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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa EL Di Maio, nella causa iscritta al N.
11418 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SICILIANO RUGGERO giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
DR NN , resistente –
avente ad oggetto: riconoscimento esposizione amianto ai fini dei benefici previdenziali ex art. 47 D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003.
All'esito dell'udienza del 25.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, verificato il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, ha depositato nel fascicolo telematico SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- con ricorso depositato il 22.09.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso al fine di avere riconosciuti i benefici contributivi di cui al combinato disposto dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 e della L. 326/2003 avendo lavorato, per il periodo dal dal 04.12.1989 al 29.11.2014 presso gli stabilimenti della e quindi in ambienti in costante Parte_2 esposizione amianto;
l' si costituiva in giudizio contestando il ricorso ed in particolare CP_1 evidenziando la mancanza della certificazione NA, l'estinzione del diritto per prescrizione, l'insussistenza dell'esposizione ultradecennale, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
1 La causa, ammessa ed espletata la prova per testi, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, previo deposito di note, è stata posta in decisione.
Priva di pregio l'eccezione di mancanza certificazione NA .
Emerge dagli atti che il ricorrente in data 14.02.2005 ha inoltrato la domanda di certificazione NA di esposizione all'amianto .
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-
12-2008, n. 29523) -.
Sul punto si osserva che in fattispecie analoga si è pronunciato di recente questo Tribunale (Sent. n. 446/2025 – 1221/2025) e la cui decisione merita di essere condivisa e che si richiama integralmente:
“la presentazione della domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene”.
Infatti non può sostenersi che tale conoscenza mancasse nel momento in cui il lavoratore presentava apposita domanda di certificazione di detta esposizione.
Pertanto, avendo il ricorrente documentato di avere presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto a sensi della legge n. 326/2003 alla competente sede NA entro il termine decadenziale del 15 giugno
2005, ed esattamente in data 14.02.2005, rimasta priva di riscontro;
considerato che
il ricorrente ha inoltrato domanda all' in data CP_1
22.01.2021; non può che dichiararsi la prescrizione del diritto.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione esonera questo Tribunale dall'esame del merito della pretesa, conducendo al rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione ed il contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Sezione giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 25.09.2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa EL Di Maio, nella causa iscritta al N.
11418 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SICILIANO RUGGERO giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
DR NN , resistente –
avente ad oggetto: riconoscimento esposizione amianto ai fini dei benefici previdenziali ex art. 47 D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003.
All'esito dell'udienza del 25.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, verificato il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, ha depositato nel fascicolo telematico SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- con ricorso depositato il 22.09.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso al fine di avere riconosciuti i benefici contributivi di cui al combinato disposto dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 e della L. 326/2003 avendo lavorato, per il periodo dal dal 04.12.1989 al 29.11.2014 presso gli stabilimenti della e quindi in ambienti in costante Parte_2 esposizione amianto;
l' si costituiva in giudizio contestando il ricorso ed in particolare CP_1 evidenziando la mancanza della certificazione NA, l'estinzione del diritto per prescrizione, l'insussistenza dell'esposizione ultradecennale, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
1 La causa, ammessa ed espletata la prova per testi, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, previo deposito di note, è stata posta in decisione.
Priva di pregio l'eccezione di mancanza certificazione NA .
Emerge dagli atti che il ricorrente in data 14.02.2005 ha inoltrato la domanda di certificazione NA di esposizione all'amianto .
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-
12-2008, n. 29523) -.
Sul punto si osserva che in fattispecie analoga si è pronunciato di recente questo Tribunale (Sent. n. 446/2025 – 1221/2025) e la cui decisione merita di essere condivisa e che si richiama integralmente:
“la presentazione della domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene”.
Infatti non può sostenersi che tale conoscenza mancasse nel momento in cui il lavoratore presentava apposita domanda di certificazione di detta esposizione.
Pertanto, avendo il ricorrente documentato di avere presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto a sensi della legge n. 326/2003 alla competente sede NA entro il termine decadenziale del 15 giugno
2005, ed esattamente in data 14.02.2005, rimasta priva di riscontro;
considerato che
il ricorrente ha inoltrato domanda all' in data CP_1
22.01.2021; non può che dichiararsi la prescrizione del diritto.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione esonera questo Tribunale dall'esame del merito della pretesa, conducendo al rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione ed il contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Sezione giustificano pienamente l'integrale compensazione delle spese giudiziali
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 25.09.2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio
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