Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 938
CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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CS
Inammissibile
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea supposizione dell'esistenza di un nuovo gestore cui affidare la concessione

    Il Consiglio di Stato chiarisce che l'espressione 'nuovo gestore' è stata utilizzata per indicare il gestore che sarà individuato a seguito di una nuova procedura di gara, senza presupporre l'attuale esistenza di un terzo gestore. La decisione si basa sulla scadenza del titolo concessorio e sulla necessità di indire una nuova gara, non sull'esistenza di un nuovo gestore.

  • Rigettato
    Erronea supposizione dell'identità dei motivi formulati nei precedenti giudizi

    Il Consiglio di Stato rileva che, al più, si tratterebbe di attività valutativa non censurabile come vizio revocatorio. La sentenza ha motivato sulla base di quali elementi considera esplicante l'effetto di giudicato sostanziale della sua precedente pronuncia, riferito all'accertamento della scadenza del titolo concessorio, elemento non legato ai motivi originariamente proposti.

  • Inammissibile
    Erronea supposizione dell'inesistenza di una concessione provvisoria

    La censura è dichiarata inammissibile in quanto la validità della concessione provvisoria non è un fatto positivamente stabilito, ma è stata espressamente esaminata e rigettata nelle sentenze precedenti del TAR Liguria e del Consiglio di Stato, le quali hanno statuito che l'autorizzazione provvisoria valeva solo per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione originaria e l'eventuale rinnovo.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale per contrasto con il diritto UE

    Il Consiglio di Stato rigetta le richieste, richiamando la propria giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art. 391 quater c.p.c. (revocazione per contrasto con decisione CEDU sopravvenuta) a casi di contrasto con sentenze della Corte di Giustizia dell'UE. La Corte di Giustizia stessa ha escluso che i principi unionali impongano l'estensione di tali rimedi a casi di contrasto con pronunce dell'UE, ritenendo le situazioni non comparabili. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale.

  • Inammissibile
    Contrasto della sentenza con il diritto dell'Unione Europea (Regolamenti 508/2014/UE e 1380/2013/UE)

    Il Consiglio di Stato osserva che, al di là della già risolta questione sull'inammissibilità del ricorso per revocazione per contrasto con il diritto UE, la questione non può assumere rilevanza nella fase rescindente del giudizio di revocazione, ma al massimo nella fase rescissoria, che è preclusa in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 938
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 938
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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