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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5507/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5507/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Spada, Massimo Iucci ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Latina, V.le dello Statuto n. 41, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mirko Di
Biase, in Latina, V.le dello Statuto n.13, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il d.i. n. 2059/2018, con cui gli era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 15.748,92, oltre interessi spese e competenze, a titolo di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica erogata per le utenze cod.58422187 e cod. entrambe site in San Felice Circeo (LT) via Monte Circeo, 58. P.VA_2
pagina 1 di 10 A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l' approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla
Regione Lazio, precisando che, a partire dal 2006, aveva contestato la fatturazione emessa dalla società inerente la propria utenza, in quanto nonostante la presenza del pozzo Controparte_1
venivano addebitate voci inerenti il prelievo idrico. A seguito delle continue contestazioni la società inviava sul posto i propri tecnici, i quali, come da verbale di contestazione n. 06/15638 del 14/09/2006, rilevavano che “contatore ha girato a rovescio a causa del pozzo”; nonostante ciò, l'opposta continuava ad addebitare illegittimamente le voci contestate ed egli si vedeva costretto a contattare nuovamente la società, la quale inviava sul posto un tecnico, il quale, unitamente a quanto rilevato nel precedente controllo, riscontrava la presenza del pozzo.
Quindi, a seguito di reclamo inoltrato in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui contestava la fattura n. 00496607/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso,
l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con n. 326977, si riferiva ad un
“contatore fittizio” necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I..
Esponeva, inoltre, che entrambi i misuratori, e precisamente n. 3091657 e n. 326977, addebitavano i medesimi costi per fognatura e depurazione, duplicando la pretesa creditoria in virtù di un unico contratto. Deduceva che nel corso degli anni, a causa dei frequenti disservizi ed errate fatturazioni a lui recapitate, aveva più volte richiesto l'intervento di tecnici, i quali avevano constatato l'effettivo utilizzo della risorsa idrica pari a 22 mc (periodo stimato dal 02.09.2010 al
19.01.2015).
Con fattura n. 1003630/2014 del 10.12.2014, richiedeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 10.447,92, ma, a seguito di reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a/r in data
19.01.2015, l'opposta emetteva la nuova fattura n. 82333/2015 pari ad € - 7.478,69, restituendo gli acconti in precedenza emessi, ed addebitando il consumo reale per il periodo 02.09.2010 –
19.01.2015, richiedendo quindi un saldo ammontante ad € 2.969,23, derivante dalla compensazione delle due fatture, saldo che veniva immediatamente pagato attraverso bonifico bancario dall'odierno opponente.
Successivamente, con fattura n. 228246 emessa in data 19.03.2015 e con scadenza al 28.04.2015
l'opposta richiedeva il pagamento di € 8.116,11, a titolo di conguaglio con valorizzazione dei pagina 2 di 10 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015; le due fatture addebitavano i costi relativi alle voci
“depurazione, fognatura e quota fissa” stimati da con valorizzazione dei Controparte_1
consumi per il medesimo periodo, ossia fattura n. 1003630/2014 periodo 02.09.2010 –
19.01.2015, fattura n. 228246/2015 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, conguaglio per il quale il aveva versato €.2.963,23 come ricalcolato dalla società, a seguito di fattura di Pt_1
storno.
Eccepiva, altresì, la prescrizione relativamente alle fatture riportate in tabella n. 505039; 456976;
695260; 861073; 947580; 191760; 452733; 200451 tutte relative agli anni 2007-2008-2009 e
2010 poiché per le stesse non veniva interrotta la prescrizione quinquennale atteso che alcuna raccomandata di sollecito veniva inviata all'odierno opponente successivamente all'anno 2009.
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda di pagamento azionata in Controparte_1
via monitoria traeva origine dalla morosità del nel pagamento dei corrispettivi Parte_1
dei servizi erogati per le utenze n.ri 58422187 e 41586425, entrambe site in San Felice Circeo
(LT), alla Via Monte Circeo n. 58 (cod. cliente n. 291999), per cui aveva espletato il servizio maturando un credito pari ad € 15.748,92.
Precisava che le fatture erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati dal contatore/misuratore, posto all'interno dell'immobile dell'utente/opponente, in base alle tariffe
Parte approvate dall' 4 e successivamente dall'AEEGSI, mai contestate nel corso del rapporto di fornitura, e che i tecnici della società avevano regolarmente rilevato le letture dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'utenza per cui è causa.
Rilevava che l'opponente non aveva mai contestato l'avvenuta erogazione dei servizi resi da
, sulla base della quale era stata legittimamente richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di CP_1
pagamento e che il Gestore aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza.
In merito all'eccepita prescrizione, esponeva di aver fatturato trimestralmente all'utente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spedito le relative fatture contenenti, tra l'altro,
l'annotazione di quelle rimaste impagate di cui aveva, più volte, sollecitato il pagamento.
pagina 3 di 10 Quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rammentava che Controparte_1
era succeduta ope legis nei contratti stipulati illo tempore (tra i soggetti privati e i Comuni), con conseguente obbligo per l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, di applicare la relativa tariffa quale corrispettivo del servizio reso e di riscuotere le somme dovute a tale titolo;
in ordine al quantum della pretesa creditoria, deduceva che, salvo che l'utente non abbia espressamente contestato il buon funzionamento degli apparati di rilevazione, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi (in questo caso idrici), le cui risultanze fanno piena prova dei consumi addebitati.
Quindi, ex art. 33 co. 1 del Regolamento, il Gestore aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Tuttavia, per il periodo in cui il somministrante non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore né la misurazione dei volumi di consumi, aveva dovuto fatturare in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente come prescritto dal Regolamento. Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Regolamento, qualora il somministrante non abbia potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore o la misurazione dei volumi di consumi, fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente e se codesto non fosse conosciuto secondo apposita tabella. Nella specie, era accaduto che i tecnici/letturisti dell'esponente società, recatisi presso l'utenza per cui è causa non poterono effettuare la programmata lettura in quanto il misuratore era posizionato all'interno dell'immobile e l'utente assente. La fatturazione di consumi stimati era stata dunque necessitata dal comportamento dell'utente il quale non aveva consentito la lettura “tempo per tempo” avendo gli apparecchi di misurazione all'interno dell'immobile servito (e, quindi, non correttamente posizionati secondo il Regolamento), non aveva risposto alla richiesta di invio di autolettura, né aveva comunicato alla società esponente la lettura dei consumi come previsto dal Regolamento di
Servizio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2059/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018, reso dal Tribunale di Latina ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento di € Parte_1
15.748,92, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento
pagina 4 di 10 dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.”
Denegata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies cpc all'udienza del 25 marzo
2025.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013.
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il Legislatore, esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. n.
205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Nel caso di specie, non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi Controparte_1
della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il 10.9.2013, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo.
Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che:
- la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal in data 14.11.2016 (doc. 6 e Pt_1
6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare efficacia interruttiva limitatamente alle fatture emesse sino al 14.11.2011, e non in relazione a quelle antecedenti, dal 2008 al giugno del 2011;
pagina 5 di 10 - la richiesta di pagamento della fattura 01003630/2014 del 26.1.2015, ricevuta in data
9.2.2015, non rileva in quanto tale fattura non è oggetto della pretesa azionata in via monitoria;
- la diffida ad adempiere del 26.5.2015, ricevuta il 19.6.2016, attiene alle sole fatture
00228227/2015 e 00228246/2015;
- la diffida ad adempiere del 16.8.2016 ha ad oggetto la sola fattura 496607/2016 e non risulta essere stata consegnata all'odierno opponente.
In definitiva, dunque, risulta maturata la prescrizione quinquennale per le seguenti fatture, oggetto della pretesa monitoria:
- n. 456976 del 16/06/2008 per € 86,42;
- n. 495260 del 12/09/2008 per € 500,44;
- n. 861073 del 13/11/2008 per € 113,99;
- n. 947580 del 12/12/2008 per € 77,89;
- n. 505039 del 11/07/2007 per € 2093,78;
- n. 197160 del 13/03/209 per € 91,20;
- n. 452733 del 12/06/2009 per € 273,91;
- n. 200451 del 12/03/2010 per € 445,07;
- n. 770010 del 27/09/2010 per € 335,28;
- n. 448058 del 10/06/2011 per € 588,20.
L'importo totale del credito prescritto ammonta, quindi, ad € 4.606,28.
Resta quindi da esaminare la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alle fatture non attinte dalla prescrizione, per un totale di € 11.142,64
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 6 di 10 Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Nel caso di specie, ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, Controparte_1
producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2 a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
In proposito, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto pagina 7 di 10 ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato specificamente le fatture poste da a fondamento del preteso credito, eccependo che, nonostante la presenza del Controparte_1
pozzo, gli erano state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, Controparte_1
nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo.
Il difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, Pt_1
un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla Regione Lazio.
In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di sulla CP_1
matricola contatore 3091657 rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà sita in San Felice Circeo (LT) via Pt_1
Monte Circeo, 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i quali fatturava con codice autolettura 41586425 gli oneri di Controparte_1
fognatura e depurazione.
A seguito di reclamo inoltrato dal in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui si Pt_1
contestava la fattura n. 00496607/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con il n. 326977, codice servizio 58422187, si riferiva ad un “contatore fittizio necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I.. (all 5 fascicolo di parte opponente).
Risulta, quindi, che l'utenza n. 58422187 è stata costituita da nel 2016, in Controparte_1
relazione al “contatore virtuale” n. 326977, in ragione del rilevamento di un pozzo per l'approvvigionamento idrico sulla proprietà nonostante l'esistenza del pozzo e l'allaccio Pt_1
pagina 8 di 10 in fognatura fossero già stata dichiarati dal e nota ad sin dal 2006, Pt_1 Controparte_1
come si evince dai verbali di intervento in atti. (cfr. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte opponente).
Ed invero, le fatture versate in atti, emesse dall'odierna opposta in relazione alla matricola originaria n. 3091657, addebitano regolarmente al non già costi per consumi idrici – Pt_1
inesistenti proprio in conseguenza dell'approvvigionamento al pozzo – bensì per fognatura e depurazione, le stesse successivamente richieste da anche con riferimento alla Controparte_1
matricola fittizia n. 326977.
Ciò consente di presumere che i medesimi costi fossero addebitati anche con la fattura n.
1003630/2014, non presente agli atti di causa, emessa il 10.12.2014 con riguardo al misuratore n.
3091657, codice di servizio 41586425, per € 10.447,92, poi compensata con la fattura pari ad € -
7.478,69, con un saldo ammontante ad € 2.969,23, debitamente corrisposto.
Emerge, quindi, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dovendosi ritenere che con la fattura n. 228246 (misuratore n. 326977, codice di servizio 58422187) del 19.03.2015 e per €
8.116,11, emessa a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al
19.03.2015, siano stati richiesti i medesimi oneri di fognatura e depurazione che già venivano regolarmente addebitati sul misuratore n. 3091657, codice di servizio 41586425.
Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni articolate da parte opponente, che ha lamentato la duplicazione degli oneri per le ragioni esposte, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova dell'esistenza del credito azionato e della legittimità delle somme richieste.
Al contrario, preme rilevare che nella comparsa di costituzione e risposta nulla ha CP_1
dedotto con riferimento al profilo della duplicazione degli oneri di fognatura e depurazione, né ha specificato le ragioni della costituzione del contatore “fittizio” in relazione al quale sono state emesse le fatture in oggetto, limitandosi a svolgere difese generiche in merito alla regolarità e alla correttezza del proprio operato, senza controdedurre in maniera specifica alle avverse contestazioni. Parimenti, la società opposta non ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di fatto omettendo di contestare in maniera specifica i fatti addotti dall'opponente a sostegno della domanda.
Ed invero, è solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che ha Controparte_1
per la prima volta preso posizione sulle avverse doglianze, concernenti la duplicazione dei costi, sicché le deduzioni svolte al riguardo devono reputarsi tardive.
pagina 9 di 10 Il vigente modello processuale civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse. In tale contesto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183
c.p.c., comma 6 “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
pertanto, non ha tempestivamente contestato le allegazioni di parte opponente, Controparte_1
né è stata in grado di superare le avverse eccezioni.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, poiché il creditore opposto, che aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa.
Visto l'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi tenuto conto delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2059/18 del
Tribunale di Latina, emesso in data 13.08.2018 e depositato in cancelleria in data
19.07.2018;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, VA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5507/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Spada, Massimo Iucci ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Latina, V.le dello Statuto n. 41, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mirko Di
Biase, in Latina, V.le dello Statuto n.13, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il d.i. n. 2059/2018, con cui gli era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 15.748,92, oltre interessi spese e competenze, a titolo di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica erogata per le utenze cod.58422187 e cod. entrambe site in San Felice Circeo (LT) via Monte Circeo, 58. P.VA_2
pagina 1 di 10 A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l' approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla
Regione Lazio, precisando che, a partire dal 2006, aveva contestato la fatturazione emessa dalla società inerente la propria utenza, in quanto nonostante la presenza del pozzo Controparte_1
venivano addebitate voci inerenti il prelievo idrico. A seguito delle continue contestazioni la società inviava sul posto i propri tecnici, i quali, come da verbale di contestazione n. 06/15638 del 14/09/2006, rilevavano che “contatore ha girato a rovescio a causa del pozzo”; nonostante ciò, l'opposta continuava ad addebitare illegittimamente le voci contestate ed egli si vedeva costretto a contattare nuovamente la società, la quale inviava sul posto un tecnico, il quale, unitamente a quanto rilevato nel precedente controllo, riscontrava la presenza del pozzo.
Quindi, a seguito di reclamo inoltrato in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui contestava la fattura n. 00496607/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso,
l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con n. 326977, si riferiva ad un
“contatore fittizio” necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I..
Esponeva, inoltre, che entrambi i misuratori, e precisamente n. 3091657 e n. 326977, addebitavano i medesimi costi per fognatura e depurazione, duplicando la pretesa creditoria in virtù di un unico contratto. Deduceva che nel corso degli anni, a causa dei frequenti disservizi ed errate fatturazioni a lui recapitate, aveva più volte richiesto l'intervento di tecnici, i quali avevano constatato l'effettivo utilizzo della risorsa idrica pari a 22 mc (periodo stimato dal 02.09.2010 al
19.01.2015).
Con fattura n. 1003630/2014 del 10.12.2014, richiedeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 10.447,92, ma, a seguito di reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a/r in data
19.01.2015, l'opposta emetteva la nuova fattura n. 82333/2015 pari ad € - 7.478,69, restituendo gli acconti in precedenza emessi, ed addebitando il consumo reale per il periodo 02.09.2010 –
19.01.2015, richiedendo quindi un saldo ammontante ad € 2.969,23, derivante dalla compensazione delle due fatture, saldo che veniva immediatamente pagato attraverso bonifico bancario dall'odierno opponente.
Successivamente, con fattura n. 228246 emessa in data 19.03.2015 e con scadenza al 28.04.2015
l'opposta richiedeva il pagamento di € 8.116,11, a titolo di conguaglio con valorizzazione dei pagina 2 di 10 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015; le due fatture addebitavano i costi relativi alle voci
“depurazione, fognatura e quota fissa” stimati da con valorizzazione dei Controparte_1
consumi per il medesimo periodo, ossia fattura n. 1003630/2014 periodo 02.09.2010 –
19.01.2015, fattura n. 228246/2015 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, conguaglio per il quale il aveva versato €.2.963,23 come ricalcolato dalla società, a seguito di fattura di Pt_1
storno.
Eccepiva, altresì, la prescrizione relativamente alle fatture riportate in tabella n. 505039; 456976;
695260; 861073; 947580; 191760; 452733; 200451 tutte relative agli anni 2007-2008-2009 e
2010 poiché per le stesse non veniva interrotta la prescrizione quinquennale atteso che alcuna raccomandata di sollecito veniva inviata all'odierno opponente successivamente all'anno 2009.
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda di pagamento azionata in Controparte_1
via monitoria traeva origine dalla morosità del nel pagamento dei corrispettivi Parte_1
dei servizi erogati per le utenze n.ri 58422187 e 41586425, entrambe site in San Felice Circeo
(LT), alla Via Monte Circeo n. 58 (cod. cliente n. 291999), per cui aveva espletato il servizio maturando un credito pari ad € 15.748,92.
Precisava che le fatture erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati dal contatore/misuratore, posto all'interno dell'immobile dell'utente/opponente, in base alle tariffe
Parte approvate dall' 4 e successivamente dall'AEEGSI, mai contestate nel corso del rapporto di fornitura, e che i tecnici della società avevano regolarmente rilevato le letture dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'utenza per cui è causa.
Rilevava che l'opponente non aveva mai contestato l'avvenuta erogazione dei servizi resi da
, sulla base della quale era stata legittimamente richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di CP_1
pagamento e che il Gestore aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza.
In merito all'eccepita prescrizione, esponeva di aver fatturato trimestralmente all'utente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spedito le relative fatture contenenti, tra l'altro,
l'annotazione di quelle rimaste impagate di cui aveva, più volte, sollecitato il pagamento.
pagina 3 di 10 Quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rammentava che Controparte_1
era succeduta ope legis nei contratti stipulati illo tempore (tra i soggetti privati e i Comuni), con conseguente obbligo per l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, di applicare la relativa tariffa quale corrispettivo del servizio reso e di riscuotere le somme dovute a tale titolo;
in ordine al quantum della pretesa creditoria, deduceva che, salvo che l'utente non abbia espressamente contestato il buon funzionamento degli apparati di rilevazione, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi (in questo caso idrici), le cui risultanze fanno piena prova dei consumi addebitati.
Quindi, ex art. 33 co. 1 del Regolamento, il Gestore aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Tuttavia, per il periodo in cui il somministrante non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore né la misurazione dei volumi di consumi, aveva dovuto fatturare in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente come prescritto dal Regolamento. Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Regolamento, qualora il somministrante non abbia potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore o la misurazione dei volumi di consumi, fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente e se codesto non fosse conosciuto secondo apposita tabella. Nella specie, era accaduto che i tecnici/letturisti dell'esponente società, recatisi presso l'utenza per cui è causa non poterono effettuare la programmata lettura in quanto il misuratore era posizionato all'interno dell'immobile e l'utente assente. La fatturazione di consumi stimati era stata dunque necessitata dal comportamento dell'utente il quale non aveva consentito la lettura “tempo per tempo” avendo gli apparecchi di misurazione all'interno dell'immobile servito (e, quindi, non correttamente posizionati secondo il Regolamento), non aveva risposto alla richiesta di invio di autolettura, né aveva comunicato alla società esponente la lettura dei consumi come previsto dal Regolamento di
Servizio. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2059/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018, reso dal Tribunale di Latina ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento di € Parte_1
15.748,92, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento
pagina 4 di 10 dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.”
Denegata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies cpc all'udienza del 25 marzo
2025.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013.
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il Legislatore, esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L. n.
205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Nel caso di specie, non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi Controparte_1
della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il 10.9.2013, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo.
Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che:
- la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal in data 14.11.2016 (doc. 6 e Pt_1
6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare efficacia interruttiva limitatamente alle fatture emesse sino al 14.11.2011, e non in relazione a quelle antecedenti, dal 2008 al giugno del 2011;
pagina 5 di 10 - la richiesta di pagamento della fattura 01003630/2014 del 26.1.2015, ricevuta in data
9.2.2015, non rileva in quanto tale fattura non è oggetto della pretesa azionata in via monitoria;
- la diffida ad adempiere del 26.5.2015, ricevuta il 19.6.2016, attiene alle sole fatture
00228227/2015 e 00228246/2015;
- la diffida ad adempiere del 16.8.2016 ha ad oggetto la sola fattura 496607/2016 e non risulta essere stata consegnata all'odierno opponente.
In definitiva, dunque, risulta maturata la prescrizione quinquennale per le seguenti fatture, oggetto della pretesa monitoria:
- n. 456976 del 16/06/2008 per € 86,42;
- n. 495260 del 12/09/2008 per € 500,44;
- n. 861073 del 13/11/2008 per € 113,99;
- n. 947580 del 12/12/2008 per € 77,89;
- n. 505039 del 11/07/2007 per € 2093,78;
- n. 197160 del 13/03/209 per € 91,20;
- n. 452733 del 12/06/2009 per € 273,91;
- n. 200451 del 12/03/2010 per € 445,07;
- n. 770010 del 27/09/2010 per € 335,28;
- n. 448058 del 10/06/2011 per € 588,20.
L'importo totale del credito prescritto ammonta, quindi, ad € 4.606,28.
Resta quindi da esaminare la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alle fatture non attinte dalla prescrizione, per un totale di € 11.142,64
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 6 di 10 Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Nel caso di specie, ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, Controparte_1
producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2 a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
In proposito, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto pagina 7 di 10 ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato specificamente le fatture poste da a fondamento del preteso credito, eccependo che, nonostante la presenza del Controparte_1
pozzo, gli erano state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, Controparte_1
nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo.
Il difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, Pt_1
un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla Regione Lazio.
In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di sulla CP_1
matricola contatore 3091657 rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà sita in San Felice Circeo (LT) via Pt_1
Monte Circeo, 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i quali fatturava con codice autolettura 41586425 gli oneri di Controparte_1
fognatura e depurazione.
A seguito di reclamo inoltrato dal in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui si Pt_1
contestava la fattura n. 00496607/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con il n. 326977, codice servizio 58422187, si riferiva ad un “contatore fittizio necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I.. (all 5 fascicolo di parte opponente).
Risulta, quindi, che l'utenza n. 58422187 è stata costituita da nel 2016, in Controparte_1
relazione al “contatore virtuale” n. 326977, in ragione del rilevamento di un pozzo per l'approvvigionamento idrico sulla proprietà nonostante l'esistenza del pozzo e l'allaccio Pt_1
pagina 8 di 10 in fognatura fossero già stata dichiarati dal e nota ad sin dal 2006, Pt_1 Controparte_1
come si evince dai verbali di intervento in atti. (cfr. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte opponente).
Ed invero, le fatture versate in atti, emesse dall'odierna opposta in relazione alla matricola originaria n. 3091657, addebitano regolarmente al non già costi per consumi idrici – Pt_1
inesistenti proprio in conseguenza dell'approvvigionamento al pozzo – bensì per fognatura e depurazione, le stesse successivamente richieste da anche con riferimento alla Controparte_1
matricola fittizia n. 326977.
Ciò consente di presumere che i medesimi costi fossero addebitati anche con la fattura n.
1003630/2014, non presente agli atti di causa, emessa il 10.12.2014 con riguardo al misuratore n.
3091657, codice di servizio 41586425, per € 10.447,92, poi compensata con la fattura pari ad € -
7.478,69, con un saldo ammontante ad € 2.969,23, debitamente corrisposto.
Emerge, quindi, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dovendosi ritenere che con la fattura n. 228246 (misuratore n. 326977, codice di servizio 58422187) del 19.03.2015 e per €
8.116,11, emessa a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al
19.03.2015, siano stati richiesti i medesimi oneri di fognatura e depurazione che già venivano regolarmente addebitati sul misuratore n. 3091657, codice di servizio 41586425.
Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni articolate da parte opponente, che ha lamentato la duplicazione degli oneri per le ragioni esposte, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova dell'esistenza del credito azionato e della legittimità delle somme richieste.
Al contrario, preme rilevare che nella comparsa di costituzione e risposta nulla ha CP_1
dedotto con riferimento al profilo della duplicazione degli oneri di fognatura e depurazione, né ha specificato le ragioni della costituzione del contatore “fittizio” in relazione al quale sono state emesse le fatture in oggetto, limitandosi a svolgere difese generiche in merito alla regolarità e alla correttezza del proprio operato, senza controdedurre in maniera specifica alle avverse contestazioni. Parimenti, la società opposta non ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di fatto omettendo di contestare in maniera specifica i fatti addotti dall'opponente a sostegno della domanda.
Ed invero, è solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che ha Controparte_1
per la prima volta preso posizione sulle avverse doglianze, concernenti la duplicazione dei costi, sicché le deduzioni svolte al riguardo devono reputarsi tardive.
pagina 9 di 10 Il vigente modello processuale civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse. In tale contesto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183
c.p.c., comma 6 “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
pertanto, non ha tempestivamente contestato le allegazioni di parte opponente, Controparte_1
né è stata in grado di superare le avverse eccezioni.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, poiché il creditore opposto, che aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa.
Visto l'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi tenuto conto delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2059/18 del
Tribunale di Latina, emesso in data 13.08.2018 e depositato in cancelleria in data
19.07.2018;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, VA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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