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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
- Parte_1
(C.F./P.IVA: , in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Lamezia
[...] P.IVA_1
Terme, Piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Maria Zaffina, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
- (C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Garibaldi n. 77, presso lo studio dell'avv. Roberta Riccelli, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: accertamento di debito e pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la Curatela del Fallimento della Parte_2
conveniva in giudizio la al fine di vedere accertata e
[...] Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un debito da parte di quest'ultima nei suoi confronti riconducibile all'esecuzione di lavorazioni e somministrazione di forniture di materiale, per come riportato nelle fatture n. 74/2008, 26/2012, 26/2013 e 27/2013, per un importo complessivo di € 10.854,29, con conseguente condanna della debitrice al pagamento del dovuto
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, deducendo l'intervenuto pagamento di quanto portato nella fattura n. 74/2008, mediante assegno bancario, e nella fattura n. 26/2012, mediante bonifico.
Eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla detta fattura n. 74/2008.
Quanto, invece, alle altre fatture, contestava l'esistenza del rapporto sottostante e, quindi, dei lavori in esse menzionate, deducendo, altresì, l'inidoneità delle fatture medesime a dimostrare la sussistenza del presunto credito.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa, all'udienza del 09.07.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi come parte attrice fondi la propria domanda esclusivamente su una serie di fatture commerciali. Al riguardo si osserva che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (cfr. Cass. Civ. n.
3581/2024).
Trattandosi di documento predisposto da chi intende avvalersene, quindi, per conferirle piena efficacia probatoria è necessaria non solo l'annotazione della fattura nelle scritture contabili ma anche l'assenza di contestazioni ovvero l'accettazione da parte del soggetto contro cui la si vuole far valere.
Nel caso di specie, parte convenuta ha puntualmente contestato la sussistenza dei rapporti e, quindi, delle prestazioni riportate nelle fatture nn. 26/2013 e 27/2013. Ne consegue che, in assenza di altri elementi da cui dedurre l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate, deve concludersi per l'inutilizzabilità delle stesse ai fini della prova del credito che si intende far valere, per cui la domanda, con riferimento ad esse, deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla fattura n. 74/2008 dell'importo di € 3.843,12, la convenuta ne ha dedotto l'avvenuto pagamento, riconoscendo, quindi, il rapporto sottostante e la correttezza della somma ivi riportata, per cui la detta fattura fa senz'altro prova del credito denunciato. La convenuta medesima ha, poi, precisato che il pagamento sarebbe stato eseguito mediante assegno bancario del complessivo importo di € 5.000,00, atteso che con esso si sarebbe inteso pagare, in unica soluzione, anche altre due fatture, cioè la n. 36/2008 e la n. 37/2008, rispettivamente dell'importo di € 760,00 (rectius €
767,04) e di € 418,00 (rectius € 418,52). Detto assegno, però, non contiene, come è normale che sia, alcuna indicazione da cui si possa dedurre l'imputabilità del pagamento alle dette fatture, né vi è in atti alcun documento da cui poter trarre tale conclusione. Inoltre, si rileva che neppure vi è corrispondenza tra il suo importo e quello della somma delle tre fatture indicate dalla convenuta (€
5.028,68), per cui non vi è prova che lo stessa sia riferibile ad esse e, quindi, non vi è prova dell'avvenuto pagamento della fattura in contestazione, con la conseguenza che deve ritenersi ancora sussistente in capo alla il relativo debito, di cui la detta fattura, stante il Controparte_1
riconoscimento del rapporto sottostante da parte della debitrice, fa piena prova.
Né, al riguardo, può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito ad essa riconducibile. L'eccezione di prescrizione, infatti, è un'eccezione in senso stretto, dal momento che consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere, come nella fattispecie, la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda, riconoscono ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell'altra, in considerazione dell'inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
Tuttavia, l'effetto estintivo ad essa connesso non è automatico ma è subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della parte interessata.
La prescrizione, dunque, non opera automaticamente e, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, essendo rimessa alla sua esclusiva volontà la facoltà di avvalersi dell'effetto estintivo del diritto ad essa connesso.
Come tale, quindi, l'eccezione di prescrizione rientra tra quelle che, in sede processuale, devono essere formulate, a pena di decadenza, nella comparsa costitutiva e, quindi, nel momento della costituzione in giudizio, da effettuarsi, secondo il dettato dell'art. 166 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, entro 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. Poiché, nel caso di specie, il convenuto non ha rispettato detto termine, deve ritenersi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui, appunto, quella di prescrizione, che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Quanto, invece, alla fattura n. 26/2012, anche per essa parte convenuta ha dedotto l'avvenuto pagamento, unitamente alla fattura n. 65/2011, mediante bonifico. A sostegno della propria tesi difensiva ha prodotto la ricevuta del bonifico medesimo e l'estratto conto da cui risulta l'addebito della somma. Parte attrice ha contestato l'idoneità della detta documentazione a provare la circostanza del pagamento, in considerazione del fatto che l'ordine di bonifico, dopo la richiesta, potrebbe anche essere stato revocato. Pur concordando con tale argomentazione, appare, però, necessario precisare che la revoca dell'ordine di bonifico può essere effettuata solo entro la medesima giornata in cui viene effettuata la richiesta. Ciò comporta che, qualora quell'ordine fosse stato effettivamente revocato, tale circostanza sarebbe emersa dall'estratto conto, in cui sarebbe stato registrato il riaccredito della stessa somma almeno nella giornata successiva. Nell'estratto conto prodotto dalla convenuta, invece, non compare alcuna annotazione in tal senso. Vero è, come affermato dall'attrice, che il pagamento può dirsi regolarmente effettuato solo nel momento in cui le somme entrano nell'effettiva disponibilità del ricevente, ma è anche vero che, a fronte della documentazione versata in atti dalla
[...]
avrebbe dovuto essere l'attrice stessa a fornire la prova del mancato incasso del CP_1
corrispettivo, magari mediante il deposito di un proprio estratto conto riferito al medesimo periodo da cui si potesse constatare l'assenza dell'accredito del dovuto. In assenza di ciò, la documentazione fornita dalla convenuta può ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento della detta fattura.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata mediante la produzione documentale, il credito dell'attrice può dirsi provato limitatamente alla fattura n.
74/2008 e, quindi, nella misura di € 3.843,12, limite entro cui la domanda è meritevole di accoglimento, dovendo, invece, essere rigettata con riferimento alle altre fatture.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in parziale accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.843,12, portata dalla fattura n. 74/2008, oltre interessi dal maturato al soddisfo;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 17 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 925 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
- Parte_1
(C.F./P.IVA: , in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Lamezia
[...] P.IVA_1
Terme, Piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Maria Zaffina, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
- (C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Garibaldi n. 77, presso lo studio dell'avv. Roberta Riccelli, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: accertamento di debito e pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la Curatela del Fallimento della Parte_2
conveniva in giudizio la al fine di vedere accertata e
[...] Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un debito da parte di quest'ultima nei suoi confronti riconducibile all'esecuzione di lavorazioni e somministrazione di forniture di materiale, per come riportato nelle fatture n. 74/2008, 26/2012, 26/2013 e 27/2013, per un importo complessivo di € 10.854,29, con conseguente condanna della debitrice al pagamento del dovuto
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, deducendo l'intervenuto pagamento di quanto portato nella fattura n. 74/2008, mediante assegno bancario, e nella fattura n. 26/2012, mediante bonifico.
Eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla detta fattura n. 74/2008.
Quanto, invece, alle altre fatture, contestava l'esistenza del rapporto sottostante e, quindi, dei lavori in esse menzionate, deducendo, altresì, l'inidoneità delle fatture medesime a dimostrare la sussistenza del presunto credito.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa, all'udienza del 09.07.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi come parte attrice fondi la propria domanda esclusivamente su una serie di fatture commerciali. Al riguardo si osserva che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (cfr. Cass. Civ. n.
3581/2024).
Trattandosi di documento predisposto da chi intende avvalersene, quindi, per conferirle piena efficacia probatoria è necessaria non solo l'annotazione della fattura nelle scritture contabili ma anche l'assenza di contestazioni ovvero l'accettazione da parte del soggetto contro cui la si vuole far valere.
Nel caso di specie, parte convenuta ha puntualmente contestato la sussistenza dei rapporti e, quindi, delle prestazioni riportate nelle fatture nn. 26/2013 e 27/2013. Ne consegue che, in assenza di altri elementi da cui dedurre l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate, deve concludersi per l'inutilizzabilità delle stesse ai fini della prova del credito che si intende far valere, per cui la domanda, con riferimento ad esse, deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla fattura n. 74/2008 dell'importo di € 3.843,12, la convenuta ne ha dedotto l'avvenuto pagamento, riconoscendo, quindi, il rapporto sottostante e la correttezza della somma ivi riportata, per cui la detta fattura fa senz'altro prova del credito denunciato. La convenuta medesima ha, poi, precisato che il pagamento sarebbe stato eseguito mediante assegno bancario del complessivo importo di € 5.000,00, atteso che con esso si sarebbe inteso pagare, in unica soluzione, anche altre due fatture, cioè la n. 36/2008 e la n. 37/2008, rispettivamente dell'importo di € 760,00 (rectius €
767,04) e di € 418,00 (rectius € 418,52). Detto assegno, però, non contiene, come è normale che sia, alcuna indicazione da cui si possa dedurre l'imputabilità del pagamento alle dette fatture, né vi è in atti alcun documento da cui poter trarre tale conclusione. Inoltre, si rileva che neppure vi è corrispondenza tra il suo importo e quello della somma delle tre fatture indicate dalla convenuta (€
5.028,68), per cui non vi è prova che lo stessa sia riferibile ad esse e, quindi, non vi è prova dell'avvenuto pagamento della fattura in contestazione, con la conseguenza che deve ritenersi ancora sussistente in capo alla il relativo debito, di cui la detta fattura, stante il Controparte_1
riconoscimento del rapporto sottostante da parte della debitrice, fa piena prova.
Né, al riguardo, può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito ad essa riconducibile. L'eccezione di prescrizione, infatti, è un'eccezione in senso stretto, dal momento che consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere, come nella fattispecie, la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda, riconoscono ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell'altra, in considerazione dell'inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
Tuttavia, l'effetto estintivo ad essa connesso non è automatico ma è subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della parte interessata.
La prescrizione, dunque, non opera automaticamente e, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, essendo rimessa alla sua esclusiva volontà la facoltà di avvalersi dell'effetto estintivo del diritto ad essa connesso.
Come tale, quindi, l'eccezione di prescrizione rientra tra quelle che, in sede processuale, devono essere formulate, a pena di decadenza, nella comparsa costitutiva e, quindi, nel momento della costituzione in giudizio, da effettuarsi, secondo il dettato dell'art. 166 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, entro 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. Poiché, nel caso di specie, il convenuto non ha rispettato detto termine, deve ritenersi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui, appunto, quella di prescrizione, che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Quanto, invece, alla fattura n. 26/2012, anche per essa parte convenuta ha dedotto l'avvenuto pagamento, unitamente alla fattura n. 65/2011, mediante bonifico. A sostegno della propria tesi difensiva ha prodotto la ricevuta del bonifico medesimo e l'estratto conto da cui risulta l'addebito della somma. Parte attrice ha contestato l'idoneità della detta documentazione a provare la circostanza del pagamento, in considerazione del fatto che l'ordine di bonifico, dopo la richiesta, potrebbe anche essere stato revocato. Pur concordando con tale argomentazione, appare, però, necessario precisare che la revoca dell'ordine di bonifico può essere effettuata solo entro la medesima giornata in cui viene effettuata la richiesta. Ciò comporta che, qualora quell'ordine fosse stato effettivamente revocato, tale circostanza sarebbe emersa dall'estratto conto, in cui sarebbe stato registrato il riaccredito della stessa somma almeno nella giornata successiva. Nell'estratto conto prodotto dalla convenuta, invece, non compare alcuna annotazione in tal senso. Vero è, come affermato dall'attrice, che il pagamento può dirsi regolarmente effettuato solo nel momento in cui le somme entrano nell'effettiva disponibilità del ricevente, ma è anche vero che, a fronte della documentazione versata in atti dalla
[...]
avrebbe dovuto essere l'attrice stessa a fornire la prova del mancato incasso del CP_1
corrispettivo, magari mediante il deposito di un proprio estratto conto riferito al medesimo periodo da cui si potesse constatare l'assenza dell'accredito del dovuto. In assenza di ciò, la documentazione fornita dalla convenuta può ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento della detta fattura.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata mediante la produzione documentale, il credito dell'attrice può dirsi provato limitatamente alla fattura n.
74/2008 e, quindi, nella misura di € 3.843,12, limite entro cui la domanda è meritevole di accoglimento, dovendo, invece, essere rigettata con riferimento alle altre fatture.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in parziale accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.843,12, portata dalla fattura n. 74/2008, oltre interessi dal maturato al soddisfo;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 17 febbraio 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito