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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 898/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del
28 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 898/2019 R.G.
Promossa
dall' con sede in via Università n. 40 (c.f. , Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Marini e
Lucia Caterina Fancello, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in presso gli Controparte_1 Pt_1
uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2019 l' ha agito in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale nei confronti dell' , domandando l'annullamento, previa sospensione, CP_1
pagina 1 di 3 dell'avviso di addebito n. 325 2018 00054763 88 000, mediante il quale era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.479.965,87.
L'avviso di addebito opposto originava, secondo quanto in esso contenuto, dal controllo della posizione contributiva relativa all'Estratto Conto Azienda (ECA) dell'anno 2012, che evidenziava contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Dipendenti pubblici, per la predetta somma complessiva euro 2.479.965,87.
A fondamento del ricorso, l'Amministrazione universitaria ha addotto che il predetto importo non riguardava affatto contributi dovuti, ma era conseguenza di un problema tecnico informatico di acquisizione delle informazioni da parte dell' , sede di peraltro, ben noto all'Istituto. CP_1 Pt_1
La squadratura dell'ECA 2012 non era, infatti, da imputare a omissioni contributive dell'anno
2012, ma a periodi precedenti per i quali i contributi erano stati versati a suo tempo.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
3. All'udienza del 14 maggio 2019 il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Sono stati disposti vari rinvii d'udienza, richiesti dall' ed ai quali l' non si è Parte_1 CP_1
opposto, al fine di provvedere alla sistemazione contabile delle partite, e quindi al fine di addivenire allo sgravio integrale della posizione contributiva dell' ricorrente rispetto alle pretese fatte Parte_1
valere dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_1
Con le note 22 marzo 2024 l' ha dato atto che la procedura di corretta imputazione dei CP_1
versamenti effettuati dall'Università si era perfezionata, con relativa sistemazione e compensazione di tutte le eccedenze con i crediti iscritti a ruolo e portati dall'avviso di addebito opposto.
Ha allegato l'estratto Escocar aggiornato riportante saldo zero, la comunicazione PEC inviata alla ricorrente per confermare l'intervenuto sgravio, nonché ulteriori interlocuzione a chiarimento.
All'udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata tenuta in decisione.
********
pagina 2 di 3 4. Deve essere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Come detto, e come precisato nella mail del 27 febbraio 2024 inviata dall' all' , CP_1 Parte_1
l'avviso di addebito opposto, riferito all'ECA 2012, è stato sgravato, essendo stata disposta la compensazione dei crediti presenti nell'ECA 2005/2007 sino alla concorrenza del debito portato nell'avviso di addebito opposto.
Pertanto, essendo stata raggiunta la coerenza contabile della situazione contributiva dell'Amministrazione ricorrente con l'eliminazione delle squadrature che avevano dato origine all'avviso di addebito opposto, il medesimo deve essere annullato.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, come da esse richiesto a verbale e sussistendovi giusti motivi, atteso il complesso lavoro di ricostruzione della situazione contabile che ha visti impegnati gli uffici dei due Enti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) annulla l'avviso di addebito n. 325 2018 00054763 88 000; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 28 maggio 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del
28 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 898/2019 R.G.
Promossa
dall' con sede in via Università n. 40 (c.f. , Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Marini e
Lucia Caterina Fancello, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in presso gli Controparte_1 Pt_1
uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2019 l' ha agito in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale nei confronti dell' , domandando l'annullamento, previa sospensione, CP_1
pagina 1 di 3 dell'avviso di addebito n. 325 2018 00054763 88 000, mediante il quale era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.479.965,87.
L'avviso di addebito opposto originava, secondo quanto in esso contenuto, dal controllo della posizione contributiva relativa all'Estratto Conto Azienda (ECA) dell'anno 2012, che evidenziava contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Dipendenti pubblici, per la predetta somma complessiva euro 2.479.965,87.
A fondamento del ricorso, l'Amministrazione universitaria ha addotto che il predetto importo non riguardava affatto contributi dovuti, ma era conseguenza di un problema tecnico informatico di acquisizione delle informazioni da parte dell' , sede di peraltro, ben noto all'Istituto. CP_1 Pt_1
La squadratura dell'ECA 2012 non era, infatti, da imputare a omissioni contributive dell'anno
2012, ma a periodi precedenti per i quali i contributi erano stati versati a suo tempo.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
3. All'udienza del 14 maggio 2019 il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Sono stati disposti vari rinvii d'udienza, richiesti dall' ed ai quali l' non si è Parte_1 CP_1
opposto, al fine di provvedere alla sistemazione contabile delle partite, e quindi al fine di addivenire allo sgravio integrale della posizione contributiva dell' ricorrente rispetto alle pretese fatte Parte_1
valere dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_1
Con le note 22 marzo 2024 l' ha dato atto che la procedura di corretta imputazione dei CP_1
versamenti effettuati dall'Università si era perfezionata, con relativa sistemazione e compensazione di tutte le eccedenze con i crediti iscritti a ruolo e portati dall'avviso di addebito opposto.
Ha allegato l'estratto Escocar aggiornato riportante saldo zero, la comunicazione PEC inviata alla ricorrente per confermare l'intervenuto sgravio, nonché ulteriori interlocuzione a chiarimento.
All'udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata tenuta in decisione.
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pagina 2 di 3 4. Deve essere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Come detto, e come precisato nella mail del 27 febbraio 2024 inviata dall' all' , CP_1 Parte_1
l'avviso di addebito opposto, riferito all'ECA 2012, è stato sgravato, essendo stata disposta la compensazione dei crediti presenti nell'ECA 2005/2007 sino alla concorrenza del debito portato nell'avviso di addebito opposto.
Pertanto, essendo stata raggiunta la coerenza contabile della situazione contributiva dell'Amministrazione ricorrente con l'eliminazione delle squadrature che avevano dato origine all'avviso di addebito opposto, il medesimo deve essere annullato.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, come da esse richiesto a verbale e sussistendovi giusti motivi, atteso il complesso lavoro di ricostruzione della situazione contabile che ha visti impegnati gli uffici dei due Enti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) annulla l'avviso di addebito n. 325 2018 00054763 88 000; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 28 maggio 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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