Articolo 4 della Legge 31 luglio 1956, n. 1085
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9 ottobre 1956
Art. 4.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1955-56 e 1956-57 si provvede, rispettivamente, con riduzione dal capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta al precedente art. 3.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1956