CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sentenza 25 marzo 2025
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CS
Inammissibile
Sentenza 4 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06561/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00938 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06561/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6561 del 2025, proposto da
UA Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;
contro
Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto di Lavagna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Lavagna in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 06561/2025 REG.RIC.
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 marzo 2025, n. 2495, resa nel giudizio R.G. n. 9369/2024, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto di Lavagna e del Comune di Lavagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RO IA
CA e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Giovanni Corbyons, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Cuocolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è stata concessionaria dal Comune di Lavagna di uno specchio acqueo dell'estensione di 200.000 mq nel tratto di mare tra la foce del fiume Entella e punta Manara per l'esercizio dell'attività di maricoltura, attraverso un impianto destinato all'allevamento, riproduzione e semi-lavorazione di pesce, poriferi e molluschi formato da otto gabbie (atto di concessione del 18 maggio 2004, n. 445).
Il rapporto giungeva a naturale scadenza, per effetto del diniego di proroga opposto dall'amministrazione comunale (nota di prot. n. 10478 del 23 marzo 2021), che determinava di affidare una nuova concessione mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 37 cod. nav. (delibera di giunta comunale del 26 febbraio N. 06561/2025 REG.RIC.
2021, n. 21, e conseguente avviso pubblicato il 13 agosto 2021), e pertanto intimava alla ex concessionaria di sgomberare l'area marina già affidatale e di rimuovere le gabbie ivi collocate (nota di prot. n. 1833 del 21 gennaio 2022).
La impugnazione delle richiamate determinazioni amministrative veniva definito con sentenza di rigetto del TAR Liguria, Sez. I, 7 aprile 2022, n. 270, confermata dal
Consiglio di Stato, con sentenza di questa Sezione, 2 marzo 2023, n. 2213.
In dichiarata esecuzione del giudicato l'amministrazione comunale intimava di “porre immediatamente in essere ogni attività / intervento teso alla rimozione delle gabbie in questione e di rilasciare le aree ricadenti nella scaduta concessione demaniale marittima n. 4454 del 18.05.2004 ed oggi occupate senza titolo entro e non oltre il 30 giugno 2023” (nota comunicata in data 3 aprile 2023).
Anche tale provvedimento era impugnato da UA con ricorso al TAR Liguria definito con sentenza di rigetto della Sez. I, 20 maggio 2024, n. 368.
La predetta sentenza era impugnata da UA con ricorso in appello successivamente definito con la sentenza della Sez. VII, 25 marzo 2025, n. 2495, odiernamente gravata con ricorso per revocazione.
Resistono l'Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto di Lavagna e il Comune di
Lavagna.
All'udienza del 20 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto il rinvio del giudizio, come da istanza già formulata con la memoria di replica depositata in data 30.12.2025 e controparte si è opposta al rinvio sostenendo che le motivazioni poste alla base della richiesta di differimento sono inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione anche in ordine all'istanza di rinvio.
DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 2495/2025. N. 06561/2025 REG.RIC.
In via preliminare va decisa l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente.
Nelle memorie di replica la ricorrente ha, infatti, chiesto un differimento dell'udienza rappresentando che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della
Liguria, 31 marzo 2025, n. 3 aveva formulato al Comune di Lavagna, istanza tesa ad ottenere l'adeguamento della durata della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge.
L'amministrazione ha respinto l'istanza in quanto: “la L.R. Liguria n. 3/2025 non è in grado di incidere sul rapporto in oggetto poiché la concessione demaniale marittima n. 4454/2004 rilasciata dal Comune di Lavagna in favore di AQUA S.r.l. è ormai scaduta in data 31.12.2020, sicché allo stato l'area demaniale è abusivamente occupata da codesta società;
Avverso tale provvedimento l'esponente, in data 20.10.2025, proponeva ricorso davanti al TAR. per la Liguria, R.G. n. 1263/2025, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari.
La trattazione dell'istanza cautelare formulata dall'esponente è stata abbinata alla trattazione del merito del giudizio, per la quale era fissata l'udienza dell'8.05.2026.
La ricorrente chiede rinvio a data successiva onde consentire la previa definizione del giudizio pendente davanti il Tribunale Amministrativo Regionale, che, nell'auspicato caso di accoglimento del ricorso proposto dall'esponente, determinerebbe la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto alla definizione del presente giudizio di revocazione.
L'istanza di rinvio deve essere disattesa anche a fronte dell'opposizione di parte convenuta.
Non sussiste, infatti alcun rapporto di pregiudizialità tra l'odierno giudizio e quello pendente davanti al TAR, come implicitamente ammesso dal ricorrente che fonda la sua richiesta su un apprezzabile interesse di fatto che, tuttavia recede davanti al superiore interesse processuale alla rapida definizione dei giudizi, anche a fronte della N. 06561/2025 REG.RIC.
natura eccezionale del rinvio della trattazione di una causa ai sensi dell'art. 73, comma
1-bis, c.p.a..
2. Sotto il profilo rescindente la ricorrente deduce in relazione all'art. 395, comma 1,
n. 4), c.p.c. l'erronea supposizione dell'esistenza di un “nuovo gestore” cui affidare la concessione, invece inesistente.
Lamenta che la sentenza gravata incorre in un primo errore di fatto, rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., nella parte in cui assume che il provvedimento gravato sarebbe il frutto della “legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore”.
In altri termini, la sentenza impugnata ritiene legittimo il provvedimento di sgombero adottato in danno di UA, poiché l'Amministrazione dovrebbe rientrare in possesso dello specchio acqueo da questa occupato con la presenza dell'impianto di maricoltura, onde assegnarlo ad un nuovo gestore. Tuttavia, non vi è alcun nuovo gestore a cui assegnare l'impianto, se non la stessa UA che è l'unico operatore economico interessato all'occupazione dello specchio acqueo.
Il Giudice d'appello avrebbe, pertanto. fondato la sua decisione “sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, ossia la – inesistente – presenza di un terzo gestore cui affidare la concessione.
2.1. In relazione all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente deduce l'erronea supposizione dell'identità dei motivi formulati nel giudizio davanti il TAR Liguria,
R.G. n. 306/2021 avverso il provvedimento prot. n. 1833/2022 del 20.01.2022 con quelli formulati nel diverso giudizio davanti il TAR Liguria, R.G. n. 336/2023 avverso il provvedimento prot. n. 10889 del 3.04.2023, invece differenti.
La sentenza impugnata fonderebbe la sua erronea decisione sul falso presupposto di fatto per cui nel precedente giudizio davanti il TAR Liguria, R.G. n. 306/2021, avverso il provvedimento di sgombero ivi impugnato, fossero state mosse le medesime censure N. 06561/2025 REG.RIC.
formulate nel primo grado del presente giudizio, con la conseguenza per cui, sulla reiezione delle stesse, si sarebbe formato il giudicato.
Le censure svolte nei due differenti giudizi, aventi ad oggetto due distinti provvedimenti, erano diverse per portata e contenuto, sicché la reiezione di quelle formulate nel primo giudizio non può comportare alcun vincolo di giudicato rispetto a quelle formulate nel secondo (presente) giudizio.
2.2. In relazione all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente deduce l'erronea supposizione dell'inesistenza di una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod.
Nav., invece esistente. Evidenzia che la sentenza impugnata incorre in errore di fatto rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., laddove assume, con riferimento alle
“difficoltà di ordine materiale insite nella rimozione delle attrezzature a servizio dell'attività di maricoltura svolta in esecuzione del precedente rapporto concessorio, anche sotto il profilo temporale” ed ai “rischi di pregiudizio ambientale, per la paventata morte dei prodotti ittici ivi allevati, e dei pregiudizi di carattere economico per la società ricorrente”, che “gli uni e gli altri costituiscono conseguenze inevitabilmente connesse alla legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore. Si tratta di conseguenze legate alla durata del rapporto concessorio e dunque prevedibili per l'operatore economico, che secondo un evidente canone di diligenza professionale (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è tenuto ad organizzarsi in vista della scadenza del proprio titolo. Nel caso di specie va poi considerato – come puntualmente ha fatto la sentenza di primo grado – che in ragione del contenzioso promosso dalla società ricorrente, il tempo a sua disposizione per rimuovere le attrezzature si è protratto per un periodo superiore a quello assegnatole dall'amministrazione comunale nel provvedimento impugnato”.
La sentenza gravata, sul punto, fonda la sua decisione supponendo l'inesistenza del provvedimento di proroga provvisoria, prot. n. 20747 del 14.06.2021, rilasciato N. 06561/2025 REG.RIC.
all'esponente ex art. 10 del Reg. Cod. Nav., che le consentiva di continuare ad occupare l'area demaniale oggetto di concessione fino al riaffidamento della stessa. In realtà, come emerge documentalmente dagli atti e documenti di causa, UA è stata destinataria di un siffatto provvedimento che le consentiva il mantenimento dell'impianto di maricoltura nell'area demaniale oggetto di concessione, quantomeno fino all'intervento del diniego rispetto alla 21 domanda di nuova concessione dalla medesima formulata. Pertanto, non è predicabile che l'esponente, in vista della scadenza della concessione, secondo “un evidente canone di diligenza professionale” avrebbe dovuto provvedere, entro tale scadenza, alla liberazione dell'area, posto che essa era destinataria di autorizzazione provvisoria al mantenimento della concessione, priva dell'indicazione di una data di scadenza.
Le censure sono inammissibili.
3. Per costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 1° marzo 2022,
n. 1458; Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5480, con i precedenti ivi elencati), l'errore in cui incorra l'organo giudicante, per il quale l'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l'errore di fatto, che consiste nell'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nel cd. abbaglio dei sensi), a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio
2021, n. 1644) quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, come pure gli errori sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche.
L'errore di fatto “avviene nell'ambito di un'attività sensoriale-percettiva, mentre
l'errore di diritto si verifica nell'ambito di un'attività intellettiva: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idoneo a N. 06561/2025 REG.RIC.
condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale” (Cons. Stato Sez., V, n. 5480/2020; Sez. VII, n. 1458/2022).
Inoltre l'errore di fatto, “sostanzialmente riconducibile ad un abbaglio dei sensi”, deve essere immediatamente rilevabile, senza quindi che vi sia la necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche e non deve essere confuso con l'errore che deriva dall'attività valutativa del giudice che abbia dato luogo ad una statuizione anche implicita.
Non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione (cfr., sul punto, anche Cons.
Stato, sez. III, n. 2316/2021; Sez. II, n. 2532/2022).
Dunque, “non sussiste l'errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico- giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al
Giudice medesimo” (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418). In altre parole,
“l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza
e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, N. 06561/2025 REG.RIC.
ai fini della formazione del convincimento del giudice” (Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio
2020, n. 4800; id., 21 novembre 2019, n. 7938).
Ancora, per giurisprudenza costante, l'errore di fatto, idoneo a fondare un giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deve avere ad oggetto un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza da revocare ebbe a pronunciare (cfr., ex plurimis Cons. Stato Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3201; id., 2 novembre 2019, n. 7479; Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2047; Sez. VI, 17 febbraio
2020, n. 1195; Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8245). Invero, “l'errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, atteso che, in tal caso sussisterebbe un errore di diritto e la revocazione andrebbe in pratica a censurare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali” (così Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 1058).
Da ultimo, affinché possa dirsi esistente il vizio revocatorio contemplato dall'art. 395
c.p.c. “è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826 Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2022, n. 4868).
3.1. Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che il Consiglio di Stato non ha fondato la propria decisione sull'errata supposizione dell'esistenza di un nuovo gestore a cui assegnare lo specchio acqueo oggetto della concessione ma sull'intervenuta e accertata scadenza del titolo concessorio in capo ad UA.
L'espressione “legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore” non N. 06561/2025 REG.RIC.
significa che sia presente un terzo gestore interessato ovvero un destinatario già individuato della futura assegnazione, ma nel contesto in cui è inserita è stata utilizzata per rammentare la ratio della normativa in materia di concessioni.
Con la sentenza qui contestata il Consiglio di Stato ha inteso affermare il principio della necessità di indire una nuova procedura di gara a seguito della scadenza di una precedente concessione e il termine “nuovo gestore” è stato utilizzato al solo fine di indicare il gestore che sarà individuato a seguito della nuova procedura senza presupporre in alcun modo l'attuale esistenza del gestore.
3.2. Né può ritenersi configurabile un errore nella supposizione di identità fra motivi avanzati innanzi al TAR Liguria nel primo grado del presente giudizio e nel precedente giudizio R.G. 306/2001.
A parte il fatto che al più si tratterebbe di attività valutativa non censurabile come vizio revocatorio, la sentenza ha puntualmente motivato sulla base di quali elementi considera esplicante nel giudizio de quo l'effetto di giudicato sostanziale della sua precedente pronuncia n. 2213/2023.
Il giudicato sostanziale è stato riferito all'accertamento della scadenza del titolo concessorio e tale elemento non è in alcun modo legato ai motivi al tempo proposti.
3.3. Parimenti inammissibile è la censura circa l'esistenza di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c. non essendosi avveduto il giudice d'appello della sussistenza di un titolo valido all'occupazione da parte di UA dello specchio acqueo, per essere tuttora in corso di validità la concessione provvisoria rilasciatale ex. art. 10 Reg. Cod. Nav dal Comune in data 14. Giugno 2021.
La validità della richiamata concessione provvisoria non può essere considerata un fatto “la cui verità è positivamente stabilita”, quanto piuttosto il contrario, considerato che nella sentenza n. 270/2022 resa dal TAR Liguria (poi confermata dalla sentenza n. 2213/2022 di codesto Consiglio di Stato), veniva statuito che “l'autorizzazione provvisoria valeva espressamente – conformemente al disposto ed alla ratio dell'art. N. 06561/2025 REG.RIC.
10 reg. cod. nav. - per il periodo intercorrente fra la scadenza della concessione originaria (31.12.2020) ed il suo eventuale rinnovo, cioè nelle more del procedimento avviato con la pubblicazione dell'avviso, conclusosi con l'atto di diniego n.
941/2022”.
La questione è stata quindi espressamente esaminata con la sentenza di primo grado, confermata da quella del Consiglio di Stato.
4. La ricorrente propone:
- questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, comma 1, c.p.c. e dell'art. 106
c.p.a., nella parte in cui non prevedono la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che si ponga in contrasto con il diritto UE, per violazione degli artt. 11, 24 e 117, comma 1, Cost., in relazione alla violazione degli artt. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 CDFUE;
- questione di rinvio pregiudiziale degli artt. 395, comma 1, c.p.c. e dell'art. 106 c.p.a., nella parte in cui non prevedono la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che si ponga in contrasto con il diritto UE in relazione alla violazione degli artt. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 CDFUE.
Le richieste devono essere disattese.
Questa Sezione ha di recente ritenuto che l'art.391 quater c.p.c. – che disciplina un caso di revocazione di una sentenza divenuta definitiva, allorquando sia in contrasto con una decisione della CEDU sopravvenuta – deve ritenersi applicabile, per identità di ratio, anche al processo amministrativo e che, al contrario, non sia possibile proponendo un ampliamento del contenuto della disposizione per renderla operante anche in caso di contrasto tra giudicato amministrativo e sentenze della Corte di
Giustizia dell'U.E. (Cons. Stato, VII n.9308/2024). N. 06561/2025 REG.RIC.
Ciò in quanto altrimenti si introdurrebbe – indebitamente, in sede interpretativa una nuova ipotesi di revocazione, suscettibile di incidere sulla stabilità del giudicato, ossia su di un valore portante del nostro ordinamento, forzando la volontà del legislatore, che ha espressamente confinato l'applicazione di questa misura al solo contrasto di una sentenza definitiva con una decisione sopravvenuta della Corte EDU.
Con la menzionata decisione, alle cui motivazioni qui si rinvia, il Consiglio di Stato ha escluso che la mancata previsione del rimedio della revocazione per una simile ipotesi possa comportare un dubbio di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
Sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la stessa Corte di Giustizia ha del resto escluso che i principi unionali di effettività e di equivalenza impongano l'estensione di alcuni istituti, quali quello della revisione o la revocazione, accordati in relazione alle sentenze CEDU, anche al contrasto del giudicato italiano con pronunce della corte unionale, vertendosi in situazione differenti e fra loro non comparabili.
Con una prima sentenza relativa a un caso italiano, quando ancora non esisteva il citato art. 391 quater c.p.c., la Corte di Giustizia ha escluso il contrasto con il diritto U.E. di un sistema che non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, rilevando, sotto il profilo dell'effettività; che gli Stati membri non sono obbligati a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno,
a meno che, tuttavia, dall'impianto sistematico dell'ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, o che l'unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto (Corte giust. UE, 7 luglio 2022, C-261/21, N. 06561/2025 REG.RIC.
F. NN CH in relazione ad una questione sollevata da Cons. St., VI, n.
2327/2021).
Con tale sentenza il giudice unionale ha inoltre rilevato, sotto il profilo della equivalenza, che l'articolo 106, comma 1, del codice del processo amministrativo, letto in combinato disposto con gli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, limita la possibilità per i singoli di chiedere la revocazione di una sentenza del
Consiglio di Stato secondo le medesime modalità, indipendentemente dal fatto che la domanda di revocazione trovi il proprio fondamento in disposizioni di diritto nazionale, oppure in disposizioni del diritto dell'Unione.
Con riferimento al principio dell'equivalenza in relazione a un ordinamento che già prevedeva una revisione del processo (penale) nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse previamente constatato una violazione della CEDU o di uno dei suoi protocolli, la Corte di Giustizia ha affermato che il principio di equivalenza non obbliga il giudice nazionale, qualora sia stata eccepita una violazione di un diritto fondamentale garantito dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla Carta, ad estendere un mezzo di impugnazione di diritto interno che consente di ottenere, in caso di violazione della CEDU o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione nazionale passata in giudicato (Corte di Giustizia,
24 ottobre 2018, C-234/17).
Non sussistono, quindi, i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, trattandosi proprio di una di quelle fattispecie in cui – sulla base della giurisprudenza Cilfit - il precedente risolve il punto di diritto controverso (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) e la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con evidenza tale da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, anche in considerazione di quanto evidenziato in precedenza sulla rilevanza, che – si ripete – assume carattere dirimente in quanto la sopravvenuta N. 06561/2025 REG.RIC.
sentenza della Corte di giustizia, invocata da parte ricorrente, non si pone in contrasto con la decisione di cui è chiesta la revocazione, essendo differente l'oggetto e l'ambito di applicazione delle due pronunce, come sopra sottolineato.
Secondo la ricorrente, infine, la sentenza gravata si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con i Regolamenti 508/2014/UE e 1380/2013/UE poiché recherebbe un'interpretazione dell'art. 37, comma 1, Cod. Nav. in disaccordo con il diritto eurounitario, teso all'incentivazione ed alla tutela del settore dell'acquacoltura.
Al di là della già risolta questione attinente all'inammissibilità del ricorso per revocazione per contrasto di una sentenza con il diritto dell'Unione Europea, in ogni caso si osserva come la questione non può assumere rilevanza nell'ambito della (qui non superata) fasce rescindente di un giudizio di revocazione, ma può attenere al massimo alla fase rescissoria, preclusa in questa occasione.
Il ricorso deve esser, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti autonomamente costituite liquidandole in €3.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06561/2025 REG.RIC.
RT EP, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
RO IA CA, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO IA CA RT EP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00938 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06561/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6561 del 2025, proposto da
UA Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;
contro
Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto di Lavagna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Lavagna in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 06561/2025 REG.RIC.
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 marzo 2025, n. 2495, resa nel giudizio R.G. n. 9369/2024, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto di Lavagna e del Comune di Lavagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RO IA
CA e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Giovanni Corbyons, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Cuocolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è stata concessionaria dal Comune di Lavagna di uno specchio acqueo dell'estensione di 200.000 mq nel tratto di mare tra la foce del fiume Entella e punta Manara per l'esercizio dell'attività di maricoltura, attraverso un impianto destinato all'allevamento, riproduzione e semi-lavorazione di pesce, poriferi e molluschi formato da otto gabbie (atto di concessione del 18 maggio 2004, n. 445).
Il rapporto giungeva a naturale scadenza, per effetto del diniego di proroga opposto dall'amministrazione comunale (nota di prot. n. 10478 del 23 marzo 2021), che determinava di affidare una nuova concessione mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 37 cod. nav. (delibera di giunta comunale del 26 febbraio N. 06561/2025 REG.RIC.
2021, n. 21, e conseguente avviso pubblicato il 13 agosto 2021), e pertanto intimava alla ex concessionaria di sgomberare l'area marina già affidatale e di rimuovere le gabbie ivi collocate (nota di prot. n. 1833 del 21 gennaio 2022).
La impugnazione delle richiamate determinazioni amministrative veniva definito con sentenza di rigetto del TAR Liguria, Sez. I, 7 aprile 2022, n. 270, confermata dal
Consiglio di Stato, con sentenza di questa Sezione, 2 marzo 2023, n. 2213.
In dichiarata esecuzione del giudicato l'amministrazione comunale intimava di “porre immediatamente in essere ogni attività / intervento teso alla rimozione delle gabbie in questione e di rilasciare le aree ricadenti nella scaduta concessione demaniale marittima n. 4454 del 18.05.2004 ed oggi occupate senza titolo entro e non oltre il 30 giugno 2023” (nota comunicata in data 3 aprile 2023).
Anche tale provvedimento era impugnato da UA con ricorso al TAR Liguria definito con sentenza di rigetto della Sez. I, 20 maggio 2024, n. 368.
La predetta sentenza era impugnata da UA con ricorso in appello successivamente definito con la sentenza della Sez. VII, 25 marzo 2025, n. 2495, odiernamente gravata con ricorso per revocazione.
Resistono l'Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto di Lavagna e il Comune di
Lavagna.
All'udienza del 20 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto il rinvio del giudizio, come da istanza già formulata con la memoria di replica depositata in data 30.12.2025 e controparte si è opposta al rinvio sostenendo che le motivazioni poste alla base della richiesta di differimento sono inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione anche in ordine all'istanza di rinvio.
DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 2495/2025. N. 06561/2025 REG.RIC.
In via preliminare va decisa l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente.
Nelle memorie di replica la ricorrente ha, infatti, chiesto un differimento dell'udienza rappresentando che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della
Liguria, 31 marzo 2025, n. 3 aveva formulato al Comune di Lavagna, istanza tesa ad ottenere l'adeguamento della durata della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge.
L'amministrazione ha respinto l'istanza in quanto: “la L.R. Liguria n. 3/2025 non è in grado di incidere sul rapporto in oggetto poiché la concessione demaniale marittima n. 4454/2004 rilasciata dal Comune di Lavagna in favore di AQUA S.r.l. è ormai scaduta in data 31.12.2020, sicché allo stato l'area demaniale è abusivamente occupata da codesta società;
Avverso tale provvedimento l'esponente, in data 20.10.2025, proponeva ricorso davanti al TAR. per la Liguria, R.G. n. 1263/2025, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari.
La trattazione dell'istanza cautelare formulata dall'esponente è stata abbinata alla trattazione del merito del giudizio, per la quale era fissata l'udienza dell'8.05.2026.
La ricorrente chiede rinvio a data successiva onde consentire la previa definizione del giudizio pendente davanti il Tribunale Amministrativo Regionale, che, nell'auspicato caso di accoglimento del ricorso proposto dall'esponente, determinerebbe la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto alla definizione del presente giudizio di revocazione.
L'istanza di rinvio deve essere disattesa anche a fronte dell'opposizione di parte convenuta.
Non sussiste, infatti alcun rapporto di pregiudizialità tra l'odierno giudizio e quello pendente davanti al TAR, come implicitamente ammesso dal ricorrente che fonda la sua richiesta su un apprezzabile interesse di fatto che, tuttavia recede davanti al superiore interesse processuale alla rapida definizione dei giudizi, anche a fronte della N. 06561/2025 REG.RIC.
natura eccezionale del rinvio della trattazione di una causa ai sensi dell'art. 73, comma
1-bis, c.p.a..
2. Sotto il profilo rescindente la ricorrente deduce in relazione all'art. 395, comma 1,
n. 4), c.p.c. l'erronea supposizione dell'esistenza di un “nuovo gestore” cui affidare la concessione, invece inesistente.
Lamenta che la sentenza gravata incorre in un primo errore di fatto, rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., nella parte in cui assume che il provvedimento gravato sarebbe il frutto della “legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore”.
In altri termini, la sentenza impugnata ritiene legittimo il provvedimento di sgombero adottato in danno di UA, poiché l'Amministrazione dovrebbe rientrare in possesso dello specchio acqueo da questa occupato con la presenza dell'impianto di maricoltura, onde assegnarlo ad un nuovo gestore. Tuttavia, non vi è alcun nuovo gestore a cui assegnare l'impianto, se non la stessa UA che è l'unico operatore economico interessato all'occupazione dello specchio acqueo.
Il Giudice d'appello avrebbe, pertanto. fondato la sua decisione “sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, ossia la – inesistente – presenza di un terzo gestore cui affidare la concessione.
2.1. In relazione all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente deduce l'erronea supposizione dell'identità dei motivi formulati nel giudizio davanti il TAR Liguria,
R.G. n. 306/2021 avverso il provvedimento prot. n. 1833/2022 del 20.01.2022 con quelli formulati nel diverso giudizio davanti il TAR Liguria, R.G. n. 336/2023 avverso il provvedimento prot. n. 10889 del 3.04.2023, invece differenti.
La sentenza impugnata fonderebbe la sua erronea decisione sul falso presupposto di fatto per cui nel precedente giudizio davanti il TAR Liguria, R.G. n. 306/2021, avverso il provvedimento di sgombero ivi impugnato, fossero state mosse le medesime censure N. 06561/2025 REG.RIC.
formulate nel primo grado del presente giudizio, con la conseguenza per cui, sulla reiezione delle stesse, si sarebbe formato il giudicato.
Le censure svolte nei due differenti giudizi, aventi ad oggetto due distinti provvedimenti, erano diverse per portata e contenuto, sicché la reiezione di quelle formulate nel primo giudizio non può comportare alcun vincolo di giudicato rispetto a quelle formulate nel secondo (presente) giudizio.
2.2. In relazione all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente deduce l'erronea supposizione dell'inesistenza di una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod.
Nav., invece esistente. Evidenzia che la sentenza impugnata incorre in errore di fatto rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., laddove assume, con riferimento alle
“difficoltà di ordine materiale insite nella rimozione delle attrezzature a servizio dell'attività di maricoltura svolta in esecuzione del precedente rapporto concessorio, anche sotto il profilo temporale” ed ai “rischi di pregiudizio ambientale, per la paventata morte dei prodotti ittici ivi allevati, e dei pregiudizi di carattere economico per la società ricorrente”, che “gli uni e gli altri costituiscono conseguenze inevitabilmente connesse alla legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore. Si tratta di conseguenze legate alla durata del rapporto concessorio e dunque prevedibili per l'operatore economico, che secondo un evidente canone di diligenza professionale (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è tenuto ad organizzarsi in vista della scadenza del proprio titolo. Nel caso di specie va poi considerato – come puntualmente ha fatto la sentenza di primo grado – che in ragione del contenzioso promosso dalla società ricorrente, il tempo a sua disposizione per rimuovere le attrezzature si è protratto per un periodo superiore a quello assegnatole dall'amministrazione comunale nel provvedimento impugnato”.
La sentenza gravata, sul punto, fonda la sua decisione supponendo l'inesistenza del provvedimento di proroga provvisoria, prot. n. 20747 del 14.06.2021, rilasciato N. 06561/2025 REG.RIC.
all'esponente ex art. 10 del Reg. Cod. Nav., che le consentiva di continuare ad occupare l'area demaniale oggetto di concessione fino al riaffidamento della stessa. In realtà, come emerge documentalmente dagli atti e documenti di causa, UA è stata destinataria di un siffatto provvedimento che le consentiva il mantenimento dell'impianto di maricoltura nell'area demaniale oggetto di concessione, quantomeno fino all'intervento del diniego rispetto alla 21 domanda di nuova concessione dalla medesima formulata. Pertanto, non è predicabile che l'esponente, in vista della scadenza della concessione, secondo “un evidente canone di diligenza professionale” avrebbe dovuto provvedere, entro tale scadenza, alla liberazione dell'area, posto che essa era destinataria di autorizzazione provvisoria al mantenimento della concessione, priva dell'indicazione di una data di scadenza.
Le censure sono inammissibili.
3. Per costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 1° marzo 2022,
n. 1458; Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5480, con i precedenti ivi elencati), l'errore in cui incorra l'organo giudicante, per il quale l'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l'errore di fatto, che consiste nell'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nel cd. abbaglio dei sensi), a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio
2021, n. 1644) quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, come pure gli errori sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche.
L'errore di fatto “avviene nell'ambito di un'attività sensoriale-percettiva, mentre
l'errore di diritto si verifica nell'ambito di un'attività intellettiva: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idoneo a N. 06561/2025 REG.RIC.
condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale” (Cons. Stato Sez., V, n. 5480/2020; Sez. VII, n. 1458/2022).
Inoltre l'errore di fatto, “sostanzialmente riconducibile ad un abbaglio dei sensi”, deve essere immediatamente rilevabile, senza quindi che vi sia la necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche e non deve essere confuso con l'errore che deriva dall'attività valutativa del giudice che abbia dato luogo ad una statuizione anche implicita.
Non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione (cfr., sul punto, anche Cons.
Stato, sez. III, n. 2316/2021; Sez. II, n. 2532/2022).
Dunque, “non sussiste l'errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico- giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al
Giudice medesimo” (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418). In altre parole,
“l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza
e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, N. 06561/2025 REG.RIC.
ai fini della formazione del convincimento del giudice” (Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio
2020, n. 4800; id., 21 novembre 2019, n. 7938).
Ancora, per giurisprudenza costante, l'errore di fatto, idoneo a fondare un giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deve avere ad oggetto un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza da revocare ebbe a pronunciare (cfr., ex plurimis Cons. Stato Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3201; id., 2 novembre 2019, n. 7479; Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2047; Sez. VI, 17 febbraio
2020, n. 1195; Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8245). Invero, “l'errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, atteso che, in tal caso sussisterebbe un errore di diritto e la revocazione andrebbe in pratica a censurare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali” (così Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 1058).
Da ultimo, affinché possa dirsi esistente il vizio revocatorio contemplato dall'art. 395
c.p.c. “è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826 Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2022, n. 4868).
3.1. Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che il Consiglio di Stato non ha fondato la propria decisione sull'errata supposizione dell'esistenza di un nuovo gestore a cui assegnare lo specchio acqueo oggetto della concessione ma sull'intervenuta e accertata scadenza del titolo concessorio in capo ad UA.
L'espressione “legittima volontà dell'amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore” non N. 06561/2025 REG.RIC.
significa che sia presente un terzo gestore interessato ovvero un destinatario già individuato della futura assegnazione, ma nel contesto in cui è inserita è stata utilizzata per rammentare la ratio della normativa in materia di concessioni.
Con la sentenza qui contestata il Consiglio di Stato ha inteso affermare il principio della necessità di indire una nuova procedura di gara a seguito della scadenza di una precedente concessione e il termine “nuovo gestore” è stato utilizzato al solo fine di indicare il gestore che sarà individuato a seguito della nuova procedura senza presupporre in alcun modo l'attuale esistenza del gestore.
3.2. Né può ritenersi configurabile un errore nella supposizione di identità fra motivi avanzati innanzi al TAR Liguria nel primo grado del presente giudizio e nel precedente giudizio R.G. 306/2001.
A parte il fatto che al più si tratterebbe di attività valutativa non censurabile come vizio revocatorio, la sentenza ha puntualmente motivato sulla base di quali elementi considera esplicante nel giudizio de quo l'effetto di giudicato sostanziale della sua precedente pronuncia n. 2213/2023.
Il giudicato sostanziale è stato riferito all'accertamento della scadenza del titolo concessorio e tale elemento non è in alcun modo legato ai motivi al tempo proposti.
3.3. Parimenti inammissibile è la censura circa l'esistenza di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c. non essendosi avveduto il giudice d'appello della sussistenza di un titolo valido all'occupazione da parte di UA dello specchio acqueo, per essere tuttora in corso di validità la concessione provvisoria rilasciatale ex. art. 10 Reg. Cod. Nav dal Comune in data 14. Giugno 2021.
La validità della richiamata concessione provvisoria non può essere considerata un fatto “la cui verità è positivamente stabilita”, quanto piuttosto il contrario, considerato che nella sentenza n. 270/2022 resa dal TAR Liguria (poi confermata dalla sentenza n. 2213/2022 di codesto Consiglio di Stato), veniva statuito che “l'autorizzazione provvisoria valeva espressamente – conformemente al disposto ed alla ratio dell'art. N. 06561/2025 REG.RIC.
10 reg. cod. nav. - per il periodo intercorrente fra la scadenza della concessione originaria (31.12.2020) ed il suo eventuale rinnovo, cioè nelle more del procedimento avviato con la pubblicazione dell'avviso, conclusosi con l'atto di diniego n.
941/2022”.
La questione è stata quindi espressamente esaminata con la sentenza di primo grado, confermata da quella del Consiglio di Stato.
4. La ricorrente propone:
- questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, comma 1, c.p.c. e dell'art. 106
c.p.a., nella parte in cui non prevedono la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che si ponga in contrasto con il diritto UE, per violazione degli artt. 11, 24 e 117, comma 1, Cost., in relazione alla violazione degli artt. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 CDFUE;
- questione di rinvio pregiudiziale degli artt. 395, comma 1, c.p.c. e dell'art. 106 c.p.a., nella parte in cui non prevedono la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che si ponga in contrasto con il diritto UE in relazione alla violazione degli artt. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 CDFUE.
Le richieste devono essere disattese.
Questa Sezione ha di recente ritenuto che l'art.391 quater c.p.c. – che disciplina un caso di revocazione di una sentenza divenuta definitiva, allorquando sia in contrasto con una decisione della CEDU sopravvenuta – deve ritenersi applicabile, per identità di ratio, anche al processo amministrativo e che, al contrario, non sia possibile proponendo un ampliamento del contenuto della disposizione per renderla operante anche in caso di contrasto tra giudicato amministrativo e sentenze della Corte di
Giustizia dell'U.E. (Cons. Stato, VII n.9308/2024). N. 06561/2025 REG.RIC.
Ciò in quanto altrimenti si introdurrebbe – indebitamente, in sede interpretativa una nuova ipotesi di revocazione, suscettibile di incidere sulla stabilità del giudicato, ossia su di un valore portante del nostro ordinamento, forzando la volontà del legislatore, che ha espressamente confinato l'applicazione di questa misura al solo contrasto di una sentenza definitiva con una decisione sopravvenuta della Corte EDU.
Con la menzionata decisione, alle cui motivazioni qui si rinvia, il Consiglio di Stato ha escluso che la mancata previsione del rimedio della revocazione per una simile ipotesi possa comportare un dubbio di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
Sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la stessa Corte di Giustizia ha del resto escluso che i principi unionali di effettività e di equivalenza impongano l'estensione di alcuni istituti, quali quello della revisione o la revocazione, accordati in relazione alle sentenze CEDU, anche al contrasto del giudicato italiano con pronunce della corte unionale, vertendosi in situazione differenti e fra loro non comparabili.
Con una prima sentenza relativa a un caso italiano, quando ancora non esisteva il citato art. 391 quater c.p.c., la Corte di Giustizia ha escluso il contrasto con il diritto U.E. di un sistema che non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, rilevando, sotto il profilo dell'effettività; che gli Stati membri non sono obbligati a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno,
a meno che, tuttavia, dall'impianto sistematico dell'ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, o che l'unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto (Corte giust. UE, 7 luglio 2022, C-261/21, N. 06561/2025 REG.RIC.
F. NN CH in relazione ad una questione sollevata da Cons. St., VI, n.
2327/2021).
Con tale sentenza il giudice unionale ha inoltre rilevato, sotto il profilo della equivalenza, che l'articolo 106, comma 1, del codice del processo amministrativo, letto in combinato disposto con gli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, limita la possibilità per i singoli di chiedere la revocazione di una sentenza del
Consiglio di Stato secondo le medesime modalità, indipendentemente dal fatto che la domanda di revocazione trovi il proprio fondamento in disposizioni di diritto nazionale, oppure in disposizioni del diritto dell'Unione.
Con riferimento al principio dell'equivalenza in relazione a un ordinamento che già prevedeva una revisione del processo (penale) nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse previamente constatato una violazione della CEDU o di uno dei suoi protocolli, la Corte di Giustizia ha affermato che il principio di equivalenza non obbliga il giudice nazionale, qualora sia stata eccepita una violazione di un diritto fondamentale garantito dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla Carta, ad estendere un mezzo di impugnazione di diritto interno che consente di ottenere, in caso di violazione della CEDU o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione nazionale passata in giudicato (Corte di Giustizia,
24 ottobre 2018, C-234/17).
Non sussistono, quindi, i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, trattandosi proprio di una di quelle fattispecie in cui – sulla base della giurisprudenza Cilfit - il precedente risolve il punto di diritto controverso (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) e la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con evidenza tale da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, anche in considerazione di quanto evidenziato in precedenza sulla rilevanza, che – si ripete – assume carattere dirimente in quanto la sopravvenuta N. 06561/2025 REG.RIC.
sentenza della Corte di giustizia, invocata da parte ricorrente, non si pone in contrasto con la decisione di cui è chiesta la revocazione, essendo differente l'oggetto e l'ambito di applicazione delle due pronunce, come sopra sottolineato.
Secondo la ricorrente, infine, la sentenza gravata si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con i Regolamenti 508/2014/UE e 1380/2013/UE poiché recherebbe un'interpretazione dell'art. 37, comma 1, Cod. Nav. in disaccordo con il diritto eurounitario, teso all'incentivazione ed alla tutela del settore dell'acquacoltura.
Al di là della già risolta questione attinente all'inammissibilità del ricorso per revocazione per contrasto di una sentenza con il diritto dell'Unione Europea, in ogni caso si osserva come la questione non può assumere rilevanza nell'ambito della (qui non superata) fasce rescindente di un giudizio di revocazione, ma può attenere al massimo alla fase rescissoria, preclusa in questa occasione.
Il ricorso deve esser, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti autonomamente costituite liquidandole in €3.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06561/2025 REG.RIC.
RT EP, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
RO IA CA, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO IA CA RT EP
IL SEGRETARIO