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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4588/2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
ed ivi residente a[...] domiciliato in Cassano allo Jonio (Cs) alla via Zante n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Luciano Rociola che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Magna Graecia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, CF , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229006103103000 dell'8.7.2022, notificatagli da parte di in data 19.7.2022, Controparte_3
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali di CP_4 competenza dell'intestato Tribunale recanti i seguenti nn: 33420120000567556000 di €
3.475,66, asseritamente notificato in data 23.4.2012; 33420120003594508000 di € 2.417,79, asseritamente notificato in data 10.12.2012; 33420130000044113000 di €
300,36, asseritamente notificato in data 14.3.2013; 33420130000211412000 di €
1.242,49, asseritamente notificato in data 9.4.2013; 33420130004362040000 di €
2.463,94, asseritamente notificato in data 19.2.2014; 33420140001447883000 di €
2.385,64, asseritamente notificato in data 12.6.2014; 33420149993391684000 di €
2.338,85, asseritamente notificato in data 23.10.2014; 33420149996953310000 di €
2.554,69, asseritamente notificato in data 2.4.2015; 33420150001880320000 di €
1.247,24, asseritamente notificato in data 16.11.2015; 33420160001646179000 €
1.224,76, asseritamente notificato in data 22.6.2016; 33420160004411721000 di €
1.212,26, asseritamente notificato in data 7.2.2017;
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , CP_4
essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni CP_4 CP_5
la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1 della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e, segnatamente, Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420229006103103000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
2. In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente agli avvisi di addebito n.
33420120000567556000, 33420120003594508000, 33420130000044113000,
33420130000211412000, 33420130004362040000, 33420140001447883000, 33420140003391684000, 33420140006053310000, 33420150001880320000, in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita, infatti, la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico –
a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.
15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del
2023). 3. Ulteriormente, poi, in relazione ai restanti avvisi di addebito deve esaminarsi la dedotta eccezione di accertamento della prescrizione del credito ex art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335/1995, posta con domanda qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è parzialmente fondata, risultando - per il solo avviso di addebito n.
33420160001646179000 - effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, calcolato tenendo altresì conto dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020
e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere: pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni).
In ragione di quanto fin qui premesso, pertanto, tenuto conto che l' basa le sue CP_4
richieste su avvenute notifiche degli avvisi di addebito per come notificate alle date su innanzi indicate, di cui ha correttamente prodotto le relate di notifica, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive per l'avviso di addebito n. 33420160001646179000 notificato in data 22.06.2016 ma non per il n.
33420160004411721000 notificato in data 7.02.2017, poiché in relazione a quest'ultimo il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 16.01.2023, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.07.2022.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento parziale del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120000567556000: n. 33420120003594508000; n.
33420130000044113000; n. 33420130000211412000; n. 33420130004362040000; n.
33420140001447883000; n. 33420140003391684000; n. 33420140006053310000;
n. 33420150001880320000;
- dichiara non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420160001646179000;
- dichiara dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420160004411721000;
- condanna l' e l' , in solido tra loro, alla CP_4 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre
Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4588/2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
ed ivi residente a[...] domiciliato in Cassano allo Jonio (Cs) alla via Zante n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Luciano Rociola che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Magna Graecia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, CF , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229006103103000 dell'8.7.2022, notificatagli da parte di in data 19.7.2022, Controparte_3
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali di CP_4 competenza dell'intestato Tribunale recanti i seguenti nn: 33420120000567556000 di €
3.475,66, asseritamente notificato in data 23.4.2012; 33420120003594508000 di € 2.417,79, asseritamente notificato in data 10.12.2012; 33420130000044113000 di €
300,36, asseritamente notificato in data 14.3.2013; 33420130000211412000 di €
1.242,49, asseritamente notificato in data 9.4.2013; 33420130004362040000 di €
2.463,94, asseritamente notificato in data 19.2.2014; 33420140001447883000 di €
2.385,64, asseritamente notificato in data 12.6.2014; 33420149993391684000 di €
2.338,85, asseritamente notificato in data 23.10.2014; 33420149996953310000 di €
2.554,69, asseritamente notificato in data 2.4.2015; 33420150001880320000 di €
1.247,24, asseritamente notificato in data 16.11.2015; 33420160001646179000 €
1.224,76, asseritamente notificato in data 22.6.2016; 33420160004411721000 di €
1.212,26, asseritamente notificato in data 7.2.2017;
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , CP_4
essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni CP_4 CP_5
la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1 della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e, segnatamente, Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420229006103103000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
2. In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente agli avvisi di addebito n.
33420120000567556000, 33420120003594508000, 33420130000044113000,
33420130000211412000, 33420130004362040000, 33420140001447883000, 33420140003391684000, 33420140006053310000, 33420150001880320000, in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita, infatti, la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico –
a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.
15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del
2023). 3. Ulteriormente, poi, in relazione ai restanti avvisi di addebito deve esaminarsi la dedotta eccezione di accertamento della prescrizione del credito ex art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335/1995, posta con domanda qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è parzialmente fondata, risultando - per il solo avviso di addebito n.
33420160001646179000 - effettivamente decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, calcolato tenendo altresì conto dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020
e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere: pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni).
In ragione di quanto fin qui premesso, pertanto, tenuto conto che l' basa le sue CP_4
richieste su avvenute notifiche degli avvisi di addebito per come notificate alle date su innanzi indicate, di cui ha correttamente prodotto le relate di notifica, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive per l'avviso di addebito n. 33420160001646179000 notificato in data 22.06.2016 ma non per il n.
33420160004411721000 notificato in data 7.02.2017, poiché in relazione a quest'ultimo il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 16.01.2023, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.07.2022.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento parziale del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120000567556000: n. 33420120003594508000; n.
33420130000044113000; n. 33420130000211412000; n. 33420130004362040000; n.
33420140001447883000; n. 33420140003391684000; n. 33420140006053310000;
n. 33420150001880320000;
- dichiara non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420160001646179000;
- dichiara dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420160004411721000;
- condanna l' e l' , in solido tra loro, alla CP_4 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre
Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.