Art. 4.
Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi