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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Rina Aronne e dall'avv. Valentina Gemma Filardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, Via XX Settembre n. 133;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Danilo Giuseppe Acinapura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Policoro, alla via Agrigento n. 14
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
05/01/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con la Parte_1
resistente in data 6/8/2017 a AN del LL (PZ), iscritto nel Controparte_1
Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune all'anno 2017 , Parte 2 Serie A, Atto
N. 1; che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che la comunione matrimoniale, inizialmente felice, nel corso degli anni andava man mano dissolvendosi per insanabili contrasti caratteriali tra i predetti, rendendo la prosecuzione del rapporto insostenibile ed intollerabile al punto che, venuta meno l' affectio coniugalis, il depositava presso il Parte_1
Tribunale di Castrovillari ricorso per separazione giudiziale, rubricato al proc. civ. n.
2848/2022 RGAC, cui seguiva nelle more di causa, un'intesa, con trasformazione della incardinata separazione in consensuale;
che la separazione veniva omologata dal Tribunale di
Castrovillari con decreto emesso in data 13/4/2023; che. ottenuta l 'autorizzazione del Tribunale a vivere separati, i medesimi coniugi iniziavano, di fatto, a vivere separatamente, non intervenendo da quel momento in poi alcuna riconciliazione né apparendo più possibile e plausibile ricostruire l'unione materiale e spirituale tra gli stessi che, pertanto, mai riprendevano, neppure in via temporanea, la convivenza;
che il in Parte_1
particolare, si trasferiva definitivamente a Cerchiara di Calabria, in Via Regina E lena n. 33, luogo di attuale residenza, come da relativa, mentre la andava a vivere in AN CP_1
del LL;
che i predetti coniugi sono economicamente autosufficienti, atteso che il Parte_1
presta servizio quale Comandante della Stazione Carabinieri di Morano (CS), Nucleo
Forestale Parco del LL, percependo uno stipendio netto annuo di € 32.407,00, mentre la lavora presso un'attività commerciale in Policoro, all'interno del Centro commerciale CP_1 denominato “Heraclea” già sin dall'ultimo periodo del matrimonio.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AN del LL PZ) in data
6.8.2017 , iscritto nel Registro degli atti del matrimonio del medesimo all' Anno 2017 , Parte
2 , Serie A, Atto N. 1 , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente Parte_1
qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica
[...]
collegata al matrimonio nei confronti di , revocando , l'obbligo del Controparte_1 ricorrente di versare mensilmente entro il 05 di ogni mese … la somma di euro 200,00 in favore della stessa, previamente stabilito nell' accordo di separazione consensuale recepito nel Decreto di Omologa del Tribunale di Castrovillari del 13.4.2023 in relazione al proc. civ. n. 2848.2022 RGAC, avendo la resistente ormai un regolare contratto Controparte_1 di lavoro e, di conseguenza, un'entrata stabile e congrua alle sue esigenze, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2024 si costituiva in giudizio
, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civile del Controparte_1 matrimonio, contestando, tuttavia, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, non disponendo la resistente delle risorse minime indispensabili per vivere adeguatamente. Evidenziava, in proposito, di lavorare con contratto part-time con reddito annuo pari a circa €3.000,00; deduceva, inoltre, di aver avviato e concluso un master in lingua spagnola ad integrazione della laurea in lingue precedentemente conseguita, a testimonianza dell'impegno profuso nella ricerca di una posizione lavorativa conforme alle proprie possibilità.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “
1. Rigettare la richiesta del ricorrente e per
l'effetto confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 (€duecento/00) mensili così come sancito nell'atto di separazione tra le parti omologato in data 06/04/2023; 2. Dichiarare la completa cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 06/08/2017. Con vittoria di diritti, spese e onorari come per legge.” Parte_1
Sentite le parti personalmente all'udienza del 09/04/2024, il Giudice delegato alla trattazione confermava provvisoriamente le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di
Castrovillari e rinviava all'udienza del 10/09/2024 per la precisazione delle conclusioni, riservando alla decisione definitiva ogni statuizione in ordine alla debenza di un assegno divorzile in favore della resistente. All'esito della trattazione cartolare del 10/09/2024 la causa veniva quindi rinviata per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza cartolare del 06/02/2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c. previa trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
In data 21/03/2025 il P.M. concludeva nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari, R.G. N. 2848/2022, depositato in data 13/04/2023. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n.
55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
, parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendone la temporanea necessità al fine di garantire alla stessa un tenore di vita dignitoso nel periodo di tempo necessario al raggiungimento della propria indipendenza economica.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla Parte_1
corresponsione di un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-
11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass.
S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa.
Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia infondata, non avendo la allegato, prima CP_1 ancora che provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso, peraltro, che nessuna allegazione risulta formulata sul punto.
Aggiungasi, inoltre, che la non ha nemmeno offerto elementi da cui desumere CP_1
l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, essendo per contro emerso in sede di libero ascolto che ella lavora, seppur non stabilmente (“Sono laureata in lingue ed ho conseguito un master. Evidenzio che da una settimana circa lavoro nella scuola come assistente amministrativo, avendo avuto una supplenza breve fino al 30 aprile in provincia di Bologna, precisamente a Porretta Terme. Fino a prima di Pasqua ho lavorato come commessa in un centro commerciale sito in Policoro.” cfr. verbale di udienza del
09/04/2024), circostanza ulteriormente riscontrata dalla documentazione depositata in data
29/01/2025 dalla resistente, dalla quale si evince che la stessa ha stipulato altro contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. con decorrenza dal 12/12/2024 fino al 11/03/2025 e che prova l'abilità al lavoro della stessa.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in AN di LL (PZ) il Parte_1 Controparte_1
06/08/2017 (Reg. atti di matrimonio Anno 2017, Atto N. 1 parte 2 serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AN di LL (PZ) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Rina Aronne e dall'avv. Valentina Gemma Filardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, Via XX Settembre n. 133;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Danilo Giuseppe Acinapura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Policoro, alla via Agrigento n. 14
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
05/01/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con la Parte_1
resistente in data 6/8/2017 a AN del LL (PZ), iscritto nel Controparte_1
Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune all'anno 2017 , Parte 2 Serie A, Atto
N. 1; che dall'unione coniugale non nascevano figli;
che la comunione matrimoniale, inizialmente felice, nel corso degli anni andava man mano dissolvendosi per insanabili contrasti caratteriali tra i predetti, rendendo la prosecuzione del rapporto insostenibile ed intollerabile al punto che, venuta meno l' affectio coniugalis, il depositava presso il Parte_1
Tribunale di Castrovillari ricorso per separazione giudiziale, rubricato al proc. civ. n.
2848/2022 RGAC, cui seguiva nelle more di causa, un'intesa, con trasformazione della incardinata separazione in consensuale;
che la separazione veniva omologata dal Tribunale di
Castrovillari con decreto emesso in data 13/4/2023; che. ottenuta l 'autorizzazione del Tribunale a vivere separati, i medesimi coniugi iniziavano, di fatto, a vivere separatamente, non intervenendo da quel momento in poi alcuna riconciliazione né apparendo più possibile e plausibile ricostruire l'unione materiale e spirituale tra gli stessi che, pertanto, mai riprendevano, neppure in via temporanea, la convivenza;
che il in Parte_1
particolare, si trasferiva definitivamente a Cerchiara di Calabria, in Via Regina E lena n. 33, luogo di attuale residenza, come da relativa, mentre la andava a vivere in AN CP_1
del LL;
che i predetti coniugi sono economicamente autosufficienti, atteso che il Parte_1
presta servizio quale Comandante della Stazione Carabinieri di Morano (CS), Nucleo
Forestale Parco del LL, percependo uno stipendio netto annuo di € 32.407,00, mentre la lavora presso un'attività commerciale in Policoro, all'interno del Centro commerciale CP_1 denominato “Heraclea” già sin dall'ultimo periodo del matrimonio.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AN del LL PZ) in data
6.8.2017 , iscritto nel Registro degli atti del matrimonio del medesimo all' Anno 2017 , Parte
2 , Serie A, Atto N. 1 , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente Parte_1
qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica
[...]
collegata al matrimonio nei confronti di , revocando , l'obbligo del Controparte_1 ricorrente di versare mensilmente entro il 05 di ogni mese … la somma di euro 200,00 in favore della stessa, previamente stabilito nell' accordo di separazione consensuale recepito nel Decreto di Omologa del Tribunale di Castrovillari del 13.4.2023 in relazione al proc. civ. n. 2848.2022 RGAC, avendo la resistente ormai un regolare contratto Controparte_1 di lavoro e, di conseguenza, un'entrata stabile e congrua alle sue esigenze, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2024 si costituiva in giudizio
, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civile del Controparte_1 matrimonio, contestando, tuttavia, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, non disponendo la resistente delle risorse minime indispensabili per vivere adeguatamente. Evidenziava, in proposito, di lavorare con contratto part-time con reddito annuo pari a circa €3.000,00; deduceva, inoltre, di aver avviato e concluso un master in lingua spagnola ad integrazione della laurea in lingue precedentemente conseguita, a testimonianza dell'impegno profuso nella ricerca di una posizione lavorativa conforme alle proprie possibilità.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “
1. Rigettare la richiesta del ricorrente e per
l'effetto confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 (€duecento/00) mensili così come sancito nell'atto di separazione tra le parti omologato in data 06/04/2023; 2. Dichiarare la completa cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 06/08/2017. Con vittoria di diritti, spese e onorari come per legge.” Parte_1
Sentite le parti personalmente all'udienza del 09/04/2024, il Giudice delegato alla trattazione confermava provvisoriamente le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di
Castrovillari e rinviava all'udienza del 10/09/2024 per la precisazione delle conclusioni, riservando alla decisione definitiva ogni statuizione in ordine alla debenza di un assegno divorzile in favore della resistente. All'esito della trattazione cartolare del 10/09/2024 la causa veniva quindi rinviata per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza cartolare del 06/02/2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c. previa trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
In data 21/03/2025 il P.M. concludeva nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari, R.G. N. 2848/2022, depositato in data 13/04/2023. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n.
55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
, parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendone la temporanea necessità al fine di garantire alla stessa un tenore di vita dignitoso nel periodo di tempo necessario al raggiungimento della propria indipendenza economica.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla Parte_1
corresponsione di un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-
11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass.
S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa.
Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia infondata, non avendo la allegato, prima CP_1 ancora che provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso, peraltro, che nessuna allegazione risulta formulata sul punto.
Aggiungasi, inoltre, che la non ha nemmeno offerto elementi da cui desumere CP_1
l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, essendo per contro emerso in sede di libero ascolto che ella lavora, seppur non stabilmente (“Sono laureata in lingue ed ho conseguito un master. Evidenzio che da una settimana circa lavoro nella scuola come assistente amministrativo, avendo avuto una supplenza breve fino al 30 aprile in provincia di Bologna, precisamente a Porretta Terme. Fino a prima di Pasqua ho lavorato come commessa in un centro commerciale sito in Policoro.” cfr. verbale di udienza del
09/04/2024), circostanza ulteriormente riscontrata dalla documentazione depositata in data
29/01/2025 dalla resistente, dalla quale si evince che la stessa ha stipulato altro contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. con decorrenza dal 12/12/2024 fino al 11/03/2025 e che prova l'abilità al lavoro della stessa.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in AN di LL (PZ) il Parte_1 Controparte_1
06/08/2017 (Reg. atti di matrimonio Anno 2017, Atto N. 1 parte 2 serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AN di LL (PZ) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco