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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 21104/22 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22.01.2025 vertente
TRA
L' (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'A.U. elettivamente domiciliato in Milano Via Parte_2
Cesare Battisti n.23, presso lo studio dell'Avvocato Diego Monteleone che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio.
Attrice
E
(C.F. – P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del procuratore speciale “ad negotia” sig. in CP_2 forza di procura speciale del 16.12.2016, (rogito Notaio Dott. in Bologna;
Rep. n. 84761, Racc. n. 8412) Persona_1 rappresentata e difesa, per procura speciale in atti dall'Avvocato
Antonino Geromino La Russa, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18.
Convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 5 eccezione e deduzione, così provvedere: 1) condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante, a Controparte_3 corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di
€ 6.345,05, ovvero la somma che in corso di causa è risultata dovuta, quale indennizzo per i danni subiti dalla vettura “Range Rover
Evoque”, targata FK837PG, in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c.
e rivalutazione;
2) condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di mediazione per € 48,80 oltre al compenso legale per tale procedura che si indica in € 441,00 oltre oneri di legge ex DM 55/14; 3) condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
In via istruttoria reiterava le medesime istanze avanzate in corso di causa.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in atti, la non debenza dell'indennizzo assicurativo richiesto dall'attrice, rigettando qualsivoglia domanda da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_3
; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa
[...] come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dall' Controparte_4
per chiedere che fosse
[...] Controparte_3 condannata a corrispondere a parte attrice, quale cessionaria del credito, euro 6.345,05, a titolo di indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Range Rover Evoque” tg. FK837PG, a seguito dell'evento occorso in data 17.11.2020.
Infatti, il sig. proprietario dell'auto, accertava Parte_3
pagina 2 di 5 che, durante la notte ignoti avevano danneggiato l'auto lungo tutta la carrozzeria, causando i danni precisati nella querela sporta presso i Carabinieri del Comando di Segrate e denunciati anche alla propria agenzia d'assicurazioni.
Parte attrice riferiva poi di avere acquistato il credito del sig.
di euro 8.845,05, pari al costo delle riparazioni e di avere Pt_3 invano richiesto a di corrispondere l'indennizzo di euro CP_3
6.345,05, al netto della franchigia di euro 2.500,00 prevista dalla polizza per i casi di “atti vandalici” e di riparazioni eseguite presso carrozzeria non autorizzata.
Costituendosi chiedeva che la domanda Controparte_3 avanzata dalla società attrice fosse rigettata.
La Compagnia, in particolare, deduceva: che il perito sig.
incaricato di visionare il veicolo danneggiato, attestava Per_2 un costo per le riparazioni di euro 2.131,50 al netto di IVA;
che secondo quanto riscontrato dal Perito la vettura era stata oggetto di precedenti atti vandalici ed era stata riverniciata “da bianco a nero”; che il sig. veniva incaricato anche di visionare il Per_2 veicolo riparato, ma la vettura non veniva messa a disposizione;
che il sig. in data 26.05.2022, denunciava un nuovo Parte_3 episodio vandalico, per il quale veniva aperto un altro sinistro;
che l'ennesima riverniciatura del veicolo, eseguita a maggio del 2022, impediva qualsiasi verifica tecnica, anche mediante CTU, della coerenza delle voci di danno esposte nella fattura 593 del 20.05.2021 prodotta da parte attrice.
Tanto premesso la domanda è fondata nei termini che seguono.
Il danneggiamento del veicolo in data 17.11.2020 non veniva espressamente contestato da parte convenuta e trovava riscontro nella denuncia – querela sporta presso i Carabinieri del comando di Segrate dal sig. (doc 3 parte convenuta) e nella relazione del Pt_3
15.12.2020 (doc. 1 parte convenuta) nella quale il Perito della
Compagnia, sig. , stimava un importo per le riparazioni di Per_2 euro 2.131,50 al netto dell'IVA, attestando la “Coerenza del danno”;
pagina 3 di 5 Inoltre, il testimone che lavorava presso Testimone_1
l' affermava, rispondendo al Parte_1 cap. 3 della memoria 183 sesto comma c.p.c. n. 2 di parte attrice:
“ricordo che la vettura che mi si legge è stata ricoverata presso la carrozzeria attrice dove lavoravo e che aveva delle righe sulla carrozzeria e sui fari, non ricordo precisamente di che entità”.
I danni subiti dal veicolo, tuttavia risultano provati nei soli limiti nella relazione redatta dal Perito della Compagnia.
Il testimone di cui sopra, infatti, non era in grado di descrivere esattamente lo stato del veicolo.
Risulta inoltre, per quanto confermato dal medesimo, che la vettura veniva poi nuovamente danneggiata e rispristinata.
Ciò rendeva impossibile appurare, anche tramite c.t.u., l'ammontare dei danni riferibili all'evento del 17.11.2020 e pertanto non veniva ammessa la richiesta avanzata da parte attrice di disporre accertamenti del seguente tenore: “Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo vettura “Range Rover Evoque, targata FK837PG, in occasione dell'evento per cui è causa”.
Per analoghe ragioni, risultavano non dirimenti le fotografie prodotte dall' quale allegato n. 9, prive di data certa. Parte_1
A ciò si aggiunga che neppure al Perito della Compagnia era possibile verificare a posteriori le riparazioni effettuate, così da poterne verificare i costi. Infatti, il sig. scriveva e confermava Per_2 in udienza che né l'automobile né i pezzi sostituiti gli venivano mostrati dopo le lavorazioni, nonostante le sue richieste.
Per quanto sopra in persona del legale Controparte_3 rappresentante, deve essere condannata a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di euro 2600,00 al netto della franchigia fissa di euro 2.500,00 prevista dalla polizza per i casi di atti vandalici con riparazione presso carrozzeria non convenzionata e cioè la somma di euro 100,00 rivalutata all'attualità in euro 120,00, trattandosi di debito di valore. Su tale importo pagina 4 di 5 dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Non risultano dovuti ulteriori interessi c.d. “compensativi”, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. 7216/2025), in difetto di allegazione circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno subito, considerata anche l'esiguità dell'importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore del “decisum” ed ai parametri di cui al d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: condanna a corrispondere Controparte_3 all' la somma di euro 120,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite in favore dell' che liquida Parte_1 in complessivi euro 662,00 per compenso professionale euro 264,00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
Milano 12.05.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 21104/22 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22.01.2025 vertente
TRA
L' (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'A.U. elettivamente domiciliato in Milano Via Parte_2
Cesare Battisti n.23, presso lo studio dell'Avvocato Diego Monteleone che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio.
Attrice
E
(C.F. – P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del procuratore speciale “ad negotia” sig. in CP_2 forza di procura speciale del 16.12.2016, (rogito Notaio Dott. in Bologna;
Rep. n. 84761, Racc. n. 8412) Persona_1 rappresentata e difesa, per procura speciale in atti dall'Avvocato
Antonino Geromino La Russa, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18.
Convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 5 eccezione e deduzione, così provvedere: 1) condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante, a Controparte_3 corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di
€ 6.345,05, ovvero la somma che in corso di causa è risultata dovuta, quale indennizzo per i danni subiti dalla vettura “Range Rover
Evoque”, targata FK837PG, in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c.
e rivalutazione;
2) condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di mediazione per € 48,80 oltre al compenso legale per tale procedura che si indica in € 441,00 oltre oneri di legge ex DM 55/14; 3) condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
In via istruttoria reiterava le medesime istanze avanzate in corso di causa.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in atti, la non debenza dell'indennizzo assicurativo richiesto dall'attrice, rigettando qualsivoglia domanda da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_3
; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa
[...] come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dall' Controparte_4
per chiedere che fosse
[...] Controparte_3 condannata a corrispondere a parte attrice, quale cessionaria del credito, euro 6.345,05, a titolo di indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Range Rover Evoque” tg. FK837PG, a seguito dell'evento occorso in data 17.11.2020.
Infatti, il sig. proprietario dell'auto, accertava Parte_3
pagina 2 di 5 che, durante la notte ignoti avevano danneggiato l'auto lungo tutta la carrozzeria, causando i danni precisati nella querela sporta presso i Carabinieri del Comando di Segrate e denunciati anche alla propria agenzia d'assicurazioni.
Parte attrice riferiva poi di avere acquistato il credito del sig.
di euro 8.845,05, pari al costo delle riparazioni e di avere Pt_3 invano richiesto a di corrispondere l'indennizzo di euro CP_3
6.345,05, al netto della franchigia di euro 2.500,00 prevista dalla polizza per i casi di “atti vandalici” e di riparazioni eseguite presso carrozzeria non autorizzata.
Costituendosi chiedeva che la domanda Controparte_3 avanzata dalla società attrice fosse rigettata.
La Compagnia, in particolare, deduceva: che il perito sig.
incaricato di visionare il veicolo danneggiato, attestava Per_2 un costo per le riparazioni di euro 2.131,50 al netto di IVA;
che secondo quanto riscontrato dal Perito la vettura era stata oggetto di precedenti atti vandalici ed era stata riverniciata “da bianco a nero”; che il sig. veniva incaricato anche di visionare il Per_2 veicolo riparato, ma la vettura non veniva messa a disposizione;
che il sig. in data 26.05.2022, denunciava un nuovo Parte_3 episodio vandalico, per il quale veniva aperto un altro sinistro;
che l'ennesima riverniciatura del veicolo, eseguita a maggio del 2022, impediva qualsiasi verifica tecnica, anche mediante CTU, della coerenza delle voci di danno esposte nella fattura 593 del 20.05.2021 prodotta da parte attrice.
Tanto premesso la domanda è fondata nei termini che seguono.
Il danneggiamento del veicolo in data 17.11.2020 non veniva espressamente contestato da parte convenuta e trovava riscontro nella denuncia – querela sporta presso i Carabinieri del comando di Segrate dal sig. (doc 3 parte convenuta) e nella relazione del Pt_3
15.12.2020 (doc. 1 parte convenuta) nella quale il Perito della
Compagnia, sig. , stimava un importo per le riparazioni di Per_2 euro 2.131,50 al netto dell'IVA, attestando la “Coerenza del danno”;
pagina 3 di 5 Inoltre, il testimone che lavorava presso Testimone_1
l' affermava, rispondendo al Parte_1 cap. 3 della memoria 183 sesto comma c.p.c. n. 2 di parte attrice:
“ricordo che la vettura che mi si legge è stata ricoverata presso la carrozzeria attrice dove lavoravo e che aveva delle righe sulla carrozzeria e sui fari, non ricordo precisamente di che entità”.
I danni subiti dal veicolo, tuttavia risultano provati nei soli limiti nella relazione redatta dal Perito della Compagnia.
Il testimone di cui sopra, infatti, non era in grado di descrivere esattamente lo stato del veicolo.
Risulta inoltre, per quanto confermato dal medesimo, che la vettura veniva poi nuovamente danneggiata e rispristinata.
Ciò rendeva impossibile appurare, anche tramite c.t.u., l'ammontare dei danni riferibili all'evento del 17.11.2020 e pertanto non veniva ammessa la richiesta avanzata da parte attrice di disporre accertamenti del seguente tenore: “Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo vettura “Range Rover Evoque, targata FK837PG, in occasione dell'evento per cui è causa”.
Per analoghe ragioni, risultavano non dirimenti le fotografie prodotte dall' quale allegato n. 9, prive di data certa. Parte_1
A ciò si aggiunga che neppure al Perito della Compagnia era possibile verificare a posteriori le riparazioni effettuate, così da poterne verificare i costi. Infatti, il sig. scriveva e confermava Per_2 in udienza che né l'automobile né i pezzi sostituiti gli venivano mostrati dopo le lavorazioni, nonostante le sue richieste.
Per quanto sopra in persona del legale Controparte_3 rappresentante, deve essere condannata a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di euro 2600,00 al netto della franchigia fissa di euro 2.500,00 prevista dalla polizza per i casi di atti vandalici con riparazione presso carrozzeria non convenzionata e cioè la somma di euro 100,00 rivalutata all'attualità in euro 120,00, trattandosi di debito di valore. Su tale importo pagina 4 di 5 dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Non risultano dovuti ulteriori interessi c.d. “compensativi”, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. 7216/2025), in difetto di allegazione circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno subito, considerata anche l'esiguità dell'importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore del “decisum” ed ai parametri di cui al d.m. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: condanna a corrispondere Controparte_3 all' la somma di euro 120,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite in favore dell' che liquida Parte_1 in complessivi euro 662,00 per compenso professionale euro 264,00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
Milano 12.05.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 5 di 5