TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3613/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3613/2023 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1989, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Concetta Cancemi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concetta Cancemi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
pagina 1 di 4 All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.9.2023 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
16.2.2015) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di versarle la somma di euro 300,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, con nota scritta del 22.10.2024 l'avvocato
Cancemi dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti, che depositava telematicamente unitamente alla procura alle liti conferitale da . Controparte_1
In dettaglio, in seno all'accordo le parti chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, nei termini che seguono:
“1. Permettere al padre naturale, sig. di visitare il proprio figlio Controparte_2 quanto più lo gradisce con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre, anche in relazione agli impegni del minore scolastici ed extrascolastici, tutto ciò anche in riferimento ai periodi relativi alle festività religiose e natalizie ed in ogni altro periodo dell'anno, curando di assicurare e garantire le condizioni affinchè il minore possa mantenere cordiale e costante rapporto non solo con i genitori ma anche con i rispettivi ascendenti e parenti;
2.fare corrispondere dal sig. a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_2 figlio minore la somma mensile pari ad € 150,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
pagina 2 di 4
3.rivalutare detta somma di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
4.disporre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare alla sig.ra Controparte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie, nel rispetto delle linee guida Parte_1 adottate dal Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
5.disporre che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
6.disporre che la sig.ra e si diano il reciproco Parte_1 Controparte_2 consenso al rilascio del passaporto, liberi di recarsi all'estero per motivi turistici o di lavoro;
7.il padre sottoscrive altresì il piano genitoriale che viene allegato alla presente”.
All'udienza del 2.10.2025 le parti confermavano la volontà di ottenere una pronuncia sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in conformità all'accordo raggiunto e, ad integrazione di esso, precisavano di richiedere il regime di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la mamma.
Alla medesima udienza, preso atto delle pattuizioni intercorse tra gli ex partners, il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti e integrate all'udienza del 2.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al piccolo l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, Per_1 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle pagina 3 di 4 rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore meglio specificate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3613/2023 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1989, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Concetta Cancemi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concetta Cancemi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
pagina 1 di 4 All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.9.2023 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
16.2.2015) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di versarle la somma di euro 300,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, con nota scritta del 22.10.2024 l'avvocato
Cancemi dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti, che depositava telematicamente unitamente alla procura alle liti conferitale da . Controparte_1
In dettaglio, in seno all'accordo le parti chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, nei termini che seguono:
“1. Permettere al padre naturale, sig. di visitare il proprio figlio Controparte_2 quanto più lo gradisce con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre, anche in relazione agli impegni del minore scolastici ed extrascolastici, tutto ciò anche in riferimento ai periodi relativi alle festività religiose e natalizie ed in ogni altro periodo dell'anno, curando di assicurare e garantire le condizioni affinchè il minore possa mantenere cordiale e costante rapporto non solo con i genitori ma anche con i rispettivi ascendenti e parenti;
2.fare corrispondere dal sig. a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_2 figlio minore la somma mensile pari ad € 150,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
pagina 2 di 4
3.rivalutare detta somma di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
4.disporre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare alla sig.ra Controparte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie, nel rispetto delle linee guida Parte_1 adottate dal Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
5.disporre che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
6.disporre che la sig.ra e si diano il reciproco Parte_1 Controparte_2 consenso al rilascio del passaporto, liberi di recarsi all'estero per motivi turistici o di lavoro;
7.il padre sottoscrive altresì il piano genitoriale che viene allegato alla presente”.
All'udienza del 2.10.2025 le parti confermavano la volontà di ottenere una pronuncia sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in conformità all'accordo raggiunto e, ad integrazione di esso, precisavano di richiedere il regime di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la mamma.
Alla medesima udienza, preso atto delle pattuizioni intercorse tra gli ex partners, il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti e integrate all'udienza del 2.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al piccolo l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, Per_1 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle pagina 3 di 4 rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore meglio specificate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4