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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1585/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VALENTE LUCA P.IVA_1
appellante
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
CAROLIS GINANNESCHI ALESSANDRO
appellato
, residente a [...] CP_2
Appellato - contumace
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, in accoglimento dei motivi del su esteso appello riformi la Sentenza n. 974/18 del 20/12/2018 del
Giudice di Pace di Grosseto, Dott. Raffaele Basile, qui impugnata con la quale ha rigettato la domanda di 1° cure promossa da in quanto Parte_1
improponibile/inammissibile; in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che
( ), in persona dellegale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale a Milano (Mi), Corso Como, 17, in solido con CP_2
residente a [...], è tenuta al pagamento
[...]
nei confronti dell'appellante della somma di € 292,80 a titolo di rimborso danni per auto sostitutiva e/o che, comunque, sarà ritenuta di giustizia, oltre a rimborsare € 120,00 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, il tutto,
oltre interessi dal dì del sinistro al saldo;
Con condanna alle spese e onorari professionali del presente giudizio di impugnazione, oltre spese generali e accessori come di legge”;
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in tesi: respingere l'appello proposto perché infondato,
confermando la sentenza impugnata e dichiarando la carenza di legittimazione attiva
della parte attrice;
n ipotesi: dichiarare comunque la carenza di legittimazione attiva della parte attrice e
per l'effetto respingere l'appello proposto;
in subordine, nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero l'invalidità e
l'inefficacia, della cessione del credito azionata;
in ipotesi: respingere la domanda per l'indebito frazionamento dell'indennizzo richiesto;
conseguentemente e per l'effetto, comunque respingere la domanda attrice perché
infondata e non provata;
Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e delle competenze
professionali di entrambi i gradi di giudizio “
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Grosseto la compagnia il sig. Controparte_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di € 292,80, CP_2
pag. 2/16 oltre le spese legali afferenti la fase pre-contenziosa per ulteriori € 120,00 oltre accessori di legge.
DI seguito si riportano per chiarezza espositiva le allegazioni svolte dall'attore nell'atto di citazione in primo grado:
pag. 3/16 Costituitasi dinanzi al G.d.P. la si è opposta alla domanda Controparte_1
attorea, contestando la legittimazione attiva del Con.Ca.Ma. e sostenendo l'”inesistenza, inefficacia ed invalidità della cessione del credito” e l'infrazionabilità di quest'ultimo.
Il Giudice di prime cure -dichiarata la contumacia di assegnati i CP_2
termini per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente – ha trattenuto in decisione il giudizio, per poi definirlo con la sentenza oggi impugnata, di sui, di seguito si riporta la parte motivazionale:
Avverso tale provvedimento il ha dispiegato l'appello che oggi ci Parte_1
occupa, contestando la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la sua erroneità per aver ritenuto “non ammissibile la domanda” in ragione del disposto dell'art. 149 C.d.A.
pag. 4/16 Costituitasi in giudizio, la ha contrastato le avversarie Controparte_1
pretese sostenendone l'infondatezza.
A fronte dei motivi di appello di formulati, deve in primo luogo rilevarsi che,
nel caso di specie, non può parlarsi di nullità o mera apparenza della motivazione;
il giudice di pace, infatti, pur stringatamente, ha svolto un ragionamento a fronte del quale ha concluso per la “non proponibilità” della domanda attorea.
Tale conclusione – di cui si ammette lo scrutinio ex art 339 c.p.c. poiché relativa a violazione di norma sul procedimento – risulta però errata.
Come condivisibilmente osservato anche dal giudice di legittimità, infatti, "la
cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo
diritto, avendo per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore
al posto del precedente titolare del credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli
altri elementi.
La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel credito: il
cedente trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione
il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario.
In conseguenza della cessione, benchè venga ad essere modificato il soggetto attivo del
credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito
al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori
(art. 1263 c.c.), tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che
possono essere esperite a tutela del diritto ceduto. Tali principi generali non trovano
alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia
del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (in particolare nelle norme
sull'azione diretta contenute nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, in massima parte
recepite nel D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209).” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 22726 del 2019)
In tal senso la stessa Corte di Cassazione, “(con le sentenze nn. 51 e 52 del
10/01/2012) ha già evidenziato - affrontando il diverso ma contiguo tema della cedibilità
del credito vantato dal danneggiato, ex art. 144 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore pag. 5/16 del responsabile - che "nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del
debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista
un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera
cessione del credito.
"Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il
credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto
normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v.
Cass. 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel
medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v.
Cass. 20/10/2004, n. 210548).
"La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della
relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (art. 1264
c.c.), quest'ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non
già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando -diversamente dalla
delegazione - un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, nè rimanendo al
debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto
obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del
debitore di buona fede (v. Cass. 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la
presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata
come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria
del pagamento fatto al medesimo....".
"Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può
costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè
sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass. 13/05/2009, n. 11095;
05/11/2004, n. 21192, e già Cass. 21/04/1986, n. 2812), nè d'altro canto ricorrendo nel
caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.)....".
"La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le
garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i
quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri
connessi al contenuto e all'esercizio del credito..." "A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a pag. 6/16 tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del
credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass. 18/07/2006, n. 16383;
09/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della
tutela giurisdizionale dei diritti.
"Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei
confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante)
non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art.
18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in
ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale
del medesimo (art. 1374 c.c.)" (così in motivazione Cass. n. 51 del 2012, cit.).
Se dunque, in base alle considerazioni sopra esposte e qui pienamente condivise, il
cessionario del credito risarcitorio può esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei
confronti dell'assicuratore del responsabile, non si vede ragione per cui altrettanto non
debba affermarsi anche con riferimento all'azione diretta concessa, per un più rapido a
agevole soddisfacimento del credito, ex art. 149 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore
dello stesso danneggiato, ove in particolare si consideri che, ai fini in esame, e in
rapporto al credito ceduto, vi è sostanziale identità di posizione tra l'assicuratore del
danneggiato e l'assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege
del secondo, con tutti gli obblighi e gli oneri gravanti su quest'ultimo per quanto attiene
alla misura della responsabilità (chiara in tal senso la lettera dell'art. 149 cod. ass.,
comma 3 secondo la quale "l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di
risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione
dei rapporti fra le imprese medesime")” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
22726 del 2019; nello stesso senso cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8869 del 2021, secondo cui “in forza del negozio di cessione, il cessionario è
legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei
confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato”).
pag. 7/16 Quanto sopra chiarisce l'erroneità dell'assunto per il quale il giudice di prime cure ha dichiarato l'improponibilità dell'azione e permette di superare l'eccezione dell'appellato relativa al difetto di legittimazione dell'attore.
Ciò posto lo scrivente è chiamato a vagliare la fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall'attore in primo grado.
Su questa scorta, occorre in ogni caso svolgere una ulteriore premessa giuridica che permetta di ben inquadrare i termini della controversia.
Deve rilevarsi, infatti, che l'obbligazione fatta oggetto di cessione - per quanto concretizzata in una precisa somma dal cedente e dal cessionario - riguarda invero una obbligazione di valore, che trova - al pari di ogni obbligazione risarcitoria - il proprio primario oggetto non nel pagamento di una somma di denaro, ma nel ripristino della situazione antecedente alla commissione dell'illecito, mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato (che deve essere riportato nella situazione economica preesistente all'evento lesivo).
La quantificazione del danno patito (e dunque dell'entità del credito trasferito)
prescinde, dunque, dalla volontà e dalla indicazione manifestate dal danneggiato-cedente e dal terzo cessionario, dovendo necessariamente passare dal vaglio del giudice.
Quest'ultimo è infatti chiamato ad individuare il quantum debeatur in ragione delle operazioni di aestimatio (monetizzazione del valore dell'obbligazione al momento dell'insorgenza del danno) e successiva taxatio (aggiornamento del citato valore in base agli indici di rivalutazione).
Pertanto a essere rilevante - ai fini del riscontro dell'esistenza o meno di un danno risarcibile e della sua successiva quantificazione - non è tanto il fatto che il cessionario ed il cedente abbiano individuato nell'atto di cessione una precisa somma per il servizio di noleggio, quanto, piuttosto, che tale servizio abbia avuto effettivamente carattere oneroso.
Soltanto in questo caso può infatti ritenersi che il sinistro abbia impoverito la sfera economica del danneggiato e conseguentemente generato un danno risarcibile. pag. 8/16 Ebbene, la prova di tale onerosità emerge dalla semplice esistenza della fattura emessa dal nei confronti di (di cui al doc. 3 del Parte_1 CP_3
fascicolo di primo grado di parte attrice), dalla quale emerge che quest'ultimo dovesse pagare al primo la somma di euro 292,80.
In proposito deve poi osservarsi che è rimasto incontestato, in primo grado, che il abbia, in conseguenza del citato sinistro, usufruito, per almeno 4 CP_3
giorni, del noleggio dell'auto sostituiva di cui al citato doc. 3). Tale circostanza,
dunque, non può essere revocata in dubbio, seppure la convenuta abbia mosso
(generiche) censure in merito al periodo in cui il relativo utilizzo sarebbe concretamente avvenuto.
Deve ritenersi, conseguentemente, che, a fronte del godimento da parte di del veicolo sostitutivo, sia entrata nella sfera giuridico- CP_3
patrimoniale di quest'ultimo la correlativa obbligazione di pagarne il prezzo,
ingenerandosi così un impoverimento del suo patrimonio e, quindi, un danno patrimoniale risarcibile.
Alcun rilievo può assumere il fatto che tale obbligazione sia stata adempiuta mediante un atto (solutorio) di cessione del credito, anziché mediante il pagamento diretto ad opera del debitore.
Il diritto risarcitorio (poi ceduto), infatti, si immedesima nella posizione debitoria sorta in capo a e non dipende in alcun modo CP_3
dall'adempimento della relativa prestazione di pagamento.
Tale diritto risarcitorio, prescinde peraltro nel quantum dall'indicazione operata (in via autonoma) dal cedente e dal cessionario nel atto di cessione di cui al doc. 5 di parte attrice.
Nella validità della regola giuridica sintetizzata nel brocardo secondo cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, infatti, l'entità del credito oggetto di cessione, qui azionato – poiché credito di valore - non potrà che essere accertata dal giudice, secondo le operazioni di aestimatio e tassatio, nei limiti della somma negozialmente individuata dalle parti della cessione.
pag. 9/16 Su questa scorta risulta del tutto irrilevante che la stipula della cessione (che pacificamente può riguardare un credito futuro – vds. Corte di Cassazione Sez.
1, Sentenza n. 31896 del 10/12/20181) abbia preceduto o seguito il sorgere della posizione debitoria del nei confronti del Con.Ca.Ma.. CP_3
“La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha
natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia
individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi
la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che
vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza
che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione,
ma non della sua validità. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione
della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti,
cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento
contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo
esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora
intrapresa)”(Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018).
La genesi del credito risarcitorio oggetto di cessione non dipende, infatti,
dall'atto di cessione né in questo si immedesima, conseguendo invece alla mera onerosità del contratto di noleggio, su cui la cessione non ha alcuna incidenza.
Chiarito quanto precede - e ribadita l'onerosità del contratto intervenuto tra e il per il noleggio dell'auto sostitutiva - deve CP_3 Parte_1
adesso osservarsi che nel caso di specie è rimasto incontestato che:
- in data 28/8/2016 si sia verificato il sinistro allegato da parte attrice;
- tale sinistro abbia originato danni materiali al veicolo riferibile a CP_3
necessitanti di riparazione;
[...]
- per la riparazione di tali danni sia stato necessario impiegare mano d'opera per almeno 32 ore lavorative (pari a 4 giorni);
Come detto non è contestato che durante i lavori di riparazione del veicolo abbia usufruito del noleggio dell'auto sostitutiva offerta CP_3
dall'appellante (dunque, per almeno 4 giorni). pag. 10/16 L'entità della durata del noleggio e quindi del quantum del danno è incontestato dal convenuto.
Su questi presupposti deve certamente ritenersi provato il diritto al risarcimento del danno per noleggio dell'auto sostitutiva patito da CP_3
diritto di credito poi ceduto al e qui azionato.
[...] Parte_1
Occorre in tal senso ricordate che con riferimento all'onere della prova relativa del danno che ci occupa è indiscutibile che “il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità
del mezzo dì trasporto… (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del
2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli [invece]
deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del
danneggiamento del suo veicolo.
Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale
tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del
ragionamento presuntivo.
Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al
fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno
presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di
comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo
tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il
primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse
protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018). Con la
conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio,…, sono dovute
al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero
necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma
nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del
proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non
necessariamente per "esplicita prova" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n.
27389 del 2022).
pag. 11/16 Ebbene, in applicazione dei principi appena richiamati, si osserva che lo stesso atto di cessione (peraltro avvenuto pro solvendo, e dunque con permanenza dell'esposizione debitoria del ancorché in via sussidiaria) - offerto in CP_3
comunicazione al doc. 5 del fascicolo attoreo del primo grado -fornisce la prova che lo stesso abbia sostenuto la spesa per il noleggio dell'auto CP_3
sostitutiva, seppure soltanto esponendo la propria garanzia patrimoniale.
Stante la mancata contestazione del fatto che tale noleggio sia avvenuto nel tempo necessario alla riparazione del veicolo, deve poi ritenersi provato anche che tale spesa sia conseguenza diretta del sinistro del 28/8/2016 e del fermo tecnico dal medesimo originato.
Si desume, infatti, presuntivamente, dall'esistenza stessa del citato atto solutorio, che – nel periodo di indisponibilità del proprio CP_3
veicolo, abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi in conseguenza del sinistro occorso alla propria auto, ossia che (per usare le parole della Cassazione sopra citata)“il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della
propria”.
Risultano così provati ad opera dell'attore-appellante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sottesa al credito azionato, ossia l'evento illecito (il sinistro del 28 /08/2016), la sua antigiuridicità (invero pacifica tra le parti del presente giudizio), il danno conseguenza (consisto nell'impoverimento della sfera patrimoniale del danneggiata, per il valore attribuibile all'obbligazione di pagare il corrispettivo del noleggio del mezzo sostitutivo) nonché il nesso causale tra l'evento illecito e tale obbligazione di pagamento, la quale si pone in un rapporto di regolarità causale rispetto al sinistro, di cui,
peraltro, rappresenta concretizzazione del rischio specifico in astratto ipotizzabile (inutilizzabilità del veicolo proprio e necessità di sostituzione dello stesso, per l'ipotesi di incidente stradale).
Ferma la prova della sussistenza del danno patito, questo giudice, come detto, è
chiamato a operarne la liquidazione mediante le operazioni di aestimatio e
tassatio. pag. 12/16 A tal proposito deve rilevarsi che la congruità dell'ammontare del prezzo giornaliero praticato per il noleggio dell'auto sostitutiva non è stata neanche genericamente contestata dalla compagnia assicurativa, che non ha offerto parametri diversi di quantificazione.
In ragione di quanto precede e ritenuta la conformità del prezzo praticato a quello corrente nel relativo mercato, il credito risarcitorio, ceduto a parte attrice,
deve essere quantificato in euro 60,00 al giorno oltre IVA.
A ciò occorre ancora aggiungere che stante la prova della sussistenza del danno inerente il prezzo per il noleggio del veicolo sostitutivo e del nesso causale tra quest'ultimo e l'evento illecito, alcun rilevo può assumere il fatto che parte attrice non abbia offerto la prova che la cedente non potesse in alcun modo fare a meno del veicolo.
Preme ulteriormente ricordare, così da superare le difese dispiegate sul punto dall'appellata, che nessun rilievo può assumere la circostanza che nell'atto di cessione non siano specificati la data dello stesso e il debitore ceduto.
Tale cessione, infatti risulta certamente essere venuta ad esistenza prima dell'introduzione del giudizio (poiché nello stesso è stata depositata) e, come detto, alla stessa si può ben procedere “quando nel negozio dispositivo sia
individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023), senza che vi sia necessità
di ulteriori specificazione ai fini della validità del negozio.
Ancora, alcun rilievo può assumere la mancata notificazione della cessione all'appellante, prima dell'introduzione del giudizio;
come noto, infatti, “la
notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con
quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma
libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti
prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima
che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può
essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante pag. 13/16 citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto
o anche successivamente, nel corso del giudizio” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 20143 del 18/10/2005).
Ebbene nel caso di specie una simile comunicazione deve essere rintracciata nell'intimazione di pagamento di cui al doc. 6 di parte attrice.
In ragione di quanto precede, la domanda formulata da con Parte_1
riferimento al credito risarcitorio per noleggio di autovettura sostitutiva deve trovare accoglimento, con condanna solidale dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro € 292,80 oltre interessi legali dal 28.8.2016, giorno di conclusione del noleggio, al saldo.
La pretesa attorea deve invece essere rigettata con riferimento al danno relativo alle spese stragiudiziali
Come noto infatti:
- “in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di
assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il
risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è
configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini
di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per
evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di
qualche complessità” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del
13/04/2017);
- “l'art. 20 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'attività stragiudiziale svolta prima o
in concomitanza con l'attività giudiziale, dispone poi che vengano liquidati in base agli
appositi parametri dei compensi per le prestazioni stragiudiziali, le sole attività che
rivestano una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio.
Possono pertanto ribadirsi gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza già nella
vigenza dell'art. 2 del d.m. n. 127 del 2004, nel senso che i compensi previsti per le
prestazioni stragiudiziali sono dovuti … quand'anche il professionista abbia prestato la
sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari pag. 14/16 con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto,
come dispone il sopravvenuto art. 20 del d.m. n. 55 del 2014, una "autonoma
rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma
rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per
l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì
dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla
difficoltà ed al valore dell'affare” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
40828 del 2021).
Nel caso di specie non può affermarsi che la semplice messa in mora di cui al doc. 6 già citato possa assumere autonoma rilevanza rispetto all'attività
giudiziale poi prestata in giudizio, risultando al contrario certamente connessa e complementare rispetto a quest'ultima.
In tal senso si osservi, da un lato, che, come detto, la stessa ha assunto un rilievo anche quale notificazione della cessione ex art 1264 c.c. e, dall'altro, che lo stesso art. 4 del D.M. 55 del 2014 implicitamente conferma che dell'attività giudiziale fa parte anche la “corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il
cliente e con altri soggetti” (tanto da assumere la veste di criterio in ragione del quale effettuare la liquidazione del relativo compenso).
Il rigetto parziale della domanda attorea porta alla compensazione nella misura di ½ delle spese di lite, che per il resto debbono essere poste a carico delle parti convenute, risultate (seppure parzialmente) soccombenti.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in ragione del valore della controversia.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore e diversa questione sollevata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di ( e avverso la Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 974 del 2018, accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata come segue: pag. 15/16 - Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 292,80, oltre interessi legali dal giorno
[...]
della domanda (5.5.2018) al saldo;
- Rigetta per il resto le domande attoree;
- Compensa per ½ le spese di lite;
- condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore Parte_1
della quota di ½ delle spese del doppio grado di giudizio che
[...]
liquida in € 67,25 per esborsi ed € 404,00, oltre al 15 % per spese generali, I.V.A e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 07/02/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VALENTE LUCA P.IVA_1
appellante
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
CAROLIS GINANNESCHI ALESSANDRO
appellato
, residente a [...] CP_2
Appellato - contumace
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, in accoglimento dei motivi del su esteso appello riformi la Sentenza n. 974/18 del 20/12/2018 del
Giudice di Pace di Grosseto, Dott. Raffaele Basile, qui impugnata con la quale ha rigettato la domanda di 1° cure promossa da in quanto Parte_1
improponibile/inammissibile; in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che
( ), in persona dellegale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale a Milano (Mi), Corso Como, 17, in solido con CP_2
residente a [...], è tenuta al pagamento
[...]
nei confronti dell'appellante della somma di € 292,80 a titolo di rimborso danni per auto sostitutiva e/o che, comunque, sarà ritenuta di giustizia, oltre a rimborsare € 120,00 a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, il tutto,
oltre interessi dal dì del sinistro al saldo;
Con condanna alle spese e onorari professionali del presente giudizio di impugnazione, oltre spese generali e accessori come di legge”;
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in tesi: respingere l'appello proposto perché infondato,
confermando la sentenza impugnata e dichiarando la carenza di legittimazione attiva
della parte attrice;
n ipotesi: dichiarare comunque la carenza di legittimazione attiva della parte attrice e
per l'effetto respingere l'appello proposto;
in subordine, nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero l'invalidità e
l'inefficacia, della cessione del credito azionata;
in ipotesi: respingere la domanda per l'indebito frazionamento dell'indennizzo richiesto;
conseguentemente e per l'effetto, comunque respingere la domanda attrice perché
infondata e non provata;
Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e delle competenze
professionali di entrambi i gradi di giudizio “
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha convenuto dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Grosseto la compagnia il sig. Controparte_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di € 292,80, CP_2
pag. 2/16 oltre le spese legali afferenti la fase pre-contenziosa per ulteriori € 120,00 oltre accessori di legge.
DI seguito si riportano per chiarezza espositiva le allegazioni svolte dall'attore nell'atto di citazione in primo grado:
pag. 3/16 Costituitasi dinanzi al G.d.P. la si è opposta alla domanda Controparte_1
attorea, contestando la legittimazione attiva del Con.Ca.Ma. e sostenendo l'”inesistenza, inefficacia ed invalidità della cessione del credito” e l'infrazionabilità di quest'ultimo.
Il Giudice di prime cure -dichiarata la contumacia di assegnati i CP_2
termini per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente – ha trattenuto in decisione il giudizio, per poi definirlo con la sentenza oggi impugnata, di sui, di seguito si riporta la parte motivazionale:
Avverso tale provvedimento il ha dispiegato l'appello che oggi ci Parte_1
occupa, contestando la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la sua erroneità per aver ritenuto “non ammissibile la domanda” in ragione del disposto dell'art. 149 C.d.A.
pag. 4/16 Costituitasi in giudizio, la ha contrastato le avversarie Controparte_1
pretese sostenendone l'infondatezza.
A fronte dei motivi di appello di formulati, deve in primo luogo rilevarsi che,
nel caso di specie, non può parlarsi di nullità o mera apparenza della motivazione;
il giudice di pace, infatti, pur stringatamente, ha svolto un ragionamento a fronte del quale ha concluso per la “non proponibilità” della domanda attorea.
Tale conclusione – di cui si ammette lo scrutinio ex art 339 c.p.c. poiché relativa a violazione di norma sul procedimento – risulta però errata.
Come condivisibilmente osservato anche dal giudice di legittimità, infatti, "la
cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo
diritto, avendo per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore
al posto del precedente titolare del credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli
altri elementi.
La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel credito: il
cedente trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione
il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario.
In conseguenza della cessione, benchè venga ad essere modificato il soggetto attivo del
credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito
al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori
(art. 1263 c.c.), tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che
possono essere esperite a tutela del diritto ceduto. Tali principi generali non trovano
alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia
del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (in particolare nelle norme
sull'azione diretta contenute nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, in massima parte
recepite nel D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209).” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 22726 del 2019)
In tal senso la stessa Corte di Cassazione, “(con le sentenze nn. 51 e 52 del
10/01/2012) ha già evidenziato - affrontando il diverso ma contiguo tema della cedibilità
del credito vantato dal danneggiato, ex art. 144 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore pag. 5/16 del responsabile - che "nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del
debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista
un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera
cessione del credito.
"Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il
credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto
normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v.
Cass. 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel
medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v.
Cass. 20/10/2004, n. 210548).
"La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della
relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (art. 1264
c.c.), quest'ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non
già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando -diversamente dalla
delegazione - un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, nè rimanendo al
debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto
obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del
debitore di buona fede (v. Cass. 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la
presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata
come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria
del pagamento fatto al medesimo....".
"Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può
costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè
sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass. 13/05/2009, n. 11095;
05/11/2004, n. 21192, e già Cass. 21/04/1986, n. 2812), nè d'altro canto ricorrendo nel
caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.)....".
"La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le
garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i
quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri
connessi al contenuto e all'esercizio del credito..." "A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a pag. 6/16 tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del
credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass. 18/07/2006, n. 16383;
09/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della
tutela giurisdizionale dei diritti.
"Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei
confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante)
non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art.
18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in
ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale
del medesimo (art. 1374 c.c.)" (così in motivazione Cass. n. 51 del 2012, cit.).
Se dunque, in base alle considerazioni sopra esposte e qui pienamente condivise, il
cessionario del credito risarcitorio può esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei
confronti dell'assicuratore del responsabile, non si vede ragione per cui altrettanto non
debba affermarsi anche con riferimento all'azione diretta concessa, per un più rapido a
agevole soddisfacimento del credito, ex art. 149 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore
dello stesso danneggiato, ove in particolare si consideri che, ai fini in esame, e in
rapporto al credito ceduto, vi è sostanziale identità di posizione tra l'assicuratore del
danneggiato e l'assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege
del secondo, con tutti gli obblighi e gli oneri gravanti su quest'ultimo per quanto attiene
alla misura della responsabilità (chiara in tal senso la lettera dell'art. 149 cod. ass.,
comma 3 secondo la quale "l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di
risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione
dei rapporti fra le imprese medesime")” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
22726 del 2019; nello stesso senso cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8869 del 2021, secondo cui “in forza del negozio di cessione, il cessionario è
legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei
confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato”).
pag. 7/16 Quanto sopra chiarisce l'erroneità dell'assunto per il quale il giudice di prime cure ha dichiarato l'improponibilità dell'azione e permette di superare l'eccezione dell'appellato relativa al difetto di legittimazione dell'attore.
Ciò posto lo scrivente è chiamato a vagliare la fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall'attore in primo grado.
Su questa scorta, occorre in ogni caso svolgere una ulteriore premessa giuridica che permetta di ben inquadrare i termini della controversia.
Deve rilevarsi, infatti, che l'obbligazione fatta oggetto di cessione - per quanto concretizzata in una precisa somma dal cedente e dal cessionario - riguarda invero una obbligazione di valore, che trova - al pari di ogni obbligazione risarcitoria - il proprio primario oggetto non nel pagamento di una somma di denaro, ma nel ripristino della situazione antecedente alla commissione dell'illecito, mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato (che deve essere riportato nella situazione economica preesistente all'evento lesivo).
La quantificazione del danno patito (e dunque dell'entità del credito trasferito)
prescinde, dunque, dalla volontà e dalla indicazione manifestate dal danneggiato-cedente e dal terzo cessionario, dovendo necessariamente passare dal vaglio del giudice.
Quest'ultimo è infatti chiamato ad individuare il quantum debeatur in ragione delle operazioni di aestimatio (monetizzazione del valore dell'obbligazione al momento dell'insorgenza del danno) e successiva taxatio (aggiornamento del citato valore in base agli indici di rivalutazione).
Pertanto a essere rilevante - ai fini del riscontro dell'esistenza o meno di un danno risarcibile e della sua successiva quantificazione - non è tanto il fatto che il cessionario ed il cedente abbiano individuato nell'atto di cessione una precisa somma per il servizio di noleggio, quanto, piuttosto, che tale servizio abbia avuto effettivamente carattere oneroso.
Soltanto in questo caso può infatti ritenersi che il sinistro abbia impoverito la sfera economica del danneggiato e conseguentemente generato un danno risarcibile. pag. 8/16 Ebbene, la prova di tale onerosità emerge dalla semplice esistenza della fattura emessa dal nei confronti di (di cui al doc. 3 del Parte_1 CP_3
fascicolo di primo grado di parte attrice), dalla quale emerge che quest'ultimo dovesse pagare al primo la somma di euro 292,80.
In proposito deve poi osservarsi che è rimasto incontestato, in primo grado, che il abbia, in conseguenza del citato sinistro, usufruito, per almeno 4 CP_3
giorni, del noleggio dell'auto sostituiva di cui al citato doc. 3). Tale circostanza,
dunque, non può essere revocata in dubbio, seppure la convenuta abbia mosso
(generiche) censure in merito al periodo in cui il relativo utilizzo sarebbe concretamente avvenuto.
Deve ritenersi, conseguentemente, che, a fronte del godimento da parte di del veicolo sostitutivo, sia entrata nella sfera giuridico- CP_3
patrimoniale di quest'ultimo la correlativa obbligazione di pagarne il prezzo,
ingenerandosi così un impoverimento del suo patrimonio e, quindi, un danno patrimoniale risarcibile.
Alcun rilievo può assumere il fatto che tale obbligazione sia stata adempiuta mediante un atto (solutorio) di cessione del credito, anziché mediante il pagamento diretto ad opera del debitore.
Il diritto risarcitorio (poi ceduto), infatti, si immedesima nella posizione debitoria sorta in capo a e non dipende in alcun modo CP_3
dall'adempimento della relativa prestazione di pagamento.
Tale diritto risarcitorio, prescinde peraltro nel quantum dall'indicazione operata (in via autonoma) dal cedente e dal cessionario nel atto di cessione di cui al doc. 5 di parte attrice.
Nella validità della regola giuridica sintetizzata nel brocardo secondo cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, infatti, l'entità del credito oggetto di cessione, qui azionato – poiché credito di valore - non potrà che essere accertata dal giudice, secondo le operazioni di aestimatio e tassatio, nei limiti della somma negozialmente individuata dalle parti della cessione.
pag. 9/16 Su questa scorta risulta del tutto irrilevante che la stipula della cessione (che pacificamente può riguardare un credito futuro – vds. Corte di Cassazione Sez.
1, Sentenza n. 31896 del 10/12/20181) abbia preceduto o seguito il sorgere della posizione debitoria del nei confronti del Con.Ca.Ma.. CP_3
“La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha
natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia
individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi
la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che
vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza
che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione,
ma non della sua validità. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione
della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti,
cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento
contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo
esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora
intrapresa)”(Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018).
La genesi del credito risarcitorio oggetto di cessione non dipende, infatti,
dall'atto di cessione né in questo si immedesima, conseguendo invece alla mera onerosità del contratto di noleggio, su cui la cessione non ha alcuna incidenza.
Chiarito quanto precede - e ribadita l'onerosità del contratto intervenuto tra e il per il noleggio dell'auto sostitutiva - deve CP_3 Parte_1
adesso osservarsi che nel caso di specie è rimasto incontestato che:
- in data 28/8/2016 si sia verificato il sinistro allegato da parte attrice;
- tale sinistro abbia originato danni materiali al veicolo riferibile a CP_3
necessitanti di riparazione;
[...]
- per la riparazione di tali danni sia stato necessario impiegare mano d'opera per almeno 32 ore lavorative (pari a 4 giorni);
Come detto non è contestato che durante i lavori di riparazione del veicolo abbia usufruito del noleggio dell'auto sostitutiva offerta CP_3
dall'appellante (dunque, per almeno 4 giorni). pag. 10/16 L'entità della durata del noleggio e quindi del quantum del danno è incontestato dal convenuto.
Su questi presupposti deve certamente ritenersi provato il diritto al risarcimento del danno per noleggio dell'auto sostitutiva patito da CP_3
diritto di credito poi ceduto al e qui azionato.
[...] Parte_1
Occorre in tal senso ricordate che con riferimento all'onere della prova relativa del danno che ci occupa è indiscutibile che “il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità
del mezzo dì trasporto… (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del
2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli [invece]
deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del
danneggiamento del suo veicolo.
Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale
tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del
ragionamento presuntivo.
Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al
fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno
presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di
comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo
tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il
primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse
protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018). Con la
conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio,…, sono dovute
al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero
necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma
nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del
proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non
necessariamente per "esplicita prova" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n.
27389 del 2022).
pag. 11/16 Ebbene, in applicazione dei principi appena richiamati, si osserva che lo stesso atto di cessione (peraltro avvenuto pro solvendo, e dunque con permanenza dell'esposizione debitoria del ancorché in via sussidiaria) - offerto in CP_3
comunicazione al doc. 5 del fascicolo attoreo del primo grado -fornisce la prova che lo stesso abbia sostenuto la spesa per il noleggio dell'auto CP_3
sostitutiva, seppure soltanto esponendo la propria garanzia patrimoniale.
Stante la mancata contestazione del fatto che tale noleggio sia avvenuto nel tempo necessario alla riparazione del veicolo, deve poi ritenersi provato anche che tale spesa sia conseguenza diretta del sinistro del 28/8/2016 e del fermo tecnico dal medesimo originato.
Si desume, infatti, presuntivamente, dall'esistenza stessa del citato atto solutorio, che – nel periodo di indisponibilità del proprio CP_3
veicolo, abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi in conseguenza del sinistro occorso alla propria auto, ossia che (per usare le parole della Cassazione sopra citata)“il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della
propria”.
Risultano così provati ad opera dell'attore-appellante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sottesa al credito azionato, ossia l'evento illecito (il sinistro del 28 /08/2016), la sua antigiuridicità (invero pacifica tra le parti del presente giudizio), il danno conseguenza (consisto nell'impoverimento della sfera patrimoniale del danneggiata, per il valore attribuibile all'obbligazione di pagare il corrispettivo del noleggio del mezzo sostitutivo) nonché il nesso causale tra l'evento illecito e tale obbligazione di pagamento, la quale si pone in un rapporto di regolarità causale rispetto al sinistro, di cui,
peraltro, rappresenta concretizzazione del rischio specifico in astratto ipotizzabile (inutilizzabilità del veicolo proprio e necessità di sostituzione dello stesso, per l'ipotesi di incidente stradale).
Ferma la prova della sussistenza del danno patito, questo giudice, come detto, è
chiamato a operarne la liquidazione mediante le operazioni di aestimatio e
tassatio. pag. 12/16 A tal proposito deve rilevarsi che la congruità dell'ammontare del prezzo giornaliero praticato per il noleggio dell'auto sostitutiva non è stata neanche genericamente contestata dalla compagnia assicurativa, che non ha offerto parametri diversi di quantificazione.
In ragione di quanto precede e ritenuta la conformità del prezzo praticato a quello corrente nel relativo mercato, il credito risarcitorio, ceduto a parte attrice,
deve essere quantificato in euro 60,00 al giorno oltre IVA.
A ciò occorre ancora aggiungere che stante la prova della sussistenza del danno inerente il prezzo per il noleggio del veicolo sostitutivo e del nesso causale tra quest'ultimo e l'evento illecito, alcun rilevo può assumere il fatto che parte attrice non abbia offerto la prova che la cedente non potesse in alcun modo fare a meno del veicolo.
Preme ulteriormente ricordare, così da superare le difese dispiegate sul punto dall'appellata, che nessun rilievo può assumere la circostanza che nell'atto di cessione non siano specificati la data dello stesso e il debitore ceduto.
Tale cessione, infatti risulta certamente essere venuta ad esistenza prima dell'introduzione del giudizio (poiché nello stesso è stata depositata) e, come detto, alla stessa si può ben procedere “quando nel negozio dispositivo sia
individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023), senza che vi sia necessità
di ulteriori specificazione ai fini della validità del negozio.
Ancora, alcun rilievo può assumere la mancata notificazione della cessione all'appellante, prima dell'introduzione del giudizio;
come noto, infatti, “la
notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con
quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma
libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti
prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima
che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può
essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante pag. 13/16 citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto
o anche successivamente, nel corso del giudizio” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 20143 del 18/10/2005).
Ebbene nel caso di specie una simile comunicazione deve essere rintracciata nell'intimazione di pagamento di cui al doc. 6 di parte attrice.
In ragione di quanto precede, la domanda formulata da con Parte_1
riferimento al credito risarcitorio per noleggio di autovettura sostitutiva deve trovare accoglimento, con condanna solidale dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro € 292,80 oltre interessi legali dal 28.8.2016, giorno di conclusione del noleggio, al saldo.
La pretesa attorea deve invece essere rigettata con riferimento al danno relativo alle spese stragiudiziali
Come noto infatti:
- “in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di
assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il
risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è
configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini
di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per
evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di
qualche complessità” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del
13/04/2017);
- “l'art. 20 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'attività stragiudiziale svolta prima o
in concomitanza con l'attività giudiziale, dispone poi che vengano liquidati in base agli
appositi parametri dei compensi per le prestazioni stragiudiziali, le sole attività che
rivestano una "autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio.
Possono pertanto ribadirsi gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza già nella
vigenza dell'art. 2 del d.m. n. 127 del 2004, nel senso che i compensi previsti per le
prestazioni stragiudiziali sono dovuti … quand'anche il professionista abbia prestato la
sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari pag. 14/16 con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto,
come dispone il sopravvenuto art. 20 del d.m. n. 55 del 2014, una "autonoma
rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma
rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per
l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì
dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla
difficoltà ed al valore dell'affare” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
40828 del 2021).
Nel caso di specie non può affermarsi che la semplice messa in mora di cui al doc. 6 già citato possa assumere autonoma rilevanza rispetto all'attività
giudiziale poi prestata in giudizio, risultando al contrario certamente connessa e complementare rispetto a quest'ultima.
In tal senso si osservi, da un lato, che, come detto, la stessa ha assunto un rilievo anche quale notificazione della cessione ex art 1264 c.c. e, dall'altro, che lo stesso art. 4 del D.M. 55 del 2014 implicitamente conferma che dell'attività giudiziale fa parte anche la “corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il
cliente e con altri soggetti” (tanto da assumere la veste di criterio in ragione del quale effettuare la liquidazione del relativo compenso).
Il rigetto parziale della domanda attorea porta alla compensazione nella misura di ½ delle spese di lite, che per il resto debbono essere poste a carico delle parti convenute, risultate (seppure parzialmente) soccombenti.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in ragione del valore della controversia.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore e diversa questione sollevata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di ( e avverso la Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 974 del 2018, accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata come segue: pag. 15/16 - Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 292,80, oltre interessi legali dal giorno
[...]
della domanda (5.5.2018) al saldo;
- Rigetta per il resto le domande attoree;
- Compensa per ½ le spese di lite;
- condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore Parte_1
della quota di ½ delle spese del doppio grado di giudizio che
[...]
liquida in € 67,25 per esborsi ed € 404,00, oltre al 15 % per spese generali, I.V.A e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 07/02/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 16/16