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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10710/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10710/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risoluzione appalto pubblico e risarcimento danni
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Matteo Baldi, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta determina n. 185 del 20/03/17 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Alterio, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Torrione n. 113
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 il difensore di parte attrice reiterava le conclusioni già rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10/11/16, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il , esponendo di aver Controparte_1 stipulato con l'ente convenuto, in data 07/10/10, un contratto di appalto inerente ai lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con annessi uffici comunali – lavori aggiudicati ad essa attrice - per un costo di € 2.324.289,00 oltre ad € 1.734.390,00 a carico dell'impresa per costi di pagina 1 di 9 esproprio, nonché un collegato contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto il trasferimento alla medesima appaltatrice, a titolo di corrispettivo dell'appalto, della proprietà di alcuni immobili comunali, siti in via LD MO ed in via Macello, per il prezzo complessivo di € 4.725.000,00, con conseguente conguaglio a favore del di € 343.912,25 (somma costituente la parte di CP_1 corrispettivo non coperta dalla realizzazione dei lavori); che l'art. 3 del preliminare richiamava, in relazione agli immobili da trasferire ad essa attrice, l'indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq
3,85 previsto dall'allora vigente Programma di Fabbricazione;
che, come contrattualmente previsto, in relazione al conguaglio di € 343.912,25 era stata già versata la somma di € 118.912,25 in data 16/02/10, mentre il restante importo di € 225.000,00 avrebbe dovuto essere pagato entro il
31/12/10; che essa attrice aveva più volte sollecitato l'Amministrazione appaltante affinchè adottasse le soluzioni progettuali idonee all'effettivo inizio dei lavori contestualmente al pagamento degli oneri di esproprio, come contrattualmente previsto;
che, tuttavia, in seguito all'effettuazione, in data 07/09/11, di nuove indagini geologiche, era emersa la necessità di una variante strutturale rispetto al progetto a base di gara;
che essa attrice, nel corso della riunione operativa del 26/0913, in cui era emersa anche la mancata attivazione delle procedure di esproprio, aveva manifestato anche la propria disponibilità al trasferimento dei volumi (inerenti agli immobili di cui al preliminare di vendita) previsti in via Macello in altra area indicata dall'Amministrazione, ai fini del superamento della problematica conseguente alla presenza del canale irriguo nella p.lla
1734, in modo da consentire tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
che il R.U.P., con relazione trasmessa l'01/12/14, aveva ribadito quanto già precisato dal Direttore dei Lavori, ossia la necessità di introdurre variazioni al progetto sia per ottenere il nullaosta del CONI, in quanto trattavasi di opera rientrante nella categoria di impianto sportivo, sia per superare la c.d. sorpresa geologica di cui all'art. 1664, co. 2,
c.c., richiamato dall'art. 132, co. 1, lett. b-bis) e c), d.lgs. n. 163/06, consistente in “registrati fenomeni di liquefazione dei terreni dovuti ad un innalzamento improvviso della falda”; che, con la stessa relazione, il R.U.P. aveva dichiarato che si era provveduto ad effettuare una variazione progettuale in modo da poter recepire i flussi di persone in proporzione all'importanza dell'evento sportivo, portando il numero di posti del realizzando impianto sportivo a 680; che, in data
28/07/10, con deliberazione n. 14, il Comune di aveva adottato il Piano Controparte_1
Urbanistico Comunale che sostituiva il previgente Piano di Fabbricazione;
che nel certificato di destinazione urbanistica si era attestato che le p.lle 1053 e 1993 rientravano nel Parco Regionale idrografico del bacino del Fiume Sarno e che sulle stesse insisteva la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che comportava una utilizzazione limitata delle suddette aree, relativamente alla pagina 2 di 9 edificazione (data dalla presenza dei suddetti vincoli di inedificabilità); che, in ragione della situazione di stallo venutasi a creare, essa istante aveva inviato una diffida, con atto prot. n. 20475 del 09/09/16, al convenuto, al R.U.P. e al direttore dei lavori, con cui aveva quantificato in CP_1
€ 526.081,51 i costi sopportati per il prolungamento dei tempi dell'appalto, ed invitato la stazione appaltante a provvedere ad assicurare le condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, con consegna all'impresa di un progetto eseguibile, previa predisposizione di apposita perizia di variante ai fini dell'adeguamento del progetto del palazzetto;
che, con la medesima diffida, era stato assegnato il termine di 30 giorni all'ente convenuto per procedere a tali incombenti, con avvertenza che, in mancanza, il contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta si sarebbe inteso risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; che la condotta inerte dell'Amministrazione giustificava la risoluzione dell'appalto per grave inadempimento;
che, in base alla tipologia di contratto di appalto con permuta di cui all'art. 53, co.
6, d.lgs. n. 163/06, risultava essenziale la suscettibilità edificatoria dei beni oggetto di trasferimento, con l'indice di fabbricabilità fondiaria indicato in contratto.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“a) in via principale dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta in data 07/10/2010 Rep. n. 613 per fatto e colpa del Controparte_1
;
[...]
b) in via principale, per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 526.081,51 di cui € 118.912,25 quale restituzione dell'acconto del conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 del Contratto, € 125.000,00 quali acconti sulle somme previste per gli espropri, oltre interessi compensativi al tasso bancario o in subordine al tasso legale, nonché oltre interessi moratori ai tassi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000 ovvero ex art. 11 D.Lgs. n. 231/2002 ovvero ex art. 1224 comma 2 c.c. con decorrenza dalla domanda, €
98.825,00 a titolo di risarcimento danno per i costi sostenuti per le consulenze professionali e polizze fideiussorie, nonché € 183.344,26 a titolo di risarcimento per interessi pagati fino ad ora sui mutui accesi con gli istituti di credito, oltre interessi e rivalutazione;
c) in via principale, condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti e subendi dall'attrice a causa dell'inadempimento dell'ente, quantificati in € 2.974.434,36 per mancato utile ovvero, in via subordinata, nella somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, comunque aggiornata a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
d) in via subordinata dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta in data 07/10/2010 Rep. n. 613 (registrati il 15.10.2010 al rep. n. 60), per
pagina 3 di 9 impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.
1467 c.c. e condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 427.256,51 di cui € 118.912,25 quale acconto del conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 del Contratto, € 125.000,00 quali acconti sulle somme previste per gli espropri, €
183.344,2 quali interessi compensativi”, il tutto con vittoria di spese processuali.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/04/17, si costituiva il , Controparte_1
il quale, contestando quanto dedotto da controparte, assumeva che, versandosi in materia di appalti pubblici, nessuna facoltà aveva la società appaltatrice di risolvere il contratto di appalto, anche in presenza di un presunto inadempimento, che comunque non vi era stato;
che l'attrice, infatti, poteva legittimamente presentare un'istanza di recesso che avrebbe comportato, in caso di mancato accoglimento, solo il pagamento dei maggiori oneri dipendenti da un eventuale ritardo dell'ente nella consegna dei lavori. L'ente convenuto concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande di parte attrice, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 parte attrice precisava le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 24/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione, possono così sintetizzarsi.
Con delibera n. 252 del 31/12/08 la Giunta del approvava il CP_1 Controparte_1 progetto definitivo per la “Realizzazione di un palazzetto dello sport con annessi Uffici Comunali e parcheggio” per un importo complessivo di € 4.177.590,00.
Con determina dirigenziale n. 609 del 04/05/09 venivano approvati il progetto, il bando di gara ed il quadro economico come di seguito indicato: € 2.378.244,93 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
€ 64.955,07 per oneri di sicurezza;
€ 2.443.200,00 per importo complessivo dei lavori;
€
1.734.390,00 per oneri aggiuntivi a carico dell'impresa. Si deliberava di finanziare l'appalto dei lavori per € 2.443.200,00 mediante l'alienazione di beni di proprietà dell'ente comunale, ai sensi dell'art. 53, co. 6, d.lgs. n. 163/06.
A seguito di aggiudicazione in favore della quest'ultima stipulava con il Parte_1
Comune di , in data 07/10/10, il contratto di appalto inerente ai predetti Controparte_1 lavori per un costo complessivo di € 2.324.289,00, oltre ad € 1.734.390,00 a carico dell'impresa per costi di esproprio, per un totale di € 4.058.679,00 oltre iva, nonché un collegato contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto il trasferimento alla medesima appaltatrice, a titolo di corrispettivo dell'appalto, della proprietà di alcuni immobili comunali, siti in via LD MO ed in pagina 4 di 9 via Macello, per il prezzo complessivo di € 4.725.000,00, con conguaglio a favore del di € CP_1
343.912,25, somma costituente la parte di corrispettivo non coperta dalla realizzazione dei lavori.
In ordine a tale conguaglio si dava atto che € 118.912,25 erano stati già versati in data 16/02/10, mentre € 225.000,00 sarebbero stati pagati entro il 31/12/10.
Successivamente alla stipula del contratto, come risulta anche dalla CTU espletata dall'ing.
, emergevano le seguenti problematiche: Persona_1
1) incongruità progettuali del prefabbricato PRECAL rispetto al progetto architettonico relative a: variazione delle bucature dei prospetti;
variazioni delle quote della tribuna interna;
variazione delle quote, con relativo aumento di volumetria dei due corpi adiacenti al Palazzetto;
la mancanza di aperture che permettessero il passaggio dei corpi in c.a.o., laterali alla tribuna ed altre minori. La soluzione di tali incongruità avrebbe comportato una revisione dell'intero calcolo sia del prefabbricato che delle fondazioni;
2) necessità di ottenere il nulla osta da parte del CONI per adeguare il progetto allo svolgimento delle competizioni ufficiali. La modifica progettuale elaborata otteneva il parere favorevole del
CONI, con prescrizioni sulla consistenza edilizia complessiva e sui percorsi;
3) a seguito di registrati fenomeni di innalzamento della falda, la relazione geologica del dott. del 29/02/09, allegata al progetto in appalto, veniva integrata con successiva Persona_2
indagine in data 07/09/11. La necessità di meglio precisare il modello di sottosuolo originariamente ipotizzato era stata, peraltro, già rappresentata dal dott. alla pagina 8 della relazione Persona_2
geologica allegata al progetto a base di gara, con cui le scelte progettuali di fondazione erano state subordinate a tale approfondimento.
Con le note del 25/03/11, l'impresa attrice segnalava all'ente comunale l'ineseguibilità dell'opera, evidenziando allo stesso tempo che le procedure espropriative erano in capo all'ente, mentre restavano a carico dell'impresa i soli oneri amministrativi.
Con racc. a.r. del 12/05/11, il diffidava l'impresa attrice ad Controparte_1 adempiere al versamento degli oneri aggiuntivi per complessivi € 1.192.000,00, da corrispondere ai proprietari dei suoli da espropriare.
In data 25/01/13 avveniva la consegna parziale dei lavori finalizzata alla realizzazione dei pali pilota e relative prove di carico, sebbene non vi fosse la completa disponibilità delle aree per il mancato completamento delle procedure di esproprio.
Dall'esame della relazione “Analisi e cause degli avvenimenti” dell'01/12/14 a firma del RUP, si desume che le opere di variante avrebbero determinato un maggior costo complessivo dell'opera di circa € 375.000,00.
pagina 5 di 9 Nel contempo, emergevano ulteriori problematiche relative all'acquisizione da parte dell'impresa appaltatrice degli immobili di proprietà comunale, costituenti il corrispettivo dei lavori.
Premesso, infatti, che il valore di tali aree era stato determinato in fase di bando di gara con riferimento alla loro potenzialità edificatoria definita dall'indice di fabbricabilità fondiaria del
Programma di Fabbricazione in 3,85 mc/mq, con successive verifiche veniva accertata la sostanziale modifica dei parametri urbanistici utilizzati per la determinazione di tale valore. In particolare, l'area di via Macello era risultata compresa nel Parco Regionale idrografico del bacino del Fiume Sarno ed interessata dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Tale destinazione, a norma dell'articolo 36, co. 2, delle N.T.A. del vigente P.U.C., comportava una utilizzabilità limitata delle suddette aree, relativamente alla edificazione, data dalla presenza del predetto vincolo di inedificabilità. La situazione vincolistica fluviale (per quanto attiene al rischio idraulico) era confermata già dall'esame del Piano stralcio Autorità di Bacino risalente al 2010.
A seguito del protrarsi della situazione di stallo venutasi a creare, in data 08/09/16 con nota prot. n.
20475, l'appaltatrice diffidava il a provvedere ad assicurare le Controparte_1 condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, minacciando, in caso di protratta inerzia, la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.
Questi essendo i fatti, deve rilevarsi che il presente giudizio verte sulla domanda di risoluzione dell'appalto, per grave inadempimento della stazione appaltante o, in subordine, ex artt. 1463 o
1467 c.c., e sulle conseguenziali domande di condanna del alla Controparte_1
restituzione delle somme versategli in anticipo dalla società attrice ed al risarcimento dei danni cagionati a quest'ultima.
Ebbene, giova rammentare che, negli appalti pubblici, l'inadempimento del committente all'obbligo di eseguire la tempestiva consegna dei lavori all'appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell'opera, non conferisce all'appaltatore medesimo il diritto di risolvere il rapporto a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la
“facoltà” di presentare istanza di recesso dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge in capo all'appaltatore un diritto al compenso per i “maggiori oneri dipendenti dal ritardo”, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto (cfr. art. 10, co. 8,
d.P.R. n. 1963/1962 e, successivamente, artt. 129, co. 8, d.P.R. n. 554/1999 e 153, co. 8, e 157, co.
l, d.P.R. n. 207/2010).
In particolare, l'art. 10, co. 8, d.P.R. n. 1063/1962 (contenente il Capitolato Generale per le
OO.PP.) disciplina sia l'ipotesi della tardiva consegna dei lavori da parte dell'amministrazione appaltante, che quella della mancata consegna degli stessi (cfr. Cass. n. 11329/97). Tale norma,
pagina 6 di 9 riferendosi alla mancata consegna dei lavori “per fatto dell'Amministrazione”, non opera alcuna distinzione circa le cause della mancata consegna e, nella sua formulazione, muove dal presupposto che si tratti di fatti soggettivamente imputabili alla P.A. e che sussista, quindi, una responsabilità della stessa nel ritardo della consegna. Ne consegue che il predetto art. 10, co. 8, trova senz'altro applicazione nell'ipotesi in cui la mancata (o tardiva) consegna dipenda dall'inadempimento colpevole della stazione appaltante (Cass. n. 6178/05). Analogamente, anche l'art. 129, co. 8,
d.P.R. n. 554/99 (applicabile “ratione temporis”) fa riferimento alla ritardata consegna “per fatto o colpa della stazione appaltante”.
Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno può, quindi, venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante (Cass. n. 18897/20, n. 22112/15, n. 21100/15, n. 4780/12, n. 21484/04, n.
7069/04, n. 11329/97). La “ratio” della previsione è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di “maggiori oneri”, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso. Ne consegue che, nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di recesso, il diritto al risarcimento del danno non compete, neppure se vi sia stata tempestiva costituzione in mora del committente e sia stata iscritta riserva nel verbale (Cass. n.
3144/94).
In sostanza, in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all'abusivo ritardo nelle consegne dei lavori frazionati cui è tenuto l'appaltante, contrattualmente previste, consiste nella facoltà di recesso concessa all'appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. c.c. e artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguenza che, in presenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso (che, quindi, va necessariamente proposta), l'impresa avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri sopportati, applicandosi la disciplina di cui agli art. 129 e 130 d.P.R. n. 554/99
(Cass. n. 4780/12).
Nel caso in esame, la ha, con nota del 23/05/11, in riscontro alla Parte_1 diffida dell'ente comunale del 12/05/11, lamentato che la mancata consegna dei lavori non era imputabile ad essa deducente, bensì a problematiche inerenti alla concreta eseguibilità del progetto, ed ha quindi diffidato la stazione appaltante ad adottare le soluzioni progettuali idonee all'effettivo inizio dei lavori contestualmente al pagamento degli oneri di esproprio, atteso che, essendo pagina 7 di 9 l'appalto finanziato per la gran parte con alienazione di beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, risultava essenziale, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario che costituiva presupposto dell'offerta, la certezza sui tempi di realizzazione e l'eseguibilità del progetto fin dall'atto della consegna.
Con successivo atto di diffida dell'08/09/16, la medesima appaltatrice ha invitato la stazione appaltante a provvedere ad assicurare le condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, tramite consegna di un progetto eseguibile, avvertendo che, in caso di inottemperanza nel termine di 30 giorni, il contratto d'appalto ed il collegato preliminare di permuta (rectius: vendita) si sarebbero risolti di diritto ex art. 1454 c.c.
La società attrice, quindi, pur a fronte di una ritardata, e comunque parziale, consegna dei lavori, non ha formulato alcun recesso, in sede stragiudiziale, dal contratto di appalto per cui è causa, avendo anzi manifestato, fino all'ultima nota inviata alla stazione appaltante, l'interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Ne consegue, alla luce della normativa e giurisprudenza sopra richiamate, il rigetto sia della domanda di risoluzione contrattuale che di quella risarcitoria proposte dalla medesima attrice.
Merita, invece, accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto di appalto. Essendo
CP_ ormai tale rapporto contrattuale pacificamente venuto meno, l' convenuto non ha alcun titolo per trattenere le somme anticipate dall'impresa appaltatrice, in mancanza di una domanda volta ad accertare il diritto ad incamerare tali somme.
Ebbene, dalla documentazione in atti e dalla CTU è emerso – ma trattasi di circostanza pacifica - che l'impresa ha versato al i seguenti importi: Pt_1 Controparte_1
€ 118.912,25 in data 16/02/10, per acconto sul conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 dell'appalto;
€ 50.000,00 in data 14/06/11 per anticipo sulle somme di esproprio;
€ 75.000,00 in data 17/06/11 per anticipo sulle somme di esproprio;
per un totale di € 243.912,25.
Ne consegue che al pagamento della predetta somma, in favore di parte attrice, va condannato l' convenuto, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione, ossia dal CP_3
10/11/16, al soddisfo.
Nessuna specifica domanda è stata, invece, formulata dall'attrice per il pagamento dei lavori parzialmente eseguiti (pagamento che sarebbe spettato anche in mancanza di recesso: cfr. Cass. n.
21100/15).
pagina 8 di 9 Le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per metà, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà delle stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 10710/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 243.912,25, oltre interessi legali dal 10/11/16 Parte_1
al soddisfo;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della della restante metà di tali Parte_1 spese, che si liquidano per intero in € 1.750,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Matteo Baldi. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10710/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risoluzione appalto pubblico e risarcimento danni
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Matteo Baldi, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta determina n. 185 del 20/03/17 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Alterio, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Torrione n. 113
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 il difensore di parte attrice reiterava le conclusioni già rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10/11/16, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il , esponendo di aver Controparte_1 stipulato con l'ente convenuto, in data 07/10/10, un contratto di appalto inerente ai lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con annessi uffici comunali – lavori aggiudicati ad essa attrice - per un costo di € 2.324.289,00 oltre ad € 1.734.390,00 a carico dell'impresa per costi di pagina 1 di 9 esproprio, nonché un collegato contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto il trasferimento alla medesima appaltatrice, a titolo di corrispettivo dell'appalto, della proprietà di alcuni immobili comunali, siti in via LD MO ed in via Macello, per il prezzo complessivo di € 4.725.000,00, con conseguente conguaglio a favore del di € 343.912,25 (somma costituente la parte di CP_1 corrispettivo non coperta dalla realizzazione dei lavori); che l'art. 3 del preliminare richiamava, in relazione agli immobili da trasferire ad essa attrice, l'indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq
3,85 previsto dall'allora vigente Programma di Fabbricazione;
che, come contrattualmente previsto, in relazione al conguaglio di € 343.912,25 era stata già versata la somma di € 118.912,25 in data 16/02/10, mentre il restante importo di € 225.000,00 avrebbe dovuto essere pagato entro il
31/12/10; che essa attrice aveva più volte sollecitato l'Amministrazione appaltante affinchè adottasse le soluzioni progettuali idonee all'effettivo inizio dei lavori contestualmente al pagamento degli oneri di esproprio, come contrattualmente previsto;
che, tuttavia, in seguito all'effettuazione, in data 07/09/11, di nuove indagini geologiche, era emersa la necessità di una variante strutturale rispetto al progetto a base di gara;
che essa attrice, nel corso della riunione operativa del 26/0913, in cui era emersa anche la mancata attivazione delle procedure di esproprio, aveva manifestato anche la propria disponibilità al trasferimento dei volumi (inerenti agli immobili di cui al preliminare di vendita) previsti in via Macello in altra area indicata dall'Amministrazione, ai fini del superamento della problematica conseguente alla presenza del canale irriguo nella p.lla
1734, in modo da consentire tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
che il R.U.P., con relazione trasmessa l'01/12/14, aveva ribadito quanto già precisato dal Direttore dei Lavori, ossia la necessità di introdurre variazioni al progetto sia per ottenere il nullaosta del CONI, in quanto trattavasi di opera rientrante nella categoria di impianto sportivo, sia per superare la c.d. sorpresa geologica di cui all'art. 1664, co. 2,
c.c., richiamato dall'art. 132, co. 1, lett. b-bis) e c), d.lgs. n. 163/06, consistente in “registrati fenomeni di liquefazione dei terreni dovuti ad un innalzamento improvviso della falda”; che, con la stessa relazione, il R.U.P. aveva dichiarato che si era provveduto ad effettuare una variazione progettuale in modo da poter recepire i flussi di persone in proporzione all'importanza dell'evento sportivo, portando il numero di posti del realizzando impianto sportivo a 680; che, in data
28/07/10, con deliberazione n. 14, il Comune di aveva adottato il Piano Controparte_1
Urbanistico Comunale che sostituiva il previgente Piano di Fabbricazione;
che nel certificato di destinazione urbanistica si era attestato che le p.lle 1053 e 1993 rientravano nel Parco Regionale idrografico del bacino del Fiume Sarno e che sulle stesse insisteva la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che comportava una utilizzazione limitata delle suddette aree, relativamente alla pagina 2 di 9 edificazione (data dalla presenza dei suddetti vincoli di inedificabilità); che, in ragione della situazione di stallo venutasi a creare, essa istante aveva inviato una diffida, con atto prot. n. 20475 del 09/09/16, al convenuto, al R.U.P. e al direttore dei lavori, con cui aveva quantificato in CP_1
€ 526.081,51 i costi sopportati per il prolungamento dei tempi dell'appalto, ed invitato la stazione appaltante a provvedere ad assicurare le condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, con consegna all'impresa di un progetto eseguibile, previa predisposizione di apposita perizia di variante ai fini dell'adeguamento del progetto del palazzetto;
che, con la medesima diffida, era stato assegnato il termine di 30 giorni all'ente convenuto per procedere a tali incombenti, con avvertenza che, in mancanza, il contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta si sarebbe inteso risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; che la condotta inerte dell'Amministrazione giustificava la risoluzione dell'appalto per grave inadempimento;
che, in base alla tipologia di contratto di appalto con permuta di cui all'art. 53, co.
6, d.lgs. n. 163/06, risultava essenziale la suscettibilità edificatoria dei beni oggetto di trasferimento, con l'indice di fabbricabilità fondiaria indicato in contratto.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“a) in via principale dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta in data 07/10/2010 Rep. n. 613 per fatto e colpa del Controparte_1
;
[...]
b) in via principale, per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 526.081,51 di cui € 118.912,25 quale restituzione dell'acconto del conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 del Contratto, € 125.000,00 quali acconti sulle somme previste per gli espropri, oltre interessi compensativi al tasso bancario o in subordine al tasso legale, nonché oltre interessi moratori ai tassi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000 ovvero ex art. 11 D.Lgs. n. 231/2002 ovvero ex art. 1224 comma 2 c.c. con decorrenza dalla domanda, €
98.825,00 a titolo di risarcimento danno per i costi sostenuti per le consulenze professionali e polizze fideiussorie, nonché € 183.344,26 a titolo di risarcimento per interessi pagati fino ad ora sui mutui accesi con gli istituti di credito, oltre interessi e rivalutazione;
c) in via principale, condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti e subendi dall'attrice a causa dell'inadempimento dell'ente, quantificati in € 2.974.434,36 per mancato utile ovvero, in via subordinata, nella somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, comunque aggiornata a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
d) in via subordinata dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto con contestuale contratto preliminare di permuta in data 07/10/2010 Rep. n. 613 (registrati il 15.10.2010 al rep. n. 60), per
pagina 3 di 9 impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.
1467 c.c. e condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 427.256,51 di cui € 118.912,25 quale acconto del conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 del Contratto, € 125.000,00 quali acconti sulle somme previste per gli espropri, €
183.344,2 quali interessi compensativi”, il tutto con vittoria di spese processuali.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/04/17, si costituiva il , Controparte_1
il quale, contestando quanto dedotto da controparte, assumeva che, versandosi in materia di appalti pubblici, nessuna facoltà aveva la società appaltatrice di risolvere il contratto di appalto, anche in presenza di un presunto inadempimento, che comunque non vi era stato;
che l'attrice, infatti, poteva legittimamente presentare un'istanza di recesso che avrebbe comportato, in caso di mancato accoglimento, solo il pagamento dei maggiori oneri dipendenti da un eventuale ritardo dell'ente nella consegna dei lavori. L'ente convenuto concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande di parte attrice, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 18/09/24 parte attrice precisava le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 24/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione, possono così sintetizzarsi.
Con delibera n. 252 del 31/12/08 la Giunta del approvava il CP_1 Controparte_1 progetto definitivo per la “Realizzazione di un palazzetto dello sport con annessi Uffici Comunali e parcheggio” per un importo complessivo di € 4.177.590,00.
Con determina dirigenziale n. 609 del 04/05/09 venivano approvati il progetto, il bando di gara ed il quadro economico come di seguito indicato: € 2.378.244,93 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
€ 64.955,07 per oneri di sicurezza;
€ 2.443.200,00 per importo complessivo dei lavori;
€
1.734.390,00 per oneri aggiuntivi a carico dell'impresa. Si deliberava di finanziare l'appalto dei lavori per € 2.443.200,00 mediante l'alienazione di beni di proprietà dell'ente comunale, ai sensi dell'art. 53, co. 6, d.lgs. n. 163/06.
A seguito di aggiudicazione in favore della quest'ultima stipulava con il Parte_1
Comune di , in data 07/10/10, il contratto di appalto inerente ai predetti Controparte_1 lavori per un costo complessivo di € 2.324.289,00, oltre ad € 1.734.390,00 a carico dell'impresa per costi di esproprio, per un totale di € 4.058.679,00 oltre iva, nonché un collegato contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto il trasferimento alla medesima appaltatrice, a titolo di corrispettivo dell'appalto, della proprietà di alcuni immobili comunali, siti in via LD MO ed in pagina 4 di 9 via Macello, per il prezzo complessivo di € 4.725.000,00, con conguaglio a favore del di € CP_1
343.912,25, somma costituente la parte di corrispettivo non coperta dalla realizzazione dei lavori.
In ordine a tale conguaglio si dava atto che € 118.912,25 erano stati già versati in data 16/02/10, mentre € 225.000,00 sarebbero stati pagati entro il 31/12/10.
Successivamente alla stipula del contratto, come risulta anche dalla CTU espletata dall'ing.
, emergevano le seguenti problematiche: Persona_1
1) incongruità progettuali del prefabbricato PRECAL rispetto al progetto architettonico relative a: variazione delle bucature dei prospetti;
variazioni delle quote della tribuna interna;
variazione delle quote, con relativo aumento di volumetria dei due corpi adiacenti al Palazzetto;
la mancanza di aperture che permettessero il passaggio dei corpi in c.a.o., laterali alla tribuna ed altre minori. La soluzione di tali incongruità avrebbe comportato una revisione dell'intero calcolo sia del prefabbricato che delle fondazioni;
2) necessità di ottenere il nulla osta da parte del CONI per adeguare il progetto allo svolgimento delle competizioni ufficiali. La modifica progettuale elaborata otteneva il parere favorevole del
CONI, con prescrizioni sulla consistenza edilizia complessiva e sui percorsi;
3) a seguito di registrati fenomeni di innalzamento della falda, la relazione geologica del dott. del 29/02/09, allegata al progetto in appalto, veniva integrata con successiva Persona_2
indagine in data 07/09/11. La necessità di meglio precisare il modello di sottosuolo originariamente ipotizzato era stata, peraltro, già rappresentata dal dott. alla pagina 8 della relazione Persona_2
geologica allegata al progetto a base di gara, con cui le scelte progettuali di fondazione erano state subordinate a tale approfondimento.
Con le note del 25/03/11, l'impresa attrice segnalava all'ente comunale l'ineseguibilità dell'opera, evidenziando allo stesso tempo che le procedure espropriative erano in capo all'ente, mentre restavano a carico dell'impresa i soli oneri amministrativi.
Con racc. a.r. del 12/05/11, il diffidava l'impresa attrice ad Controparte_1 adempiere al versamento degli oneri aggiuntivi per complessivi € 1.192.000,00, da corrispondere ai proprietari dei suoli da espropriare.
In data 25/01/13 avveniva la consegna parziale dei lavori finalizzata alla realizzazione dei pali pilota e relative prove di carico, sebbene non vi fosse la completa disponibilità delle aree per il mancato completamento delle procedure di esproprio.
Dall'esame della relazione “Analisi e cause degli avvenimenti” dell'01/12/14 a firma del RUP, si desume che le opere di variante avrebbero determinato un maggior costo complessivo dell'opera di circa € 375.000,00.
pagina 5 di 9 Nel contempo, emergevano ulteriori problematiche relative all'acquisizione da parte dell'impresa appaltatrice degli immobili di proprietà comunale, costituenti il corrispettivo dei lavori.
Premesso, infatti, che il valore di tali aree era stato determinato in fase di bando di gara con riferimento alla loro potenzialità edificatoria definita dall'indice di fabbricabilità fondiaria del
Programma di Fabbricazione in 3,85 mc/mq, con successive verifiche veniva accertata la sostanziale modifica dei parametri urbanistici utilizzati per la determinazione di tale valore. In particolare, l'area di via Macello era risultata compresa nel Parco Regionale idrografico del bacino del Fiume Sarno ed interessata dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Tale destinazione, a norma dell'articolo 36, co. 2, delle N.T.A. del vigente P.U.C., comportava una utilizzabilità limitata delle suddette aree, relativamente alla edificazione, data dalla presenza del predetto vincolo di inedificabilità. La situazione vincolistica fluviale (per quanto attiene al rischio idraulico) era confermata già dall'esame del Piano stralcio Autorità di Bacino risalente al 2010.
A seguito del protrarsi della situazione di stallo venutasi a creare, in data 08/09/16 con nota prot. n.
20475, l'appaltatrice diffidava il a provvedere ad assicurare le Controparte_1 condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, minacciando, in caso di protratta inerzia, la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.
Questi essendo i fatti, deve rilevarsi che il presente giudizio verte sulla domanda di risoluzione dell'appalto, per grave inadempimento della stazione appaltante o, in subordine, ex artt. 1463 o
1467 c.c., e sulle conseguenziali domande di condanna del alla Controparte_1
restituzione delle somme versategli in anticipo dalla società attrice ed al risarcimento dei danni cagionati a quest'ultima.
Ebbene, giova rammentare che, negli appalti pubblici, l'inadempimento del committente all'obbligo di eseguire la tempestiva consegna dei lavori all'appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell'opera, non conferisce all'appaltatore medesimo il diritto di risolvere il rapporto a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la
“facoltà” di presentare istanza di recesso dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge in capo all'appaltatore un diritto al compenso per i “maggiori oneri dipendenti dal ritardo”, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto (cfr. art. 10, co. 8,
d.P.R. n. 1963/1962 e, successivamente, artt. 129, co. 8, d.P.R. n. 554/1999 e 153, co. 8, e 157, co.
l, d.P.R. n. 207/2010).
In particolare, l'art. 10, co. 8, d.P.R. n. 1063/1962 (contenente il Capitolato Generale per le
OO.PP.) disciplina sia l'ipotesi della tardiva consegna dei lavori da parte dell'amministrazione appaltante, che quella della mancata consegna degli stessi (cfr. Cass. n. 11329/97). Tale norma,
pagina 6 di 9 riferendosi alla mancata consegna dei lavori “per fatto dell'Amministrazione”, non opera alcuna distinzione circa le cause della mancata consegna e, nella sua formulazione, muove dal presupposto che si tratti di fatti soggettivamente imputabili alla P.A. e che sussista, quindi, una responsabilità della stessa nel ritardo della consegna. Ne consegue che il predetto art. 10, co. 8, trova senz'altro applicazione nell'ipotesi in cui la mancata (o tardiva) consegna dipenda dall'inadempimento colpevole della stazione appaltante (Cass. n. 6178/05). Analogamente, anche l'art. 129, co. 8,
d.P.R. n. 554/99 (applicabile “ratione temporis”) fa riferimento alla ritardata consegna “per fatto o colpa della stazione appaltante”.
Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno può, quindi, venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante (Cass. n. 18897/20, n. 22112/15, n. 21100/15, n. 4780/12, n. 21484/04, n.
7069/04, n. 11329/97). La “ratio” della previsione è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di “maggiori oneri”, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso. Ne consegue che, nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di recesso, il diritto al risarcimento del danno non compete, neppure se vi sia stata tempestiva costituzione in mora del committente e sia stata iscritta riserva nel verbale (Cass. n.
3144/94).
In sostanza, in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all'abusivo ritardo nelle consegne dei lavori frazionati cui è tenuto l'appaltante, contrattualmente previste, consiste nella facoltà di recesso concessa all'appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. c.c. e artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguenza che, in presenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso (che, quindi, va necessariamente proposta), l'impresa avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri sopportati, applicandosi la disciplina di cui agli art. 129 e 130 d.P.R. n. 554/99
(Cass. n. 4780/12).
Nel caso in esame, la ha, con nota del 23/05/11, in riscontro alla Parte_1 diffida dell'ente comunale del 12/05/11, lamentato che la mancata consegna dei lavori non era imputabile ad essa deducente, bensì a problematiche inerenti alla concreta eseguibilità del progetto, ed ha quindi diffidato la stazione appaltante ad adottare le soluzioni progettuali idonee all'effettivo inizio dei lavori contestualmente al pagamento degli oneri di esproprio, atteso che, essendo pagina 7 di 9 l'appalto finanziato per la gran parte con alienazione di beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, risultava essenziale, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario che costituiva presupposto dell'offerta, la certezza sui tempi di realizzazione e l'eseguibilità del progetto fin dall'atto della consegna.
Con successivo atto di diffida dell'08/09/16, la medesima appaltatrice ha invitato la stazione appaltante a provvedere ad assicurare le condizioni indispensabili per rendere possibile l'esecuzione dell'appalto, tramite consegna di un progetto eseguibile, avvertendo che, in caso di inottemperanza nel termine di 30 giorni, il contratto d'appalto ed il collegato preliminare di permuta (rectius: vendita) si sarebbero risolti di diritto ex art. 1454 c.c.
La società attrice, quindi, pur a fronte di una ritardata, e comunque parziale, consegna dei lavori, non ha formulato alcun recesso, in sede stragiudiziale, dal contratto di appalto per cui è causa, avendo anzi manifestato, fino all'ultima nota inviata alla stazione appaltante, l'interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Ne consegue, alla luce della normativa e giurisprudenza sopra richiamate, il rigetto sia della domanda di risoluzione contrattuale che di quella risarcitoria proposte dalla medesima attrice.
Merita, invece, accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto di appalto. Essendo
CP_ ormai tale rapporto contrattuale pacificamente venuto meno, l' convenuto non ha alcun titolo per trattenere le somme anticipate dall'impresa appaltatrice, in mancanza di una domanda volta ad accertare il diritto ad incamerare tali somme.
Ebbene, dalla documentazione in atti e dalla CTU è emerso – ma trattasi di circostanza pacifica - che l'impresa ha versato al i seguenti importi: Pt_1 Controparte_1
€ 118.912,25 in data 16/02/10, per acconto sul conguaglio di € 343.912,25 di cui all'art. 5 dell'appalto;
€ 50.000,00 in data 14/06/11 per anticipo sulle somme di esproprio;
€ 75.000,00 in data 17/06/11 per anticipo sulle somme di esproprio;
per un totale di € 243.912,25.
Ne consegue che al pagamento della predetta somma, in favore di parte attrice, va condannato l' convenuto, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione, ossia dal CP_3
10/11/16, al soddisfo.
Nessuna specifica domanda è stata, invece, formulata dall'attrice per il pagamento dei lavori parzialmente eseguiti (pagamento che sarebbe spettato anche in mancanza di recesso: cfr. Cass. n.
21100/15).
pagina 8 di 9 Le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per metà, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà delle stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 10710/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 243.912,25, oltre interessi legali dal 10/11/16 Parte_1
al soddisfo;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore della della restante metà di tali Parte_1 spese, che si liquidano per intero in € 1.750,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Matteo Baldi. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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