente, anche l'infondatezza e pretestuosità delle censure formulate dall'attrice. La valutazione ictu oculi è corroborata dalle relazioni medico legali redatte rispettivamente dal consulente della convenuta, dott. CP_4
(doc. 3) e dal consulente del Mediatore, prof.ssa
[...] Persona_7
(doc. 4). Con riferimento a quest'ultima perizia, redatta, lo si ricorda, in seno
[...] al procedimento di mediazione, deve preliminarmente precisarsene l'utilizzabilità nel presente giudizio, siccome ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Roma, Sez. XIII, sent. 17.03.2014, Giudice Moriconi;
Trib. Roma, Sez. XIII, ord.
16.07.2015, Giudice Moriconi;
Trib. Parma, ord. 13.03.2015; Trib. Ascoli Piceno, sent. 18.10.2018). Deve poi sottolinearsi che durante la mediazione le parti concor- demente decisero l'effettuazione della perizia, che entrambe contribuirono a paga- re. La prof. fu designata dal Mediatore, e non da parte convenuta, e fu
Per_3 scelta nell'elenco dei periti del Tribunale di Roma: si tratta, pertanto, di un consu- lente con la stessa terzietà ed imparzialità propria di un Consulente d'Ufficio. Le operazioni peritali furono condotte nel più rigoroso rispetto del contraddittorio, tanto che vi parteciparono i rispettivi consulenti di parte. Inoltre, il materiale utiliz- zato dalla prof. era costituito da cartelle cliniche formate in epoca pre-
Per_3 cedente alla mediazione. In sostanza, la consulenza della prof.ssa non è
Per_3 una consulenza di parte, ma è in tutto sovrapponibile ad una CTU e come tale dev'essere valorizzata. La prof.ssa ha redatto una relazione estremamen-
Per_3 te dettagliata, corredata anche di rilievi fotografici dalla stessa eseguiti in data
14.01.2021 in occasione della visita medico legale. Con riferimento al tema delle ci- catrici la prof. (cfr. doc. 4, p. 22) richiama a tal fine un documento edito Per_3 dalla , che precisa che l'aspetto definitivo delle Controparte_8 cicatrici è influenzato da molteplici fattori, quali le condizioni di salute del paziente,
l'età, le caratteristiche specifiche della pelle e dei tessuti sottocutanei. In buona so- stanza, la qualità delle cicatrici dipende soprattutto dalla risposta individuale, non prevedibile a priori. In estrema sintesi, con riguardo a tutti i distretti anatomici inte- ressati dagli interventi, la prof. rileva l'avvenuto miglioramento rispetto Per_3
- 8 - alle condizioni cliniche preoperatorie. Quanto alla sfera psichica: nessun segno di malattia psichica è stato rilevato in sede di visita, che, viceversa, sarebbe stato se- gnalato;
Qualsiasi pretesa in relazione a tale voce di danno, quindi è priva di suppor- to documentale idoneo, per un verso, a provarne l'esistenza e, per altro, a ricondur- lo eziologicamente agli interventi eseguiti presso la Controparte_9
, l'evidente buon esito degli stessi ed il conseguente miglioramento estetico
[...] non può aver prodotto nessuna risposta patologica. La prof. conclude Per_3 escludendo qualsiasi danno alla mobilità degli arti superiori e del collo rilevando postumi che determinano un danno biologico nella misura del 3%. Tali esiti, peral- tro, possono essere corretti . Deve osservarsi, peraltro, che la laterodeviazione dell'ombelico, oltre ad essere di modestissima entità, rilevabile a seguito di misura- zioni precise ma non certo a colpo d'occhio, non era stata nemmeno contestata dal- la paziente.. Peraltro, la consulente dà atto dell'oggettivo e netto miglioramento ot- tenuto dall'attrice in tutti i distretti corporei operati: il che manda esente il chirurgo da qualsivoglia responsabilità. Vi è però il rilievo ex post di criticità minimali, pur a fronte di una situazione di partenza assai difficile da recuperare in una paziente cin- quantacinquenne. Le piccole imperfezioni rilevate costituiscono, all'evidenza, mere complicanze degli interventi che, comunque, non inficiano i risultati molto positivi ottenuti,. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto CTU medico legale, all'uopo nominando la dr.ssa coadiuvata dallo specialista in chirurgia plastica Persona_8 dott. . Deve, preliminarmente, darsi atto che il CTU ha svolto un lavo- Persona_6 ro analitico e minuzioso: dall'elaborato risultano evidenti, per un verso, la disamina scrupolosa della documentazione clinica, medica ed iconografica prodotta dalle par- ti e, peraltro, l'esame obiettivo estremamente approfondito condotto durante la vi- sita della perizianda. Il dato fondamentale che emerge dalla consulenza d'ufficio con chiarezza inequivocabile è che l'aspetto attuale di tutti i distretti corporei oggetto della chirurgia – pur a fronte dei cinque anni trascorsi dagli interventi, con conse- guente ed inesorabile progressione dei processi di invecchiamento tissutale– è deci- samente migliore rispetto a quello precedente all'intervento. Ed invero, prima degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. l'aspetto estetico della paziente era CP_1 gravemente e complessivamente compromesso: la pelle del viso e delle palpebre era cadente;
il seno appariva flaccido, svuotato e gravemente ptosico;
l'addome presentava una notevole ed antiestetica lassità e la pelle delle braccia era cadente.
Meglio di qualsiasi descrizione, risulta eloquente il confronto fotografico pre- e post-operatorio visibile sub docc. 6, 7 e 8, documenti ai quali si rimanda e che dimo- strano in modo oggettivo e chiaro l'ottimo risultato ottenuto. Peraltro, le foro po- stoperatorie sono state scattate solo dopo un mese dall'intervento, con le cicatrici ancora arrossate, che nel tempo sono maturate e migliorate. Avuta contezza della situazione precedente l'intervento attraverso le foto preoperatorie (allegate alla cartella clinica sub doc. 2) e visitata la paziente la CTU afferma senza lasciare spazio
- 9 - a dubbi gli indiscutibili miglioramenti estetici rilevati a seguito degli interventi ese- CP_1 guiti dal dott. ; la CTU depositata riconosce alla sig.ra CP_1 Parte_4
un danno biologico permanente pari al 3%, precisando che la sofferenza patita
[...] dalla paziente è di grado modesto;
specifica, inoltre, non erano stati prodotti dalla perizianda documenti attestanti spese mediche relative ai quadri menomanti accer- tati e quindi nulla a tale titolo può essere riconsciuto.. A seguito della svolta CTU il predetto danno dovrà essere monetizzato sulla base delle tabelle di legge. In parti- colare il danno biologico del 3% all'età di 55 anni (età dell'attrice al momento degli interventi, eseguiti il 26 e 27 aprile 2018) monetizzato, secondo le tabelle di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni come previsto dall'art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli Bianco), corrisponde a euro 2.642,97 ai valori attuali.
Nessun danno ulteriore, né patrimoniale né morale, è stato provato da parte attri- ce, che non ha chiesto nel corso del giudizio l'ammissione di nessun mezzo di prova: pertanto nessuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta. Si ribadisce che all'udienza 26.5.2022 (prima dell'esecuzione della CTU) lo scrivente patrocinio aveva offerto all'attrice – senza alcuna ammissione di responsabilità, ma ai soli fini conci- liativi – di definire la vicenda dietro il versamento della somma di euro 5.000,00 (cfr. verbale udienza 26.05.2022). L'attrice, tramite note scritte datate 4.06.2022, aveva rifiutato l'offerta. Alla luce del danno biologico successivamente rilevato dal CTU, la somma proposta doveva considerarsi ben più che ampiamente satisfattiva. Si badi, poi, che la percentuale di danno biologico indicato dal CTU era esattamente la stes- sa indicata dal Consulente del Mediatore durante la procedura di mediazione (cfr. consulenza dr.ssa sub doc. 4): pertanto, l'attrice già disponeva di una va- Per_3 lutazione super partes dei danni che era lontanissima dalle proprie pretese e che avrebbe dovuto farla riflettere ed indurla ad accettare l'offerta, dimostratasi a po- steriori non solo congrua, ma pure generosa. Pertanto la domanda attorea va accol- ta per quanto di ragione.
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data dell interventio(data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pub- blicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la
- 10 - detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
In considerazione dell'esito della lite sussistono i presupposti per la integrale com- pensazione delle spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando, così provvede:
Accertata e dichiarata la parziale responsabilità professionale della convenuta con- danna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
, a titolo di risarcimento per i lamentati danni, della somma di euro 2.642,97 ai valo- ri attuali, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervento sino alla data di pubblicazione della presente sen- tenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso le- gale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con rigetto delle ulteriori domande attoree.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà
Ai sensi del'art.59 del d.P.R. n. 131 del 1986 viene indicata la parte convenuta ob- bligata al risarcimento del danno, come parte nei cui confronti deve essere recupe- rata l'imposta prenotata a debito.
Padova, 18-2-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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